DECRETO MINISTERIALE 8 NOVEMBRE 2004, PROT. N. 100 / 2004
Attivazione corsi a.a. 2004-2005 - ai sensi della legge n.143/04,
articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito
della Scuola di Didattica della Musica
Fonte: Sito del Ministero dellIstruzione, Università
e Ricerca
Il Ministro dellIstruzione, dellUniversità e
della Ricerca
Dipartimento per lUniversità, lAlta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
- Direzione Generale per lAlta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO larticolo 2, commi 2, 4 e 4 bis della legge 4
giugno 2004, n. 143 recante disposizioni speciali per il conseguimento
dellabilitazione allinsegnamento;
CONSIDERATO che è in corso di definizione la normativa
generale in materia di formazione degli insegnanti di cui allarticolo
5, comma 2, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
ATTESA la necessità di definire le modalità
per lammissione al corso speciale, nonché per lammissione
allultimo anno dei corsi di Didattica della Musica,
coordinati con le relative classi di strumento presso i Conservatori,
al fine di conseguire la suddetta abilitazione;
SENTITO il parere del CNAM, espresso nelle adunanze dell11
giugno 2004 e del 30 settembre 2004;
D E C R E T A:
Articolo 1
Attivazione dei corsi
1. Nellanno accademico 2004 2005, i Conservatori
di Musica, nellambito della scuola di didattica, ai sensi
della Legge 143 del 4 giugno 2004, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis,
possono attivare i seguenti corsi:
a) corso speciale annuale - di cui allallegata tabella A)
- riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, privi di
abilitazione allinsegnamento, che abbiano prestato almeno
360 giorni di servizio complessivi, in una della classi di concorso
31 A o 32 A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata
in vigore della suddetta Legge.
b) corso corrispondente allultimo anno della Scuola di didattica
della musica - di cui allallegata tabella B) - coordinato
con le relative classi di strumento, per lammissione anche
in sopranumero, degli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati
dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, privi
di abilitazione allinsegnamento, che abbiano prestato almeno
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77 A, dal
1 settembre 1999 alla predetta data del 6 giugno 2004.
c) corso corrispondente allultimo anno della Scuola di didattica
della musica - di cui allallegata tabella C) - coordinato
con le relative classi di strumento, per lammissione degli
insegnanti in possesso di diplomi rilasciati dai Conservatori di
Musica o Istituti Musicali Pareggiati, nonchè di abilitazione
allinsegnamento nella classe di concorso 31A o 32A,
che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe
di concorso 77 A, dal 1 settembre 1999 alla suddetta data del 6
giugno 2004.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. E obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo
sviluppo delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il
profilo professionale dellinsegnamento di scuola secondaria
nel settore musicale.
2. I Conservatori possono consorziarsi tra loro e con gli
Istituti Musicali Pareggiati, per lo svolgimento dei corsi di cui
allarticolo 1, anche al fine di razionalizzare lofferta
formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da
utilizzare per il funzionamento degli stessi.
3. Il Consiglio Accademico, ove costituito, o il Collegio
dei docenti dei Conservatori, sede dei corsi di abilitazione, determina
il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto
della disponibilità di strutture idonee, di personale docente
e non docente, e di dotazioni didattico-strumentali.
4. Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti
sono indicati nelle allegate tabelle.
5. Il contingente dei posti disponibili per ciascun corso di
cui allarticolo 1 e la data di inizio, sono pubblicizzati
presso ciascun Conservatorio.
6. Lattivazione è disposta con delibera del Consiglio
di Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria,
tenuto conto anche dei contributi fissati per la frequenza dei corsi.
Non possono essere attivati corsi con numero di iscritti inferiore
a cinque unità.
Articolo 3
Ammissione ai corsi
1. Costituisce titolo di ammissione ai corsi di cui alle lettere
a), b) e c) del precedente articolo 1 il servizio di insegnamento
prestato nelle istituzioni statali, paritarie o legalmente riconosciute,
con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o alla classe di concorso.
2. Le modalità di verifica dei requisiti nonchè
le modalità di ammissione e di avvio dei corsi in ciascun
Conservatorio, sono definite con apposita direttiva della Direzione
Generale dellAlta Formazione Artistica e Musicale.
3. Gli interessati con istanza, presentata per via telematica,
indicano le sedi prescelte per la frequenza dei predetti corsi.
Nel caso di richieste eccedenti il numero programmato da ciascun
Conservatorio, lammissione avviene sulla base di graduatorie
formulate secondo i seguenti criteri:
Titoli valutabili e punteggi attribuibili:
a)
voto del diploma o del diploma accademico di primo livello rilasciato
dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati
prescritti per l’ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:
|
Diploma di Conservatorio
(voto espresso in 10/10)
|
Diploma accademico di I livello
(voto espresso in 110/110)
|
Punti
|
|
Votazione da 6 a 6,99
|
Votazione da 66 a 76
|
0
|
|
Votazione da 7 a 7,99
|
Votazione da 77 a 87
|
2
|
|
Votazione da 8 a 8,99
|
Votazione da 88 a 98
|
4
|
|
Votazione da 9 a 9,99
|
Votazione da 99 a 109
|
6
|
|
Votazione di 10
|
Votazione di 110
|
8
|
|
Votazione di 10 con lode
|
Votazione di 110 e lode
|
10
|
b)
votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento
del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di
10 punti:
|
(voti espressi in 10/10)
|
(voti espressi in 30/30)
|
Punti
|
|
Votazione Media da 6 a 6,99
|
Votazione Media da 18 a 20
|
0
|
|
Votazione Media da 7 a 7,99
|
Votazione Media da 21 a 23
|
2
|
|
Votazione Media da 8 a 8,99
|
Votazione Media da 24 a 26
|
4
|
|
Votazione Media da 9 a 9,99
|
Votazione Media da 27 a 29
|
6
|
|
Votazione Media di 10
|
Votazione Media di 30
|
8
|
|
Votazione Media di 10 con lode
|
Votazione Media di 30 e lode
|
10
|
c)
altri titoli di studio e di ricerca fino a un massimo di 10 punti:
|
Tipologia del titolo
|
punti
|
|
Ulteriore diploma di Conservatorio oltre a quello prescritto per
l’ammissione
|
3
|
|
Laurea (o ulteriore diploma di conservatorio con maturità)
|
3
|
|
Dottorato di ricerca
|
3
|
|
Diploma di scuola di Specializzazione
|
2
|
|
Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia di S.
Cecilia
|
3
|
d)
titoli di servizio (0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore
a 15 giorni in aggiunta al requisito di ammissione) fino ad un massimo
di 30 punti.
1.
Gli idonei non ammessi in relazione al numero programmato per lanno
accademico 2004/2005, mantengono il diritto allammissione
per gli anni accademici successivi, sulla base della graduatoria
già formulata.
2. La frequenza dei predetti
corsi è incompatibile con la frequenza di altri corsi accademici
o universitari anche di diverso livello, sia ordinamentali che sperimentali.
3. Limpegno complessivo
richiesto allallievo corrisponde a sessanta crediti, distribuiti
tra le varie attività, entro i limiti stabiliti dalle tabelle
allegate al presente decreto.
4. A conclusione dei corsi
è prevista una prova di verifica per ciascuna disciplina
dei percorsi formativi .
5. Le commissioni per dette
prove sono nominate dal Direttore del Conservatorio e formate dal
docente della materia cui si riferisce la prova e da altri due docenti
dei corsi.
6. Ad ogni esame viene attribuita
una votazione espressa in trentesimi. Supera lesame il candidato
che raggiunge una votazione di almeno 18/30.
7. Ai fini dellammissione
allesame finale, è necessario aver frequentato l80%
delle attività formative previste da ciascuna tipologia di
corsi.
8. Lo studente che ha conseguito
tutti i crediti previsti dal piano di studi è ammesso allesame
finale.
9. Detto esame, avente valore
di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi originale,
redatta dal candidato, al quale viene attribuita una votazione espressa
in trentesimi.
10. Lesame è superato con una votazione
di almeno 18/30.
11. Il voto complessivo di abilitazione è espresso
in sessantesimi ed è dato dal voto di ammissione sommato
al voto dellesame finale.
12. Allunanimità la commissione può
attribuire la lode.
13. La Commissione per lesame finale è
nominata dal Direttore del Conservatorio ed è composta da
quattro docenti del corso e da un rappresentante del Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca.
14. Al termine del corso di studio, con il superamento
dell esame di Stato, il candidato consegue labilitazione
allinsegnamento per le classi corrispondenti, utile anche
per il conseguente inserimento nelle relative graduatorie permanenti
di cui allarticolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 94
n. 297 e successive modificazioni.
15. Il relativo certificato rilasciato dal Conservatorio
è sottoscritto anche dal rappresentante del Ministero dellIstruzione
dellUniversità e della Ricerca.
Articolo 4
Contributo di iscrizione e di frequenza
I corsi indicati allarticolo 1 sono finanziati con le maggiori
entrate realizzate dai Conservatori mediante i proventi derivanti
dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti
stessi; i medesimi corsi, infatti, non comportano oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato e del bilancio dei singoli Conservatori.
Roma, 8 novembre 2004
Prot. n. 100/2004
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)