LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 23-04-1980 REGIONE UMBRIA
Interventi della Regione
per il sostegno delle attività musicali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 26 del
30 aprile 1980
ARTICOLO 1
In attesa dell'approvazione della
legge regionale sulle attività culturali, la Regione dell'Umbria
partecipa, per l'anno 1980, alle seguenti attività di promozione
culturale ed iniziative nel campo musicale:
a) contributi
per corsi di qualificazione per componenti cori, bande musicali
e maestri in sostituzione ai corsi di orientamento musicale
trasferiti alle Regioni con il DPR 616/ 1977;
b) formazione
e preparazione professionale di un'orchestra regionale;
c) corsi
internazionali estivi del conservatorio «F. Morlacchi» di Perugia;
d) attività
didattica extrascolastica della Filarmonica Umbra dell'Istituto
musicale «Briccialdi» di Terni;
e) corsi
internazionali di perfezionamento del Festival delle Nazioni
di musica da camera di Città di Castello;
f)
attività musicali di base e stagione lirica;
g) iniziative
musicali per il centenario del Maestro Casimiri.
ARTICOLO 2
La gestione dei mezzi finanziari
dell'iniziativa di cui al punto a) dell'art. 1 della presente
legge è affidata ai Comuni.
ARTICOLO 3
I contributi per le iniziative di
cui al precedente art. 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale
secondo il piano finanziario allegato alla presente legge (Allegato
A).
Per le iniziative di cui al punto
a) del precedente art. 1 la Giunta regionale provvede al riparto
previa consultazione degli Enti locali interessati.
L'iniziativa di cui al punto b)
dell'art. 1 è affidata all'Azienda autonoma di cura, soggiorno
e turismo di Perugia che provvede d'intesa con la Giunta regionale.
Le iniziative di cui ai punti c),
d), e), f) e g) dell'art. 1 sono affidate rispettivamente alle
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo territorialmente
competenti che provvedono d'intesa con le istituzioni interessate.
ARTICOLO 4
Per l'attuazione della presente
legge è autorizzata, limitatamente all'anno 1980, la spesa di
lire 235 milioni sia in termini di competenza che di cassa,
con iscrizione al cap. 955 di nuova istituzione, denominato:
«Spese per il sostegno di attività
musicali».
All'onere suddetto si fa fronte
come segue:
- quanto a lire 150.000.000 mediante
utilizzo, ai sensi dell'art. 26 quarto e sesto comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità
prevista sul fondo globale del cap. 6120 del bilancio 1979,
come integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66;
- quanto a lire 85.000.000 con la
disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio
1980 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, numero d'ordine
8).
Al bilancio dell'esercizio 1980
sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 955 competenza
L. 235.000.000 cassa L. 235.000.000
In diminuzione
Cap. 6120 competenza L. 85.000.000
cassa L. 85.000.000
Cap. 6140 cassa L. 150.000.000
Utilizzo disponibilità del Fondo
globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979, ai sensi dell'articolo
26, V e VI comma, della LR 23/ 1978 competenza L. 150.000.000
Totale competenza L. 235.000.000
totale cassa L. 235.000.000
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria.