REGOLAMENTO REGIONALE N. 36 DEL 17-11-1994 REGIONE UMBRIA
Ulteriore modificazione della LR
20 gennaio 1981, n. 7 - Norme per la programmazione e lo sviluppo
regionale delle attività culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 53 del
23 novembre 1994
ARTICOLO 1
1.
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7, già modificato ed integrato dall'art. 2 della legge
regionale 26 aprile 1985, n. 26, nonché dall'art. 2 della legge
regionale 29 aprile 1991, n. 9, è sostituito dal seguente: «
Le proposte per il piano annuale
di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e
non oltre il 30 novembre di ogni anno; quelle pervenute dopo
tale termine sono dichiarate inammissibili».
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria.