Legislazione - Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE N. 17 DEL 28-10-1985 PROVINCIA DI TRENTO

Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 49 del 5 novembre 1985

ARTICOLO 1

1)       Al fine di dare attuazione al primo comma dell'articolo 102 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, e di contribuire allo sviluppo culturale ed alla valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine, il Comprensorio ladino della Valle di Fassa adotta annualmente un proprio piano di intervento per la promozione della cultura ladina.

ARTICOLO 2

1)       Il piano di promozione della cultura ladina è adottato dal Comprensorio, sentito il parere di una commissione denominata Consulta culturale ladina, della quale fanno parte:

a)       due rappresentanti del Comprensorio, eletti dall'Assemblea comprensoriale;

b)       due rappresentanti scelti dall'Assemblea comprensoriale fra quelli designati dalle associazioni, non aventi fini di lucro, che perseguano per statuto le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

c)       un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino.

2)       Fra i membri viene eletto un presidente con funzioni di coordinamento.

3)       La Consulta dura in carica cinque anni.

ARTICOLO 3

1)       Il piano di promozione della cultura ladina è trasmesso alla Giunta provinciale, tramite il Servizio competente in materia di attività culturali, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce. E' adottato secondo le procedure previste dalla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, e comprende attività , iniziative, manifestazioni artistiche ed educative direttamente finalizzate alla conservazione, valorizzazione e sviluppo della cultura e lingua ladina.

2)       Rientrano nella presente legge le spese ed i contributi per le attività editoriali volte alla pubblicazione di periodici, testi, audiovisivi, attività teatrali, musicali, di studio, ricerca, formazione e diffusione delle manifestazioni culturali finalizzate alla promozione delle specifiche espressioni della cultura ladina.

3)       Il piano dovrà essere corredato dalla domanda per l'assegnazione dei contributi e per ogni progetto, da una relazione illustrativa dei contenuti, dei tempi di realizzazione delle iniziative e dei destinatari delle medesime.

ARTICOLO 4

1)       La Provincia, oltre a quanto previsto dalla legge provinciale 14 agosto 1976, n. 29, per gli interventi relativi al funzionamento dell'Istituto culturale ladino di Vigo di Fassa, potrà intervenire mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione o la costruzione di strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni culturali, nonché per l'acquisto di attrezzature tecniche per lo svolgimento di spettacoli e di attività culturali secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 16 della citata legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31.

ARTICOLO 5

1)       I finanziamenti e i contributi previsti dalla presente legge saranno concessi dal Comprensorio ladino ad enti, associazioni, comitati, ecc. che abbiano sede legale nel territorio dei Comuni di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 17, e che nel medesimo territorio svolgano le attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

2)       Le domande intese ad ottenere detti benefici saranno presentate al Comprensorio ladino C 11, entro il 30 ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 6

1)       Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 5. Tali termini saranno stabiliti dalla Giunta provinciale dopo aver consultato la Giunta del Comprensorio.

ARTICOLO 7

1)       Con successiva legge provinciale si provvederà all'autorizzazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 




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