Legislazione - Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE N. 35 DEL 2-11-1998 REGIONE UMBRIA

Criteri e modalità, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, per la applicazione della legge regionale 20 gennaio 1981, n.7 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali

ARTICOLO 1

(Finalità)

1.        1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri e le modalità per l’applicazione della Legge Regionale 20 gennaio 1981, n. 7 come modificata dalle Leggi Regionali 2 maggio 1983, n. 11, 26 aprile 1985, n. 26, 3 maggio 1990, n. 35, 3 maggio 1990, n. 37, 29 aprile 1991, n. 9, 19 febbraio 1992, n. 4, 17 novembre 1994, n. 36 e 24 giugno 1998, n. 22, recante: “Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali”.

ARTICOLO 2

(Modulistica)

1.        La Giunta regionale predispone la modulistica necessaria per dare attuazione al presente regolamento e definisce le modalità procedimentali.

ARTICOLO 3

(Criteri per l’inserimento delle proposte nel Piano annuale)

1.        Ai fini delle formazioni del Piano annuale sono presi in considerazione in fase istruttoria esclusivamente i soggetti che:

a)       richiedano alla Regione dell’Umbria un apporto finanziario non superiore al 30 per cento della spesa complessiva preventivata;

b)       se già beneficiari di finanziamenti a carico dei Piani per le attività culturali dei due anni precedenti, alla data dell’inoltro siano in regola con almeno la prima delle rendicontazioni previste all’art. 8 della Legge Regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

(Formazione del Piano per le attività culturali)

1.        La Giunta regionale propone al Consiglio per l’approvazione il Piano per le attività culturali, formato in base a quattro distinte graduatorie corrispondenti alle categorie indicate dal comma 2, ad eccezione della lettera d).

2.        Le proposte in regola con i requisiti di legge e del presente regolamento sono assegnate, in fase istruttoria, ad una delle seguenti categorie:

a)       festival;

b)       soggetti produttori;

c)       soggetti diffusori della cultura coreutica, musicale, teatrale e videocinematografica;

d)       iniziative della Regione;

e)       iniziative prevalentemente amatoriali, destinate ad ambiti locali.

3.        Al fine di favorire la produttività e l’efficacia dei finanziamenti regionali, e onde evitare la dispersione delle risorse, ogni apporto finanziario non può essere inferiore a 10 milioni di lire per le categorie a), b), c), e a 3 milioni per la categoria e).

ARTICOLO 5

(Elenco dei requisiti oggetto di valutazione ai fini delle graduatorie)

1.        Ai fini della formazione delle graduatorie delle categorie a), b), c) di cui all’art. 4 comma 2 sono attribuiti punteggi ai seguenti requisiti paritetici:

a)       operatività svolta in modo continuativo nell’ambito regionale con specifico riferimento agli ultimi due anni;

b)       stabilità della struttura organizzativa, con particolare riguardo alla professionalità dei soggetti in essa inseriti a livello artistico e tecnico;

c)       acquisizione di contributi da parte dello Stato e suoi organismi e/o della Comunità Europea, negli ultimi due anni;

d)       numero delle prestazioni gratuite e non effettuate nel corso dell’anno precedente;

e)       disponibilità di una sede di spettacolo per l’attività preventivata;

f)        numero del personale artistico e tecnico residente in regione di cui si prevede l’impiego.

2.        Per la formazione delle graduatorie delle categorie a) (festival) e b) (soggetti produttori) è attribuito punteggio anche al seguente requisito:

a)       produzioni effettuate nel corso dell’anno precedente dai festival e dai soggetti produttori.

3.        Per la formazione della graduatoria della categoria e) (iniziative prevalentemente amatoriali, destinate ad ambiti locali) sono attribuiti punteggi ai seguenti requisiti paritetici:

a)       disponibilità di una sede di spettacolo per l’attività preventivata;

b)       attestazione del numero del personale artistico e tecnico previsto per la realizzazione dell’iniziativa;

c)       previsione di contributi da parte dei Comuni e/o sponsor locali.

ARTICOLO 6

(Criteri per l’attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie)

1.        Ai fini della formazione delle graduatorie viene attribuito un punteggio in base ai requisiti di cui all’art. 5.

Per ogni requisito il punteggio va da un minimo di 1 ad un massimo di 3, così assegnato:

a)       assenza assoluta di un requisito: punti 0;

b)       grave insufficienza di un requisito, rispetto alla media di tutti i soggetti proponenti: punti 1;

c)       possesso di un requisito in misura pari alla media di tutti i soggetti richiedenti: punti 2;

d)       eccellenza in un requisito, rispetto alla media di tutti i proponenti: punti 3.

2.        A parità di punteggio in graduatoria, prevalgono i soggetti privati sugli enti pubblici.

3.        La somma dei singoli punteggi dà la votazione finale del soggetto proponente.

Tutte le votazioni finali vengono collocate in ordine decrescente a formare le quattro graduatorie.

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N O T E: note redatte dall’Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale

Note al titolo del regolamento:

- Il testo dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n.192 e riprodotta nel B.U.R. 5 settembre 1990, n.37), è il seguente:

“12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

- La legge regionale 20 gennaio 1981, n.7 recante “Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali” (pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 1991, n.6), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 2 maggio 1983, n.11 (in B.U.R. 6/5/83, n.30), 26 aprile 1985, n.26 (in B.U.R. 30/4/85, n.45), 3 maggio 1990, n.35 (in S.O. n.1 al B.U.R. 16/5/90, n.21), 3 maggio 1990, n.37 (in S.O. al B.U.R. 16/5/90, n.21), 29 aprile 1991, n.9 (in B.U.R. 8/5/91, n.22), 19 febbraio 1992, n.4 (in B.U.R. 4/3/92, n.10), 17 novembre 1994, n.36 (in B.U.R. 23/11/94, n.53) e 24 giugno 1998, n.22 (in B.U.R. 1/7/98, n.42).

Nota all’art. 1, comma unico:

- Per la legge regionale 20 gennaio 1981, n.7, si vedano le note al titolo del regolamento.

Nota all’art. 3, comma unico, lett. b):

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1981, n.7 (si vedano le note al titolo del regolamento), è il seguente: “ Art. 8. Relazione sulle attività svolte.

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare tempestivamente alla Giunta regionale una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.

La mancata o parziale attuazione delle iniziative comporta la revoca e il conseguente recupero totale o parziale della concessione del contributo”.




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