LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 29-04-1991 REGIONE UMBRIA
Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della lr 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la programmazione
e lo sviluppo regionale delle attivitą culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 22 del
8 maggio 1991
ARTICOLO 1
1.
L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7,
gią modificata con legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, č
sostituito dal seguente:
«Il Consiglio regionale adotta un
piano annuale di interventi tenendo presenti le proposte dei
soggetti di cui all'art. 4 e dell'organismo di cui all'art.
9».
ARTICOLO 2
1.
La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7, č sostituita dalla seguente:
«proposte per il piano annuale».
2.
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7, gią modificato ed integrato dall'art. 2 della legge
regionale 26 aprile 1985, n. 26, č sostituito dal seguente:
«Le proposte per il piano annuale
di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro il
30 novembre di ogni anno».
ARTICOLO 3
1.
Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7, gią modificato dall'art. 4 della legge regionale
26 aprile 1985, n. 26, č sostituito dal seguente:
«La Giunta regionale predispone
il progetto di piano per le attivitą sulla base delle proposte
formulate dai soggetti di cui all'art. 4 e dall'organismo di
cui all'art. 9, entro il 31 gennaio di ogni anno».
2.
Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale
20 gennaio 1981, n. 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) raccogliere e ordinare le proposte
di cui agli artt. 3 e 4, al fine di assicurare una corretta
ed equilibrata diffusione sul territorio regionale delle attivitą
culturali;
b) individuare e realizzare servizi
regionali per il teatro, la musica, la danza, la cinematografia
ed altri mezzi audiovisivi, organicamente distribuiti sul territorio;».
ARTICOLO 4
1.
Al primo comma dell'art. 6, la lett. b) č soppressa.
ARTICOLO 5
1.
Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7, gią sostituito dall'art. 6 della legge regionale
26 aprile 1985, n. 26, č sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei contributi
viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale sulla base
del piano approvato e con le modalitą di cui agli articoli 3
e 5».
La presente legge regionale sarą
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria.