BandaMusicale.it - Home BandaMusicale.it
   Iscrizioni  |  Modifica dati  |  Segnala Evento     Domande Frequenti  |  Pubblicità  |  Chi siamo  |  Contatti  
   Home -> Legislazione -> Legislazione Umbria  
Legislazione - Regione Umbria

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 06-08-2004 REGIONE UMBRIA

«Norme in materia di spettacolo.»

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004

 

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. La presente legge, anche in attuazione dell’articolo 117 del Titolo V della Costituzione, definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali, successivamente denominate “spettacolo”.

ARTICOLO 2
(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce lo spettacolo, nelle sue diverse manifestazioni, quale momento fondamentale della promozione culturale, della cultura civile e dello sviluppo economico e ne valorizza la crescita anche attraverso gli strumenti della promozione integrata. Tutela inoltre le specifiche tradizioni e vocazioni dello spettacolo, favorisce processi innovativi, persegue il pluralismo culturale, garantisce la qualità artistica, promuove la razionalizzazione e il coordinamento di attività e istituzioni.

2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l’informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale.

ARTICOLO 3
(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare:

a) promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;

b) promuove lo sviluppo dell’imprenditoria dello spettacolo, con particolare riguardo per quella giovanile;

c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dai programmi dell’Unione europea;

d) promuove la cultura dello spettacolo, anche prevedendo progetti comuni con soggetti pubblici e privati;

e) promuove la formazione e l’aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo, in raccordo con la programmazione regionale in materia;

f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l’efficacia dell’intervento regionale;

g) costituisce, in collaborazione con i comuni e le province, l’Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell’Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell’Unione europea;

h) documenta le attività musicali in Umbria, acquisisce, conserva e diffonde i materiali sonori su ogni tipo di supporto e la letteratura musicale, avvalendosi della Fonoteca regionale “Oreste Trotta”. Per il perseguimento delle finalità suddette, interagisce con gli istituti di educazione musicale di ogni ordine e grado, con le università, con le istituzioni musicali e gli artisti dell’Umbria;

i) promuove il territorio regionale quale sede di produzioni e di iniziative cinematografiche e televisive avvalendosi del Comitato “Umbria film commission”, istituito con atto notarile del 16 luglio 2002.

2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali dell'Umbria.

3. La Regione, anche su indicazione degli enti locali, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, per promuovere iniziative che valorizzano il loro rapporto con il territorio.

ARTICOLO 4
(Funzioni e compiti delle province)

1. Le province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed all’attività di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;

b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico;

c) promuovono, anche in collaborazione con i comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole;

d) promuovono la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9.

ARTICOLO 5
(Residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003)

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti, durante l’anno 2003, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1 gennaio 2003 € 2.192.342.224,85;

b) accertamento nel 2003 di maggiori residui attivi € 774,69.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 2.192.342.224,85, è così articolato:

a) riscossi durante l’anno 2003 € 1.062.250.382,88;

b) eliminati per insussistenza € 4.523.396,24;

c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2003 € 1.125.569.220,42.

ARTICOLO 6
(Residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003)

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti, durante l’anno 2003, presenta come risultato finale una consistenza al 1 gennaio 2003 di € 1.534.437.672,19, di cui:

a) pagati durante l’anno 2003 € 864.485.427,95;

b) eliminati per insussistenza o prescrizione € 102.596.401,96;

c) eliminati per perenzione € 8.789.104,83;

d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2003 € 558.566.737,45.

ARTICOLO 7
(Situazione amministrativa)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è determinato nell’importo di € 21.423.143,73, come evidenziato dai seguenti dati:

a) fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio € 161.216.090,06;

b) residui attivi per un totale di € 2.609.135.572,60, di cui:
1) della competenza dell’esercizio 2003, € 1.483.566.352,18;
2) degli esercizi 2002 e precedenti, € 1.125.569.220,42;

c) residui passivi per un totale di € 1.807.924.807,94, di cui:
1) della competenza dell’esercizio 2003, € 1.249.358.070,49;
2) degli esercizi 2002 e precedenti, € 558.566.737,45;

d) saldo attivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 € 962.426.854,72, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) c);

e) somme da reiscrivere alla competenza dell’esercizio 2004 a norma dell’articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, € 981.149.998,45;

f) quote di fondi speciali dell’anno 2003, da utilizzare nell’esercizio 2004, ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 13/2000, € 2.700.000,00;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2003 € 21.423.143,73, determinato come somma algebrica delle lettere d), e), f).

ARTICOLO 8
(Conto di tesoreria)

1. Il conto reso dal Tesoriere per l’esercizio finanziario 2003 presenta i seguenti dati finali:

a) fondo di cassa al 1 gennaio 2003 € 85.767.866,42;

b) riscossioni per un totale di € 2.806.890.128,23, di cui:
1) in conto competenza € 1.744.639.745,35;
2) in conto residui attivi € 1.062.250.382,88;

c) pagamenti per un totale di € 2.731.441.904,59, di cui:
1) in conto competenza, € 1.866.956.476,64;
2) in conto residui passivi, € 864.485.427,95;

d) fondo di cassa al 31 dicembre 2003 € 161.216.090,06.

ARTICOLO 9
(Conto del patrimonio)

1. È approvato il conto del patrimonio per l’esercizio finanziario 2003, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) attività:

1) immobilizzazioni € 656.564.846,17

2) attivo circolante € 2.770.351.662,66

totale attività € 3.426.916.508,83

b) passività:

1) patrimonio netto € 810.427.217,14

2) debiti € 2.604.574.096,02

3) ratei e risconti € 11.915.195,67

totale passività € 3.426.916.508,83

ARTICOLO 10
(Conto economico)

1. È approvato il conto economico per l’esercizio finanziario 2003, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) proventi della gestione € 1.432.388.665,78

b) costi della gestione € 1.398.376.593,92 risultato della gestione (a-b) € 34.012.071,86

c) proventi da contributi e trasferimenti € 448.426.965,68

d) costi della gestione vincolata € 409.317.742,00 risultato della gestione vincolata (c-d) € 39.109.223,68 risultato della gestione operativa

(a-b)+(c-d) € 73.121.295,54

e) proventi ed oneri finanziari € -36.670.031,78

f) proventi ed oneri straordinari € 112.280.058,03 risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f € 148.731.321,79

ARTICOLO 11
(Conto consuntivo del Consiglio regionale)

1. Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2003 del Consiglio regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 422 del 9 novembre 2004, espone i seguenti dati riassuntivi finali:

a) fondo cassa al 31/12/2003 € 3.260.496,51

b) residui attivi per un totale € 1.418.899,88 di cui:
1) della competenza dell’esercizio 2003 € 612.330,42
2) degli esercizi 2002 e precedenti € 806.569,46

c) residui passivi per un totale € 4.283.684,62 di cui:
1) della competenza dell’esercizio 2003 € 3.544.058,95
2) degli esercizi 2002 e precedenti € 739.625,67

d) saldo attivo alla chiusura dell’esercizio 2003 € 395.711,77

e) avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2003 € 395.711,77

ARTICOLO 12
(Allegati)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale n. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della legge regionale n. 13/2000 (Allegato N- N1);

b) la relazione del Collegio dei revisori (Allegato N –N2);

c) la relazione relativa ai controlli previsti dall’articolo 47, comma 3, dello Statuto (Allegato N-N3);

d) i rendiconti degli enti di cui all’articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 (Allegato M) - i cui dati riassuntivi sono esposti, per l’anno 2001 nella Appendice n. 1 – di cui al numero 1, per l’anno 2002 nella Appendice n. 2 – di cui al numero 2, e per l’anno 2003 nelle Appendici nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 – di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 – di seguito indicati:

1) Appendice n. 1 - Agenzia per la promozione e l’educazione della salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituita con legge regionale 9 agosto 1995, n. 33;

2) Appendice n. 2 - Agenzia per la promozione e l’educazione della salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituita con legge regionale 9 agosto 1995, n. 33;

3) Appendice n. 3 - Agenzia per la promozione e l’educazione della salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituita con legge regionale 9 agosto 1995, n. 33;

4) Appendice n. 4 – Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA) istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

5) Appendice n. 5 – Agenzia Umbria Ricerche istituita con legge regionale del 27 marzo 2000 n. 30;

6) Appendice n. 6 – Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria istituita con legge regionale del 19 novembre 2001 n. 29;

7) Appendice n. 7 – Agenzia Umbria Lavoro istituita con legge regionale 25 novembre 1998 n. 41;

8) Appendice n. 8 – Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea istituito con legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni;

9) Appendice n. 9 – Centro per le pari opportunità tra uomo e donna istituito con legge regionale del 18 novembre 1987 n. 51 e successive modificazioni;

10) Appendice n. 10 – Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) istituito con legge regionale del 18 aprile 1990, n. 24;

11) Appendice n. 11 - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale per la provincia di Perugia istituita con legge regionale del 19 giugno 2002, n. 11;

12) Appendice n. 12 – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale per la provincia di Terni istituita con legge regionale del 19 giugno 2002, n. 11;

13) Appendice n. 13 - Centro Studi Giuridici e Politici istituito con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1;

14) Appendice n. 14 - Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), istituita con legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) i bilanci di esercizio 2003 delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale n. 13/2000 - (Allegato M) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici A, B, C, D, E, F di seguito indicate:

- (Appendice A) Umbraflor S.r.L.;

- (Appendice B) Sviluppumbria S.p.A.;

- (Appendice C) Ferrovia centrale umbra;

- (Appendice D) Società Webred S.p.A.;

- (Appendice E) Società RES S.p.A ;

- (Appendice F) Centro Multimediale di Terni S.p.A..

Allegato 1

ALLEGATI

ARTICOLO 1

CONTO DEL BILANCIO

«ALLEGATO A – ENTRATA»

«ALLEGATO B – SPESA (FUNZ. Ob. 01-05; Ob. 06-10; Ob. 11-18)»

«ALLEGATO C – Variazioni apportate alla parte entrate»

«ALLEGATO D – Variazioni apportate alla parte uscite»

«ALLEGATO E – Riepilogo al 31 dicembre 2003 dei residui attivi»

«ALLEGATO F – Riepilogo al 31 dicembre 2003 dei residui passivi»

«ALLEGATO G – Residui passivi dell’anno 2001 dichiarati perenti al 31 dicembre 2003

– Tabella 1: residui passivi perenti complessivi

– Tabella 2: elenco dei residui passivi perenti al cui pagamento si fa fronte con prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie, ex art. 42 L.R. 13/2000»

«ALLEGATO H – Situazione amministrativa»

«ALLEGATO I – Rendiconto della gestione di cassa per l’esercizio finanziario 2003 reso dal Tesoriere Banca nazionale del lavoro di Perugia»

«ALLEGATO L – CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO»

«ALLEGATO M – Rendiconti degli enti di cui all’art. 52 L.R. 13/2000»

«ALLEGATO N-N1 – Relazione della Giunta regionale»

«ALLEGATO N-N2 – Relazione del Collegio dei revisori dei conti»

«ALLEGATO N-N3 – Relazione relativa ai controlli previsti dall’art. 47, comma 3, dello Statuto»

(Gli allegati in oggetto non sono riportati nel sito)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.
 
 
 
Indirizzi Utili
· Vendita strumenti musicali e accessori
· Assistenza strumenti musicali
· Registrazioni e supporti audio
· Abbigliamento
· Informatica
· Libri, CD, software, ecc.
· Strutture ricettive
· Merchandising
 
· Pubblicità su BandaMusicale.it

 · Collega il tuo sito a BandaMusicale.it
 
· Problemi? Consulta la sezione Domande Frequenti

IndietroTorna su
BM.it è un sito della "Naracauli" - Partita IVA 03286820927 - Tutti i diritti sono riservati