BandaMusicale.it - Home BandaMusicale.it
   Iscrizioni  |  Modifica dati  |  Segnala Evento     Domande Frequenti  |  Pubblicità  |  Chi siamo  |  Contatti  
   Home -> Legislazione -> Legislazione Umbria  
Legislazione - Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 8 AGOSTO 2005, N. 4
«Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 – Norme in materia di spettacolo».
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 35 DEL 17 AGOSTO 2005

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato.
LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE ha espresso il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento detta norme concernenti le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17.

Art. 2.
(Presentazione delle domande)

1. I soggetti indicati all'articolo 8, comma 2 della l.r. 17/2004 presentano domanda di contributo per i progetti di cui allo stesso articolo 8, comma 1, redatta in carta libera secondo i modelli di cui agli allegati A), B), C) e D), esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro della Regione Umbria - Servizio Attività culturali e spettacolo - Via Mario Angeloni, 61 - 06128 Perugia. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Le domande spedite oltre il termine di scadenza sono dichiarate inammissibili.
2. Il richiedente presenta, pena l'esclusione, un'unica domanda di contributo, specificandovi l'appartenenza ad una delle seguenti categorie di riferimento:
a) festival;
b) danza;
c) musica;
d) prosa;
e) cinema e altre forme di spettacolo riprodotto.
3. Il soggetto richiedente, se beneficiario di contributo all’interno del Programma annuale per lo spettacolo di due anni prima, deve essere in regola, pena l’esclusione, con quanto previsto all’articolo 11.

Art. 3.
(Ammissibilità dei progetti e delle domande di contributo per le categorie festival, danza, musica e prosa)

1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale valuta l'ammissibilità dei progetti e verifica il possesso, da parte del soggetto proponente, dei
seguenti requisiti:
a) compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti per almeno il trenta per cento del costo totale del progetto;
b) sede legale e stabile operatività nel territorio regionale da almeno tre anni;
c) applicazione, ai dipendenti e ai collaboratori, delle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia o dai contratti collettivi nazionali di settore;
d) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
e) se beneficiari di contributo regionale all’interno del Programma annuale per lo spettacolo di due anni prima, avere ottemperato agli adempimenti previsti all’articolo
11.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarato, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, utilizzando gli appositi moduli di cui agli
allegati A) e B) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione regionale effettua controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni.
3. Le domande di cui all’articolo 2 sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione sull'attività svolta nel triennio precedente, con particolare riferimento alle produzioni realizzate, unitamente ad eventuale materiale illustrativo, audio e video;
b) progetto triennale di produzione e/o di attività;
c) descrizione dettagliata del programma produttivo e di attività per l'anno in corso;
d) progetto di promozione e formazione del pubblico;
e) curriculum del direttore artistico;
f) descrizione della struttura organizzativa;
g) descrizione delle coproduzioni previste per l'anno in corso con altre istituzioni o enti umbri e non umbri;
h) descrizione dell'attività prevista in eventuali tournée all'estero;
i) documentazione ritenuta più significativa della critica;
j) numero degli artisti residenti in Umbria, ove se ne preveda l'utilizzo;
k) consuntivo finanziario e dell'attività svolta nell'anno precedente;
l) piano finanziario di previsione annuale;
m) piano finanziario di previsione triennale;
n) scheda relativa al personale impiegato, ai contributi versati, all'attività svolta nell'anno precedente con relativo consuntivo finanziario.

Art. 4.
(Valutazione dei progetti)

1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità dei progetti sulla base del possesso dei
requisiti richiesti e della completezza della documentazione presentata.
2. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale effettua la valutazione quantitativa delle domande attraverso l'assegnazione di un punteggio che
prevede un massimo di cinquanta punti su cento.
3. Il Comitato scientifico, di cui all’articolo 9 della l.r. 17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso l'assegnazione di un punteggio che prevede un
massimo di cinquanta punti su cento.

Art. 5.
(Criteri di valutazione per la categoria festival)

1. La valutazione quantitativa delle domande per la categoria festival di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente e tiene conto dell'effettivo volume di attività relativamente a:
a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda da 0 a 5 punti;
b) oneri sociali pagati da 0 a 5 punti;
c) spettacoli e/o concerti prodotti 1 punto per ogni produzione fino ad un massimo di 7 punti;
d) numero delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti;
e) spettatori, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti;
f) incassi, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti;
g) numero delle iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza e in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;
h) numero degli artisti residenti in Umbria nel caso in cui se ne preveda l'utilizzo da 0 a 5 punti;
i) contributi da parte del Ministero per i beni culturali e le attività culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 4 punti.
2. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento all'attività da svolgere e tiene conto del:
a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;
b) progetto per l'anno di competenza, con specifico riferimento alle produzioni previste da 0 a 10 punti;
c) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 5 punti;
d) direzione artistica da 0 a 9 punti;
e) struttura organizzativa da 0 a 3 punti;
f) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival umbri da 0 a 5 punti;
g) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival non umbri da 0 a 5 punti;
h) valutazione da parte della critica da 0 a 7 punti.

Art. 6.
(Criteri di valutazione per le categorie danza, musica e prosa)

1. La valutazione quantitativa delle domande per le categorie danza, musica e prosa di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d) è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, e tiene conto dell'effettivo volume di attività relativamente a:
a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda da 0 a 5 punti;
b) oneri sociali pagati da 0 a 5 punti;
c) spettacoli e/o concerti prodotti 1 punto per ogni produzione fino ad un massimo di 6 punti;
d) numero delle rappresentazioni e/o concerti in Umbria da 0 a 5 punti;
e) numero delle rappresentazioni e/o concerti fuori Umbria da 0 a 7 punti;
f) spettatori, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 5 punti;
g) incassi, da borderò, delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 5 punti;
h) numero delle iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza e in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;
i) numero degli artisti residenti in Umbria nel caso in cui se ne preveda l'utilizzo da 0 a 3 punti;
j) gestione in esclusiva di una sala per spettacoli da 0 a 2 punti;
k) contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 4 punti.
2. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento all'attività da svolgere e tiene
conto del:
a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;
b) progetto per l'anno di competenza, con specifico riferimento alle produzioni previste da 0 a 10 punti;
c) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 5 punti;
d) direzione artistica da 0 a 8 punti;
e) struttura organizzativa da 0 a 3 punti;
f) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival umbri da 0 a 5 punti;
g) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival non umbri da 0 a 5 punti;
h) eventuali tournée all'estero da 0 a 3 punti;
i) valutazione da parte della critica da 0 a 5 punti.

Art. 7.
(Categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto)

1. Le attività afferenti alla categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) sono articolate nelle seguenti sotto-categorie:
a) cineclub: comprende attività volte alla presentazione di programmi periodici e ricorrenti quali una proiezione a settimana per un certo numero di settimane, anche in
forma non continuativa, con opere a limitata circolazione distributiva o non in distribuzione da almeno tre anni;
b) rassegne: comprendono programmi di opere a limitata circolazione distributiva o non in distribuzione da almeno tre anni, programmate in un periodo di tempo limitato, ad esempio dai tre ai venti giorni consecutivi;
c) festival: caratterizzati da:
1) periodicità annuale - da dichiarare nella domanda;
2) durata non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai dodici giorni - da dichiarare nella domanda;
3) pubblicazione annua di un proprio catalogo;
4) presenza di ospiti italiani e stranieri;
5) riconoscimento e/o presentazione del festival da parte di manifestazioni accreditate a livello nazionale;
6) adesione del festival ad associazioni nazionali e/o internazionali e/o suo riconoscimento da parte del Ministero dei beni culturali e le attività culturali e/o
dell'Unione europea.

Art. 8.
(Criteri di ammissibilità e ammissione al contributo per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto)

1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto,
sulla base del possesso, da parte del soggetto proponente, dei seguenti requisiti:
a) svolgimento dell'attività proposta a contributo in Umbria;
b) compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti per almeno il trenta per cento del costo totale del progetto;
c) sede legale e stabile operatività nel territorio regionale da almeno tre anni;
d) applicazione ai dipendenti e ai collaboratori delle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia o dai contratti collettivi nazionali di settore;
e) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
f) se beneficiari di contributo regionale all’interno del Programma annuale per lo spettacolo di due anni prima, avere ottemperato agli adempimenti previsti all’articolo
11.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarato contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, utilizzando gli appositi moduli di cui agli
allegati C) e D) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000. L'amministrazione regionale effettua controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni.
3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a) relazione sull'attività svolta nel triennio precedente, unitamente ad eventuale materiale illustrativo, audio e video;
b) progetto triennale di attività;
c) descrizione dettagliata del programma di attività per l'anno in corso;
d) progetto di promozione e formazione del pubblico;
e) curriculum del direttore artistico;
f) descrizione della struttura organizzativa;
g) descrizione delle attività programmate in collaborazione con altre istituzioni o enti umbri e non umbri previste per l'anno in corso;
h) documentazione ritenuta più significativa della critica;
i) consuntivo finanziario e dell'attività svolta nell'anno precedente;
j) piano finanziario di previsione annuale;
k) piano finanziario di previsione triennale;
l) scheda relativa al personale impiegato, ai contributi versati, all'attività svolta nell'anno precedente con relativo consuntivo finanziario.

Art. 9.
(Criteri di valutazione per le sotto-categorie cineclub e rassegne)

1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità dei progetti proposti a contributo regionale per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), sotto-categorie cineclub e rassegne, sulla base del possesso dei requisiti previsti e della completezza della documentazione presentata.
2. Il Comitato scientifico, di cui all’articolo 9 della l.r. 17/2004, propone alla Giunta regionale un elenco di iniziative di rilevante interesse e finanziabili ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della stessa legge regionale.

Art. 10.
(Criteri di valutazione per la sotto-categoria festival)

1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilità dei progetti proposti a contributo regionale per la categoria cinema e altre forme di spettacolo riprodotto, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), sotto-categoria festival, sulla base del possesso dei requisiti previsti e della completezza della documentazione presentata.
2. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale valuta, per quanto attiene la valutazione quantitativa, le domande dichiarate ammissibili attraverso
l’assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta punti su cento.
3. Il Comitato scientifico, di cui all’articolo 9 della l.r. 17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso l’assegnazione di un punteggio che prevede un
massimo di cinquanta punti su cento.
4. La valutazione quantitativa è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente, e tiene conto
dell’effettivo volume di attività relativamente a:
a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda da 0 a 7 punti;
b) oneri sociali pagati da 0 a 7 punti;
c) numero delle opere presentate da 0 a 12 punti;
d) pubblicazione del catalogo del festival da 0 a 5 punti;
e) presenza di ospiti italiani e/o stranieri da 0 a 7 punti;
f) riconoscimento e/o presentazione del festival da parte di manifestazioni accreditate a livello nazionale da 0 a 5 punti;
g) adesione del festival ad associazioni nazionali e/o internazionali e/o suo riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e/o dell'Unione
europea da 0 a 7 punti.
5. La valutazione qualitativa è effettuata in riferimento all’attività da svolgere e tiene conto di:
a) iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza ed in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti;
b) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti;
c) progetto per l'anno di competenza da 0 a 9 punti;
d) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 3 punti;
e) direzione artistica da 0 a 9 punti;
f) struttura organizzativa da 0 a 4 punti;
g) eventuali collaborazioni con altri soggetti dello spettacolo umbri da 0 a 5 punti;
h) eventuali collaborazioni con altri soggetti dello spettacolo non umbri da 0 a 5 punti;
i) valutazione da parte della critica da 0 a 6 punti.

Art. 11.
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo viene assegnato a ciascun soggetto, a seconda della categoria di appartenenza, secondo i criteri di valutazione riportati agli articoli 5, 6, 9 e 10 ed è
erogato in due soluzioni:
a) un primo acconto, pari al settanta per cento del contributo concesso, entro trenta giorni dall'approvazione del Programma annuale per lo spettacolo da parte della Giunta regionale;
b) il restante trenta per cento al termine del procedimento di verifica della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dei dati forniti mediante autocertificazione dai soggetti richiedenti, così come previsto agli articoli 3 e 8.
2. Il contributo è erogato in relazione all’entità delle risorse disponibili.
3. I soggetti finanziati presentano una relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta, da inviare su carta libera al termine della stessa e comunque entro e non oltre il
31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 12.
(Revoca contributi)

1. Il Servizio Attività culturali e spettacolo della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro dispone la revoca totale o parziale del contributo
assegnato qualora i soggetti beneficiari non rispettino le indicazioni della legge e del presente regolamento, o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative
preventivate.

Art. 13.
(Informazioni sul procedimento)

1. Titolare del procedimento di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento è il Servizio Attività culturali e spettacolo della Direzione regionale
cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro.
2. Il provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dei finanziamenti è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2005 il dirigente del Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta regionale fissa con propria determinazione il termine per la presentazione delle
domande di contributo di cui all’articolo 1.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

NOTE
Regolamento regionale:
- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Rometti, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta dell’8 giugno 2005, deliberazione n. 929;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 luglio 2005, ai sensi dell’art. 65, lett. j) dello Statuto regionale, per il successivo iter;
- assegnato alla IIIa Commissione consiliare permanente “Servizi e politiche sociali – igiene e sanità – istruzione – cultura – sport”, per la formulazione del parere
obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 20 luglio 2005;
- esaminato dalla IIIa Commissione consiliare permanente, nella seduta del 25 luglio 2005, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.
La Giunta regionale, nella seduta del 29 luglio 2005, con deliberazione n. 1316 ha preso atto del parere espresso dalla IIIa Commissione consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti modifiche.
AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)
Nota al titolo del regolamento:
- La legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 recante “Norme in materia di spettacolo”, è pubblicata nel B.U.R. 18 agosto 2004, n. 34.
Nota all’art. 1:
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:
«Art. 8
Benefici finanziari.
1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2, per progetti contraddistinti da:
a) particolare qualità e validità culturale delle iniziative;
b) natura professionistica delle attività realizzate.
2. Possono accedere ai benefici finanziari:
a) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo;
b) i festival, le rassegne e manifestazioni similari;
c) le compagnie teatrali di prosa e di danza, le formazioni e le istituzioni musicali.
3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno tre anni.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.
5. Le Province concedono benefici finanziari a favore di soggetti operanti nel campo dello spettacolo, con riferimento alle attività inerenti le funzioni e i compiti ad esse conferiti dall'articolo 4, disciplinandone con norme regolamentari l'organizzazione e la gestione.
6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).».
Nota all’art. 2, comma 1:
- Per il testo dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (si veda la nota all’art. 1).
Nota all’art. 3, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42. Nota all’art. 4, comma 3:
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:
«Art. 9
Comitato scientifico.
1. La Giunta regionale istituisce un Comitato scientifico composto da non più di cinque esperti in materia di spettacolo, designati dalla stessa Giunta regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.
2. Il Comitato scientifico, che dura in carica fino al termine della legislatura, svolge funzioni consultive in relazione alla valutazione dei progetti proposti a contributo
regionale e all'individuazione della rilevanza locale, nazionale e internazionale delle attività di spettacolo.
3. Ai componenti il Comitato scientifico non residenti a Perugia, spettano il rimborso spese di viaggio e l'eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali.
4. Non possono essere nominati membri del Comitato scientifico i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori e i direttori artistici di organismi che svolgono attività impresariali pubbliche o private nel settore dello spettacolo sul territorio regionale.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite dalla Giunta regionale.».
Nota all’art. 9, comma 2:
- Per il testo dell’art. 9 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (si veda la nota all’art. 4, comma 3).
Nota all’art. 10, comma 3:
- Per il testo dell’art. 9 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (si veda la nota all’art. 4, comma 3).

 

I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.
 
 
 
Indirizzi Utili
· Vendita strumenti musicali e accessori
· Assistenza strumenti musicali
· Registrazioni e supporti audio
· Abbigliamento
· Informatica
· Libri, CD, software, ecc.
· Strutture ricettive
· Merchandising
 
· Pubblicità su BandaMusicale.it

 · Collega il tuo sito a BandaMusicale.it
 
· Problemi? Consulta la sezione Domande Frequenti

IndietroTorna su
BM.it è un sito della "Naracauli" - Partita IVA 03286820927 - Tutti i diritti sono riservati