Legislazione - Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE N. 31 DEL 12-09-1983 PROVINCIA DI TRENTO

Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 47 del 20 settembre 1983

ARTICOLO 1

Finalità

La Provincia Autonoma di Trento, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, di rispondere nel contempo al crescente bisogno di identità culturale proprio di aggregazioni sociali in formazione, e riconoscendo nella cultura, in tutte le sue espressioni, un valore essenziale per il raggiungimento di tale scopo, attua progetti e sostiene l'attuazione di progetti di comuni e loro forme associative e di iniziative di comprensori, aventi per fine l'incremento della cultura, la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali, con particolare riguardo alla formazione culturale, al teatro, alla musica e agli audiovisivi.

L'azione della Provincia sarà volta a favorire prioritariamente la realizzazione di progetti tendenti alla maggior qualificazione e all'equilibrata diffusione sul territorio provinciale delle iniziative culturali, nonché al sostegno dell'associazionismo culturale trentino.

ARTICOLO 2

Piano provinciale di politica della cultura

Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale adotta entro il 15 dicembre di ogni anno, sentito il comitato di cui all'articolo 18, il piano provinciale di politica della cultura per l'anno successivo.

Il piano, che costituisce lo strumento di intervento della Provincia per la promozione culturale, è elaborato tenendo conto delle proposte delle federazioni di cui all'articolo 3, di piani comunali di promozione culturale di cui all'articolo 4 e delle proposte dei comprensori.

Il piano si articola, di norma, nei progetti di cui alla presente legge che si configurano come insiemi coordinati di iniziative finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi nei diversi settori della cultura che la Provincia e i comuni e loro forme associative intendono realizzare nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il piano individua gli obiettivi da perseguire attraverso l'attuazione dei progetti e degli altri interventi previsti dalla presente legge, l'entità dei finanziamenti e la loro ripartizione per singoli progetti e per attività ed interventi di cui agli articoli 11, 12, e 16. In particolare il piano indica per ogni progetto e per la parte riferita all'anno di competenza dei progetti pluriennali:

a)       le iniziative di interesse provinciale alla cui realizzazione provvede la Provincia anche tramite le federazioni di cui all'articolo 3, l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ed il Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione " Città di Trento", nonché accademie, enti, istituzioni ed associazioni aventi sede in provincia di Trento;

b)       i progetti individuati nei piani dei comuni e loro forme associative e le iniziative individuate nelle proposte dei comprensori da ammettere a contributo;

c)       i criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra le iniziative di cui alla lettera a), tra i progetti e le iniziative di cui alla lettera b) nonché tra i comuni e loro forme associative e comprensori;

d)       l'ammontare dei contributi e finanziamenti da assegnare alle istituzioni ed associazioni indicate alla lettera a), ai comuni e loro forme associative ed ai comprensori, con indicazione delle modalità e quote di erogazione ai sensi dell'articolo 13.

Il piano indica altresì per gli interventi destinati alla diffusione della cultura e degli studi locali di cui all'articolo 11 i criteri da seguire nella scelta e definizione dei medesimi, per le manifestazioni ed iniziative di carattere eccezionale di cui all'articolo 12 le modalità da seguire nella verifica della compatibilità delle stesse con quelle previste dal piano, per gli interventi per l'acquisto di attrezzature tecniche di cui all'articolo 16 la tipologia degli interventi ammissibili, l'entità della spesa ammessa nonché l'ammontare dei contributi da concedere.

ARTICOLO 3

Partecipazione delle federazioni di associazioni culturali

Per le finalità di cui all'articolo 2, le federazioni, intese ai fini della presente legge come forme associative di associazioni operanti senza scopi di lucro in provincia nelle materie di cui alla legge stessa, presentano alla Giunta provinciale tramite il Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, entro il 15 ottobre di ogni anno, proposte motivate in ordine alle iniziative ed attività da realizzarsi nell'anno successivo nonché la relativa domanda per l'assegnazione dei contributi e finanziamenti previsti dalla presente legge.

Nelle proposte devono essere indicati analiticamente i contenuti, i tempi di realizzazione delle iniziative, i destinatari delle stesse nonché il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le federazioni che depositano presso il Servizio provinciale competente in materia di attività culturali copia del proprio statuto dal quale risultano le specifiche finalità associative, l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione, nonché l'elenco delle associazioni aderenti da cui risulti che le stesse hanno sede in almeno metà dei comprensori della provincia. Le federazioni devono altresì presentare al Servizio medesimo copia dei bilanci e dei conti consuntivi approvati dai competenti organi statuari e la consistenza dei soci delle associazioni affiliate.

ARTICOLO 4

Piano comunale di promozione culturale

I comuni e loro forme associative che intendono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge adottano un piano comunale di promozione culturale di durata annuale, sentito il pare di una commissione costituita da ciascun comune e nella quale siano presenti, oltre agli operatori culturali e ai componenti indicati dal comune stesso, rappresentanti scelti tra quelli designati dalle associazioni di cui al successivo articolo 5 e dall'ente turistico o dalla associazione pro loco operante nel rispettivo territorio.

Tale piano è articolato nei progetti di cui alla presente legge e indica, per ogni progetto e per la parte di competenza dei progetti pluriennali, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di cui all'articolo successivo e previa verifica della loro reciproca compatibilità , le iniziative culturali da realizzare tramite le associazioni stesse, nonché quelle da realizzare eventualmente in forma diretta a completamento del progetto.

Il piano è elaborato tenendo altresì conto della attività che il comune intende svolgere nell'ambito del proprio servizio bibliotecario e museale e di ogni altra attività culturale che comunque si svolga con continuità nel comune stesso.

Il piano è trasmesso alla Giunta provinciale tramite il Servizio provinciale competente in materia di attività culturali non oltre il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, unitamente alla domanda per l'assegnazione dei contributi, e dovrà essere corredato, per ogni progetto, da una relazione illustrativa dei contenuti, dei tempi di realizzazione delle iniziative e dei destinatari delle stesse. Dovrà altresì essere allegato, per ogni progetto, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento, con distinta indicazione dei contributi e finanziamenti da assegnare alle associazioni di cui all'articolo successivo in relazione all'entità delle loro spese e delle loro risorse.

Nello stesso termine di cui al comma precedente, il comune dovrà inoltre trasmettere una relazione articolata per progetti, sullo stato d'attuazione del piano comunale di promozione culturale per l'anno in corso con indicazione delle relative entità finanziarie.

I comuni possono rivolgersi al comprensorio di appartenenza per la realizzazione da parte dello stesso di iniziative di propria competenza anche non comprese nell'eventuale piano comunale di promozione culturale. In tal caso i comprensori interessati presentano alla Giunta provinciale tramite il Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, nello stesso termine di cui al terzo comma, proposte motivate in ordine alle iniziative di cui sopra da realizzarsi nell'anno successivo, nonché la relativa domanda per l'assegnazione dei contributi e finanziamenti previsti dalla presente legge. Nelle proposte devono essere indicati analiticamente i contenuti, i tempi di realizzazione delle iniziative, i destinatari delle stesse nonché il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento; nel medesimo termine, il comprensorio dovrà inoltre trasmettere una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per l'anno in corso con indicazione delle relative entità finanziarie.

ARTICOLO 5

Partecipazione delle associazioni culturali

I comuni e le loro forme associative elaborano i piani comunali ed i relativi progetti sulla base delle proposte articolate e motivate presentate da associazioni aventi sede nel rispettivo territorio comunale ed operanti in provincia senza fini di lucro nelle materie di cui alla presente legge che depositano presso il comune di appartenenza il proprio statuto dal quale risultino le specifiche finalità culturali, l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione.

Le proposte di cui al presente articolo dovranno essere presentate ai comuni interessati alla realizzazione delle iniziative entro il 15 settembre di ogni anno ovvero entro il diverso termine stabilito dai comuni stessi.

Su richiesta dei comuni e delle loro forme associative, gli istituti culturali ed i musei istituiti con legge provinciale sono autorizzati a prestare, per le materie di rispettiva competenza e previa regolazione dei relativi rapporti, la loro collaborazione e la loro assistenza tecnica e organizzativa per l'attuazione dei piani comunali di promozione culturale.

ARTICOLO 6

Progetti di promozione teatrale

Allo scopo di favorire la diffusione e l'espressione della cultura teatrale, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali, l'organizzazione di rassegne teatrali ed iniziative rivolte alla assistenza tecnica, artistica e culturale nel settore, anche in collaborazione con il Teatro stabile di Bolzano.

ARTICOLO 7

Progetti di promozione musicale

Allo scopo di favorire la diffusione e l'espressione della cultura musicale, con i piani di cui ali articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti la produzione, l'organizzazione e la distribuzione di concerti e rassegne musicali e di balletto, l'organizzazione e la distribuzione di spettacoli lirici nonché iniziative rivolte all'assistenza tecnica, artistica e culturale nel settore

I progetti elaborati con il piano di cui all'articolo 2 prevedono altresì il sostegno della diffusione della musica nel Trentino da parte dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento mediante l'assegnazione di un contributo annuo in misura comunque non inferiore a Lire 130.000.000. L'assegnazione è subordinata alla nomina, in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico - artistici costituiti a norma dello statuto dell'Orchestra, di due rappresentanti della provincia nominati dalla Giunta provinciale nonché all'approvazione, da parte della stessa, del programma di attività dell'Orchestra nell'ambito della provincia.

ARTICOLO 8

Progetti di formazione musicale

Allo scopo di favorire la conoscenza della musica da parte di più larghi strati della popolazione e la partecipazione all'attività musicale, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti l'educazione musicale dei cittadini di ogni età , con particolare riferimento a iniziative di carattere ricorrente, ivi compresi corsi di orientamento musicale, attuate da comuni tramite civiche scuole musicali o dalle federazioni di cui all'articolo 3, purché siano documentate la preparazione dei docenti e la qualità dei programmi di insegnamento.

ARTICOLO 9

Progetto di promozione cinematografica

Allo scopo di favorire la più ampia conoscenza di opere cinematografiche e televisive di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle scarsamente utilizzate dal circuito commerciale, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti l'organizzazione di rassegne cinematografiche e televisive qualificate per il livello culturale, anche in collaborazione con gestori di cinematografi, e iniziative rivolte all'orientamento e all'informazione critica nei settori del cinema e degli audiovisivi.

I progetti elaborati con il piano di cui all'articolo 2 prevedono altresì il sostegno della cultura cinematografica promossa dal Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione " Città di Trento", mediante l'assegnazione di un contributo annuo da determinarsi avendo particolare riferimento alla costituzione e al funzionamento di una cineteca per l'acquisizione, la conservazione e la divulgazione di materiali cinematografici ed audiovisivi sui temi della montagna, dell'ambiente, dell'alpinismo e dell'esplorazione, e all'attività scientifica e divulgativa sugli stessi temi. Nella determinazione del contributo, in misura comunque non inferiore a Lire 130.000.000, è espressamente prevista la quota destinata al funzionamento e all'incremento della cineteca.

L'assegnazione è subordinata alla nomina in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico - artistici costituiti a norma dello statuto del Festival di due rappresentanti della Provincia nominati dalla Giunta provinciale, alla costituzione della cineteca e all'approvazione da parte della Giunta medesima del programma dell'attività del Festival nell'ambito della provincia.

ARTICOLO 10

Progetti di ricerca, studio e formazione

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti:

a)       gli studi e le ricerche di particolare interesse per la comunità locale e provinciale nel campo delle arti, delle lettere e delle scienze e le relative manifestazioni;

b)       iniziative formative e ricreative dei cittadini nei diversi campi della cultura e della vita sociale, con particolare riguardo a quelle aventi carattere aggregativo e continuativo;

c)       la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici del Trentino;

d)       l'effettuazione di scambi culturali, particolarmente con le vicine regione italiane e straniere;

e)       le attività di assistenza tecnica, organizzativa e culturale nelle materie di cui al presente articolo;

f)        lo studio e la ricerca sui consumi culturali, sull'associazionismo e le sue modalità di aggregazione, al fine di consentire all'intervento pubblico un tempestivo adeguamento ai cambiamenti antropologici in atto, oltre ad un sistematico riscontro dell'obiettivo di una equilibrata diffusione delle iniziative culturali sul territorio.

ARTICOLO 11

Interventi per la diffusione della cultura e degli studi locali

Allo scopo di documentare e diffondere la conoscenza della cultura e degli studi locali, la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di settore competente per materia, è autorizzata a sostenere spese per la pubblicazione, anche mediante contratti da stipulare con editori, e per l'acquisto di opere a stampa e di altro materiale illustrativo, per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di particolare valore scientifico, storico e letterario pubblicate nel Trentino, da distribuire gratuitamente o per finalità di scambio ad associazioni ed istituzioni culturali e scolastiche pubbliche e private, nonché per promuovere la valorizzazione e la conoscenza delle pubblicazioni di prevalente interesse locale.

Per le finalità di cui al comma precedente, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a porre in vendita nonché tramite concessione le opere a stampa e il materiale illustrativo di cui al medesimo comma, previa fissazione delle modalità e condizioni per la cessione tenuto conto dei relativi costi. I proventi affluiranno al bilancio della Provincia.

ARTICOLO 12

Manifestazioni ed iniziative di carattere eccezionale

La Giunta provinciale è autorizzata sostenere spese e ad assegnare contributi ai comuni e loro forme associative e alle federazioni provinciali di cui all'articolo 3 per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative di particolare importanza per l'incremento della cultura non comprese nel piano provinciale di politica della cultura, in relazione al loro carattere di straordinarietà e imprevedibilità , nei limiti dei finanziamenti ripartiti allo scopo nel piano medesimo. In particolare la Giunta provinciale è autorizzata a ricercare intese politiche e ad intervenire al fine di favorire la più ampia fruizione possibile nella provincia di Trento delle iniziative e manifestazioni di sicuro rilievo culturale promosse sul territorio regionale.

Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti previa verifica della compatibilità delle manifestazioni ed iniziative con quelle previste dal piano, secondo le modalità fissate nel piano medesimo.

Per i fini di cui la presente articolo i comuni e loro forme associative e le federazioni di cui all'articolo 3 dovranno presentare tempestiva e motivata domanda corredata da una dettagliata relazione illustrativa e dal piano di finanziamento

ARTICOLO 13

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

La concessione dei contributi e finanziamenti previsti dall'articolo 2 a favore dei comuni e loro forme associative, dei comprensori, delle federazioni di cui all'articolo 3, dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e del Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione " Città di Trento", nonché di accademie, enti, istituzioni, ed associazioni di cui all'articolo 2, lettera a), è disposta dalla Giunta provinciale in conformità alle indicazioni del piano provinciale di politica alle indicazioni del piano provinciale di politica della cultura e secondo le ripartizioni in esso previste.

L'erogazione dei contributi assegnati ai comuni e loro forme associative e ai comprensori è effettuata di norma in rate trimestrali scadenti all'inizio di ciascun trimestre, e comunque secondo gli importi previsti nel piano provinciale di politica della cultura. La corresponsione dell'ultima rata prevista nel piano medesimo è effettuata altresì nei limiti del fabbisogno trimestrale di cassa dell'ente destinatario. A tal fine i comuni e loro forme associative e i comprensori dovranno presentare al Servizio provinciale competente in materia di attività culturali i dati relativi al fabbisogno di cassa distinti per progetti e per tipi di spesa, con indicazione altresì dei movimenti di cassa dei trimestri precedenti. Le somme eventualmente non utilizzate sono restituite alla Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

L'erogazione dei contributi e finanziamenti alle federazioni di cui all'articolo 3, dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e al Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione " Città di Trento", nonché ad accademie, enti istituzioni ed associazioni di cui all'articolo 2, lettera a), è disposta in via anticipata nella misura dell'80 per cento all'inizio di ciascun anno ed il saldo in base alle risultanze finanziarie dei rispettivi conti consuntivi. L'erogazione del saldo alle federazioni di cui all'articolo 3, e ad accademie enti, istituzioni ed associazioni di cui all'articolo 2, lettera a), è subordinata altresì alla presentazione di una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione.

I comuni e loro forme associative sono tenuti a presentare entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario una relazione distinta per progetti concernente l'attuazione del piano comunale di promozione culturale per l'esercizio precedente con indicazione delle entità finanziarie, mentre i comprensori presenteranno entro lo stesso termine una relazione concernente l'attuazione delle iniziative ed attività per l'esercizio precedente con indicazione delle identità finanziarie.

ARTICOLO 14

Interventi per le strutture culturali

La Provincia, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 17, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni culturali nonché per l'acquisto dei relativi arredi.

Per beneficiare dei contributi di cui al primo comma i comuni devono presentare domanda al Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, non oltre il 30 giugno di ogni anno. Le domande devono essere corredate da una relazione che illustri:

-         le motivazioni dell'utilità , dell'urgenza, della priorità e dell'indispensabilità dell'iniziativa in relazione alla situazione esistente e prospettica, ai fabbisogni ed alle zone di utenza;

-         i requisiti di economicità , le caratteristiche tecnico - funzionali della struttura, la spesa complessiva, il piano di finanziamento, i tempi e le fasi di attuazione;

-         la localizzazione della struttura e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore nel caso di strutture da realizzare.

Per i fini di cui al presente articolo, la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di settore per il teatro, il cinema e le strutture culturali adotta un piano pluriennale di interventi per le strutture culturali di durata corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale da aggiornarsi annualmente in correlazione con l'approvazione del piano provinciale di politica della cultura.

Il piano, elaborato sulla base di criteri di priorità , di utilità e di economicità , oltre che in funzione della realizzazione di poli culturali attrezzati che consentano un effettivo decentramento delle iniziative, l'organizzazione di attività itineranti, nonché la facile confluenza dei centri vicini determina le iniziative da realizzare, i tempi di esecuzione delle stesse nonché la spesa ammissibile e l'entità dei contributi.

In caso di inserimento nel piano pluriennale di interventi, ad integrazione di quanto previsto al comma precedente, dovrà essere presentato, entro i termini fissati nel piano medesimo, nel caso di opere da realizzare il progetto esecutivo delle singole opere previste e la deliberazione dell'organo competente concernente l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, e nel caso di acquisizione la perizia tecnica, la copia autentica del relativo compromesso e la deliberazione dell'organo competente concernente l'autorizzazione della stessa. La mancata osservanza dei termini preclude la concessione del contributo.

La Giunta provinciale dispone la concessione del contributo stabilendo i tempi di realizzazione delle opere e di acquisizione delle strutture secondo le scadenze indicate nel piano pluriennale di interventi.

L'erogazione delle somme assegnate è disposta in via anticipata, in una o più soluzioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, fino alla misura massima dell'80 per cento. La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento, da parte del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, della regolare esecuzione delle opere o dell'avvenuto acquisto.

In caso di accertata difformità delle opere dal progetto esecutivo o di inosservanza dei tempi di realizzazione e di acquisizione, la Giunta provinciale dichiara la decadenza dei contributi concessi.

Al recupero delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 17.

La destinazione d'uso delle strutture assistite dalle agevolazioni di cui al primo comma è vincolata agli scopi di cui al presente articolo, salva diversa e motivata autorizzazione della Giunta provinciale.

L'utilizzo delle strutture di cui sopra è regolato dal comune o dalla associazione dei comuni in cui esse sono collocate.

ARTICOLO 15

Acquisto delle realtà immobiliari costituenti il Teatro sociale di Trento

Al fine di favorire la qualificazione della cultura, in particolare modo teatrale e musicale, ed in considerazione dell'importante ruolo svolto dal Teatro sociale di Trento nella storia della cultura trentina, nonché del suo valore storico e del significato culturale che può assumerne per l'intero territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire il complesso edificale sito in Trento, via Poalo Oss Mazzurana, contraddistinto dalle ped 813 in PT 153 limitatamente alla porzione materiale 1, ped 816 in PT 1272 dalla porzione materiale 1 alla porzione materiale 61 comprese e ped 819 in PT 1187 limitatamente alla porzione materiale 2, tute in CC Trento, entro il limite dell'importo di Lire 1.450.000.000 incluse le spese inerenti all'acquisto.

Il teatro stesso costituirà nell'ambito dei progetti di cui alla presente legge una struttura teatrale e culturale permanente per l'intera provincia, per la città di Trento e per la necessaria rivitalizzazione del suo centro storico in particolare, destinata all'attuazione di iniziative e manifestazioni, soprattutto riferite al teatro, alla musica e agli audiovisivi, e comunque di rilevanza provinciale e sovraprovinciale.

La Giunta provinciale è autorizzata a concordare con il Comune di Trento modalità di gestione coordinata del Teatro sociale, prevedendo analoga possibilità di intesa con il Comune di Trento per la gestione del Centro ex Santa Chiara, attualmente in fase di allestimento.

ARTICOLO 16

Interventi per l'acquisto di attrezzature tecniche

La Provincia interviene mediante la concessione di contributi secondo modalità e criteri fissati nel piano provinciale di politica della cultura per l'acquisto di attrezzature tecniche per lo svolgimento di spettacoli e di attività culturali a favore di comuni e delle federazioni di cui all'articolo 3.

Di tali attrezzature verrà tenuto un apposito elenco. A tal fine le domande di cui agli articoli 3 e 4 dovranno essere corredate altresì da una relazione illustrativa dell'utilità , urgenza e indispensabilità degli acquisti con indicazione delle previsioni di spesa e delle modalità di finanziamento.

ARTICOLO 17

Utilizzazione di beni della Provincia

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso gratuito ai comuni e loro forme associative e alle federazioni di cui all'articolo 3, beni immobili di sua proprietà da utilizzare per la realizzazione di eventuali poli attrezzati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, e comunque di iniziative culturali, tenendo conto della rilevanza culturale delle iniziative medesime.

Su dette concessioni esprimerà il proprio parere il comitato di settore competente in relazione alle finalità che la concessione intende raggiungere.

La concessione sarà regolata da apposito disciplinare, di durata non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, che potrà altresì prevedere il temporaneo utilizzo dei beni concessi a comuni e loro forme associative per la realizzazione di iniziative culturali da parte di associazioni di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 18

Comitato provinciale per la promozione culturale

Nell'intento di garantire il pluralismo degli orientamenti e l'autonomia delle proposte culturali è istituito il comitato provinciale per la promozione culturale quale organo di consultazione della Giunta provinciale nelle materie di cui alla presente legge.

Il comitato è composto da:

a)       l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali con funzioni di presidente;

b)       il dirigente del Servizi provinciale competente in materia di attività culturali;

c)       il Provveditore ali studi di Trento o suo delegato;

d)       dodici esperti: tre per ciascuno di seguenti gruppi di materie:

-         teatro, cinema e audiovisivi;

-         musica e formazione musicale;

-         arti, lettere e scienza;

-         attività formative e ricreative.

Il comitato individua, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, indirizzi e criteri per la formazione del piano provinciale di politica della cultura ed esprime parere sul piano stesso che viene approvato in via definitiva dalla Giunta provinciale.

Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Funge da segretario un funzionario del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

Il comitato nomina nel proprio interno comitati di settore per le seguenti aree d'intervento: il teatro, il cinema e le strutture culturali; la musica e la formazione musicale; gi studi, le ricerche e i relativi interventi di diffusione nel campo delle arti, delle lettere e delle scienze; le attività formative e ricreative.

I comitati di settore hanno il compito di esaminare i progetti riferiti all'area di competenza e di esprimere parere sugli interventi di cui agli articoli 11 e 17. Il comitato di settore per il teatro, il cinema e le strutture culturali esprime altresì il parere di cui al terzo comma dell'articolo 14.

Ogni comitato di settore è composto da tre membri ed è presieduto dal presidente del comitato; funge da segretario il segretario del comitato.

Le adunanze del comitato e dei comitati di settore sono valide con la presenza della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato le sue funzioni sono svolte dal dirigente del Servizio provinciale competente in materia di attività culturale.

Il comitato e i comitati di settore, ove lo ritengano opportuno, potranno di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altri esperti o rappresentati enti o associazioni particolarmente interessati.

Ai componenti del comitato, nonché agli esperti di cui al comma precedente vengon corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974 n. 26, e successive modificazioni.

ARTICOLO 19

Modificazioni alla legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17

Alla legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, recante: " Norme ed interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei, aventi carattere provinciale", sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 2:

- la lettera d) è sostituita dalla seguente: " d) l'attuazione di iniziative culturali riferite alla diffusione del libro e della pratica della lettura, nonché all'uso critico degli strumenti audiovisivi intesi come veicoli di cultura, anche in collaborazione con la scuola; ";

Articolo 4: - al primo comma dopo le parole: " promuovono inoltre iniziative", sono aggiunte le parole: " sempre nell'ambito del settore dei libri e degli audiovisivi; "

Articolo 6:

- il primo comma è sostituito dal seguente: " Nei comuni sedi di comprensorio, in quelli centro di sistema e nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti l'attività complessiva del servizio delle biblioteche è di almeno 36 ore settimanali, mentre le altre biblioteche garantiscono un minimo di 18 ore settimanali.";

Articolo 9:

- la lettera g) è sostituita dalla seguente: " g) a promuovere, organizzare, facilitare e diffondere iniziative culturali; ";

Articolo 11:

- gli ultimi cinque commi sono sostituiti dai seguenti: " L'erogazione ai comuni, ai consorzi di comuni e ai comprensori delle somme assegnate per le spese di cui alla lettera a) dell'articolo 10 è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comunale, consorziale e comprensoriale di norma in rate trimestrali scadenti all'inizio di ciascun trimestre, e comunque secondo gli importi previsti nel piano annuale.

La corresponsione dell'ultima rata prevista nel piano medesimo è effettuata altresì nei limiti del fabbisogno trimestrale di cassa dell'ente destinatario.

A tal fine i comuni, i consorzi di comuni e i comprensori dovranno presentare al Servizio provinciale competente in materia di attività culturali i dati relativi al fabbisogno di cassa distinti per tipi di spesa, con indicazione altresì dei movimenti di cassa dei trimestri precedenti.

Le somme eventualmente non utilizzate sono restituite alla Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.";

Articolo 15:

- la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) adottare iniziative culturali riferite alle materie di rispettiva competenza che contribuiscano all'educazione permanente dei cittadini; ";

Articolo 20:

- al secondo comma, lettera b), dopo la parola " provinciali" sono aggiunte le seguenti parole: " nonché le modalità e quote di erogazione degli stessi,".

ARTICOLO 20

Disposizioni per il Museo tridentino di scienze naturali

La lettera e) dell'articolo 1 dello statuto del Museo tridentino di scienze naturali allegato alla legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, è sostituita con la seguente:

" e) contribuire alla diffusione della cultura naturalistica, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte; ".

Qualora risulti necessario, la Provincia è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo tridentino di scienze naturali beni immobili da destinare a sede e attività del museo e delle sue sezioni.

ARTICOLO 21

Disposizioni per il Museo degli usi e costumi della gente trentina

La lettera d) dell'articolo 1 dello statuto del Museo degli usi e costumi della gente trentina allegato alla legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, è sostituita con la seguente:

" d) di contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte; ".

ARTICOLO 22

Disposizioni per l'Istituto culturale ladino

La lettera d) dell'articolo 1 dello statuto dell'Istituto culturale ladino allegato alla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, è sostituita con la seguente:

" d) contribuire alla diffusione della conoscenza della parlata, degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell'area ladina del Trentino; ".

ARTICOLO 23

Abrogazioni

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

§         legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3, e successive modificazioni;

§         legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 2;

§         legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.

§         Cessa di applicarsi dalla medesima data la legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, limitatamente alle iniziative formative e ricreative previste dalla presente legge.

§         Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al primo comma saranno definiti con le modalità e secondo le procedure previste con le leggi provinciali indicate nei precedenti commi.

§         E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

ARTICOLO 24

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, i termini previsti nel primo comma dell'articolo 2, nel primo comma dell'articolo 3, nel terzo comma dell'articolo 4, nel secondo comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 14, sono stabiliti rispettivamente al centocinquantesimo, al novantesimo, al novantesimo, al sessantesimo e al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 25

Modalità di assunzione degli impegni di spesa

Per l'effettuazione degli interventi disposti con gli articoli 14, 15 e 16 della presente legge, pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

ARTICOLO 26

Autorizzazioni di spesa

Per i fini di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 1.7000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alla previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 14 e 16, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 1.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per i fini di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di Lire 1.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

ARTICOLO 27

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di Lire 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 18 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce " servizi generali" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di Lire 1.450.000.000 derivante dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 26 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la" promozione culturale" nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come integrata con l'articolo 6 della legge provinciale concernente " Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983- 1985".

Alla copertura dell'onere di Lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 26 della presente legge, a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale " formazione", programma " cultura", area di intervento " promozione culturale" del bilancio pluriennale 1983- 1985, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di Lire 1.700.000.000 derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 26 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalla previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale, programma ed area di intervento, indicati nel precedente terzo comma, del bilancio pluriennale 1983- 1982, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di Lire 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 18 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale " organizzazione", programma " amministrazione generale", area di attività " servizi generali" del bilancio pluriennale 1983- 1985, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

ARTICOLO 28

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso -

Spese correnti Competenza L. 1.000.000 Cassa L. 1.000.000

Cap. 84180 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso -

Spese in conto capitale Competenza L. 1.450.000.000 Cassa L. 1.450.000.000

Totale variazioni in diminuzione

Competenza L. 1.451.000.000 Cassa 1.451.000.000

in aumento:

Cap. 12300 - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia

Competenza L. 1.000.000 Cassa L. 1.000.000

di nuova istituzione:

Cap. 22145 - TIT. 2 - Sez. 06 - Cat. 10 - Spesa per l'acquisto del Teatro sociale di Trento

Competenza L. 1.450.000.000 Cassa L. 1.450.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione

Competenza L. 1.451.000.000 Cassa L. 1.451.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983- 1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'articolo 9 della legge provinciale concernente " Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983- 1985", le somme di cui al precedente articolo 27 sono portate in diminuzione delle " spese per leggi in programma" ed in aumento delle " spese per leggi operanti", nei settori funzionali, programmi, aree di intervento ed area di attività indicati nel terzo e nel quinto comma dello stesso articolo 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 




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