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Legislazione - Regione Umbria

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 05-07-2004 REGIONE UMBRIA
Promozione della cultura musicale bandistica e corale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 30 del 21 luglio 2004

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.
2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:
a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

ARTICOLO 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono disposti i seguenti interventi:
a) la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;
b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico;
c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.
3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

ARTICOLO 3
(Riparto dei fondi)

1. I fondi stanziati per la concessione della provvidenze di cui all'art. 2, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra le Province.

ARTICOLO 4
(Contributi)

1. Le istanze di contributo di cui all'art. 2 sono presentate dai Comuni e dai soggetti privati all'Amministrazione provinciale competente che ne espleta l'istruttoria entro sessanta giorni.

ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 80.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 denominata "Interventi a sostegno delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo".
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.
3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei Consiglieri Tippolotti, Bonaduce e Vinti, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 29 maggio 2003, atto consiliare n. 1753 (VIIa Legislatura).

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIIa "Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport" con competenza in sede referente e Ia "Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali" con competenza in sede consultiva il 29 maggio 2003.

- Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente il 20 maggio 2004, con parere e relazione illustrata
oralmente dal Presidente Bonaduce e con il parere consultivo della Ia Commissione consiliare permanente espresso in data 21 aprile 2004 (Atto n. 1753/BIS).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2004, deliberazione n. 387.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota all'art. 5, commi 2 e 3:

- La legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004", è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 14 aprile 2004, n. 15.

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

"Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis;

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.
 
 
 
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