Legge 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 16 luglio 1941 n. 166
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore
Capo I
OPERE PROTETTE
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa
legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi
per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione
di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.
Art. 2
In particolare sono comprese nella
protezione:
1) le
opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le
opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico - musicali e le variazioni musicali costituenti di
per sé opera originale;
3) le
opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata
la traccia per iscritto o altrimenti:
4) le
opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il
loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale
del prodotto al quale sono associate;
5) i
disegni e le opere dell'architettura;
6) le
opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non
si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle
norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le
opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo
II;
8) i
programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge
le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento
di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso.
9)
Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
Art. 3
Le opere collettive, costituite
dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere
di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento
ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso,
politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere
originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti
di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti
sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni
di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni
in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria
od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano
un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti,
le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge
non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e
delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Capo II
SOGGETTI DEL DIRITTO
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto
del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera,
quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
È considerato autore dell'opera
collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni
l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
È reputato autore dell'opera, salvo
prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme
d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo,
il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano
notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito
o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso
a far valere i diritti dell'autore, finche questi non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica
allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma
dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il
contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il
diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di
valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni
che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può
peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né
può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella
della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori.
Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori,
la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell'opera può essere autorizzata dall'Autorità giudiziaria,
alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello Stato,
alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle
opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto
e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti
privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo
con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie
e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro
atti e sulle loro pubblicazioni.
Capo III
CONTENUTO E DURATA
DEL DIRITTO Dl AUTORE
Sezione I
Protezione della
utilizzazione economica dell'opera
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo
di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo
di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale,
o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare
con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
È considerata come prima pubblicazione
la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12 bis
Salvo patto contrario, qualora un
programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite
dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica del programma creato.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre
ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi
mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la
incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed
ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere
ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale
in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo
precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire,
rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione,
la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia
gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera
di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria
della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di
ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica
l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito
normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza formalmente
istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché
destinata ai soli soci e invitati e sempre che non venga effettuata
a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1) Agli
autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri e degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci e invitati e
sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza
di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)
e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso
sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare sentito il Ministro dell’Interno.
2) Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare
sai sensi dell’art. 117 comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione delle
circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del
comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l’accertamento
dell’iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati
ai registri istituiti dall’art. 6 della Legge 11 agosto 1991
n. 266;
b) le
modalità per l’identificazione della sede dei soggetti e per
l’accertamento della quantità dei soci ed invitati da contenere
in un numero limitato e predeterminato;
c) la
condizione di socio sia conseguita informa documentabile e con
largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la
verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente
a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori
ed a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità
di volontariato.
Art. 16
Il diritto esclusivo di diffondere
ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed
altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo.
Art. 16 bis
Ai fini della presente legge si
intende per:
a) satellite:
qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma
della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla
trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del
pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata
purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili
a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione
al pubblico via satellite: l’atto di inserire sotto il controllo
e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione operante
sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati
ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora
i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata,
vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che
i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi
a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione
al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno
stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione
che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce
la legge:
1) se
i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al
satellite da una stazione situata nel territorio nazionale,
la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta
in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi
alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti
del soggetto che gestisce la stazione;
2) se
i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata
in uno Stato membro dell’Unione europea, ma la comunicazione
al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo
di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico
si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l’organismo
di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
vi a satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che
gestisce l’organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione
via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale,
per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su
frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione
primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente
da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinata alla
ricezione del pubblico.
Art. 17
1.
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione
o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo
ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende,
altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione,
nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni
fatte negli Stati extracomunitari.
2.
Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione
la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di
esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento
o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre
ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare
comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e
di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo
di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di
introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art 18 bis
1.
Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato
di tempo e ai fini del conseguimento di un beneficio economico
o commerciale diretto o indiretto.
2.
Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto
la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte
al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi
dal quelli di cui al comma 1.
3.
L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio
o il prestito da parte di terzi.
4.
I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali,
di copie o di supporti delle opere.
5.
L'autore, anche nel caso di cessione del diritto di noleggio
ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da
questi a sua volta conclusi con terzi. Ogni patto contrario
è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall’art. 16 1 comma del regolamento,
detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’art.
4 del decreto legislativo luogotenenziale20 luglio 1945 n. 440.
6.
I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti
o disegni di edifici o ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli
articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio
di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno
degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel
suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Sezione II
Protezione dei diritti
sull'opera a difesa della personalità dell'autore.
(Diritto morale dell'autore)
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni
della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti
stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità
dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa,
che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura
l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà
opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuta
dalla competente Autorità statale importante carattere artistico,
spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima e pseudonima
ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio
la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente
patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato
ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni
o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti
articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute
ed accettate le modificazioni della propria opera non è più
ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne
la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto
previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite
di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle
sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche
lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri sentita l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere
inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere
stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione
o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un
termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere
pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo
comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'Autorità
giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in
ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere
le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo
del titolo terzo.
Sezione III
Durata dei diritti
di utilizzazione economica dell'opera
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica
dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine
del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10,
nonché in quelle drammatico - musicali, coreografiche e pantomimiche,
la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a
ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla
vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata
dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore
si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquant'anni
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale
la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art.
30, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime,
fuori del caso previsto nel capoverso dell'art 8, la durata
dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a
partire dalla prima pubblicazione qualunque sia la forma nella
quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto
termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle
persone indicate dall'art. 23 o da persone. autorizzate dall'autore
nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il
termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 27 bis
La durata dei diritti di utilizzazione
economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni
della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della
durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica,
la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio
della proprietà letteraria scientifica ed artistica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni
stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata
nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a
partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai
terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima
o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11,
alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni,
alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti
privati che non perseguano scopi dl lucro, è di vent'anni a
partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni
e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici
culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali,
l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei
suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una
stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi,
la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata
ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno
della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva
periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti
è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla
pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima
volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione
dell’art. 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica è di settant’anni a partire dalla prima pubblicazione,
dovunque avvenuta, e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione
è stata effettuata, purché la pubblicazione avvenga entro vent'anni
dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito
dall’art. 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo
anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: direttore artistico, gli autori della sceneggiatura,
ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente
creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.
Art. 32 bis
I diritti di utilizzazione economica
dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo
anno dopo la morte dell’autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti
di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della
presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica
la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma.
Capo IV
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE
Sezione I
Opere drammatico
- musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche
e pantomimiche
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni
tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette,
ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli
e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra
le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione
economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo
contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera
che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di
tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle
composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali,
il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto
di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera,
salvo il disposto degli articoli seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria
non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale,
all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché,
dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto
della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in
musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto
per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se
si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica
2) allorché,
dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti
come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è
rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente,
salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati
per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139
e 141;
3) allorché,
dopo una prima rappresentazione o esecuzione, l'opera cessi
di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci
anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico
od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti
ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo
precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la
libera disponibilità senza pregiudizio dell'eventuale azione
di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e
3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma
precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già
musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata
od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche
e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di
mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la
parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario,
spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e,
nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle
norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le
disposizioni degli articoli 35 e 36.
Sezione II
Opere collettive,
riviste e giornali
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto
in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione
dell'art. 7. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva
è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente,
con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme
seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista
o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla
redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi
contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente
quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine
di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel
termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito
da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può
differire la produzione anche al di là dei termini indicati
nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla
consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo
per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta
di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva
che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario,
che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle
forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non
compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio della applicazione
della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del
giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo
da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza
indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende
alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo, o altra
opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto
di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché
indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o
giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto
di riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista
o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire
i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti
senza sua richiesta.
Sezione III
Opere cinematografiche
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera
cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura,
l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato
la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi
articoli.
Si presume produttore dell'opera
cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica.
Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art.
103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento
cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore
non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o
traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni
musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto
di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente
l'opera, un compenso separato per la proiezione.
Il compenso è stabilito, in difetto
di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della
sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano
retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario,
quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi
contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso,
le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da
concludersi tra le categorie interessate.
Art. 46 bis
Fermo restando quanto stabilito
dall’art. 46, in caso di cessione del diritto di diffusione
al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche
ed assimilate, un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo
della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
Per ciascuna utilizzazione di opere
cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel
comma 1 e nell’art. 18 bis, comma 5, agli autori delle opere
stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano
i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
Per ciascuna utilizzazione di opere
cinematografiche e assimilate espresse originariamente in lingua
straniera, spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle
elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione
in lingua italiana dei dialoghi.
Ciascun compenso tra quelli previsti
dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo,
da concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall’art. 16, primo comma del regolamento, è stabilito con la
procedura di cui all’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare
alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche
necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o
meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica,
quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli
autori menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto
da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio
hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica
hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro
qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano
menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie
o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque
utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio
ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento
l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della
consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare
l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori
di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera
stessa.
Sezione IV
Opera radiodiffusa
Art. 51
In ragione della natura e dei fini
della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che
lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto
esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della
radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione
di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da
ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati
nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti
concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti
e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
È necessario il consenso dell'autore,
per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni
stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera
teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri,
o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazioni
o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto
dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato
per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti
ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale
o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai
programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità
delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva
spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza
delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso,
della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell'art. 2 del R.D.L. 3
febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n.
1552.
Il nome dell'autore ed il titolo
dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore
sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato
a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento
analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita
per necessità orarie o tecniche purché la registrazione suddetta
sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa,
a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere
dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento
di un compenso da liquidarsi nel caso di disaccordo tra le parti,
dall'Autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa
dinanzi l'Autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo
di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti
nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base
al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri
per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite
o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi,
a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante,
di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso,
che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della
associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno
dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione
è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni
contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo
quelle dell'art. 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio
dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni
speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero.
contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del
regolamento.
Sezione V
Opere registrate
su apparecchi meccanici
Art. 61
L'autore ha il diritto esclusivo,
ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del
capo terzo di questo titolo:
1) di
adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico,
la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra
analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni
o di voci;
2) di
riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito,
nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il
prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
3) di
eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante
l'impiego dei disco o altro istrumento meccanico sopraindicato,
nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite
e la ritrasmissione via cavo.
La cessione del diritto di riproduzione
o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario,
la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione,
nonché l’autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite
o alla ritrasmissione via cavo.
Per quanto riguarda la radiodiffusione,
il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella
precedente sezione.
Art. 62
Gli esemplari del disco fonografico
o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci,
nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono
essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte,
sul disco o apparecchio, le indicazioni seguenti:
1) titolo
dell'opera riprodotta;
2) nome
dell'autore;
3) nome
dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
4) data
della fabbricazione.
Art. 63
Il disco o altro apparecchio analogo
devono essere fabbricati o utilizzati in modo che venga rispettato
il diritto morale dell'autore, ai termini agli artt. 20 e 21
di questa legge.
Si considerano lecite le modificazioni
dell'opera richieste dalle necessita tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici
fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca
di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia
in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della L. 2 febbraio
1939 n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca
di Stato, allorché siano registrare opere tutelate, è sottoposta
al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute
nel regolamento.
Sezione VI
Programmi per elaboratore
Art. 64 bis
1.
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64
ter e 64 quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente
legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
a) la
riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento,
la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la
traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione
del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera
che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica
il programma;
c) qualsiasi
forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica
Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno
della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore
locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64 ter
1.
Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64 bis,
lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per
l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione
da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori.
2.
Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto
di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria
per l'uso.
3.
Chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti,
osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su
cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli
compia tali atti durante operazioni di caricamento. visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che
egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite
in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64 quater
1.
L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta
qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore
e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64 bis lettere
a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice,
siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie
per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato autonomamente purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le
predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri
che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure.
per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
c) le
predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l’interoperabilità.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che
le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano
utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente:
b) siano
comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità
del programma creato autonomamente;
c) siano
utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella
sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il
diritto di autore.
3.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione deicommi
1 e 2 sono nulle.
4.
Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate in modo da consentire
che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto
con il normale sfruttamento del programma.
Capo V
Utilizzazioni libere
Art. 65
Gli articoli di attualità, di carattere
economico, politico, religioso pubblicati nelle riviste o giornali,
possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali,
anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui
sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale
e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.
Art. 66
I discorsi sopra argomenti di interesse
politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o
comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti
nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purché si indichino
la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso
fu tenuto.
Art. 67
Opere o brani di opere possono essere
riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai
fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell'autore.
Art. 68
È libera la riproduzione di singole
opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta
a mano o con i mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico.
È libera la fotocopia di opere esistenti
nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della
biblioteca.
È vietato lo spaccio di dette copie
nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione in concorrenza
con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 69
Il prestito eseguito dalle biblioteche
e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi
di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al
quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli
esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali;
b) i
fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse
sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di
esercizio del diritto di distribuzione.
Art. 70
Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti dl opera, per scopi di critica,
di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti
giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza
alla utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico
la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento
il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo
compenso.
Il riassunto, la citazione o la
riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e,
se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
Art 71
Le bande musicali e le fanfare dei
corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico pezzi
musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun
compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata
senza scopo di lucro.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore
Capo I
DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE
DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI
Art. 72
1.
Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo
I della presente legge, il produttore del disco fonografico
o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite
dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo
di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione
e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce
nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima
vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore
in uno Stato membro.
2.
Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo
di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio
e il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce
con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei
fonogrammi.
Art. 73
Il produttore del disco fonografico
o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta
in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a un compenso
per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio
analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia,
nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi.
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce
il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
La misura del compenso e le quote
di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate
secondo le norme del regolamento.
Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione
ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dalla Amministrazione
dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73 bis
1.
Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del
fonogramma utilizzato hanno il diritto ad un equo compenso anche
quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo
non di lucro
2.
Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato,
riscosso e ripartito secondo le nome del regolamento.
Art. 74
Il produttore ha diritto di opporsi
a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore
di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia
effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio
ai suoi interessi industriali.
Su richiesta dell'interessato, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa della decisione
dell'Autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare la utilizzazione
del disco e apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci
previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto
è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità
della utilizzazione.
Art. 75
La durata dei diritti previsti in
questo capo è di cinquant'anni dalla fissazione. Se il disco
fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni
o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale
termine, la durata dei diritti è di cinquant’anni dalla data
della prima pubblicazione, o, se anteriore, della prima comunicazione
al pubblico del disco o apparecchio analogo.
Art. 76
Gli esemplari del disco fonografico
o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci
non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente
apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite
dall'art. 62, in quanto applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo
possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le
norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio
analogo.
Tuttavia la formalità del deposito
di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti
spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti
gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto
in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione
dell'anno di prima pubblicazione.
Art. 78
È considerato come produttore chi
provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio
originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante
la diretta registrazione dei suoni e delle voci.
È considerato come luogo della produzione
quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I - bis
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO
Art. 78 bis
1) Il
produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:
§
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta
degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
§
di autorizzare la distribuzione con qualsiasi
mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di
tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce
in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno stato
dell’Unione europea;
§
di autorizzare il noleggio e il prestito dell’originale
e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione,
sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio
e di prestito.
2) I
diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquant’anni
dalla fissazione. Se l’opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi
cinquant’anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
Capo II
DIRITTI RELATIVI
ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 79
1.
Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge
a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici
ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti
interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano
l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere
esclusivo:
a) di
autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate
su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via
cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni
di altri organismi di radiodiffusione;
b) di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni
delle proprie emissioni;
c) di
autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa
avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto
di ingresso;
d) di
autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale
dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni
per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3.
L'espressione "radio-diffusione" ha riguardo
all'emissione radiofonica e televisiva.
4.
L'espressione "su filo o via etere" include
le emissioni via cavo e via satellite.
5.
La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquant’anni
dalla prima diffusione di una emissione.
Capo III
DIRITTO DEGLI ARTISTI
INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI
Art. 80
1.
Si considerano artisti interpreti e artisti esecutori
gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono
in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o
di dominio pubblico.
2.
Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente
dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare
la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare
la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c) autorizzare
la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico,
in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa quella via satellite,
delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse
siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva
o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.
Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro
apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro,
è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a
scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73 bis; [se la fissazione
riguarda un’opera cinematografica o audiovisiva, all’artista
interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell’opera
stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via
cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore
o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra
le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito
secondo le norme del regolamento.]
d) autorizzare
la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche:
il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto
o con il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare
il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete
o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio
a un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso
dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto
di accordo da concludersi tra l’Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti,
della Confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito
con la procedura di cui all’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione
o riproduzione della loro recitazione rappresentazione od esecuzione
che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni
del comma secondo dell’art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione,
le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo
sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle
disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione
di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro
che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria
o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche
se di artista esecutore comprimario;
2) i
direttori dell'orchestra o del coro;
3) i
complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale
o corale abbia valore artistico di per se stante e non di semplice
accompagnamento.
Art. 83
Gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro
nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro
recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente
apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica
o altro apparecchio equivalente.
Art. 84
1.
Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli
artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite, distribuzione nonché il diritto di
autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto
per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva
o sequenza di immagini in movimento.
2.
Agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica
e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione
dell’opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso
a carico degli organismi di emissione.
3.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma2 e nell’art.
80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori,
quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico
di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta utilizzazione economica.
4.
Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile
e, in difetto di accordo da concludersi tra l’Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti
della Confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura
di cui all’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo
durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione
o recitazione. Se una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione
o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla
prima pubblicazione, o , se anteriore, dalla prima comunicazione
al pubblico della fissazione.
Art. 85 bis
In aggiunta ai diritti già disciplinati
nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti
connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione
via cavo secondo le disposizioni di cui all’art. 110 bis.
Capo III-bis
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE
O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE
ALL’ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE
Art. 85-ter
Senza pregiudizi dei diritti morali
dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione
del diritto d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico
per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente spettano
i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni
contenute nella Sez. I del Capo III, del Titolo I della presente
legge, in quanto applicabili.
La durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica di cui al comma 1 di venticinque
anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione
al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi
ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti
morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque
modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche
di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività
di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali
con il titolare del diritti di utilizzazione economica di cui
al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica
il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi
di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita
pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti
previsti dal Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente
capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi
a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene
teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal
diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I,
compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente
in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni
a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto
è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi
alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini
di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale
e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa
e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie
di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni
tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo
di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve
le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo
titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,
riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa,
dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta
nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di
lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto,
il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo
patto contrario a favore del committente quando si tratti di
fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo
pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare
con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite
tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la
fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo
mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto
contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente,
sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono
portare le seguenti indicazioni:
1) il
nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del
committente;
2) la
data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il
nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino
le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli
91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle
antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche
o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso
che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi
il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione,
se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate
sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti
di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita
contro pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni
dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla
produzione della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi
alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi
alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli
epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti
della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale
o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono
essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla
conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi
di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del
destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o,
in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli
e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza,
degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e
vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito
il pubblico ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà
del defunto quando risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo
precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto
è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza
di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti
si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono
opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio
pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali
o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi
al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso
di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata
si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art.
93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona
ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata
dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere
esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche
al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto
fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata
o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere
pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso
del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da
parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché
figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni
dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi
ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori
di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano
soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto
esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi,
il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso
l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione
di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso
il ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite
dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in
questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto
nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle
rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli articoli e di
notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui
l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera
senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere
che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa
ogni possibilità di confusione.
È vietata egualmente, nelle stesse
condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate
nella pubblicazione periodica in modo cosi costante da individuare
l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste
o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto
in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano
decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni
e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di
atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché
se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la
riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei
bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche
o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla
diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro
pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia
ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché
le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano
illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti
dell'esatta indicazione del giornale e dell'ora di diramazione;
b) la
riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate
o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o
altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
È vietata come atto di concorrenza
sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della
medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle
disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra
particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera
dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta
a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui
diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore
di una banca di dati
Art. 102-bis
1.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la
sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine,
mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b)
estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una
banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in
qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui
all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c)
reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione
del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2.
La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia
nel territorio dell'Unione europea.
3.
Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati
a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio
dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di
una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni
stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione
ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4.
Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di
dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali
nel territorio dell'Unione europea.
5.
La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì
alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno
Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale
all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società
o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto
la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo
e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
6.
Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento
del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del
completamento stesso.
7.
Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma
6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi
quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della
prima messa a disposizione del pubblico.
8.
Se vengono apportate al contenuto della banca di dati
modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti
rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del
completamento o della prima messa a disposizione del pubblico
della banca di dati così modificata o integrata, e come tale
espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata
della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9.
Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti
e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato
al costitutore della banca di dati. 10. Il diritto di cui al
comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e
forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi
dell'utente
Art. 102-ter
1.
L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione
del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto
d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o
prestazioni contenute in tale banca.
2.
L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi
modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni
che siano in contrasto con la normale gestione della banca di
dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore
della banca di dati.
3.
Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione
del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti
non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi,
del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate
dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della
banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale
parte.
4.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi
1, 2 e 3 sono nulle.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità
e deposito delle opere.
Art. 103
È istituito presso il ministero
della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere
protette ai sensi di questa legge.
La Società italiana degli autori
ed editori (Siae) cura la tenuta di un registro pubblico speciale
per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate
le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione
del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione
e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla società italiana degli autori
ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene
registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi
per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a
prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della
sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro
sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle
opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche
la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato
nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità
è disciplinata nel regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati
nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le norme
stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono
in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge,
o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia,
come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti
medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri
effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle
disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle
opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro
aventi causa devono depositare presso il ministero della cultura
popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei
termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico
- musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura
d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione
per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore
la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo
del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art.
92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica
l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette
a termini delle disposizioni del Titolo I di questa legge e
delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva,
per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa
legge.
L'omissione del deposito impedisce
l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate
nel Titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni
contenute nel titolo medesimo.
Il ministro per la coltura popolare
può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia
dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite
dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei
diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti
agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi
aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati
o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge,
salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici
anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici
relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni
che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari
dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione
dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo,
di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre
un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà
di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà setti al
cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione
deve essere provata per iscritto.
Art. 110-bis
1.
L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni
di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari
dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2.
In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione
via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate
possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per
la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato
accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale
ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3.
La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna
delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla
notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera
dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono
formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto
contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano
personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno
o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione
e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura
civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore,
ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita
di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse
dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per
decreto reale, su proposta del ministro per la coltura popolare,
di concerto con il ministro per l'educazione nazionale, sentito
il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od
in altro successivo è stabilità l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli
aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali
necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione,
per ragioni di interesse dello stato è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al consiglio di stato, tranne per le controversie
riguardanti l'ammontare delle indennità le quali rimangono di
competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa
di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto
di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia
altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per
il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità
giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per
gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi
possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga
ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata,
entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni
del codice civile e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza
degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi
od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina
dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima,
entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione
è conferita all'ente italiano per il diritto di autore, con
decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato
su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando
si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione
dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni,
traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera
alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione
su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti
la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti
dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo
le norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore
concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare
per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera
dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute
nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle
disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto
tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel
capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per
la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento
del contratto.
Salvo patto contrario, si presume
che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri
diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino
una protezione del diritti di autore più larga nel suo contenuto
o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione
non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle
eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile,
compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione
ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti
di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento
di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti
dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni
del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere
che non sono state ancora create si devono osservare le norme
seguenti:
1) è
nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie
di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza
pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di
impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi
di autore per opere da crearsi non possono avere una durata
superiore ai dieci anni;
3) se
fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine
nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre
il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione
di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria
ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella
impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte
notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore
ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di
considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso
proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti
la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente,
o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art.
23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta
dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere
ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere
per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce
all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro
vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati
il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni
edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia
nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari,
sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende
che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero
massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione a termine
conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di
edizioni che stima necessario durante il termine, che non può
eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per
edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di
nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non
si applica ai contratti di edizione riguardanti:
§
enciclopedie, dizionari;
§
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie
e simili ad uso industriale;
§
lavori di cartografia;
§
opere drammatico - musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto
l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di
ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati
in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel
contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca
presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un
congruo termine, prima dell'epoca stessa. Egli deve contemporaneamente
dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova
edizione. Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova
edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una
nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla
notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento
dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti
motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1.
a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto
e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2.
a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti
per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo
e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità
fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1.
a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,
ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto
in conformità dell'originale e secondo le buone norme della
tecnica editoriale;
2.
a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto;
tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti
dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali
la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo
non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.
L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve
quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra
circostanza del caso.
È nullo ogni patto che contenga
rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione
di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica
alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione
o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine
concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto
di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare
all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine
predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea
garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto
ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente
deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento
dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione
è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera
tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il
carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata
pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese
derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto
nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo
in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto
di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni
è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che
essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti
di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo
cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera
dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore
è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in
contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina
degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato
da una somma a stralcio per le edizioni di:
§
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere
in collaborazione;
§
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
§
discorsi o conferenze;
§
opere scientifiche;
§
lavori di cartografia;
§
opere musicali o drammatico - musicali;
§
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore
è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo
di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso
all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato
dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi
e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad
altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati,
salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda.
Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente
non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione
o alla diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul
mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari
stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare
l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello
ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per
il decorso del termine contrattuale;
2) per
l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per
la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché
l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio
per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione
di legge;
5) nei
casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto
dall'art. 133;
6) nel
caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni
della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina
la risoluzione del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia
risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del
fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale
o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate
nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione
e di esecuzione
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore
concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica,
drammatico - musicale, coreografica, pantomimica o qualunque
altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che
seguono.
Salvo patto contrario, la concessione
di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a
consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata
pubblicata per le stampe;
2) a
garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta
la durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a
rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni
non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle
forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del
nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a
lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a
non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera
e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati
d'accordo con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera
si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto
riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che
viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico
- musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di
rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore,
di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione,
od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte
musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario,
ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le
conseguenze stabilite nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto
l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni
di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed
all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera
dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi
ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio,
salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati
i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare
o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non
è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo
diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone
alle quali ha ceduto i diritti ed al ministero della cultura
popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo
nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere
dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati
possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio
della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed
il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce
che sussistino gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina
il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione
o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità
a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo
e il termine per il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche
pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso,
se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine
indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo,
occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel
termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto
l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione,
diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera,
dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria,
previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato
sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili
e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto
di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore
sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti
figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura,
del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali,
hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita
pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti,
quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto
del suo prezzo originario di alienazione. L'organizzatore della
vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi
a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun
altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo
originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito
nella vendita pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate
nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale
sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie
opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite
pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima
vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti
articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore
a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per
le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico
del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale
delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi
vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga
lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture,
lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo
originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior
valore è attribuito in misura del dieci per cento agli autori
delle opere ed è a carico del proprietario venditore.
Agli autori medesimi incombe la
prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle
condizioni previste da questo articolo.
La percentuale è ridotta al cinque
per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato
l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da
lui realizzato.
Per la determinazione del maggior
valore si applicano le disposizioni dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo
non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per
queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della presente
legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista
nei precedenti articoli si considerano opere originali anche
quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque
eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano
originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate
dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono
considerate vendite pubbliche:
a) le
vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai
sensi del R. Decreto - legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito
nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le
vendite giudiziarie;
c) le
vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le
vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per
l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa
privata;
e) le
vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate
od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli
144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte,
in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli
eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le
norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati,
essi sono devoluti alla cassa di previdenza e di assistenza
del sindacato nazionale fascista delle belle arti.
Tali diritti durano per tutta la
vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non
possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo
della prima vendita pubblica a termini dell'art. 144 è fissata
nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000,
del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino
alla lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore
di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art.
145 sono così determinate:
§
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
§
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
§
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
§
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
§
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
§
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
§
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
§
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
§
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita
pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa
sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli
esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli
144 e 145 e di versarne il relativo importo all'ente italiano
per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.
Sino al momento in cui il versamento
non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito
depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita
pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art.
146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede
alla vendita, all'ente italiano per il diritto di autore, questo
provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal
regolamento. L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto
dall'opera salvo impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli
di questa sezione possono essere modificati con regio decreto
da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio
1926-IV, n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni
giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni
civili.
1. - Norme relative
ai diritti di utilizzazione economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione
di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in
virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione
o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia
interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme
di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura
civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei
diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta
a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di
un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto
della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento,
la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni
qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta,
in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo
o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte
interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi
provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di
un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire
in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato
di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento
del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista
nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari
o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi
impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura,
non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio
di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione
o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione
di questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera
o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione,
hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne
può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere
che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione
gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del
risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione
e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie
contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non
può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.
In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o
del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora
siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del
diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data
anteriore a quella sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle
azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati
dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la
perizia o il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione
del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso
nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo
i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto
di autore è imputabile a tutti i coautori. L'autorità giudiziaria
può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro
dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione
si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi
modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate
di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Art. 162
1.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge,
i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto
riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo
di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di
uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e a essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo
697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non
pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche
alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva
la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti
di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero
si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle
operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed
il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia.
Art. 163
1.
Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività
che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 164
Se le azioni previste in questa
sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di
diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano
le regole seguenti:
1) i
funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare
le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza
bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente
di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione
per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta
o autorizzata;
3) l'ente
di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini
della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono
atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del
diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto,
ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal
cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata,
o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga
pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali
ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica
riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere
giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti
stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni
civili.
2. - Norme particolari
ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio
del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la
natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente,
salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio
dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può
dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando
la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante
aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si
riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi
di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che
si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione
o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque
modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare
detto esemplare nella forme primitiva a spese della parte interessata
ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni
penali
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art.
171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da l.
500 a l. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi
scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce,
trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente
alla legge italiana;
b) rappresenta,
esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni
od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od
una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione
comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite
nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie
i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle
forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce
un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni
o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) in
violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra
in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni
o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici
o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena è della reclusione fino
ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se
i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non
destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od
alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni
di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta
la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Art. 171- bis
1.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (Siae), è soggetto alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica
se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati Siae riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione
o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1.
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque
a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente
duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur
non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene
per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il
quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli autori
ed editori (Siae), privi del contrassegno medesimo o dotati
di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza,
importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia
o cede a qualsiasi titolo sistemi atti a eludere, a decodificare
o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o
dei diritti connessi;
e) in
assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto
per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in
noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
2.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce,
duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti
in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando
in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività
illecite di cui al comma 1.
3.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione
delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice
penale;
b) la
pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui
almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la
sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
5.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori e autori drammatici.
Art. 171-quater
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punibile
con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione
a lire dieci milioni, chiunque abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede
in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal
diritto d'autore;
b) esegue
la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni
artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1.
Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge
è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto
di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto
che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il
venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella
pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo
di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di
vendita.
Art. 171-sexies
1.
Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
2.
È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli
altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali
abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti
o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
di contrassegno Siae, ove richiesto, o provvisti di contrassegno
Siae contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa. La
confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice
di procedura penale.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono a un soggetto giuridico diverso,
nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Articolo 171 septies
La pena di cui all'articolo 171-ter,
comma 1, si applica anche:
a) ai
produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla Siae
entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla
univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171 octies
1.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,
utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto
che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171 novies
1.
La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non
si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli
articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti
o destinati alla commissione dei reati.
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al promotore o organizzatore delle attività illecite previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma
1.
Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo
171 sono commessi per colpo la pena è dell'ammenda sino a lire
diecimila.
Con la stessa pena è punito chiunque:
a)
esercita l'attività di intermediario in violazione del
disposto degli articoli 180 e 183;
b)
non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153
e 154;
c)
viola le norme degli articoli 175 e 176.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli
precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato
più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa
sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre
chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti
e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1.
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo
di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il
prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila
a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente
duplicato o riprodotto.
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in
misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del ministero della Giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal
ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) nella
restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la promozione delle campagne informative di cui
al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter
1.
Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito
di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione,
il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando
gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al
comma 2.
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di
cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni
e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma
1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria,
la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per
un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva
specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa,
di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese
in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno
un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale
Art. 175
(Abrogato)
Art. 176
(Abrogato)
Art. 177
(Abrogato)
Art. 178
(Abrogato)
Art. 179
(Abrogato)
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque
attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica
di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società
italiana degli autori ed editori (Siae).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la
concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di
opere tutelate;
2) la
percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la
ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività dell'ente si esercita
altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi
stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri
non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori
o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi
prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere
in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della
ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, però,
i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar
luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore
di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell'Africa
italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali
diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione
dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito
alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) il potere
di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse
dell'autore o dei suo successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente
comma, riscossi dall'E.I.D.A., detratte le spese di riscossione,
saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo
di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla confederazione
nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza
alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1.
Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione
via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai
detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la
società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei
diritti connessi la società italiana degli autori ed editori
agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli
artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società
di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare,
quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2.
Dette società operano anche nei confronti dei titolari
non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi
criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3.
I titolari non associati possono far valere i propri
diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione
via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4.
Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo
di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie
emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti
di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo
precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre
disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (Siae)
può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle
opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello
stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e
di percezione di tasse, contributi, diritti.
Art. 181-bis
1.
Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori
ed editori (Siae) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni
di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi
tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate.
2.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la Siae
verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti
ai fini dell'apposizione.
3.
Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi
ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al
comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra
la Siae e le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento
tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative
che produttori e importatori preventivamente rendono alla Siae.
4.
I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite la Siae e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione
e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.
Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico
dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra
la Siae e le categorie interessate, è determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
5.
Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve
contenere elementi tali da permettere la identificazione del
titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore,
del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione
alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o a un terzo da questi delegato,
i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente
la Siae circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la Siae, l'importatore ha l'obbligo di dare
alla Siae preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7.
Nei casi di cui al comma 6, la Siae e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita
da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata
dalla presa d'atto della Siae.
8.
Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.
Art. 181-ter
1.
I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di
una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(Siae). In mancanza di accordi tra la Siae e le associazioni
delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante
alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni
di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla
data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la
Siae non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di
cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Art. 182
La Società italiana degli autori
ed editori (Siae) è sottoposta alla vigilanza del ministero
della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
Il suo statuto è approvato con decreto
reale, su proposta del ministro per la cultura popolare, di
concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa italiana,
per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione
nazionale.
Art. 182-bis
1.
All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla
Società italiana degli autori ed editori (Siae) è attribuita,
nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge,
al fine di prevenire e accertare le violazioni della presente
legge, la vigilanza:
a) sull'attività
di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto
nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e
via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva
con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla
proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi al suo esercizio;
c) sulla
distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui
centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione.
2.
La Siae, nei limiti dei propri compiti istituzionali,
si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire
funzioni ispettive a propri funzionari e agire in coordinamento
con gli ispettori della Siae. Gli ispettori possono accedere
ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica
nonché le attività a esse connesse. Possono richiedere l'esibizione
della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti
e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere
e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Art. 182-ter
1.
Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento
degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del Codice
di procedura penale.
Art. 183
L'esercizio della attività per il
collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere
drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva
autorizzazione del ministero della cultura popolare, secondo
le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto
l'autore ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori
di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento
è soggetto alla vigilanza del ministero della cultura popolare,
secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri
opere drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre
giorni all'ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette
mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al ministero della
cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali
esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo
statuto.
All'ente italiano per gli scambi
teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte
le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima
volta, salve le disposizioni dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere
di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate
per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di
autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate
nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste
negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione
della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per
la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di
applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un
patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto
patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto
delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali,
le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni
previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione
sancita da questa legge, a condizione che lo stato di cui è
cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani
una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta
equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità
controversa, la norma del comma precedente è riferita allo stato
nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate
le norme che seguono è accertata e regolata con decreto reale
da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio
1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell'opera
straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera
gode nello stato di cui è cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia
nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria,
l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o
di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi,
l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti
determinate col decreto reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre
la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre
particolari formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si
applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o
apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti , attori o
artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria,
in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia
o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge
o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata
sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti le disposizioni
degli articoli 186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo
permanente per il diritto di autore
Art. 190
È istituito presso il ministero
della cultura popolare un comitato consultivo permanente per
il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio
delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse
e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto
dal ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto
da speciali disposizioni.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di
un presidente designato dal ministro per la cultura popolare;
b) dei
vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle
arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di
un rappresentante del P.N.F.;
d) di
un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, dell'Africa
italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni
e di due rappresentanti del ministero dell'educazione nazionale;
e) dei
direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per
la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e
la televisione del ministero della cultura popolare, e del capo
dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f)
dei presidenti delle confederazioni dei professionisti
ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per
ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti
in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante
della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato
dalla confederazione nazionale fascista dei lavoratori dello
spettacolo;
g) del
presidente della Società italiana degli autori ed editori (Siae);
h) di
tre esperti in materia di diritto di autore designati dal ministro
per la cultura popolare. I membri del comitato sono nominati
con decreto del ministro per la cultura popolare e durano in
carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla
data stabilita dal ministro per la cultura popolare ed in via
straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro
stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato:
a)
in adunanza generale;
b)
in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale
tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite
per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente.
Il ministro per la cultura popolare,
su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni
anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti
nelle questioni da esaminare senza diritto a voto.
Art. 194
La segreteria è affidata al capo
dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica
presso il ministero della cultura popolare.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti
gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle
disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali
Art. 196
È considerato come luogo di prima
pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta
i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti
di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte.
Figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e
di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale,
si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione
il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione
e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro
del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del ministero
della cultura popolare, è stanziata, in apposito capitolo della
parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge
andrà in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del
diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le
modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di
assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli
autori e scrittori e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche
alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore
della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati
gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati
prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni
vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua
entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e
i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art.
162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del
collegio davanti al quale pende la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed
ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di
questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo
del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità
devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite
dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono
presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate
anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere
emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo
di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni
previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai
princìpi generali di questa legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore
di questa legge, la società italiana autori ed editori assume
la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di
autore).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo
1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R. Decreto - legge
7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto
di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta
legge.
Sono altresì abrogate la legge 17
giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge del R. Decreto
- legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione
dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno
1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto - legge 5 dicembre
1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione
differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge
o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni
di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione
della presente legge determina le sanzioni per la violazione
delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare
l'ammenda non superiore alle lire duecento.
La presente legge entra in vigore
contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato
entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì
emanato un nuovo statuto della Società italiana degli autori
ed editori (Siae).