LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 26-04-1985 REGIONE UMBRIA
Modificazioni della legge regionale
20 gennaio 1981 n. 7. Norme per la programmazione e lo sviluppo
regionale delle attività culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 45 del
30 aprile 1985
ARTICOLO 1
L'art. 1 della legge regionale 20
gennaio 1981, n. 7 è così modificato:
«Finalità della legge.
Al fine di promuovere lo sviluppo,
la qualificazione e la produzione delle attività culturali,
con particolare riferimento alle attività teatrali, musicali,
cinematografiche ed audiovisive, la Regione disciplina con la
presente legge ogni utile iniziativa in materia.
Le funzioni regionali in ordine
alle predette attività verranno adeguate alle leggi nazionali
di riforma dei rispettivi settori secondo quanto previsto dall'art.
49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616».
ARTICOLO 2
Al primo comma dell'art. 3 della
legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, il termine del 31 gennaio
è sostituito con il 30 novembre.
Allo stesso art. 3 è aggiunto il
seguente comma:
«Al fine dell'approvazione del piano
di cui all'art. 5 e dei relativi finanziamenti, verrà data priorità
alle proposte di rilievo regionale rivolte alla distribuzione
delle manifestazioni di competenza della presente legge nonché
ai progetti produttivi già in parte finanziati dagli Enti locali,
loro associazioni e da altri soggetti pubblici e privati».
ARTICOLO 3
L'art. 4 della legge regionale 20
gennaio 1981, n. 7 è sostituito come segue:
«Manifestazioni di rilevante interesse
nazionale. Proposte di enti, di associazioni, di gruppi artistici
e di singoli operatori.
Per la formazione del piano regionale
possono essere formulate proposte da enti, associazioni, singoli
operatori culturali e gruppi artistici.
Le proposte debbono essere di rilevante
interesse regionale e debbono inoltre favorire la produzione
nei settori di competenza della legge.
Tali proposte verranno presentate
alla Giunta regionale entro il termine previsto al primo comma
del precedente art. 3 corredate da una relazione particolareggiata
sulle attività da svolgere, da un'indicazione dei soggetti interessati,
da un progetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, dall'indicazione
dei finanziamenti disponibili e dei tempi previsti per la realizzazione.
La Regione favorisce lo sviluppo,
la continuità e la sempre maggiore qualificazione delle manifestazioni
culturali di rilevante interesse nazionale che si svolgono nel
territorio regionale anche attraverso l'erogazione dei contributi
secondo le modalità previste dalla presente legge.
La Regione può realizzare direttamente
e in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative
e servizi regionali di rilevante interesse per il perseguimento
delle finalità della presente legge e per il coordinamento degli
interventi da questa previsti».
ARTICOLO 4
Al primo comma dell'art. 5 della
legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 il termine del 30 aprile
è sostituito con il 31 gennaio.
ARTICOLO 5
All'ultimo comma dell'art. 6 viene
sostituita la cifra di lire 10.000 con quella di «lire 20.000».
ARTICOLO 6
Al primo comma dell'art. 7 si sostituisce
il 30 maggio con «31 marzo e comunque non oltre l'approvazione
del bilancio regionale».
Il terzo comma dell'art. 7 viene
così sostituito:
«La ripartizione dei contributi
viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale sulla base
del piano approvato e con le modalità di cui agli artt. 3 e
5 tenendo conto delle seguenti proporzioni:
40 per cento alle proposte dei soggetti
di cui all'art. 3;
60 per cento alle proposte dei soggetti
di cui agli artt. 4 e 9».
ARTICOLO 7
L'articolo 9 è così sostituito:
«Associazione umbra per il decentramento
artistico e culturale (AUDAC).
La Regione al fine di assicurare
la promozione, la diffusione, il coordinamento e la produzione
di iniziative e manifestazioni culturali nei settori del teatro,
della musica, della cinematografia, degli audiovisivi, al fine
di promuovere i processi di crescita e di qualificazione nel
settore, di diffusione e riequilibrio nel territorio regionale,
riconosce e favorisce l'Associazione umbra per il decentramento
artistico e culturale (AUDAC).
A tal fine la Regione con la presente
legge eroga i contributi per la realizzazione di manifestazioni,
di iniziative e di programmi da essa proposti».
ARTICOLO 8
L'art. 10 della legge regionale
20 gennaio 1981, n. 7 è così sostituito:
«All'onere per l'attuazione della
presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap. 985
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
alla determinazione del cui importo si provvederà annualmente
con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma,
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della
previsione iscritta nel bilancio pluriennale al programma operativo
6122081».
ARTICOLO 9
Il primo comma dell'art. 12 della
legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 viene abrogato.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria.