LEGGE PROVINCIALE N. 17 DEL 28-10-1985 PROVINCIA DI TRENTO
Norme per la valorizzazione
delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni
ladine
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 49 del 5 novembre 1985
ARTICOLO 1
1) Al
fine di dare attuazione al primo comma dell'articolo 102 del
DPR 31 agosto 1972, n. 670, e di contribuire allo sviluppo culturale
ed alla valorizzazione delle attività culturali, di stampa e
ricreative delle popolazioni ladine, il Comprensorio ladino
della Valle di Fassa adotta annualmente un proprio piano di
intervento per la promozione della cultura ladina.
ARTICOLO 2
1) Il
piano di promozione della cultura ladina è adottato dal Comprensorio,
sentito il parere di una commissione denominata Consulta culturale
ladina, della quale fanno parte:
a) due
rappresentanti del Comprensorio, eletti dall'Assemblea comprensoriale;
b) due
rappresentanti scelti dall'Assemblea comprensoriale fra quelli
designati dalle associazioni, non aventi fini di lucro, che
perseguano per statuto le finalità di cui all'articolo 1 della
presente legge;
c) un
rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino.
2) Fra
i membri viene eletto un presidente con funzioni di coordinamento.
3) La
Consulta dura in carica cinque anni.
ARTICOLO 3
1) Il
piano di promozione della cultura ladina è trasmesso alla Giunta
provinciale, tramite il Servizio competente in materia di attività
culturali, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello
in cui si riferisce. E' adottato secondo le procedure previste
dalla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, e comprende
attività , iniziative, manifestazioni artistiche ed educative
direttamente finalizzate alla conservazione, valorizzazione
e sviluppo della cultura e lingua ladina.
2) Rientrano
nella presente legge le spese ed i contributi per le attività
editoriali volte alla pubblicazione di periodici, testi, audiovisivi,
attività teatrali, musicali, di studio, ricerca, formazione
e diffusione delle manifestazioni culturali finalizzate alla
promozione delle specifiche espressioni della cultura ladina.
3) Il
piano dovrà essere corredato dalla domanda per l'assegnazione
dei contributi e per ogni progetto, da una relazione illustrativa
dei contenuti, dei tempi di realizzazione delle iniziative e
dei destinatari delle medesime.
ARTICOLO 4
1) La
Provincia, oltre a quanto previsto dalla legge provinciale 14
agosto 1976, n. 29, per gli interventi relativi al funzionamento
dell'Istituto culturale ladino di Vigo di Fassa, potrà intervenire
mediante la concessione di contributi in conto capitale nella
misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile
per l'acquisizione o la costruzione di strutture destinate allo
svolgimento di manifestazioni culturali, nonché per l'acquisto
di attrezzature tecniche per lo svolgimento di spettacoli e
di attività culturali secondo le modalità previste dagli articoli
14 e 16 della citata legge provinciale 12 settembre 1983, n.
31.
ARTICOLO 5
1) I
finanziamenti e i contributi previsti dalla presente legge saranno
concessi dal Comprensorio ladino ad enti, associazioni, comitati,
ecc. che abbiano sede legale nel territorio dei Comuni di cui
alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 17, e che nel medesimo
territorio svolgano le attività di cui all'articolo 3 della
presente legge.
2) Le
domande intese ad ottenere detti benefici saranno presentate
al Comprensorio ladino C 11, entro il 30 ottobre di ogni anno.
ARTICOLO 6
1) Nella
prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini
stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 5. Tali termini saranno
stabiliti dalla Giunta provinciale dopo aver consultato la Giunta
del Comprensorio.
ARTICOLO 7
1) Con
successiva legge provinciale si provvederà all'autorizzazione
della spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.