Legislazione - Regione Umbria

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 23-04-1980 REGIONE UMBRIA

Interventi della Regione per il sostegno delle attività musicali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 26 del 30 aprile 1980

ARTICOLO 1

In attesa dell'approvazione della legge regionale sulle attività culturali, la Regione dell'Umbria partecipa, per l'anno 1980, alle seguenti attività di promozione culturale ed iniziative nel campo musicale:

a)       contributi per corsi di qualificazione per componenti cori, bande musicali e maestri in sostituzione ai corsi di orientamento musicale trasferiti alle Regioni con il DPR 616/ 1977;

b)       formazione e preparazione professionale di un'orchestra regionale;

c)       corsi internazionali estivi del conservatorio «F. Morlacchi» di Perugia;

d)       attività didattica extrascolastica della Filarmonica Umbra dell'Istituto musicale «Briccialdi» di Terni;

e)       corsi internazionali di perfezionamento del Festival delle Nazioni di musica da camera di Città di Castello;

f)        attività musicali di base e stagione lirica;

g)       iniziative musicali per il centenario del Maestro Casimiri.

ARTICOLO 2

La gestione dei mezzi finanziari dell'iniziativa di cui al punto a) dell'art. 1 della presente legge è affidata ai Comuni.

ARTICOLO 3

I contributi per le iniziative di cui al precedente art. 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale secondo il piano finanziario allegato alla presente legge (Allegato A).

Per le iniziative di cui al punto a) del precedente art. 1 la Giunta regionale provvede al riparto previa consultazione degli Enti locali interessati.

L'iniziativa di cui al punto b) dell'art. 1 è affidata all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Perugia che provvede d'intesa con la Giunta regionale.

Le iniziative di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'art. 1 sono affidate rispettivamente alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo territorialmente competenti che provvedono d'intesa con le istituzioni interessate.

ARTICOLO 4

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, limitatamente all'anno 1980, la spesa di lire 235 milioni sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 955 di nuova istituzione, denominato:

«Spese per il sostegno di attività musicali».

All'onere suddetto si fa fronte come segue:

- quanto a lire 150.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26 quarto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità prevista sul fondo globale del cap. 6120 del bilancio 1979, come integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66;

- quanto a lire 85.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1980 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 8).

Al bilancio dell'esercizio 1980 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In aumento

Cap. 955 competenza

L. 235.000.000 cassa L. 235.000.000

In diminuzione

Cap. 6120 competenza L. 85.000.000 cassa L. 85.000.000

Cap. 6140 cassa L. 150.000.000

Utilizzo disponibilità del Fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979, ai sensi dell'articolo 26, V e VI comma, della LR 23/ 1978 competenza L. 150.000.000

Totale competenza L. 235.000.000 totale cassa L. 235.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.




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