REGOLAMENTO
REGIONALE 8 AGOSTO 2005, N. 4
«Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004,
n. 17 Norme in materia di spettacolo».
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 35 DEL 17 AGOSTO 2005
LA GIUNTA REGIONALE ha approvato.
LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE ha espresso il parere previsto
dallarticolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento:
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento detta norme concernenti le modalità
e le procedure per la concessione di contributi di cui allarticolo
8 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17.
Art. 2.
(Presentazione delle domande)
1. I soggetti indicati all'articolo 8, comma 2 della l.r. 17/2004
presentano domanda di contributo per i progetti di cui allo stesso
articolo 8, comma 1, redatta in carta libera secondo i modelli di
cui agli allegati A), B), C) e D), esclusivamente a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni
anno, alla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione
e lavoro della Regione Umbria - Servizio Attività culturali
e spettacolo - Via Mario Angeloni, 61 - 06128 Perugia. A tale fine
fa fede il timbro a data apposto dallufficio postale accettante.
Le domande spedite oltre il termine di scadenza sono dichiarate
inammissibili.
2. Il richiedente presenta, pena l'esclusione, un'unica domanda
di contributo, specificandovi l'appartenenza ad una delle seguenti
categorie di riferimento:
a) festival;
b) danza;
c) musica;
d) prosa;
e) cinema e altre forme di spettacolo riprodotto.
3. Il soggetto richiedente, se beneficiario di contributo allinterno
del Programma annuale per lo spettacolo di due anni prima, deve
essere in regola, pena lesclusione, con quanto previsto allarticolo
11.
Art. 3.
(Ammissibilità dei progetti e delle domande di contributo
per le categorie festival, danza, musica e prosa)
1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta
regionale valuta l'ammissibilità dei progetti e verifica
il possesso, da parte del soggetto proponente, dei
seguenti requisiti:
a) compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti per almeno
il trenta per cento del costo totale del progetto;
b) sede legale e stabile operatività nel territorio regionale
da almeno tre anni;
c) applicazione, ai dipendenti e ai collaboratori, delle forme contrattuali
previste dalle leggi vigenti in materia o dai contratti collettivi
nazionali di settore;
d) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi
e fiscali;
e) se beneficiari di contributo regionale allinterno del Programma
annuale per lo spettacolo di due anni prima, avere ottemperato agli
adempimenti previsti allarticolo
11.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarato,
contestualmente alla presentazione della domanda di contributo,
utilizzando gli appositi moduli di cui agli
allegati A) e B) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
o atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione regionale
effettua controlli, anche a campione, per verificare la veridicità
delle dichiarazioni.
3. Le domande di cui allarticolo 2 sono corredate della seguente
documentazione:
a) relazione sull'attività svolta nel triennio precedente,
con particolare riferimento alle produzioni realizzate, unitamente
ad eventuale materiale illustrativo, audio e video;
b) progetto triennale di produzione e/o di attività;
c) descrizione dettagliata del programma produttivo e di attività
per l'anno in corso;
d) progetto di promozione e formazione del pubblico;
e) curriculum del direttore artistico;
f) descrizione della struttura organizzativa;
g) descrizione delle coproduzioni previste per l'anno in corso con
altre istituzioni o enti umbri e non umbri;
h) descrizione dell'attività prevista in eventuali tournée
all'estero;
i) documentazione ritenuta più significativa della critica;
j) numero degli artisti residenti in Umbria, ove se ne preveda l'utilizzo;
k) consuntivo finanziario e dell'attività svolta nell'anno
precedente;
l) piano finanziario di previsione annuale;
m) piano finanziario di previsione triennale;
n) scheda relativa al personale impiegato, ai contributi versati,
all'attività svolta nell'anno precedente con relativo consuntivo
finanziario.
Art. 4.
(Valutazione dei progetti)
1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta
regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità
dei progetti sulla base del possesso dei
requisiti richiesti e della completezza della documentazione presentata.
2. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta
regionale effettua la valutazione quantitativa delle domande attraverso
l'assegnazione di un punteggio che
prevede un massimo di cinquanta punti su cento.
3. Il Comitato scientifico, di cui allarticolo 9 della l.r.
17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso l'assegnazione
di un punteggio che prevede un
massimo di cinquanta punti su cento.
Art. 5.
(Criteri di valutazione per la categoria festival)
1. La valutazione quantitativa delle domande per la categoria festival
di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a), è effettuata
su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento
all'attività svolta nell'anno precedente e tiene conto dell'effettivo
volume di attività relativamente a:
a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda
da 0 a 5 punti;
b) oneri sociali pagati da 0 a 5 punti;
c) spettacoli e/o concerti prodotti 1 punto per ogni produzione
fino ad un massimo di 7 punti;
d) numero delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti;
e) spettatori, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti
da 0 a 7 punti;
f) incassi, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti
da 0 a 7 punti;
g) numero delle iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza
e in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;
h) numero degli artisti residenti in Umbria nel caso in cui se ne
preveda l'utilizzo da 0 a 5 punti;
i) contributi da parte del Ministero per i beni culturali e le attività
culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 4 punti.
2. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento
all'attività da svolgere e tiene conto del:
a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano
regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;
b) progetto per l'anno di competenza, con specifico riferimento
alle produzioni previste da 0 a 10 punti;
c) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 5 punti;
d) direzione artistica da 0 a 9 punti;
e) struttura organizzativa da 0 a 3 punti;
f) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni
musicali, festival umbri da 0 a 5 punti;
g) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni
musicali, festival non umbri da 0 a 5 punti;
h) valutazione da parte della critica da 0 a 7 punti.
Art. 6.
(Criteri di valutazione per le categorie danza, musica e prosa)
1. La valutazione quantitativa delle domande per le categorie danza,
musica e prosa di cui allarticolo 2, comma 2, lettere b),
c) e d) è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti
proponenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno
precedente, e tiene conto dell'effettivo volume di attività
relativamente a:
a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda
da 0 a 5 punti;
b) oneri sociali pagati da 0 a 5 punti;
c) spettacoli e/o concerti prodotti 1 punto per ogni produzione
fino ad un massimo di 6 punti;
d) numero delle rappresentazioni e/o concerti in Umbria da 0 a 5
punti;
e) numero delle rappresentazioni e/o concerti fuori Umbria da 0
a 7 punti;
f) spettatori, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti
da 0 a 5 punti;
g) incassi, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti
da 0 a 5 punti;
h) numero delle iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza
e in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;
i) numero degli artisti residenti in Umbria nel caso in cui se ne
preveda l'utilizzo da 0 a 3 punti;
j) gestione in esclusiva di una sala per spettacoli da 0 a 2 punti;
k) contributi da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 4 punti.
2. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento
all'attività da svolgere e tiene
conto del:
a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano
regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;
b) progetto per l'anno di competenza, con specifico riferimento
alle produzioni previste da 0 a 10 punti;
c) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 5 punti;
d) direzione artistica da 0 a 8 punti;
e) struttura organizzativa da 0 a 3 punti;
f) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni
musicali, festival umbri da 0 a 5 punti;
g) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni
musicali, festival non umbri da 0 a 5 punti;
h) eventuali tournée all'estero da 0 a 3 punti;
i) valutazione da parte della critica da 0 a 5 punti.
Art. 7.
(Categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto)
1. Le attività afferenti alla categoria cinema e altre forme
di spettacolo riprodotto di cui allarticolo 2, comma 2, lettera
e) sono articolate nelle seguenti sotto-categorie:
a) cineclub: comprende attività volte alla presentazione
di programmi periodici e ricorrenti quali una proiezione a settimana
per un certo numero di settimane, anche in
forma non continuativa, con opere a limitata circolazione distributiva
o non in distribuzione da almeno tre anni;
b) rassegne: comprendono programmi di opere a limitata circolazione
distributiva o non in distribuzione da almeno tre anni, programmate
in un periodo di tempo limitato, ad esempio dai tre ai venti giorni
consecutivi;
c) festival: caratterizzati da:
1) periodicità annuale - da dichiarare nella domanda;
2) durata non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai dodici
giorni - da dichiarare nella domanda;
3) pubblicazione annua di un proprio catalogo;
4) presenza di ospiti italiani e stranieri;
5) riconoscimento e/o presentazione del festival da parte di manifestazioni
accreditate a livello nazionale;
6) adesione del festival ad associazioni nazionali e/o internazionali
e/o suo riconoscimento da parte del Ministero dei beni culturali
e le attività culturali e/o
dell'Unione europea.
Art. 8.
(Criteri di ammissibilità e ammissione al contributo per
la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto)
1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta
regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per la categoria
cinema e altre forme di spettacolo riprodotto,
sulla base del possesso, da parte del soggetto proponente, dei seguenti
requisiti:
a) svolgimento dell'attività proposta a contributo in Umbria;
b) compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti per almeno
il trenta per cento del costo totale del progetto;
c) sede legale e stabile operatività nel territorio regionale
da almeno tre anni;
d) applicazione ai dipendenti e ai collaboratori delle forme contrattuali
previste dalle leggi vigenti in materia o dai contratti collettivi
nazionali di settore;
e) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi
e fiscali;
f) se beneficiari di contributo regionale allinterno del Programma
annuale per lo spettacolo di due anni prima, avere ottemperato agli
adempimenti previsti allarticolo
11.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarato
contestualmente alla presentazione della domanda di contributo,
utilizzando gli appositi moduli di cui agli
allegati C) e D) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
o atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000. L'amministrazione
regionale effettua controlli, anche a campione, per verificare la
veridicità delle dichiarazioni.
3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a) relazione sull'attività svolta nel triennio precedente,
unitamente ad eventuale materiale illustrativo, audio e video;
b) progetto triennale di attività;
c) descrizione dettagliata del programma di attività per
l'anno in corso;
d) progetto di promozione e formazione del pubblico;
e) curriculum del direttore artistico;
f) descrizione della struttura organizzativa;
g) descrizione delle attività programmate in collaborazione
con altre istituzioni o enti umbri e non umbri previste per l'anno
in corso;
h) documentazione ritenuta più significativa della critica;
i) consuntivo finanziario e dell'attività svolta nell'anno
precedente;
j) piano finanziario di previsione annuale;
k) piano finanziario di previsione triennale;
l) scheda relativa al personale impiegato, ai contributi versati,
all'attività svolta nell'anno precedente con relativo consuntivo
finanziario.
Art. 9.
(Criteri di valutazione per le sotto-categorie cineclub e rassegne)
1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta
regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità
dei progetti proposti a contributo regionale per la categoria cinema
e altre forme di spettacolo riprodotto, di cui allarticolo
2, comma 2, lettera e), sotto-categorie cineclub e rassegne, sulla
base del possesso dei requisiti previsti e della completezza della
documentazione presentata.
2. Il Comitato scientifico, di cui allarticolo 9 della l.r.
17/2004, propone alla Giunta regionale un elenco di iniziative di
rilevante interesse e finanziabili ai sensi dellarticolo 7,
comma 2 della stessa legge regionale.
Art. 10.
(Criteri di valutazione per la sotto-categoria festival)
1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta
regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità
dei progetti proposti a contributo regionale per la categoria cinema
e altre forme di spettacolo riprodotto, di cui allarticolo
2, comma 2, lettera e), sotto-categoria festival, sulla base del
possesso dei requisiti previsti e della completezza della documentazione
presentata.
2. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta
regionale valuta, per quanto attiene la valutazione quantitativa,
le domande dichiarate ammissibili attraverso
lassegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta
punti su cento.
3. Il Comitato scientifico, di cui allarticolo 9 della l.r.
17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso lassegnazione
di un punteggio che prevede un
massimo di cinquanta punti su cento.
4. La valutazione quantitativa è effettuata su dati oggettivi
forniti dai soggetti proponenti, con riferimento allattività
svolta nellanno precedente, e tiene conto
delleffettivo volume di attività relativamente a:
a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda
da 0 a 7 punti;
b) oneri sociali pagati da 0 a 7 punti;
c) numero delle opere presentate da 0 a 12 punti;
d) pubblicazione del catalogo del festival da 0 a 5 punti;
e) presenza di ospiti italiani e/o stranieri da 0 a 7 punti;
f) riconoscimento e/o presentazione del festival da parte di manifestazioni
accreditate a livello nazionale da 0 a 5 punti;
g) adesione del festival ad associazioni nazionali e/o internazionali
e/o suo riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali e/o dell'Unione
europea da 0 a 7 punti.
5. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento
allattività da svolgere e tiene conto di:
a) iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza ed
in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;
b) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano
regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;
c) progetto per l'anno di competenza da 0 a 9 punti;
d) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 3 punti;
e) direzione artistica da 0 a 9 punti;
f) struttura organizzativa da 0 a 4 punti;
g) eventuali collaborazioni con altri soggetti dello spettacolo
umbri da 0 a 5 punti;
h) eventuali collaborazioni con altri soggetti dello spettacolo
non umbri da 0 a 5 punti;
i) valutazione da parte della critica da 0 a 6 punti.
Art. 11.
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)
1. Il contributo viene assegnato a ciascun soggetto, a seconda
della categoria di appartenenza, secondo i criteri di valutazione
riportati agli articoli 5, 6, 9 e 10 ed è
erogato in due soluzioni:
a) un primo acconto, pari al settanta per cento del contributo concesso,
entro trenta giorni dall'approvazione del Programma annuale per
lo spettacolo da parte della Giunta regionale;
b) il restante trenta per cento al termine del procedimento di verifica
della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
e dei dati forniti mediante autocertificazione dai soggetti richiedenti,
così come previsto agli articoli 3 e 8.
2. Il contributo è erogato in relazione allentità
delle risorse disponibili.
3. I soggetti finanziati presentano una relazione artistica e finanziaria
sull'attività svolta, da inviare su carta libera al termine
della stessa e comunque entro e non oltre il
31 dicembre dell'anno successivo.
Art. 12.
(Revoca contributi)
1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Direzione
regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro dispone
la revoca totale o parziale del contributo
assegnato qualora i soggetti beneficiari non rispettino le indicazioni
della legge e del presente regolamento, o nel caso di mancata o
parziale attuazione delle iniziative
preventivate.
Art. 13.
(Informazioni sul procedimento)
1. Titolare del procedimento di concessione dei finanziamenti di
cui al presente regolamento è il Servizio Attività
culturali e spettacolo della Direzione regionale
cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro.
2. Il provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dei
finanziamenti è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Art. 14.
(Norma transitoria)
1. Per l'anno 2005 il dirigente del Servizio Attività culturali
e spettacolo della Giunta regionale fissa con propria determinazione
il termine per la presentazione delle
domande di contributo di cui allarticolo 1.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
NOTE
Regolamento regionale:
- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore
Rometti, ai sensi dellart. 39, comma 1 dello Statuto regionale
nella seduta dell8 giugno 2005, deliberazione n. 929;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 luglio
2005, ai sensi dellart. 65, lett. j) dello Statuto regionale,
per il successivo iter;
- assegnato alla IIIa Commissione consiliare permanente Servizi
e politiche sociali igiene e sanità istruzione
cultura sport, per la formulazione del parere
obbligatorio previsto dallart. 39, comma 1 dello Statuto regionale,
in data 20 luglio 2005;
- esaminato dalla IIIa Commissione consiliare permanente, nella
seduta del 25 luglio 2005, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.
La Giunta regionale, nella seduta del 29 luglio 2005, con deliberazione
n. 1316 ha preso atto del parere espresso dalla IIIa Commissione
consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento
le conseguenti modifiche.
AVVERTENZA Il testo del regolamento viene pubblicato con
laggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio
regionale Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e
decreti B.U.R. e Sistema Archivistico Sezione Promulgazione
leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio
regionale), ai sensi dellart. 8, commi 1, 3 e 4 della legge
regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la
lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia
degli atti normativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)
Nota al titolo del regolamento:
- La legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 recante Norme in
materia di spettacolo, è pubblicata nel B.U.R. 18 agosto
2004, n. 34.
Nota allart. 1:
- Il testo dellart. 8 della legge regionale 6 agosto 2004,
n. 17 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:
«Art. 8
Benefici finanziari.
1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti
individuati al comma 2, per progetti contraddistinti da:
a) particolare qualità e validità culturale delle
iniziative;
b) natura professionistica delle attività realizzate.
2. Possono accedere ai benefici finanziari:
a) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti
nel settore dello spettacolo;
b) i festival, le rassegne e manifestazioni similari;
c) le compagnie teatrali di prosa e di danza, le formazioni e le
istituzioni musicali.
3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede
legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno
tre anni.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione
ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure
per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.
5. Le Province concedono benefici finanziari a favore di soggetti
operanti nel campo dello spettacolo, con riferimento alle attività
inerenti le funzioni e i compiti ad esse conferiti dall'articolo
4, disciplinandone con norme regolamentari l'organizzazione e la
gestione.
6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari
è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro
della categoria.
7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla
presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai
fini delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo
3, comma 1, lettera f).».
Nota allart. 2, comma 1:
- Per il testo dellart. 8, comma 2, della legge regionale
6 agosto 2004, n. 17 (si veda la nota allart. 1).
Nota allart. 3, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo
A), è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001,
n. 42. Nota allart. 4, comma 3:
- Il testo dellart. 9 della legge regionale 6 agosto 2004,
n. 17 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:
«Art. 9
Comitato scientifico.
1. La Giunta regionale istituisce un Comitato scientifico composto
da non più di cinque esperti in materia di spettacolo, designati
dalla stessa Giunta regionale e nominati con decreto del Presidente
della Regione.
2. Il Comitato scientifico, che dura in carica fino al termine della
legislatura, svolge funzioni consultive in relazione alla valutazione
dei progetti proposti a contributo
regionale e all'individuazione della rilevanza locale, nazionale
e internazionale delle attività di spettacolo.
3. Ai componenti il Comitato scientifico non residenti a Perugia,
spettano il rimborso spese di viaggio e l'eventuale indennità
di missione previsti per i dirigenti regionali.
4. Non possono essere nominati membri del Comitato scientifico i
legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori e i direttori
artistici di organismi che svolgono attività impresariali
pubbliche o private nel settore dello spettacolo sul territorio
regionale.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico
sono stabilite dalla Giunta regionale.».
Nota allart. 9, comma 2:
- Per il testo dellart. 9 della legge regionale 6 agosto 2004,
n. 17 (si veda la nota allart. 4, comma 3).
Nota allart. 10, comma 3:
- Per il testo dellart. 9 della legge regionale 6 agosto 2004,
n. 17 (si veda la nota allart. 4, comma 3).
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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