Legge 18 agosto 2000, n. 248
"Nuove norme
di tutela del diritto d'autore"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre
2000
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1.
L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 16.
1.
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi
analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite
e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni
di accesso particolari".
Art. 2.
1.
Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"È libera la fotocopia da opere
esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca
o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto,
per uso personale".
2.
All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
aggiunti i seguenti commi:
"È consentita, conformemente
alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie
ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di
ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino
nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli
autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per
le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per
gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura
di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, tale compenso non
può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono
abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti
nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse
con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate
liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo
che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali,
con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore
degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo
articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente
ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi
per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3.
Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile
1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis"
sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter".
4.
All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle disposizioni
di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta
la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
5.
Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 181-ter.
1.
I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di
una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante
alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni
di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla
data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la
SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di
cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".
Art. 3.
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole:
"ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette
opere e sequenze di immagini".
2.
All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i servizi
delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici
è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi
e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici".
Art. 4.
1.
Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio
delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere
ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione".
Art. 5.
1.
L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 162.
1.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge,
i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto
riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo
di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di
uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad
essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo
697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non
pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche
alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva
la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti
di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero
si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle
operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed
il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia".
Art. 6.
1.
L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 163.
1.
Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività
che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Art. 7.
1.
Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico
designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di
credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio
1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura
civile".
Art. 8.
1.
Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis.
1.
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo
di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il
prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila
a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente
duplicato o riprodotto.
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in
misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) nella
restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la promozione delle campagne informative di cui
al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter.
1.
Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito
di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione,
il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando
gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al
comma 2.
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di
cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni
e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma
1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria,
la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per
un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva
specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa,
di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese
in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno
un biennio".
2.
Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
è inserito il seguente:
"Art. 75-bis.
1.
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività
di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita,
di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti
ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando
l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni anno".
3.
Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli
59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".
Art. 9.
3.
Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione
"Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra
è sostituita dall'espressione: "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
Art. 10.
1.
Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è inserito il seguente:
"Art. 181-bis.
1.
Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni
supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere
tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati
ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque
titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate.
2.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti
ai fini dell'apposizione.
3.
Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi
ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al
comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra
la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento
tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative
che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4.
I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione
e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.
Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico
dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra
la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
5.
Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve
contenere elementi tali da permettere la identificazione del
titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore,
del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione
alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato,
i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente
la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare
alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7.
Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita
da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata
dalla presa d'atto della SIAE.
8.
Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
Art. 11.
1.
Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 182-bis.
1.
All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita,
nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge,
al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente
legge, la vigilanza:
a) sull'attività
di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto
nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e
via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva
con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla
proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi al suo esercizio;
c) sulla
distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui
centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione.
2.
La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali,
si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento
con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere
ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica
nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione
della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti
e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere
e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Art. 182-ter.
1.
Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento
degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice
di procedura penale".
2.
Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il
seguente:
"4-bis) svolge i compiti attribuiti
dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;".
Art. 12.
1.
All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il dipartimento,
nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del
comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso
la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno
abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di
cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo
di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1.
L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 171-bis.
1.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione
o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità".
Art. 14.
1.
L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 171-ter.
1.
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque
a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente
duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur
non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene
per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il
quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati
di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza,
importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia
o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare
o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o
dei diritti connessi;
e) in
assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto
per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in
noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
2.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce,
duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti
in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando
in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove
o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione
delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b) la
pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui
almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la
sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
5.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici".
Art. 15.
1.
Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 171-quinquies.
1.
Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge
è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto
di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto
che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il
venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella
pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo
di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di
vendita".
Art. 16.
1.
Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento,
anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in
parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista
o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge
è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati
di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti
dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria
di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca
del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2.
In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto
è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con
la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati
nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Art. 17.
1.
Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies.
1.
Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
2.
È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici
o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti,
ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale,
ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato
ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso,
nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies.
1.
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai
produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla
SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio
sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari
alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies.
1.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,
utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto
che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies.
1.
La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non
si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli
articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti
o destinati alla commissione dei reati.
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al promotore o organizzatore delle attività illecite previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma
1".
Art. 18.
1.
All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati
nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai
sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai
sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere
il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri
indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione
delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che
acquisisca da questi le necessarie informazioni".
Art. 19.
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di
seguito denominato "Comitato".
2.
Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo
presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di
cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in
carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3.
Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste,
può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di
contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4.
Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato
può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria,
che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale
ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria
il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice
di procedura penale.
5.
Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma
4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere
elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema
informatico e telematico.
6.
Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato
segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono
funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque
utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione
degli illeciti.
7.
L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle
attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico
- amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del
servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento
del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
Roma, 18.09.2000