LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 20-01-1981 REGIONE UMBRIA
Norme per la programmazione
e lo sviluppo regionale delle attività culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 6 del 28
gennaio 1981
ARTICOLO 1
Finalità della legge.
Al fine di promuovere lo sviluppo
delle attività culturali, la Regione disciplina con la presente
legge ogni utile iniziativa in materia, con particolare riguardo
alle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive
in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 3 giugno
1975, n. 39.
Le funzioni regionali in ordine
alle predette attività verranno adeguate alle leggi nazionali
di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art.
49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO 2
Programmazione delle
attività culturali.
Il Consiglio regionale adotta un
piano annuale di interventi tenendo presenti le proposte dei
Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, dei
soggetti di cui all'art. 4 e dell'organismo di cui all'art.
9 della presente legge.
ARTICOLO 3
Proposte dei Consorzi
comprensoriali.
Le proposte sono presentate dai
Consorzi alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le proposte devono tenere presenti
in particolare:
1) le
iniziative e le produzioni di compagnie teatrali, di complessi
orchestrali e corali, di operatori culturali professionisti
singoli o associati, che svolgono con continuità la loro attività
nella realtà locale;
2) le
iniziative di gruppi teatrali di base, bande musicali, cori
polifonici, gruppi folkloristici, circoli del cinema e di operatori
singoli o associati valorizzandone la funzione di centri di
aggregazione sociale;
3) le
iniziative relative alla ricerca, allo studio ed alla valorizzazione
del patrimonio di tradizioni popolari e del dialetto nella regione.
Le proposte devono tendere in particolare:
1) a
sostenere e promuovere, in un quadro di interdisciplinarità
, le iniziative di ricerca e di sperimentazione nelle attività
teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive;
2) a
individuare le esigenze di formazione, qualificazione e riqualificazione
di operatori culturali, nel quadro dei programmi regionali per
la formazione professionale, nonché a favorire e sostenere l'attività
delle scuole di musica ed altre iniziative volte alla diffusione
della pratica musicale;
3) a
favorire, sostenere e promuovere lo sviluppo dell'associazionismo
culturale, incentivando le attività teatrali, musicali e cinematografiche
di circoli, cooperative ed altre forme associative territoriali
o aziendali;
4) a
favorire l'istituzione e il funzionamento di centri culturali
polivalenti, anche tramite interventi edilizie per le attività
culturali e all'acquisizione di attrezzature idonee.
ARTICOLO 4
Proposte di singoli
operatori culturali, gruppi artistici e associazioni.
Per la formazione del piano regionale
possono essere formulate proposte anche da singoli operatori
culturali, gruppi artistici ed associazioni.
Le proposte, da presentare alla
Giunta regionale entro il termine previsto al primo comma del
precedente art. 3, devono essere di rilevante interesse regionale
e corredate da una relazione particolareggiata sulle attività
da svolgere, da un prospetto analitico dei costi e dei ricavi
presunti, dall'indicazione dei mezzi già a disposizione e dei
tempi previsti per la realizzazione.
ARTICOLO 5
Piano regionale per
le attività culturali.
La Giunta regionale predispone il
progetto di piano per le attività sulla base delle proposte
formulate dai Consorzi, dai soggetti di cui all'art. 4 e dall'organismo
di cui all'art. 9, sentito il parere della Consulta di cui al
successivo art. 6, entro il 30 aprile di ogni anno.
Il piano regionale deve in particolare:
a) raccogliere
e coordinare le proposte di cui ai precedenti articoli, al fine
di assicurare una corretta ed equilibrata diffusione sul territorio
regionale delle attività culturali, favorendo le intese tra
i Consorzi nella produzione e gestione delle stesse;
b) individuare
e realizzare, d'intesa con i Consorzi, servizi regionali per
il teatro, la musica, la danza, la cinematografia ed altri mezzi
audiovisivi, organicamente distribuiti sul territorio;
c) favorire
la continuità e la sempre più alta qualificazione delle manifestazioni
culturali di rilevante interesse nazionale, che si svolgano
sul territorio regionale;
d) individuare
mezzi e strumenti per assicurare l'organico collegamento tra
la programmazione delle attività culturali e quella delle attività
turistiche;
e) favorire
scambi culturali con l'estero nell'ambito degli indirizzi e
degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art.
4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
f)
prevedere l'ammontare complessivo del contributo regionale
per l'attuazione del piano.
ARTICOLO 6
Consulta regionale per
i beni e le attività culturali.
La Consulta regionale per i beni
e le attività culturali è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed è composta da:
a) il
Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;
b) i
presidenti dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno
1975, n. 40 o loro delegati;
c) i
presidenti delle Province o loro delegati;
d) tre
rappresentanti delle aziende comprensoriali di cura, soggiorno
e turismo designati dalla competente associazione regionale;
e) un
rappresentante per ciascuna delle tre associazioni del tempo
libero maggiormente rappresentative in campo nazionale, su designazione
dei rispettivi comitati regionali;
f)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale,
designati dalle rispettive organizzazioni regionali;
g) un
rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;
h) un
rappresentante dell'Università italiana per stranieri;
i)
un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Perugia;
l)
un rappresentante del Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo;
m) un
rappresentante del Conservatorio musicale << F. Morlacchi
>> di Perugia;
n) un
rappresentante dell'Istituto musicale << G. Briccialdi
>> di Terni;
o) un
rappresentante della Conferenza episcopale umbra;
p) un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
q) i
soprintendenti ai beni ambientali, artistici, architettonici
e storici, ai beni archeologici, agli archivi dell'Umbria e
i direttori degli archivi di Stato di Perugia e di Terni;
r)
quindici esperti in rappresentanza della scuola, della
cultura e degli organismi operanti nei settori dei beni e delle
attività culturali, designati dal Consiglio regionale con voto
limitato a dieci;
s) un
rappresentante dell'AGIS;
t)
un rappresentante della RAI;
u) un
rappresentante delle associazioni nazionali del movimento cooperativistico.
I membri della Consulta restano
in carica per la durata della legislatura regionale.
Le competenze della Consulta sono
quelle indicate nell'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975,
n. 39.
La Consulta elegge tra i suoi membri
due vice - presidenti con voto limitato.
Le funzioni di segretario sono svolte
da un dipendente della Regione designato dalla Giunta.
Ai lavori della Consulta possono
partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto,
esperti o rappresentanti di Enti e Associazioni interessati
agli argomenti in esame.
La Consulta si riunisce almeno sei
volte l'anno, su convocazione del presidente, ed ogni qualvolta
il presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno
un terzo dei suoi componenti.
La Consulta adotta, entro sessanta
giorni dall'insediamento, un regolamento interno che deve essere
approvato dal Consiglio regionale.
La Consulta può articolarsi in commissioni
di lavoro.
Fino alla costituzione della Consulta
di cui al presente articolo resta in funzione, anche ai fini
delle attività di cui alla presente legge, la Consulta già prevista
dall'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, che
è abrogato.
Ai membri della Consulta e agli
esperti e rappresentanti di cui al sesto comma è corrisposto
il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni
regionali per il proprio personale, nonché un'indennità forfettaria
di lire 10.000 per ogni giornata di seduta.
ARTICOLO 7
Approvazione, attuazione
del piano e criteri per l'erogazione dei contributi.
Il Consiglio regionale provvede
all'approvazione del piano di cui al precedente art. 2 entro
il 30 maggio di ogni anno.
La Giunta regionale provvede all'attuazione
del piano e all'erogazione dei contributi.
La ripartizione dei contributi ai
Consorzi viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale
sulla base del piano approvato e con le modalità di cui agli
artt. 3 e 5, tenendo conto dei seguenti criteri:
-
30 per cento in rapporto al numero dei Comuni;
-
70 per cento in rapporto alla popolazione residente.
Il contributo è erogato in due fasi:
- 60 per cento dopo l'approvazione del piano; - 40 per cento
in base alle risultanze della relazione di cui all'art. 8.
ARTICOLO 8
Relazione sulle attività
svolte.
I soggetti beneficiari dei contributi
sono tenuti a presentare tempestivamente alla Giunta regionale
una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.
La mancata o parziale attuazione
delle iniziative comporta la revoca e il conseguente recupero
totale o parziale della concessione del contributo.
ARTICOLO 9
Associazione dei Consorzi
comprensoriali e delle Amministrazioni provinciali.
La Regione, al fine di assicurare
la più efficace diffusione sul territorio regionale delle attività
culturali e artistiche, favorisce la costituzione di un'associazione
tra i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n.
40 e le due Amministrazioni provinciali.
A tal fine la Regione eroga contributi
per il funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione
delle manifestazioni da essa proposte ed inserite nel piano
di cui al precedente art. 2 purché lo statuto dell'Associazione
rispetti i seguenti criteri:
-
rappresentanza dei Consorzi e delle Province che
tenga conto delle componenti di minoranza;
-
assunzione proporzionata dei carichi finanziari
da parte dei Consorzi e delle Province;
-
programmazione omogenea degli interventi sul territorio
regionale, con particolare riguardo alle esigenze del suo riequilibrio;
-
unicità e articolazione territoriale delle singole
strutture tecniche e organizzative, da realizzarsi in base a
criteri di economicità e di professionalità del personale addetto;
-
interscambio e costante circolazione di iniziative
e di esperienze a livello infraregionale, interregionale, nazionale
e internazionale nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del DPR 24 luglio
1977, n. 616;
-
aggiornamento permanente culturale, tecnico e
professionale.
ARTICOLO 10
Norma finanziaria.
All'onere per l'attuazione della
presente legge si farà fronte, a far tempo dall'esercizio finanziario
1981, con stanziamenti che saranno iscritti in appositi capitoli
del bilancio regionale e quantificati annualmente con legge
di bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Il predetto finanziamento è utilizzato:
-
per il 50 per cento a favore dei Consorzi di cui
alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, tenuto conto dei
criteri di cui all'art. 7;
-
per il 20 per cento a favore delle grandi manifestazioni
di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 5, lett. c);
-
per il 20 per cento a favore dei servizi regionali
di cui all'art. 5, lett. b), nonché per il funzionamento e l'attività
dell'organismo di cui all'art. 9; - per il 10 per cento a favore
delle iniziative di cui all'art. 4.
ARTICOLO 11
Norma transitoria.
Qualora i Consorzi di cui alla legge
regionale 3 giugno 1975, n. 40 non siano stati costituiti, la
Giunta regionale provvede, di concerto con i Comuni dei Comprensori,
sentite le commissioni comunali competenti, a coordinare le
proposte di cui all'art. 3 della presente legge.
ARTICOLO 12
Norma transitoria per
il 1981.
Per l'anno 1981 i termini di cui
agli artt. 3 e 4 sono fissati al 30 aprile 1981; il termine
di cui all'art. 5 è fissato al 30 giugno 1981.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria.