Legislazione - Regione Umbria

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 29-04-1991 REGIONE UMBRIA

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della lr 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attivitą culturali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 22 del 8 maggio 1991

ARTICOLO 1

1.        L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, gią modificata con legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, č sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale adotta un piano annuale di interventi tenendo presenti le proposte dei soggetti di cui all'art. 4 e dell'organismo di cui all'art. 9».

ARTICOLO 2

1.        La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, č sostituita dalla seguente:

«proposte per il piano annuale».

2.        Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, gią modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, č sostituito dal seguente:

«Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno».

ARTICOLO 3

1.        Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, gią modificato dall'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, č sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attivitą sulla base delle proposte formulate dai soggetti di cui all'art. 4 e dall'organismo di cui all'art. 9, entro il 31 gennaio di ogni anno».

2.        Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) raccogliere e ordinare le proposte di cui agli artt. 3 e 4, al fine di assicurare una corretta ed equilibrata diffusione sul territorio regionale delle attivitą culturali;

b) individuare e realizzare servizi regionali per il teatro, la musica, la danza, la cinematografia ed altri mezzi audiovisivi, organicamente distribuiti sul territorio;».

ARTICOLO 4

1.        Al primo comma dell'art. 6, la lett. b) č soppressa.

ARTICOLO 5

1.        Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, gią sostituito dall'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, č sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale sulla base del piano approvato e con le modalitą di cui agli articoli 3 e 5».

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.




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