LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 17-03-1992
REGIONE VALLE D'AOSTA
Interventi regionali a favore di
una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio
musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della
cultura musicale in Valle d'Aosta.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA n. 13 del 24 marzo 1992
ARTICOLO 1
1.
La Regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle
funzioni attribuitele dall'art. 25 del Decreto del Presidente
della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, contribuisce al sostegno
di una Fondazione, costituita ai sensi degli articoli 12 e 14
del codice civile, denominata «Istituto musicale della Valle
d'Aosta» e indicata, negli articoli seguenti, con la sola parola
«Fondazione».
ARTICOLO 2
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli
accordi con gli altri fondatori pubblici e con gli eventuali
fondatori privati e a compiere, anche delegando all'uopo l'Assessore
regionale alla pubblica istruzione, gli atti necessari per la
costituzione della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni
previste dal codice civile, a condizione che l'atto costitutivo
e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:
a) scopi
della Fondazione dovranno essere lo studio, la valorizzazione
e la divulgazione del patrimonio musicale propria della tradizione
valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della
cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi
saranno perseguiti, fra l'altro, attraverso l'organizzazione
e la gestione di corsi, di indirizzo sia professionale che amatoriale,
finalizzati in particolare all'utilizzazione degli allievi per
attività di divulgazione della cultura musicale nel territorio
regionale;
b) la
Fondazione dovrà avere la durata di trentacinque anni a partire
dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai
fondatori;
c) la
Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da
componenti designati dalla Regione e dagli altri fondatori pubblici,
oltre che dagli eventuali fondatori privati. I componenti di
designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore
ad un terzo del totale e, assieme a quelli designati dagli altri
fondatori pubblici, dovranno, comunque, detenere la maggioranza.
Lo statuto potrà prevedere la nomina di un organo più ristretto
per i compiti di ordinaria gestione amministrativa. La Fondazione
dovrà inoltre essere dotata di un organo deputato ai compiti
di direzione tecnica;
d) dovrà
essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione
e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia
parte almeno un componente designato dalla Regione;
e) i
componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione,
designati dalla Regione, saranno scelti dal Consiglio regionale
con voto limitato che garantisca la presenza della minoranza
secondo le procedure previsti dalla legge regionale 27 marzo
1991, n. 12, concernente: «Criteri per le nomine e le designazioni
di competenza regionale», fra le persone in possesso di diploma
di laurea, di conservatorio musicale o di istituto musicale
della Valle d'Aosta e che comunque presentino caratteristiche
di esperienza specifica nel settore;
f)
il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere
costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti,
dall'articolo 4, dai conferimenti degli altri fondatori pubblici
e degli eventuali fondatori privati;
g) l'attività
della Fondazione dovrà essere finanziata dalle rette degli allievi
dei corsi di musica, dai frutti del patrimonio e dai contributi
regionali di cui agli articoli 5 e 6, oltre che da altri eventuali
contributi o da liberalità di enti pubblico o di privati; gli
eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per l'attività della Fondazione o per l'incremento del patrimonio
della stessa;
h) per
la realizzazione dei propri scopi la Fondazione assumerà personale
insegnante che dovrà dimostrare la piena conoscenza della lingua
francese e che avrà con essa un rapporto di lavoro di natura
privatistica; detto personale verrà scelto seguendo apposite
graduatorie che dovranno essere formate sulla base dei titoli
di studio, professionali ed artistici, e dei servizi precedentemente
prestati, potendo prevedersi di accordare la preferenza, a parità
di titoli, ai residenti in Valle d'Aosta. A tale proposito,
ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato
nell'ambito dei corsi regionali di musica finora organizzati
dalla Regione;
i)
dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione
approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale,
nonché agli organi rappresentativi degli altri fondatori pubblici
e ai privati, eventualmente membri della Fondazione, in cui
si illustrino l'attività svolta e i risultati conseguiti;
l)
l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della
Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione
una parte di patrimonio netto proporzionale al valore del proprio
conferimento e delle erogazioni successive.
ARTICOLO 3
1.
La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, a prendere contatto
con gli enti locali della Valle d'Aosta al fine di conoscere
l'eventuale disponibilità a partecipare alla costituzione della
Fondazione ed a presentare al Consiglio regionale, per l'approvazione,
lo Statuto della stessa.
ARTICOLO 4
1.
La Regione concorre alla formazione del patrimonio
iniziale della Fondazione attraverso l'assegnazione di una somma
capitale di lire 500.000.000.
ARTICOLO 5
1.
La Regione, per la durata della Fondazione, eroga
a favore della stessa un contributo annuo pari all'ammontare
del canone di locazione, agli oneri accessori, alle spese di
riscaldamento e alla spese relative all'ordinaria manutenzione
dell'immobile sede della Fondazione.
2.
L'erogazione di cui al comma uno cesserà a seguito
dell'eventuale costituzione a titolo gratuito del diritto di
uso di beni immobili di proprietà regionale con tutte le relative
pertinenze ed arredi a favore della Fondazione.
ARTICOLO 6
1.
La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo
annuo, a decorrere dall'anno 1992, a titolo di concorso al finanziamento
delle attività della Fondazione medesima.
2.
La Fondazione può inoltre fruire delle erogazioni
previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, recante
la concessione di contributi alle associazioni culturali valdostane,
e dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente: «Interventi
regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione
di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale
e bandistico».
3.
Contributi straordinari per scopi determinati o per
singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza,
organizzati dalla Fondazione, possono essere disposti con successive
leggi regionali.
ARTICOLO 7
1.
Il conferimento di cui all'articolo 4 avviene in
concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione
della fondazione.
2.
All'erogazione di cui al comma uno dell'articolo
si provvede annualmente sulla base della spesa effettivamente
sostenuta dall'esercizio precedente.
3.
Il contributo annuo di cui al comma uno dell'articolo
6 è erogato in due rate: la prima, per almeno il 50%, entro
il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno.
ARTICOLO 8
1.
Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione
della Fondazione ed ai conferimenti dei fondatori diretti a
formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico
della Regione.
ARTICOLO 9
1.
La Giunta regionale è autorizzata a prendere contatto
con la Curia vescovile di Aosta, proprietaria dell'immobile
attualmente in uso all'Istituto musicale regionale, al fine
di studiare, anche a seguito della stipula di apposita convenzione
o di un contratto di locazione, le modalità di utilizzo di tale
immobile da parte dell'istituenda Fondazione.
ARTICOLO 10
1.
L'onere di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione
dell'articolo 4 della presente legge, graverà sull'istituendo
capitolo 57489 «Spese per il conferimento della dotazione della
Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta» del bilancio
di previsione della Regione per l'esercizio 1992 e trova copertura
mediante utilizzo per lire 410 milioni del capitolo 69000 a
valere sull'apposito accantonamento (cod. F. 2.2.) di cui all'allegato
n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1992; per ulteriori
lire 90 milioni del capitolo 69020 a valere sull'accantonamento
concernente: «Casa dello studente» (cod. F. 1.2.) di cui al
suddetto allegato n. 8; su detto intervento risulta, quindi,
disponibile la minor somma di lire 910.000.000.
2.
L'onere di cui al comma uno dell'articolo 5, erogato
a decorrere dall'esercizio 1993 e valutato in lire 60.000.000
annue, graverà sull'istituendo capitolo 57490 «Contributo annuo
per il funzionamento della Fondazione Istituto musicale della
Valle d'Aosta». Analogamente graverà sul capitolo 57490 l'onere
di cui al comma uno dell'articolo 6, valutato per l'anno 1992
in lire 5.000.000, per l'anno 1993 in lire 350.000.000 ed in
annue lire 1.500.000.000 a decorrere dal 1994. Gli oneri sopraindicati
trovano copertura mediante riduzione di pari somma dagli stanziamenti
iscritti al capitolo 55220 «Spese per il funzionamento dell'istituto
musicale Regionale» del bilancio per l'anno 1992 e pluriennale
1992/ 1994.
3.
A decorrere dal 1993 ad una eventuale rideterminazione
degli oneri finanziari di cui al comma due si provvederà con
l'approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia
di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma
Valle d'Aosta).
ARTICOLO 11
1.
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza
e di cassa:
Parte spesa
a) in diminuzione
Cap. 55220 «Spese per il funzionamento
dell'Istituto musicale regionale» lire 5.000.000
cap. 69000 «Fondo globale per il
finanziamento di spese correnti» lire 410.000.000
cap. 69020 «Fondo globale per il
finanziamento di spese di investimento» lire 90.000.000
Totale in diminuzione lire 505.000.000
b) in aumento:
Programma: 2.1.2.4.2.3.08.06.07.
Cap. 57489 (di nuova istituzione)
«Spese per il conferimento della dotazione della Fondazione
Istituto musicale della Valle d'Aosta - Legge regionale 17 marzo
1992, n. 8» lire 500.000.000
Programma: 2.2.4.08.
Codificazione: 2.1.1.6.2.2.08.06.07.
Cap. 57490 (di nuova istituzione)
«Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto
musicale della Valle d'Aosta - Legge regionale 17 marzo 1992,
n. 8» lire 5.000.000
Totale in aumento lire 505.000.000
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Autonoma Valle d'Aosta.