LEGGE REGIONALE N. 83 DEL 6-12-1993 REGIONE VALLE D'AOSTA
Disciplina del volontariato
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N.
53 del 14 dicembre 1993
ARTICOLO 1
(Finalità )
4.
La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore
sociale e favorisce lo sviluppo della cultura solidaristica
delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità
di carattere sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto
della autonomia delle stesse, in armonia con la normativa statale
e regionale.
ARTICOLO 2
(Attività di volontariato)
1.
Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2.
E' ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dalle
organizzazioni di appartenenza.
3.
La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione
di cui fa parte.
ARTICOLO 3
(Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato)
1.
L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato è disposta con decreto del Presidente della
Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale per il volontariato
di cui all'articolo 6.
2.
Il registro è annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
3.
Hanno diritto ad essere iscritte nel registro le organizzazioni
di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della
Regione autonoma Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge - quadro sul volontariato».
4.
L'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'articolo
6 procede alla revisione annuale del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte.
5.
La cancellazione del registro, disposta con decreto motivato
del Presidente della Giunta regionale, comporta la risoluzione
delle eventuali convenzioni in atto e la decadenza di ogni beneficio
e agevolazione previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 4
(Convenzioni)
4.
La convenzione con le organizzazioni di volontariato,
iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 3,
oltre agli elementi di cui all'art. 7 della legge n. 266 del
1991 dovrà indicare:
a) l'attività
oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento della
stessa, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi
e le norme di funzionamento del settore;
b) la
durata del rapporto convenzionale;
c) il
numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati
nelle attività da svolgere;
d) il
numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni
specializzare, impegnati nelle attività da svolgere, e il tipo
di rapporto intercorrente;
e) l'entità
del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per
i costi di gestione;
f)
l'entità delle sole spese vive documentate sostenute
dall'organizzazione, ivi compreso il costo delle eventuali prestazioni
di lavoro dipendente e autonomo effettuate da parte di soggetti
non aderenti all'organizzazione e le modalità relative al rimborso;
g) la
stipula, da parte dell'organizzazione, in favore dei propri
aderenti, delle assicurazioni previste dall'art. 4 della legge
n. 266 del 1991;
h) le
modalità di verifica dell'attuazione della convenzioni anche
attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi
degli enti locali e i responsabili operativi dei volontari;
i)
la possibilità per l'ente convenzionante di compiere
indagini a campione sull'utenza per misurare l'efficienza e
la congruità dei servizi prestati;
5.
l) le cause e modalità di risoluzione della convenzione
e di revoca dei contributi;
6.
m) le modalità di corresponsione dei contributi e di
rendicontazione.
ARTICOLO 5
Requisiti di priorità
nelle scelte convenzionali)
4.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della
legge n. 266 del 1991, sono criteri di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a)
l'esperienza specifica nell'attività oggetto di convenzione
per rispondere in modo idoneo alle esigenze della utenza del
servizio oggetto della convenzione;
b)
un'organizzazione operativa stabile sul territorio;
c)
la formazione permanente dei volontari.
ARTICOLO 6
(Osservatorio regionale
per il volontariato)
4.
E' istituito, con provvedimento della Giunta regionale,
l'Osservatorio regionale per il volontariato, così costituito:
a) dal
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni
di Presidente;
b) da
quattro funzionari, nominati dalla Giunta regionale, appartenenti
ai servizi regionali competenti in materia di attività sanitarie,
attività socio - assistenziali, lavoro e attività culturali;
c) da
quattro membri, scelti dalla Giunta regionale, tra i nominativi
indicati d'intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro di cui all'articolo 3.
2.
Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente.
3.
L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta
regionale.
4.
L'Osservatorio dura in carica tre anni ed ha i seguenti
compiti:
a) esprime
un preventivo parere sulle richieste di iscrizione al registro
di cui all'articolo 3;
b) formula
proposte operative in materia di volontariato;
c) promuove
e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali,
con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio
di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, iniziative
di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell'attività di volontariato;
d) favorisce
la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogli ed aggiorna
data, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato;
e) tiene
copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato
ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale sulle quali
esprime un parere preventivo;
f)
promuove audizioni delle organizzazioni di volontariato,
anche su richiesta delle medesime, ai fini dello sviluppo delle
attività di volontariato;
g) esprime
parere preventivo sull'erogazione dei contributi di cui all'articolo
8.
ARTICOLO 7
(Formazione e aggiornamento
dei volontari)
2.
La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative
di formazione e di aggiornamento del personale volontario che
opere in organizzazioni di volontariato anche sulla base delle
proposte inoltrate dalle organizzazioni stesse.
ARTICOLO 8
(Interventi a favore
del volontariato)
2.
La Giunta regionale può concedere contributi per il sostegno
di attività di formazione e promozione del volontariato sulla
base di specifici progetti a organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all'art. 3 ed operanti nel territorio
regionale.
ARTICOLO 9
(Procedure)
2.
Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 8 le
organizzazioni di volontariato interessate presentano domanda
dell'Assessorato della Sanità ed assistenza sociale.
3.
Alla domanda, redatta in carta semplice, ai sensi dell'art.
8 della legge 266/ 91, dal legale rappresentante dell'organizzazione,
devono essere allegati, in carta semplice:
a) un
dettagliato progetto relativo ad attività di formazione e/ o
di promozione del volontariato;
b) un
preventivo di spesa distinto per voci;
c) copia
dell'ultimo bilancio approvato.
4.
Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali
è la struttura responsabile del procedimento amministrativo,
istruisce la pratica entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda e la trasmette all'Osservatorio regionale per il volontariato
di cui all'art. 6 per il prescritto parere.
5.
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta
regionale entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda, in misura pari all'80% delle spese ritenute ammissibili,
fino ad un massimo di lire 30.000.000.
ARTICOLO 10
(Norme transitorie)
2.
In sede di prima attuazione della presente legge il disposto
di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle organizzazioni
di volontariato che abbiano già in corso convenzioni con enti
pubblici. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1.
ARTICOLO 11
(Ambito di applicazione
e abrogazione di norme)
1.
La legge regionale 10 agosto 1992, n 39 «Contributi ad
associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle
d'Aosta nei settori della sanità , assistenza sociale e servizi
sociali» è abrogata.
2.
La legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 «Associazioni
di volontariato nel settore socio - sanitario» è abrogata.
3.
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano
le disposizioni di cui alla legge n. 266 del 1991.
ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, valutati per l'anno 1993 in lire 120.000.000,
si provvede utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo
61260 del bilancio di previsione della Regione che assume la
seguente nuova denominazione: «Contributi a favore di associazioni
di volontariato operanti in Valle d'Aosta».
2.
A decorrere dal 1994, gli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge graveranno sui capitoli dei rispettivi
bilanci corrispondenti al capitolo 61620 del bilancio di previsione
della Regione per l'anno 1993, i cui limiti di spesa sono annualmente
determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo
15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
autonoma Valle d'Aosta.
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Autonoma Valle d'Aosta.