LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 05-07-2004 REGIONE UMBRIA
Promozione della cultura musicale bandistica e corale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 30 del 21
luglio 2004
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione
dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica,
promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico
e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione
musicale a carattere popolare.
2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:
a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione
e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei
docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi
corali;
d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico
documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti
di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la
produzione di nuovi repertori.
ARTICOLO 2
(Interventi)
1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono disposti i seguenti
interventi:
a) la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale
e bandistico;
b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche
e corali di rilevante interesse artistico;
c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico
e corale realizzati dalle scuole pubbliche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in conformità
ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti
gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti
nel territorio regionale.
3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici
e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto
pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno,
gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità
educativo-culturali.
ARTICOLO 3
(Riparto dei fondi)
1. I fondi stanziati per la concessione della provvidenze di
cui all'art. 2, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra le Province.
ARTICOLO 4
(Contributi)
1. Le istanze di contributo di cui all'art. 2 sono presentate
dai Comuni e dai soggetti privati all'Amministrazione provinciale
competente che ne espleta l'istruttoria entro sessanta giorni.
ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente
legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 80.000,00
euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005
denominata "Interventi a sostegno delle attività teatrali,
musicali e dello spettacolo".
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte
con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella
unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione
2004 denominata "Fondi speciali per spese correnti"
in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della
legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.
3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa
è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale,
ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale
di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale
di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza
che di cassa.
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge:
- di iniziativa dei Consiglieri Tippolotti, Bonaduce e Vinti,
depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 29 maggio
2003, atto consiliare n. 1753 (VIIa Legislatura).
- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti
IIIa "Servizi e politiche sociali - igiene e sanità
- istruzione - cultura - sport" con competenza in sede referente
e Ia "Affari istituzionali - programmazione - bilancio -
finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali"
con competenza in sede consultiva il 29 maggio 2003.
- Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente
il 20 maggio 2004, con parere e relazione illustrata
oralmente dal Presidente Bonaduce e con il parere consultivo della
Ia Commissione consiliare permanente espresso in data 21 aprile
2004 (Atto n. 1753/BIS).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta
del 28 giugno 2004, deliberazione n. 387.
AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale
- Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti),
ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20
dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all'art. 5, commi 2 e 3:
- La legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del
bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004",
è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 14 aprile 2004, n.
15.
- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della
programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata
nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
"Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale
per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione
è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.