Legislazione - Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 9-02-1996 REGIONE VALLE D'AOSTA

Modificazioni alla legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 10 del 20 febbraio 1996

ARTICOLO 1

(Modificazioni all'art. 1)

2.        L'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato č sostituito dal seguente: «

Art. 1

(Finalitą)

2.        La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore sociale e favorisce la cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalitą di carattere sociale, civile, culturale e di protezione civile, nel piano rispetto dell'autonomia delle stesse.».

ARTICOLO 2

(Modificazione all'art. 3)

1. Il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 83/ 1993 č sostituito dal seguente: «

3.        Hanno diritto di essere iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul Volontariato), e le organizzazioni di volontariato di protezione civile che rispondono alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivitą di protezione civile).».

ARTICOLO 3

(Modificazioni all'art. 6)

2.        La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 83/ 1993 č sostituita dalla seguente: «

b)       da cinque funzionari, nominati dalla Giunta regionale appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attivitą sanitarie, attivitą socio - assistenziali, lavoro, attivitą culturali e protezione civile;»

2.        La lett c) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 83/ 1993 č sostituita dalla seguente: «

c)       da cinque membri, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi indicati d'intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3.»

ARTICOLO 4

1.        Il comma 3 dell'art. 11 della L.R. 83/ 1993 č sostituito dal seguente: «

3.        Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l 266/ 1991 e al D.P.R. 613/ 1994.»

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

 




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