LEGGE PROVINCIALE N. 31 DEL 12-09-1983 PROVINCIA DI TRENTO
Disposizioni per la
promozione culturale nel Trentino
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 47 del 20 settembre 1983
ARTICOLO 1
Finalità
La Provincia Autonoma di Trento,
al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, di
rispondere nel contempo al crescente bisogno di identità culturale
proprio di aggregazioni sociali in formazione, e riconoscendo
nella cultura, in tutte le sue espressioni, un valore essenziale
per il raggiungimento di tale scopo, attua progetti e sostiene
l'attuazione di progetti di comuni e loro forme associative
e di iniziative di comprensori, aventi per fine l'incremento
della cultura, la conservazione e valorizzazione degli usi e
costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche
locali, con particolare riguardo alla formazione culturale,
al teatro, alla musica e agli audiovisivi.
L'azione della Provincia sarà volta
a favorire prioritariamente la realizzazione di progetti tendenti
alla maggior qualificazione e all'equilibrata diffusione sul
territorio provinciale delle iniziative culturali, nonché al
sostegno dell'associazionismo culturale trentino.
ARTICOLO 2
Piano provinciale di
politica della cultura
Per le finalità di cui all'articolo
1, la Giunta provinciale adotta entro il 15 dicembre di ogni
anno, sentito il comitato di cui all'articolo 18, il piano provinciale
di politica della cultura per l'anno successivo.
Il piano, che costituisce lo strumento
di intervento della Provincia per la promozione culturale, è
elaborato tenendo conto delle proposte delle federazioni di
cui all'articolo 3, di piani comunali di promozione culturale
di cui all'articolo 4 e delle proposte dei comprensori.
Il piano si articola, di norma,
nei progetti di cui alla presente legge che si configurano come
insiemi coordinati di iniziative finalizzate al conseguimento
di specifici obiettivi nei diversi settori della cultura che
la Provincia e i comuni e loro forme associative intendono realizzare
nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge.
Il piano individua gli obiettivi
da perseguire attraverso l'attuazione dei progetti e degli altri
interventi previsti dalla presente legge, l'entità dei finanziamenti
e la loro ripartizione per singoli progetti e per attività ed
interventi di cui agli articoli 11, 12, e 16. In particolare
il piano indica per ogni progetto e per la parte riferita all'anno
di competenza dei progetti pluriennali:
a) le
iniziative di interesse provinciale alla cui realizzazione provvede
la Provincia anche tramite le federazioni di cui all'articolo
3, l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ed il Festival internazionale
del film della montagna e dell'esplorazione " Città di
Trento", nonché accademie, enti, istituzioni ed associazioni
aventi sede in provincia di Trento;
b) i
progetti individuati nei piani dei comuni e loro forme associative
e le iniziative individuate nelle proposte dei comprensori da
ammettere a contributo;
c) i
criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra
le iniziative di cui alla lettera a), tra i progetti e le iniziative
di cui alla lettera b) nonché tra i comuni e loro forme associative
e comprensori;
d) l'ammontare
dei contributi e finanziamenti da assegnare alle istituzioni
ed associazioni indicate alla lettera a), ai comuni e loro forme
associative ed ai comprensori, con indicazione delle modalità
e quote di erogazione ai sensi dell'articolo 13.
Il piano indica altresì per gli
interventi destinati alla diffusione della cultura e degli studi
locali di cui all'articolo 11 i criteri da seguire nella scelta
e definizione dei medesimi, per le manifestazioni ed iniziative
di carattere eccezionale di cui all'articolo 12 le modalità
da seguire nella verifica della compatibilità delle stesse con
quelle previste dal piano, per gli interventi per l'acquisto
di attrezzature tecniche di cui all'articolo 16 la tipologia
degli interventi ammissibili, l'entità della spesa ammessa nonché
l'ammontare dei contributi da concedere.
ARTICOLO 3
Partecipazione delle
federazioni di associazioni culturali
Per le finalità di cui all'articolo
2, le federazioni, intese ai fini della presente legge come
forme associative di associazioni operanti senza scopi di lucro
in provincia nelle materie di cui alla legge stessa, presentano
alla Giunta provinciale tramite il Servizio provinciale competente
in materia di attività culturali, entro il 15 ottobre di ogni
anno, proposte motivate in ordine alle iniziative ed attività
da realizzarsi nell'anno successivo nonché la relativa domanda
per l'assegnazione dei contributi e finanziamenti previsti dalla
presente legge.
Nelle proposte devono essere indicati
analiticamente i contenuti, i tempi di realizzazione delle iniziative,
i destinatari delle stesse nonché il preventivo di spesa e il
relativo piano di finanziamento.
Possono beneficiare delle agevolazioni
previste dalla presente legge le federazioni che depositano
presso il Servizio provinciale competente in materia di attività
culturali copia del proprio statuto dal quale risultano le specifiche
finalità associative, l'assenza di scopi di lucro, gli organi
di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione,
nonché l'elenco delle associazioni aderenti da cui risulti che
le stesse hanno sede in almeno metà dei comprensori della provincia.
Le federazioni devono altresì presentare al Servizio medesimo
copia dei bilanci e dei conti consuntivi approvati dai competenti
organi statuari e la consistenza dei soci delle associazioni
affiliate.
ARTICOLO 4
Piano comunale di promozione
culturale
I comuni e loro forme associative
che intendono accedere alle agevolazioni previste dalla presente
legge adottano un piano comunale di promozione culturale di
durata annuale, sentito il pare di una commissione costituita
da ciascun comune e nella quale siano presenti, oltre agli operatori
culturali e ai componenti indicati dal comune stesso, rappresentanti
scelti tra quelli designati dalle associazioni di cui al successivo
articolo 5 e dall'ente turistico o dalla associazione pro loco
operante nel rispettivo territorio.
Tale piano è articolato nei progetti
di cui alla presente legge e indica, per ogni progetto e per
la parte di competenza dei progetti pluriennali, sulla base
delle proposte avanzate dalle associazioni di cui all'articolo
successivo e previa verifica della loro reciproca compatibilità
, le iniziative culturali da realizzare tramite le associazioni
stesse, nonché quelle da realizzare eventualmente in forma diretta
a completamento del progetto.
Il piano è elaborato tenendo altresì
conto della attività che il comune intende svolgere nell'ambito
del proprio servizio bibliotecario e museale e di ogni altra
attività culturale che comunque si svolga con continuità nel
comune stesso.
Il piano è trasmesso alla Giunta
provinciale tramite il Servizio provinciale competente in materia
di attività culturali non oltre il 15 ottobre dell'anno precedente
a quello cui si riferisce, unitamente alla domanda per l'assegnazione
dei contributi, e dovrà essere corredato, per ogni progetto,
da una relazione illustrativa dei contenuti, dei tempi di realizzazione
delle iniziative e dei destinatari delle stesse. Dovrà altresì
essere allegato, per ogni progetto, il preventivo di spesa e
il relativo piano di finanziamento, con distinta indicazione
dei contributi e finanziamenti da assegnare alle associazioni
di cui all'articolo successivo in relazione all'entità delle
loro spese e delle loro risorse.
Nello stesso termine di cui al comma
precedente, il comune dovrà inoltre trasmettere una relazione
articolata per progetti, sullo stato d'attuazione del piano
comunale di promozione culturale per l'anno in corso con indicazione
delle relative entità finanziarie.
I comuni possono rivolgersi al comprensorio
di appartenenza per la realizzazione da parte dello stesso di
iniziative di propria competenza anche non comprese nell'eventuale
piano comunale di promozione culturale. In tal caso i comprensori
interessati presentano alla Giunta provinciale tramite il Servizio
provinciale competente in materia di attività culturali, nello
stesso termine di cui al terzo comma, proposte motivate in ordine
alle iniziative di cui sopra da realizzarsi nell'anno successivo,
nonché la relativa domanda per l'assegnazione dei contributi
e finanziamenti previsti dalla presente legge. Nelle proposte
devono essere indicati analiticamente i contenuti, i tempi di
realizzazione delle iniziative, i destinatari delle stesse nonché
il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento;
nel medesimo termine, il comprensorio dovrà inoltre trasmettere
una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per
l'anno in corso con indicazione delle relative entità finanziarie.
ARTICOLO 5
Partecipazione delle
associazioni culturali
I comuni e le loro forme associative
elaborano i piani comunali ed i relativi progetti sulla base
delle proposte articolate e motivate presentate da associazioni
aventi sede nel rispettivo territorio comunale ed operanti in
provincia senza fini di lucro nelle materie di cui alla presente
legge che depositano presso il comune di appartenenza il proprio
statuto dal quale risultino le specifiche finalità culturali,
l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi
finanziari e patrimoniali a disposizione.
Le proposte di cui al presente articolo
dovranno essere presentate ai comuni interessati alla realizzazione
delle iniziative entro il 15 settembre di ogni anno ovvero entro
il diverso termine stabilito dai comuni stessi.
Su richiesta dei comuni e delle
loro forme associative, gli istituti culturali ed i musei istituiti
con legge provinciale sono autorizzati a prestare, per le materie
di rispettiva competenza e previa regolazione dei relativi rapporti,
la loro collaborazione e la loro assistenza tecnica e organizzativa
per l'attuazione dei piani comunali di promozione culturale.
ARTICOLO 6
Progetti di promozione
teatrale
Allo scopo di favorire la diffusione
e l'espressione della cultura teatrale, con i piani di cui agli
articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti
la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali, l'organizzazione
di rassegne teatrali ed iniziative rivolte alla assistenza tecnica,
artistica e culturale nel settore, anche in collaborazione con
il Teatro stabile di Bolzano.
ARTICOLO 7
Progetti di promozione
musicale
Allo scopo di favorire la diffusione
e l'espressione della cultura musicale, con i piani di cui ali
articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti
la produzione, l'organizzazione e la distribuzione di concerti
e rassegne musicali e di balletto, l'organizzazione e la distribuzione
di spettacoli lirici nonché iniziative rivolte all'assistenza
tecnica, artistica e culturale nel settore
I progetti elaborati con il piano
di cui all'articolo 2 prevedono altresì il sostegno della diffusione
della musica nel Trentino da parte dell'Orchestra Haydn di Bolzano
e Trento mediante l'assegnazione di un contributo annuo in misura
comunque non inferiore a Lire 130.000.000. L'assegnazione è
subordinata alla nomina, in ciascuno degli organi esecutivi
e tecnico - artistici costituiti a norma dello statuto dell'Orchestra,
di due rappresentanti della provincia nominati dalla Giunta
provinciale nonché all'approvazione, da parte della stessa,
del programma di attività dell'Orchestra nell'ambito della provincia.
ARTICOLO 8
Progetti di formazione
musicale
Allo scopo di favorire la conoscenza
della musica da parte di più larghi strati della popolazione
e la partecipazione all'attività musicale, con i piani di cui
agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti
l'educazione musicale dei cittadini di ogni età , con particolare
riferimento a iniziative di carattere ricorrente, ivi compresi
corsi di orientamento musicale, attuate da comuni tramite civiche
scuole musicali o dalle federazioni di cui all'articolo 3, purché
siano documentate la preparazione dei docenti e la qualità dei
programmi di insegnamento.
ARTICOLO 9
Progetto di promozione
cinematografica
Allo scopo di favorire la più ampia
conoscenza di opere cinematografiche e televisive di rilevante
interesse culturale, in particolare di quelle scarsamente utilizzate
dal circuito commerciale, con i piani di cui agli articoli 2
e 4 possono essere elaborati progetti concernenti l'organizzazione
di rassegne cinematografiche e televisive qualificate per il
livello culturale, anche in collaborazione con gestori di cinematografi,
e iniziative rivolte all'orientamento e all'informazione critica
nei settori del cinema e degli audiovisivi.
I progetti elaborati con il piano
di cui all'articolo 2 prevedono altresì il sostegno della cultura
cinematografica promossa dal Festival internazionale del film
della montagna e dell'esplorazione " Città di Trento",
mediante l'assegnazione di un contributo annuo da determinarsi
avendo particolare riferimento alla costituzione e al funzionamento
di una cineteca per l'acquisizione, la conservazione e la divulgazione
di materiali cinematografici ed audiovisivi sui temi della montagna,
dell'ambiente, dell'alpinismo e dell'esplorazione, e all'attività
scientifica e divulgativa sugli stessi temi. Nella determinazione
del contributo, in misura comunque non inferiore a Lire 130.000.000,
è espressamente prevista la quota destinata al funzionamento
e all'incremento della cineteca.
L'assegnazione è subordinata alla
nomina in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico - artistici
costituiti a norma dello statuto del Festival di due rappresentanti
della Provincia nominati dalla Giunta provinciale, alla costituzione
della cineteca e all'approvazione da parte della Giunta medesima
del programma dell'attività del Festival nell'ambito della provincia.
ARTICOLO 10
Progetti di ricerca,
studio e formazione
Per il raggiungimento delle finalità
di cui alla presente legge, con i piani di cui agli articoli
2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti:
a) gli
studi e le ricerche di particolare interesse per la comunità
locale e provinciale nel campo delle arti, delle lettere e delle
scienze e le relative manifestazioni;
b) iniziative
formative e ricreative dei cittadini nei diversi campi della
cultura e della vita sociale, con particolare riguardo a quelle
aventi carattere aggregativo e continuativo;
c) la
conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici
del Trentino;
d) l'effettuazione
di scambi culturali, particolarmente con le vicine regione italiane
e straniere;
e) le
attività di assistenza tecnica, organizzativa e culturale nelle
materie di cui al presente articolo;
f)
lo studio e la ricerca sui consumi culturali, sull'associazionismo
e le sue modalità di aggregazione, al fine di consentire all'intervento
pubblico un tempestivo adeguamento ai cambiamenti antropologici
in atto, oltre ad un sistematico riscontro dell'obiettivo di
una equilibrata diffusione delle iniziative culturali sul territorio.
ARTICOLO 11
Interventi per la diffusione
della cultura e degli studi locali
Allo scopo di documentare e diffondere
la conoscenza della cultura e degli studi locali, la Giunta
provinciale, sentito il parere del comitato di settore competente
per materia, è autorizzata a sostenere spese per la pubblicazione,
anche mediante contratti da stipulare con editori, e per l'acquisto
di opere a stampa e di altro materiale illustrativo, per la
sottoscrizione di abbonamenti a riviste di particolare valore
scientifico, storico e letterario pubblicate nel Trentino, da
distribuire gratuitamente o per finalità di scambio ad associazioni
ed istituzioni culturali e scolastiche pubbliche e private,
nonché per promuovere la valorizzazione e la conoscenza delle
pubblicazioni di prevalente interesse locale.
Per le finalità di cui al comma
precedente, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a porre
in vendita nonché tramite concessione le opere a stampa e il
materiale illustrativo di cui al medesimo comma, previa fissazione
delle modalità e condizioni per la cessione tenuto conto dei
relativi costi. I proventi affluiranno al bilancio della Provincia.
ARTICOLO 12
Manifestazioni ed iniziative
di carattere eccezionale
La Giunta provinciale è autorizzata
sostenere spese e ad assegnare contributi ai comuni e loro forme
associative e alle federazioni provinciali di cui all'articolo
3 per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative di particolare
importanza per l'incremento della cultura non comprese nel piano
provinciale di politica della cultura, in relazione al loro
carattere di straordinarietà e imprevedibilità , nei limiti
dei finanziamenti ripartiti allo scopo nel piano medesimo. In
particolare la Giunta provinciale è autorizzata a ricercare
intese politiche e ad intervenire al fine di favorire la più
ampia fruizione possibile nella provincia di Trento delle iniziative
e manifestazioni di sicuro rilievo culturale promosse sul territorio
regionale.
Gli interventi di cui al comma precedente
sono disposti previa verifica della compatibilità delle manifestazioni
ed iniziative con quelle previste dal piano, secondo le modalità
fissate nel piano medesimo.
Per i fini di cui la presente articolo
i comuni e loro forme associative e le federazioni di cui all'articolo
3 dovranno presentare tempestiva e motivata domanda corredata
da una dettagliata relazione illustrativa e dal piano di finanziamento
ARTICOLO 13
Concessione ed erogazione
delle agevolazioni
La concessione dei contributi e
finanziamenti previsti dall'articolo 2 a favore dei comuni e
loro forme associative, dei comprensori, delle federazioni di
cui all'articolo 3, dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
e del Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione
" Città di Trento", nonché di accademie, enti, istituzioni,
ed associazioni di cui all'articolo 2, lettera a), è disposta
dalla Giunta provinciale in conformità alle indicazioni del
piano provinciale di politica alle indicazioni del piano provinciale
di politica della cultura e secondo le ripartizioni in esso
previste.
L'erogazione dei contributi assegnati
ai comuni e loro forme associative e ai comprensori è effettuata
di norma in rate trimestrali scadenti all'inizio di ciascun
trimestre, e comunque secondo gli importi previsti nel piano
provinciale di politica della cultura. La corresponsione dell'ultima
rata prevista nel piano medesimo è effettuata altresì nei limiti
del fabbisogno trimestrale di cassa dell'ente destinatario.
A tal fine i comuni e loro forme associative e i comprensori
dovranno presentare al Servizio provinciale competente in materia
di attività culturali i dati relativi al fabbisogno di cassa
distinti per progetti e per tipi di spesa, con indicazione altresì
dei movimenti di cassa dei trimestri precedenti. Le somme eventualmente
non utilizzate sono restituite alla Provincia per essere introitate
nel bilancio provinciale.
L'erogazione dei contributi e finanziamenti
alle federazioni di cui all'articolo 3, dell'Orchestra Haydn
di Bolzano e Trento e al Festival internazionale del film della
montagna e dell'esplorazione " Città di Trento", nonché
ad accademie, enti istituzioni ed associazioni di cui all'articolo
2, lettera a), è disposta in via anticipata nella misura dell'80
per cento all'inizio di ciascun anno ed il saldo in base alle
risultanze finanziarie dei rispettivi conti consuntivi. L'erogazione
del saldo alle federazioni di cui all'articolo 3, e ad accademie
enti, istituzioni ed associazioni di cui all'articolo 2, lettera
a), è subordinata altresì alla presentazione di una relazione
sullo stato di attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione.
I comuni e loro forme associative
sono tenuti a presentare entro quattro mesi dal termine di ciascun
esercizio finanziario una relazione distinta per progetti concernente
l'attuazione del piano comunale di promozione culturale per
l'esercizio precedente con indicazione delle entità finanziarie,
mentre i comprensori presenteranno entro lo stesso termine una
relazione concernente l'attuazione delle iniziative ed attività
per l'esercizio precedente con indicazione delle identità finanziarie.
ARTICOLO 14
Interventi per le strutture
culturali
La Provincia, oltre a quanto previsto
dal successivo articolo 17, interviene a favore dei comuni mediante
la concessione di contributi in conto capitale nella misura
massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per
l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione
e l'ampliamento di strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni
culturali nonché per l'acquisto dei relativi arredi.
Per beneficiare dei contributi di
cui al primo comma i comuni devono presentare domanda al Servizio
provinciale competente in materia di attività culturali, non
oltre il 30 giugno di ogni anno. Le domande devono essere corredate
da una relazione che illustri:
-
le motivazioni dell'utilità , dell'urgenza, della
priorità e dell'indispensabilità dell'iniziativa in relazione
alla situazione esistente e prospettica, ai fabbisogni ed alle
zone di utenza;
-
i requisiti di economicità , le caratteristiche
tecnico - funzionali della struttura, la spesa complessiva,
il piano di finanziamento, i tempi e le fasi di attuazione;
-
la localizzazione della struttura e la sua coerenza
con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore
nel caso di strutture da realizzare.
Per i fini di cui al presente articolo,
la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di settore
per il teatro, il cinema e le strutture culturali adotta un
piano pluriennale di interventi per le strutture culturali di
durata corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale
da aggiornarsi annualmente in correlazione con l'approvazione
del piano provinciale di politica della cultura.
Il piano, elaborato sulla base di
criteri di priorità , di utilità e di economicità , oltre che
in funzione della realizzazione di poli culturali attrezzati
che consentano un effettivo decentramento delle iniziative,
l'organizzazione di attività itineranti, nonché la facile confluenza
dei centri vicini determina le iniziative da realizzare, i tempi
di esecuzione delle stesse nonché la spesa ammissibile e l'entità
dei contributi.
In caso di inserimento nel piano
pluriennale di interventi, ad integrazione di quanto previsto
al comma precedente, dovrà essere presentato, entro i termini
fissati nel piano medesimo, nel caso di opere da realizzare
il progetto esecutivo delle singole opere previste e la deliberazione
dell'organo competente concernente l'approvazione del progetto
dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, e nel
caso di acquisizione la perizia tecnica, la copia autentica
del relativo compromesso e la deliberazione dell'organo competente
concernente l'autorizzazione della stessa. La mancata osservanza
dei termini preclude la concessione del contributo.
La Giunta provinciale dispone la
concessione del contributo stabilendo i tempi di realizzazione
delle opere e di acquisizione delle strutture secondo le scadenze
indicate nel piano pluriennale di interventi.
L'erogazione delle somme assegnate
è disposta in via anticipata, in una o più soluzioni, in relazione
allo stato di avanzamento dei lavori, fino alla misura massima
dell'80 per cento. La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento,
da parte del Servizio provinciale competente in materia di attività
culturali, della regolare esecuzione delle opere o dell'avvenuto
acquisto.
In caso di accertata difformità
delle opere dal progetto esecutivo o di inosservanza dei tempi
di realizzazione e di acquisizione, la Giunta provinciale dichiara
la decadenza dei contributi concessi.
Al recupero delle somme eventualmente
erogate si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 17.
La destinazione d'uso delle strutture
assistite dalle agevolazioni di cui al primo comma è vincolata
agli scopi di cui al presente articolo, salva diversa e motivata
autorizzazione della Giunta provinciale.
L'utilizzo delle strutture di cui
sopra è regolato dal comune o dalla associazione dei comuni
in cui esse sono collocate.
ARTICOLO 15
Acquisto delle realtà
immobiliari costituenti il Teatro sociale di Trento
Al fine di favorire la qualificazione
della cultura, in particolare modo teatrale e musicale, ed in
considerazione dell'importante ruolo svolto dal Teatro sociale
di Trento nella storia della cultura trentina, nonché del suo
valore storico e del significato culturale che può assumerne
per l'intero territorio provinciale, la Giunta provinciale è
autorizzata ad acquisire il complesso edificale sito in Trento,
via Poalo Oss Mazzurana, contraddistinto dalle ped 813 in PT
153 limitatamente alla porzione materiale 1, ped 816 in PT 1272
dalla porzione materiale 1 alla porzione materiale 61 comprese
e ped 819 in PT 1187 limitatamente alla porzione materiale 2,
tute in CC Trento, entro il limite dell'importo di Lire 1.450.000.000
incluse le spese inerenti all'acquisto.
Il teatro stesso costituirà nell'ambito
dei progetti di cui alla presente legge una struttura teatrale
e culturale permanente per l'intera provincia, per la città
di Trento e per la necessaria rivitalizzazione del suo centro
storico in particolare, destinata all'attuazione di iniziative
e manifestazioni, soprattutto riferite al teatro, alla musica
e agli audiovisivi, e comunque di rilevanza provinciale e sovraprovinciale.
La Giunta provinciale è autorizzata
a concordare con il Comune di Trento modalità di gestione coordinata
del Teatro sociale, prevedendo analoga possibilità di intesa
con il Comune di Trento per la gestione del Centro ex Santa
Chiara, attualmente in fase di allestimento.
ARTICOLO 16
Interventi per l'acquisto
di attrezzature tecniche
La Provincia interviene mediante
la concessione di contributi secondo modalità e criteri fissati
nel piano provinciale di politica della cultura per l'acquisto
di attrezzature tecniche per lo svolgimento di spettacoli e
di attività culturali a favore di comuni e delle federazioni
di cui all'articolo 3.
Di tali attrezzature verrà tenuto
un apposito elenco. A tal fine le domande di cui agli articoli
3 e 4 dovranno essere corredate altresì da una relazione illustrativa
dell'utilità , urgenza e indispensabilità degli acquisti con
indicazione delle previsioni di spesa e delle modalità di finanziamento.
ARTICOLO 17
Utilizzazione di beni
della Provincia
La Giunta provinciale è autorizzata
a concedere in uso gratuito ai comuni e loro forme associative
e alle federazioni di cui all'articolo 3, beni immobili di sua
proprietà da utilizzare per la realizzazione di eventuali poli
attrezzati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, e comunque
di iniziative culturali, tenendo conto della rilevanza culturale
delle iniziative medesime.
Su dette concessioni esprimerà il
proprio parere il comitato di settore competente in relazione
alle finalità che la concessione intende raggiungere.
La concessione sarà regolata da
apposito disciplinare, di durata non superiore a cinque anni,
salvo rinnovo, che potrà altresì prevedere il temporaneo utilizzo
dei beni concessi a comuni e loro forme associative per la realizzazione
di iniziative culturali da parte di associazioni di cui all'articolo
5.
ARTICOLO 18
Comitato provinciale
per la promozione culturale
Nell'intento di garantire il pluralismo
degli orientamenti e l'autonomia delle proposte culturali è
istituito il comitato provinciale per la promozione culturale
quale organo di consultazione della Giunta provinciale nelle
materie di cui alla presente legge.
Il comitato è composto da:
a) l'Assessore
provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali
con funzioni di presidente;
b) il
dirigente del Servizi provinciale competente in materia di attività
culturali;
c) il
Provveditore ali studi di Trento o suo delegato;
d) dodici
esperti: tre per ciascuno di seguenti gruppi di materie:
-
teatro, cinema e audiovisivi;
-
musica e formazione musicale;
-
arti, lettere e scienza;
-
attività formative e ricreative.
Il comitato individua, in armonia
con le finalità di cui all'articolo 1, indirizzi e criteri per
la formazione del piano provinciale di politica della cultura
ed esprime parere sul piano stesso che viene approvato in via
definitiva dalla Giunta provinciale.
Il comitato è nominato dalla Giunta
provinciale con propria deliberazione e rimane in carica per
la durata della legislatura provinciale. Funge da segretario
un funzionario del Servizio provinciale competente in materia
di attività culturali.
Il comitato nomina nel proprio interno
comitati di settore per le seguenti aree d'intervento: il teatro,
il cinema e le strutture culturali; la musica e la formazione
musicale; gi studi, le ricerche e i relativi interventi di diffusione
nel campo delle arti, delle lettere e delle scienze; le attività
formative e ricreative.
I comitati di settore hanno il compito
di esaminare i progetti riferiti all'area di competenza e di
esprimere parere sugli interventi di cui agli articoli 11 e
17. Il comitato di settore per il teatro, il cinema e le strutture
culturali esprime altresì il parere di cui al terzo comma dell'articolo
14.
Ogni comitato di settore è composto
da tre membri ed è presieduto dal presidente del comitato; funge
da segretario il segretario del comitato.
Le adunanze del comitato e dei comitati
di settore sono valide con la presenza della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
In caso di assenza o impedimento
del presidente del comitato le sue funzioni sono svolte dal
dirigente del Servizio provinciale competente in materia di
attività culturale.
Il comitato e i comitati di settore,
ove lo ritengano opportuno, potranno di volta in volta invitare
a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto,
altri esperti o rappresentati enti o associazioni particolarmente
interessati.
Ai componenti del comitato, nonché
agli esperti di cui al comma precedente vengon corrisposti i
compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958,
n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni
di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre
1974 n. 26, e successive modificazioni.
ARTICOLO 19
Modificazioni alla legge
provinciale 26 agosto 1977, n. 17
Alla legge provinciale 26 agosto
1977, n. 17, recante: " Norme ed interventi per lo sviluppo
delle biblioteche e dei musei, aventi carattere provinciale",
sono apportate le seguenti modificazioni:
Articolo 2:
- la lettera d) è sostituita dalla
seguente: " d) l'attuazione di iniziative culturali riferite
alla diffusione del libro e della pratica della lettura, nonché
all'uso critico degli strumenti audiovisivi intesi come veicoli
di cultura, anche in collaborazione con la scuola; ";
Articolo 4: - al primo comma dopo
le parole: " promuovono inoltre iniziative", sono
aggiunte le parole: " sempre nell'ambito del settore dei
libri e degli audiovisivi; "
Articolo 6:
- il primo comma è sostituito dal
seguente: " Nei comuni sedi di comprensorio, in quelli
centro di sistema e nei comuni con popolazione superiore ai
3000 abitanti l'attività complessiva del servizio delle biblioteche
è di almeno 36 ore settimanali, mentre le altre biblioteche
garantiscono un minimo di 18 ore settimanali.";
Articolo 9:
- la lettera g) è sostituita dalla
seguente: " g) a promuovere, organizzare, facilitare e
diffondere iniziative culturali; ";
Articolo 11:
- gli ultimi cinque commi sono sostituiti
dai seguenti: " L'erogazione ai comuni, ai consorzi di
comuni e ai comprensori delle somme assegnate per le spese di
cui alla lettera a) dell'articolo 10 è disposta mediante versamento
delle stesse alla tesoreria comunale, consorziale e comprensoriale
di norma in rate trimestrali scadenti all'inizio di ciascun
trimestre, e comunque secondo gli importi previsti nel piano
annuale.
La corresponsione dell'ultima rata
prevista nel piano medesimo è effettuata altresì nei limiti
del fabbisogno trimestrale di cassa dell'ente destinatario.
A tal fine i comuni, i consorzi
di comuni e i comprensori dovranno presentare al Servizio provinciale
competente in materia di attività culturali i dati relativi
al fabbisogno di cassa distinti per tipi di spesa, con indicazione
altresì dei movimenti di cassa dei trimestri precedenti.
Le somme eventualmente non utilizzate
sono restituite alla Provincia per essere introitate nel bilancio
provinciale.";
Articolo 15:
- la lettera c) è sostituita dalla
seguente: " c) adottare iniziative culturali riferite alle
materie di rispettiva competenza che contribuiscano all'educazione
permanente dei cittadini; ";
Articolo 20:
- al secondo comma, lettera b),
dopo la parola " provinciali" sono aggiunte le seguenti
parole: " nonché le modalità e quote di erogazione degli
stessi,".
ARTICOLO 20
Disposizioni per il
Museo tridentino di scienze naturali
La lettera e) dell'articolo 1 dello
statuto del Museo tridentino di scienze naturali allegato alla
legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, è sostituita con
la seguente:
" e) contribuire alla diffusione
della cultura naturalistica, anche prestando la propria collaborazione
e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative
promosse dalla Provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche
e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado,
anche promuovendo iniziative ad essa adatte; ".
Qualora risulti necessario, la Provincia
è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo
tridentino di scienze naturali beni immobili da destinare a
sede e attività del museo e delle sue sezioni.
ARTICOLO 21
Disposizioni per il
Museo degli usi e costumi della gente trentina
La lettera d) dell'articolo 1 dello
statuto del Museo degli usi e costumi della gente trentina allegato
alla legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, è sostituita con
la seguente:
" d) di contribuire alla diffusione
della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, anche
prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa
alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o
dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste
dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative
ad essa adatte; ".
ARTICOLO 22
Disposizioni per l'Istituto
culturale ladino
La lettera d) dell'articolo 1 dello
statuto dell'Istituto culturale ladino allegato alla legge provinciale
14 agosto 1975, n. 29, è sostituita con la seguente:
" d) contribuire alla diffusione
della conoscenza della parlata, degli usi e costumi della gente
ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti
i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché
prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa
alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o
dai comuni dell'area ladina del Trentino; ".
ARTICOLO 23
Abrogazioni
A partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
§
legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3, e successive
modificazioni;
§
legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 2;
§
legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.
§
Cessa di applicarsi dalla medesima data la legge
provinciale 21 maggio 1979, n. 3, limitatamente alle iniziative
formative e ricreative previste dalla presente legge.
§
Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti
entro la data di cui al primo comma saranno definiti con le
modalità e secondo le procedure previste con le leggi provinciali
indicate nei precedenti commi.
§
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della
legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.
ARTICOLO 24
Norme transitorie
Nella prima applicazione della presente
legge, i termini previsti nel primo comma dell'articolo 2, nel
primo comma dell'articolo 3, nel terzo comma dell'articolo 4,
nel secondo comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo
14, sono stabiliti rispettivamente al centocinquantesimo, al
novantesimo, al novantesimo, al sessantesimo e al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 25
Modalità di assunzione
degli impegni di spesa
Per l'effettuazione degli interventi
disposti con gli articoli 14, 15 e 16 della presente legge,
pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre
per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della
spesa complessiva autorizzata ai sensi degli articoli 8, secondo
comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7.
ARTICOLO 26
Autorizzazioni di spesa
Per i fini di cui agli articoli
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge è autorizzata
la spesa di Lire 1.7000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario
1984. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente
apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque
non superiore alla previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Per la concessione dei contributi
previsti dagli articoli 14 e 16, è autorizzata la spesa complessiva
di Lire 1.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione
della spesa della Provincia, mediante appositi stanziamenti
da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno
degli esercizi finanziari 1984 e 1985.
Per i fini di cui all'articolo 15
è autorizzata la spesa di Lire 1.450.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1983.
ARTICOLO 27
Copertura degli oneri
Alla copertura del maggiore onere
di Lire 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo
18 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario
1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo
iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa
- tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce " servizi generali" indicata nell'allegato
n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo
1983, n. 7.
Alla copertura dell'onere di Lire
1.450.000.000 derivante dall'applicazione del terzo comma dell'articolo
26 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario
1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo
iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa
- tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce indicata per la" promozione culturale" nell'allegato
n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo
1983, n. 7, come integrata con l'articolo 6 della legge provinciale
concernente " Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983
e bilancio pluriennale 1983- 1985".
Alla copertura dell'onere di Lire
1.000.000.000 derivante dall'applicazione del secondo comma
dell'articolo 26 della presente legge, a carico degli esercizi
finanziari 1984 e 1985 si farà fronte mediante l'utilizzo delle
disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo,
iscritte nel settore funzionale " formazione", programma
" cultura", area di intervento " promozione culturale"
del bilancio pluriennale 1983- 1985, di cui all'articolo 14
della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.
Alla copertura dell'onere di Lire
1.700.000.000 derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo
26 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario
1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo,
di una quota delle disponibilità derivanti dalla previsioni
di spesa iscritte nel settore funzionale, programma ed area
di intervento, indicati nel precedente terzo comma, del bilancio
pluriennale 1983- 1982, di cui all'articolo 14 della legge provinciale
15 marzo 1983, n. 7.
All'onere valutato nell'importo
di Lire 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo
18 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario
1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo,
di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni
di spesa iscritte nel settore funzionale " organizzazione",
programma " amministrazione generale", area di attività
" servizi generali" del bilancio pluriennale 1983-
1985, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo
1983, n. 7.
Per gli esercizi successivi si provvederà
secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della
Provincia.
ARTICOLO 28
Variazioni di bilancio
Nello stato di previsione della
spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte
le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 84170 - Fondo destinato a far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
-
Spese correnti Competenza L. 1.000.000
Cassa L. 1.000.000
Cap. 84180 - Fondo destinato a far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
-
Spese in conto capitale Competenza
L. 1.450.000.000 Cassa L. 1.450.000.000
Totale variazioni in diminuzione
Competenza L. 1.451.000.000 Cassa
1.451.000.000
in aumento:
Cap. 12300 - Competenze a membri
di consigli, comitati, commissioni, indennità compensi e rimborso
spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei
per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia
Competenza L. 1.000.000 Cassa L.
1.000.000
di nuova istituzione:
Cap. 22145 - TIT. 2 - Sez. 06 -
Cat. 10 - Spesa per l'acquisto del Teatro sociale di Trento
Competenza L. 1.450.000.000 Cassa
L. 1.450.000.000
Totale variazioni in aumento e di
nuova istituzione
Competenza L. 1.451.000.000 Cassa
L. 1.451.000.000
Nello stato di previsione delle
spese del bilancio pluriennale 1983- 1985 di cui all'articolo
14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato
con l'articolo 9 della legge provinciale concernente "
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma
di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale
1983- 1985", le somme di cui al precedente articolo 27
sono portate in diminuzione delle " spese per leggi in
programma" ed in aumento delle " spese per leggi operanti",
nei settori funzionali, programmi, aree di intervento ed area
di attività indicati nel terzo e nel quinto comma dello stesso
articolo 27.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.