LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 9-02-1996 REGIONE VALLE D'AOSTA
Modificazioni alla legge
regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato)
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N.
10 del 20 febbraio 1996
ARTICOLO 1
(Modificazioni all'art.
1)
2.
L'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83
(Disciplina del volontariato č sostituito dal seguente: «
Art. 1
(Finalitą)
2.
La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore
sociale e favorisce la cultura solidaristica delle organizzazioni
di volontariato che perseguono finalitą di carattere sociale,
civile, culturale e di protezione civile, nel piano rispetto
dell'autonomia delle stesse.».
ARTICOLO 2
(Modificazione all'art.
3)
1. Il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 83/ 1993 č sostituito
dal seguente: «
3.
Hanno diritto di essere iscritte nel registro le organizzazioni
di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della
Regione autonoma Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul Volontariato),
e le organizzazioni di volontariato di protezione civile che
rispondono alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato
nelle attivitą di protezione civile).».
ARTICOLO 3
(Modificazioni all'art.
6)
2.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 83/
1993 č sostituita dalla seguente: «
b)
da cinque funzionari, nominati dalla Giunta regionale
appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attivitą
sanitarie, attivitą socio - assistenziali, lavoro, attivitą
culturali e protezione civile;»
2.
La lett c) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 83/ 1993
č sostituita dalla seguente: «
c)
da cinque membri, scelti dalla Giunta regionale tra i
nominativi indicati d'intesa tra le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all'art. 3.»
ARTICOLO 4
1.
Il comma 3 dell'art. 11 della L.R. 83/ 1993 č sostituito
dal seguente: «
3.
Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano
le disposizioni di cui alla l 266/ 1991 e al D.P.R. 613/ 1994.»
La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.