LEGGE REGIONALE N. 69 DEL 20-08-1993
REGIONE VALLE D'AOSTA
Contributi per attività
ed iniziative a carattere culturale e scientifico
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA n.
38 del 31 agosto 1993
ARTICOLO 1
(Generalità)
1.
La Regione, nei limiti degli stanziamenti annualmente
iscritti in bilancio, concede contributi a favore di associazioni
e di enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare
la realizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico
ed artistico suscettibili di favorire la crescita culturale
della Valle d'Aosta.
ARTICOLO 2
(Prescrizione delle
domande)
1.
Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente
legge i soggetti ivi indicati devono presentare ai Servizi Culturali
dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione domanda
corredata da:
a) dettagliata
e documentata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche
organizzative e i risvolti culturali e scientifici delle iniziative;
b) dettagliata
e documentata previsione delle spese e delle entrate;
c) dichiarazione
attestante se il richiedente esercita o meno attività di impresa.
ARTICOLO 3
(Entità dei contributi
per le manifestazioni culturali e scientifiche)
1.
I contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche
sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile.
2.
In caso di manifestazione di rilevante contenuto
culturale e scientifico, da concordare direttamente con l'Assessorato
della Pubblica Istruzione, la percentuale di cui al comma uno
può essere aumentata fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
3.
Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla
valutazione dell'interesse culturale e scientifico delle iniziative
proposte decide l'Assessore alla Pubblica Istruzione sentito
il parere dei Servizi culturali.
ARTICOLO 4
(Contributi alle corali
ed ai gruppi folcloristici)
1.
Le corali ed i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta
possono fruire di contributi regionali per:
a) lo
svolgimento dell'attività annuale.
L'ammontare del relativo contributo
è così determinato:
1) lire
1.500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi
almeno quindici componenti;
2) lire
500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi
quindici componenti;
3) lire
35.000 per ogni componente Gli importi sono ridotti del 50%
se la corale o il gruppo non partecipa alla tradizionale Assemblea
regionale di canto corale.
b) la
confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo
è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato
nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili e per
un importo complessivo non superiore a L. 20.000.000, salve
le confezioni per i nuovi componenti.
c) l'acquisto
di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare
relativo è determinato nella misura del 50% della spesa ritenuta
ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L.
10.000.000, salvi gli acquisti per i nuovi componenti.
d) l'organizzazione
in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza,
da concordare con i Servizi culturali dell'Assessorato della
Pubblica Istruzione, nella misura del 50% della spesa ritenuta
ammissibile e per un importo massimo di L. 6.000.000 ogni anno.
e) la
partecipazione delle corali segnalate dalla Giuria dell'Assemblea
di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori
del territorio della Valle d'Aosta, nella misura del 90% della
spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo di L. 3.000.000
ogni anno.
ARTICOLO 5
(Contributi ai gruppi
mascherati storici e tradizionali)
1.
Gruppi mascherati storici e tradizionali della Valle
di Aosta possono fruire di contributi regionali per l'acquisto
o la confezione di costumi di carnevale.
2.
Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare
relativo è determinato nella misura del 50% della spesa ritenuta
ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L.
15.000.000. salvi gli acquisti per i nuovi componenti.
3. L'individuazione dei gruppi mascherati storici
e tradizionali della Valle di Aosta è affidata ad una Commissione
di tre esperti nominata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore
alla Pubblica Istruzione.
ARTICOLO 6
(Contributi alle bande
musicali)
1.
Le bande musicali della Valle d'Aosta oltre ai benefici
previsti dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 «Interventi
regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione
di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale
e bandistico», possono fruire di contributi per l'acquisto di
divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare
è determinato nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile
e per un importo complessivo non superiore a L. 20.000.000,
salvi gli acquisti per i nuovi componenti.
2.
Le bande della Valle di Aosta possono fruire di un
contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale
nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e per
un importo complessivo non superiore a L. 30.000.000.
ARTICOLO 7
(Contributi alla Società
Cooperativa «Librairie Valdotaine»)
1.
La Società cooperativa «Librairie Valdotaine» a r.l.
con sede in Aosta, può fruire di un contributo regionale annuo
fino a L. 30.000.000 nelle spese a sostenere per la promozione
e la partecipazione ad attività sociali, culturali ricreative
e mutualistiche nonché per le attività relative alla diffusione
del bilinguismo e la pubblicazione e la diffusione di opere
nuove e di riedizioni in lingua francese.
2.
La società cooperativa la «Librairie Valdotaine»
presenterà a tal fine un apposito piano annuale delle attività
programmate, corredato dai documenti di cui all'art. 2.
ARTICOLO 8
(Istruttoria e concessione
dei contributi)
1.
I Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica
Istruzione provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento delle
domande all'istruttoria ed alla valutazione delle stesse.
2.
I contributi sono concessi con deliberazione della
Giunta o del Consiglio regionale, in relazione ai rispettivi
limiti di spesa di competenza.
ARTICOLO 9
(Liquidazione ed erogazione)
1.
I contributi concessi ai sensi della presente legge
sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente
al 60% dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva
la relativa deliberazione di attribuzione e la seconda, a saldo,
a manifestazione o acquisti avvenuti, su presentazione di una
breve relazione sull'attività svolta nonché di un dettagliato
e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute
devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.
2.
Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo
erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può
eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente
concesso e quello delle spese preventivate.
ARTICOLO 10
(Non cumulabilità dei
contributi)
1.
I contributi concessi in applicazione della presente
legge non sono cumulabili con eventuali contributi concessi
dallo Stato e dalla Regione ai sensi delle leggi regionali:
-
9 aprile 1979, n. 16 «Autorizzazione di spesa
per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento
dell' Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta».
-
25 agosto 1980, n. 39 «Autorisation d'ouverture
de credit pour l'octroi d'une subvention annuelle au Comité
de l'Alliance Française en Vallee d'Aoste et au Centre Mondial
d'information pour l'Education Bilingue».
-
9 dicembre 1981, n. 79 «Contributi alle associazioni
culturali valdostane»
-
4 maggio 1984, n. 15 Concessione di un contributo
annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale Regionale
«Università Valdostana della terza Età».
-
22 novembre 1984, n. 57 «Inserimento del Centro
studi e cultura Walser della Valle d'Aosta tra le associazioni
culturali valdostane di cui alle l.r. 9 dicembre 1981 n. 79
e 15 luglio 1982, n. 31»
-
19 giugno 1992, n. 29 «Interventi regionali a
favore dell'attività teatrale locale» e successive proroghe.
ARTICOLO 11
(Disposizioni finanziarie)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, valutati in annue lire 700 milioni, si
provvede per l'anno 1993 mediante utilizzo dello stanziamento
già iscritto al capitolo 57260 del bilancio della Regione per
l'anno 1993 che assume la seguente denominazione: («Contributi
ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni
ed iniziative culturali e scientifiche»).
2.
A copertura degli oneri per gli anni 1994- 1995 si
provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi
anni al Capitolo 57260 del bilancio pluriennale della Regione
per gli anni 1993- 1995.
3.
A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione
dell'onere si procederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art.
15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
ARTICOLO 12
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Autonoma Valle d'Aosta.