LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 21-12-1993
REGIONE VALLE D'AOSTA
Disciplina delle iniziative
e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica
in Valle d'Aosta.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N.
55 del 28 dicembre 1993
ARTICOLO 1
(Finalità)
1.
Allo scopo di favorire e di incrementare la crescita
culturale della popolazione valdostana, la Regione provvede
a realizzare idonee iniziative e ad attuare mirati interventi
con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge nel
rispetto della situazione di pieno bilinguismo esistente in
Valle d'Aosta. A tal fine la Regione può avvalersi della collaborazione
di associazioni culturali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici
e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale
in materia.
ARTICOLO 2
(Iniziative da attuare)
1.
Le iniziative di cui all'art. 1 sono approvate con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica
istruzione e consistono in:
a) organizzazione
di congressi, convegni, seminari, conferenze e dibattiti;
b) promozione
di indagini, di ricerche, di studi e di altre iniziative a carattere
culturale, scientifico, didattico ed etnografico;
c) promozione
e diffusione delle parlate francoprovenzali e walser ed organizzazione
di relativi convegni ed incontri anche a livello scolastico;
d) organizzazione
e promozione di programmi e di progetti per la realizzazione
di attività di sostegno all'insegnamento bilingue, di settimane
bianche e di altre attività parascolastiche finalizzate a migliorare
la conoscenza della realtà culturale, geografica, economica
e sociale della Valle d'Aosta, nonché l'organizzazione di concerti
- lezione per la diffusione, tra gli studenti, della musica.
Le iniziative sono regolarmente con circolare assessorile e
sono deliberate dagli organi scolastici competenti;
e) acquisto,
stampa e edizione di libri, di riviste, di pubblicazioni varie
e di materiale audiovisivi a carattere culturale, storico, scientifico,
didattico ed etnografico;
f)
organizzazione di assemblee e di raduni di corali e di
gruppi folcloristici e di altre manifestazioni canore;
g) organizzazione
o partecipazione a mostre, esposizioni e saloni del libro, aventi
particolare riflesso sull'immagine culturale della Valle d'Aosta,
sia in Italia che all'estero;
h) organizzazione
di un ciclo di spettacoli rientranti, di norma, nella <<
Saison Culturelle >> e concernenti i settori del teatro,
della musica, del cinema, della danza e del varietà. La programmazione
può essere affidata a consulenze esterne sulla base della normativa
regionale in materia di consulenze e di incarichi professionali.
ARTICOLO 3
(Iniziative all'estero)
1.
Le iniziative e le manifestazioni culturali e scientifiche
all'estero di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), sono svolte
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982,
n. 182 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa regionale agli
enti soppressi con l'art. 1 bis del DL 18 agosto 1978, n. 481,
convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).
ARTICOLO 4
(Funzioni amministrative)
1.
Le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione
della presente legge sono esercitate dai Servizi culturali dell'Assessorato
della pubblica istruzione.
ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, valutati in annue lire 3.400.000.000 a decorrere dall'anno
1994, graveranno sui capitoli di bilancio corrispondenti ai
seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1993:
capitolo 54500 (Spese per l'organizzazione,
la partecipazione o adesione a congressi, convegni, seminari,
celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie di interesse culturale
e scolastico),
capitolo 57240 (Spese per l'acquisto
e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere
culturale, scientifico ed artistico),
capitolo 57360 (Spese per manifestazioni
ed iniziative culturali e scientifiche),
capitolo 57400 (Spese per manifestazioni
ed iniziative culturali e scientifiche - Servizio rilevante
ai fini IVA).
2.
Alla copertura degli oneri per gli anni 1994 e 1995 si
provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi
anni ai rispettivi capitoli del bilancio pluriennale della Regione
per gli anni 1993- 1995.
3.
A decorrere dal 1995 gli stessi oneri saranno determinati
con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
31, terzo comma, dello Statuto speciale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Autonoma Valle d'Aosta.