REGOLAMENTO REGIONALE N. 35 DEL 2-11-1998 REGIONE UMBRIA
Criteri e modalità, ai sensi dell'art.
12 della legge 7 agosto 1990, n.241, per la applicazione della
legge regionale 20 gennaio 1981, n.7 e successive modificazioni
ed integrazioni - Norme per la programmazione e lo sviluppo
regionale delle attività culturali
ARTICOLO 1
(Finalità)
1.
1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della legge
regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri e le modalità per
l’applicazione della Legge Regionale 20 gennaio 1981, n. 7 come
modificata dalle Leggi Regionali 2 maggio 1983, n. 11, 26 aprile
1985, n. 26, 3 maggio 1990, n. 35, 3 maggio 1990, n. 37, 29
aprile 1991, n. 9, 19 febbraio 1992, n. 4, 17 novembre 1994,
n. 36 e 24 giugno 1998, n. 22, recante: “Norme per la programmazione
e lo sviluppo regionale delle attività culturali”.
ARTICOLO 2
(Modulistica)
1.
La Giunta regionale predispone la modulistica necessaria
per dare attuazione al presente regolamento e definisce le modalità
procedimentali.
ARTICOLO 3
(Criteri per l’inserimento
delle proposte nel Piano annuale)
1.
Ai fini delle formazioni del Piano annuale sono presi
in considerazione in fase istruttoria esclusivamente i soggetti
che:
a) richiedano
alla Regione dell’Umbria un apporto finanziario non superiore
al 30 per cento della spesa complessiva preventivata;
b) se
già beneficiari di finanziamenti a carico dei Piani per le attività
culturali dei due anni precedenti, alla data dell’inoltro siano
in regola con almeno la prima delle rendicontazioni previste
all’art. 8 della Legge Regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 4
(Formazione del Piano
per le attività culturali)
1.
La Giunta regionale propone al Consiglio per l’approvazione
il Piano per le attività culturali, formato in base a quattro
distinte graduatorie corrispondenti alle categorie indicate
dal comma 2, ad eccezione della lettera d).
2.
Le proposte in regola con i requisiti di legge e del
presente regolamento sono assegnate, in fase istruttoria, ad
una delle seguenti categorie:
a) festival;
b) soggetti
produttori;
c) soggetti
diffusori della cultura coreutica, musicale, teatrale e videocinematografica;
d) iniziative
della Regione;
e) iniziative
prevalentemente amatoriali, destinate ad ambiti locali.
3.
Al fine di favorire la produttività e l’efficacia dei
finanziamenti regionali, e onde evitare la dispersione delle
risorse, ogni apporto finanziario non può essere inferiore a
10 milioni di lire per le categorie a), b), c), e a 3 milioni
per la categoria e).
ARTICOLO 5
(Elenco dei requisiti
oggetto di valutazione ai fini delle graduatorie)
1.
Ai fini della formazione delle graduatorie delle categorie
a), b), c) di cui all’art. 4 comma 2 sono attribuiti punteggi
ai seguenti requisiti paritetici:
a) operatività
svolta in modo continuativo nell’ambito regionale con specifico
riferimento agli ultimi due anni;
b) stabilità
della struttura organizzativa, con particolare riguardo alla
professionalità dei soggetti in essa inseriti a livello artistico
e tecnico;
c) acquisizione
di contributi da parte dello Stato e suoi organismi e/o della
Comunità Europea, negli ultimi due anni;
d) numero
delle prestazioni gratuite e non effettuate nel corso dell’anno
precedente;
e) disponibilità
di una sede di spettacolo per l’attività preventivata;
f)
numero del personale artistico e tecnico residente in
regione di cui si prevede l’impiego.
2.
Per la formazione delle graduatorie delle categorie a)
(festival) e b) (soggetti produttori) è attribuito punteggio
anche al seguente requisito:
a) produzioni
effettuate nel corso dell’anno precedente dai festival e dai
soggetti produttori.
3.
Per la formazione della graduatoria della categoria e)
(iniziative prevalentemente amatoriali, destinate ad ambiti
locali) sono attribuiti punteggi ai seguenti requisiti paritetici:
a) disponibilità
di una sede di spettacolo per l’attività preventivata;
b) attestazione
del numero del personale artistico e tecnico previsto per la
realizzazione dell’iniziativa;
c) previsione
di contributi da parte dei Comuni e/o sponsor locali.
ARTICOLO 6
(Criteri per l’attribuzione
dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie)
1.
Ai fini della formazione delle graduatorie viene attribuito
un punteggio in base ai requisiti di cui all’art. 5.
Per ogni requisito il punteggio
va da un minimo di 1 ad un massimo di 3, così assegnato:
a) assenza
assoluta di un requisito: punti 0;
b) grave
insufficienza di un requisito, rispetto alla media di tutti
i soggetti proponenti: punti 1;
c) possesso
di un requisito in misura pari alla media di tutti i soggetti
richiedenti: punti 2;
d) eccellenza
in un requisito, rispetto alla media di tutti i proponenti:
punti 3.
2.
A parità di punteggio in graduatoria, prevalgono i soggetti
privati sugli enti pubblici.
3.
La somma dei singoli punteggi dà la votazione finale
del soggetto proponente.
Tutte le votazioni finali vengono
collocate in ordine decrescente a formare le quattro graduatorie.
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N
O T E: note redatte dall’Area funzionale Uffici della
Presidenza della Giunta regionale
Note al titolo del regolamento:
- Il testo dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto
1990, n.192 e riprodotta nel B.U.R. 5 settembre 1990, n.37),
è il seguente:
“12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri
e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
di cui al medesimo comma 1”.
- La legge regionale 20 gennaio 1981, n.7 recante “Norme per la programmazione
e lo sviluppo regionale delle attività culturali” (pubblicata
nel B.U.R. 28 gennaio 1991, n.6), è stata modificata ed integrata
dalle leggi regionali 2 maggio 1983, n.11 (in B.U.R. 6/5/83,
n.30), 26 aprile 1985, n.26 (in B.U.R. 30/4/85, n.45), 3 maggio
1990, n.35 (in S.O. n.1 al B.U.R. 16/5/90, n.21), 3 maggio 1990,
n.37 (in S.O. al B.U.R. 16/5/90, n.21), 29 aprile 1991, n.9
(in B.U.R. 8/5/91, n.22), 19 febbraio 1992, n.4 (in B.U.R. 4/3/92,
n.10), 17 novembre 1994, n.36 (in B.U.R. 23/11/94, n.53) e 24
giugno 1998, n.22 (in B.U.R. 1/7/98, n.42).
Nota all’art. 1, comma unico:
- Per la legge regionale 20 gennaio 1981, n.7, si vedano le note al titolo del
regolamento.
Nota all’art. 3, comma unico, lett. b):
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1981, n.7 (si vedano
le note al titolo del regolamento), è il seguente: “ Art. 8.
Relazione sulle attività svolte.
I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare tempestivamente
alla Giunta regionale una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.
La mancata o parziale attuazione delle iniziative comporta la revoca e il conseguente
recupero totale o parziale della concessione del contributo”.