LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 17-03-1986
REGIONE VALLE D'AOSTA
Interventi regionali per l'attività
delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento
musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA n. 8 del 25 marzo 1986 SUPPLEMENTO ORDINARIO
n. 1 del 3 aprile 1986
ARTICOLO 1
(Finalità)
1.
Allo scopo di favorire la conoscenza della musica
da parte di più larghi strati della popolazione e la partecipazione
all'attività musicale, l'Amministrazione regionale provvede
al finanziamento dell'attività delle bande musicali, compresa
l'organizzazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale,
strumentale e bandistico promossi dagli enti locali territoriali
e dalle associazioni musicali bandistiche regolarmente costituite
o riconosciute dagli enti stessi.
ARTICOLO 2
(Programmi di corso
ed attività)
1.
Al fine di ottenere il finanziamento regionale, gli
enti e le associazioni interessate presentano all'Assessorato
alla pubblica istruzione, entro il termine del trenta ottobre
di ogni anno, i programmi delle attività da realizzare nell'anno
successivo.
2.
Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati,
va unita la documentazione sulla configurazione dell'ente o
associazione.
3.
A corredo delle domande di contributo dovrà essere
allegato, a pena di inammissibilità , il prospetto analitico
dei costi e dei ricavi presunti dell'intera attività annuale,
ivi comprese le quote di iscrizione ai corsi e gli eventuali
contributi concessi da enti locali.
4.
Per ciascun corso dovranno inoltre essere indicati:
il tipo, l'orario comprendente il numero di ore di insegnamento
previsto, l'insegnante prescelto, i nominativi degli iscritti
e la sede delle attività didattiche.
5.
La durata dei corsi che si articoleranno in cicli
di tre anni, non potrà essere inferiore ai sei mesi per anno.
6.
Al termine del ciclo triennale di insegnamento, gli
enti promotori rilasceranno un apposito attestato agli allievi
che abbiano frequentato con assiduità e profitto le lezioni
ed abbiano superato l'esame finale.
7.
L'Assessore alla pubblica istruzione può nominare
un suo rappresentante con l'incarico di verificare, in qualsiasi
momento, l'attività corsuale.
ARTICOLO 3
(Erogazione dei contributi)
1.
Entro il primo marzo di ogni anno, la Giunta regionale,
visti i programmi presentati ai sensi del precedente articolo
2, sentita la competente commissione consiliare, delibera il
finanziamento dell'attività e dei corsi di cui all'art. 1.
2.
Il relativo intervento riguarderà il compenso agli
insegnanti e un contributo per sussidi didattici e l'acquisto
di strumenti.
3.
L'erogazione del finanziamento all'ente o associazione
avverrà , per la metà , non appena divenuta esecutiva la deliberazione
di cui al comma precedente e, per il saldo, a consuntivo idoneamente
documentato dello svolgimento dei corsi.
4.
Dei contributi erogati alle associazioni musicali
è data comunicazione ai Comuni ove hanno sede le associazioni
medesime.
ARTICOLO 4
(Personale docente)
1.
Il personale docente da utilizzare nelle attività
corsuali dovrà essere di regola in possesso dei requisiti professionali
richiesti per ciascun corso. Copia del curriculum artistico
di detti insegnanti dovrà essere presentata alla segreteria
dell'Istituto regionale musicale di Aosta.
2.
Tale personale è utilizzato con rapporto di prestazioni
d'opera intellettuale di cui al libro Vº, titolo III del lavoro
autonomo del codice civile.
ARTICOLO 5
(Non cumulabilità dei
contributi)
1.
I contributi regionali di cui alla presente legge
sono vincolati all'attuazione delle attività per le quali sono
stati accordati e non possono essere utilizzati per altre finalità
, né possono essere cumulati con altri finanziamenti regionali
tesi al perseguimento di scopi identici o similari.
ARTICOLO 6
(Norma transitoria)
1.
Limitatamente all'anno 1986 i termini di cui all'art.
2 e all'art. 3 sono fissati, rispettivamente, al trenta aprile
e al trenta giugno.
ARTICOLO 7
(Finanziamento)
1.
L'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in annue L. 100.000.000 per gli esercizi dal
1986 al 1988 graverà sull'istituendo capitolo 46270 del bilancio
di previsione della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti
capitoli dei futuri bilanci «Contributi alle associazioni bandistiche
per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi
di orientamento musicale».
2.
Alla copertura di detto onere si provvede:
-
per l'anno 1986 mediante prelievo di Lire 100.000.000
dello stanziamento relativo al capitolo 50000 (Fondo globale
per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni
normali «spese correnti») con assorbimento dell'apposito accantonamento
iscritto al settore 2.2.4 - Promozione sociale dell'allegato
n. 8 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1986;
-
per gli anni 1987/ 1988 mediante utilizzo per
L. 200.000.000 delle risorse disponibili relative al programma
2.2.4.08 - attività culturali e scientifiche del bilancio pluriennale
1986/ 1988 della Regione.
3.
A decorrere dall'anno 1989 alla determinazione delle
spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà
con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
ARTICOLO 8
(Variazioni di bilancio)
1.
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni: Parte
spesa
In diminuzione
Cap. 50000 «Fondo globale per il
finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali
(spese correnti)»
L. 100.000.000
In aumento
2.2.4. - Promozione sociale.
2.2.4.08 - Attività culturali e
scientifiche
Capitolo n. 46270 (di nuova istituzione)
Codificazione 1.1.1.6.2.2.06.06.07.
«Contributi alle associazioni bandistiche
per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi
di orientamento musicale LR 17 marzo 1986, n. 5»
L. 100.000.000.
ARTICOLO 9
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale
ed entrerà in vigore il giorno seguente alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Valle d'Aosta.