Legislazione - Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 30-07-1987 PROVINCIA DI TRENTO

Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 35 del 4 agosto 1987

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Finalità

1.        Con la presente legge la Provincia autonoma di Trento si prefigge i seguenti scopi:

a)       lo sviluppo e il coordinamento degli istituti e dei servizi bibliotecari;

b)       lo sviluppo delle istituzioni museali;

c)       l'attuazione e la promozione di manifestazioni, iniziative ed attività culturali, artistiche, educative e ricreative;

d)       la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi locali, nonché delle tradizioni, della parlata e di quanto concorre a costituire la civiltà delle isole etnico - linguistiche;

e)       il sostegno e la valorizzazione dell'associazionismo al fine di perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura;

f)        la promozione dell'educazione permanente di tutti i cittadini;

g)       la ricerca e il potenziamento delle connessioni tra le attività e i beni culturali e lo sviluppo economico;

h)       lo sviluppo delle strutture, degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

2.        Nel perseguimento dei predetti scopi, la Provincia favorisce l'adozione del metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività culturali di cui alla presente legge. secondo le disposizioni della legge medesima.

ARTICOLO 2

Interventi della Provincia

1.        Per conseguire gli scopi di cui al precedente articolo 1, la Giunta provinciale:

a)       promuove lo sviluppo delle biblioteche, con particolare riguardo a quelle dei comuni e loro consorzi e tutela gli archivi storici ad essi affidati;

b)       promuove lo sviluppo delle istituzioni museali di cui al successivo articolo 27;

c)       provvede direttamente al potenziamento della biblioteca provinciale specializzata nelle materie di cui alla presente legge, della biblioteca provinciale di letteratura giovanile, all'istituzione e al potenziamento di una biblioteca pedagogica e di altre biblioteche speciali considerate necessarie per la realizzazione dei fini di cui alla presente legge nonché alla gestione del catalogo bibliografico trentino di cui alla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16;

d)       provvede allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche in materia di inventariazione e catalogazione relativamente alle biblioteche, ai musei e agli archivi;

e)       formula i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche bibliografiche e biblioteconomiche;

f)        promuove e realizza iniziative e manifestazioni culturali di interesse provinciale anche tramite i soggetti di cui al successivo articolo 8;

g)       interviene a sostegno delle iniziative e delle manifestazioni culturali previste dai piani comunali e comprensoriali;

h)       interviene per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture destinate alle finalità della presente legge e per l'acquisto e riparazione di arredi e attrezzature;

i)         provvede a documentare e diffondere la conoscenza della cultura, dell'ambiente, della storia, della letteratura e delle tradizioni del Trentino nonché della realtà contemporanea attraverso la pubblicazione, anche mediante contratti da stipulare con editori, e l'acquisto di opere a stampa e di altro materiale informativo e documentario e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di particolare valore scientifico, storico e letterario da distribuire gratuitamente o per finalità di scambio.

2.        Gli interventi implicanti connessioni con l'attività di conservazione e valorizzazione dei beni librari e documentari verranno programmati d'intesa fra il Servizio Attività Culturali ed il Servizio Beni Culturali.

3.        La Giunta provinciale realizza servizi destinati ai giovani per favorire una formazione culturale che promuova la partecipazione attiva al patrimonio e alla vita culturale della società e che stimoli la ricerca di forme e mezzi di espressione personale nonché l'educazione civica.

4.        la Giunta provinciale, assicurando il necessario coordinamento con gli interventi di cui alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, promuove altresì iniziative, anche per il tramite di enti o associazioni, atte a mantenere e ad accrescere i legami storici e culturali con i trentini trasferiti in altre regioni o emigrati all'estero e provvede alla realizzazione dei programmi culturali previsti nell'ambito delle attività delle comunità di lavoro delle regioni alpine.

5.        la Provincia informa la propria attività alla più ampia collaborazione tra tutti i soggetti di cui alla presente legge, ivi comprese le istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 3

Interventi di supporto realizzati dalla Provincia

1.        Per i fini di cui alla presente legge, anche in relazione alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8, la Giunta provinciale:

a)       effettua studi e ricerche;

b)       realizza un sistema informativo idoneo a garantire la conoscenza dei soggetti, delle attività , delle iniziative, del patrimonio e delle strutture culturali;

c)       provvede alla qualificazione di tutti gli operatori di cui alla presente legge, attraverso corsi di formazione, di specializzazione nonché attraverso borse di studio e l'organizzazione di tirocini;

d)       pubblicizza e promuove l'immagine coordinata dei beni, delle attività e delle iniziative culturali di cui alla presente legge avvalendosi di giornali, emittenti radiofoniche e televisive, riviste e in genere di ogni altro mezzo di comunicazione di massa nonché di audiovisivi, materiali informativi pubblicitari e di altri mezzi ritenuti idonei allo scopo;

e)       istituisce un centro audiovisivi;

f)        presta servizi di assistenza tecnica, di consulenza e in genere di supporto alle attività di cui alla presente legge.

2.        Per la realizzazione di quanto disposto dal presente articolo la Provincia può avvalersi di qualificati esperti o organismi specializzati nonché dei soggetti di cui all'articolo 8.

3.        Per i fini di cui al presente articolo è istituito un comitato tecnico - scientifico nominato dalla Giunta provinciale e composto da:

a)       l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali, con funzioni di presidente;

b)       il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali;

c)       da cinque a sette esperti designati dalla Giunta provinciale.

4.        In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato, le sue funzioni sono svolte dal dirigente del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali. Funge da segretario un funzionario del medesimo Servizio provinciale.

5.        Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

TITOLO II

Programmazione e realizzazione degli interventi

ARTICOLO 4

Piano provinciale di promozione della cultura

1.        Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale, che può essere aggiornato annualmente, di promozione delle attività di sviluppo delle strutture culturali, di durata corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale.

2.        Il piano è formulato in armonia con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 5 della presente legge.

3.        Il piano costituisce lo strumento di programmazione degli interventi ed è articolato nelle seguenti sezioni:

a)       biblioteche e archivi;

b)       musei e mostre permanenti;

c)       attività culturali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) realizzate o promosse dai comuni o loro consorzi e dai comprensori;

d)       attività culturali delle associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale e delle federazioni di associazioni culturali nonché iniziative culturali di interesse provinciale presentate dai soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 8;

e)       iniziative ed attività svolte dalla Provincia;

f)        attività culturali a carattere ricreativo nei diversi campi della culturali e della vita sociale, con particolare riguardo a quelle aventi carattere aggregativo e continuativo;

g)       le attività didattiche delle scuole musicali iscritte al registro di cui al successivo articolo 13;

h)       interventi per le attrezzature;

i)         strutture ed arredi necessari per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge.

4.        Costituiscono elementi essenziali del piano:

a)       gli obiettivi che si intendono perseguire;

b)       le linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché le relative priorità;

c)       le iniziative di carattere pluriennale specificate nelle linee essenziali, nei dati di spesa e nei relativi finanziamenti e le modalità di intervento della Provincia fino all'adozione delle deliberazioni di attuazione di cui al successivo articolo 6;

d)       i criteri e le modalità per l'attuazione del piano;

e)       i criteri per il riparto delle risorse disponibili tra le varie sezioni in cui è articolato il piano nonché la misura dei fondi di riserva da destinare agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 14;

f)        i criteri e le modalità per la definizione delle spese ammissibili alle agevolazioni provinciali, tenuto conto delle quote e contribuzioni a carico degli utenti dei servizi;

g)       i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi relativi agli interventi previsti nella presente legge da definire, tenuto conto, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente, anche della natura e dell'incidenza delle risorse destinate dai soggetti beneficiari dei contributi al finanziamento della spesa complessiva programmata.

5.        La determinazione dei finanziamenti relativi alle attività di cui al precedente terzo comma, lettera f), viene effettuata sulla base di parametri oggettivi stabiliti dalla Giunta provinciale secondo criteri che tengano conto della popolazione, delle caratteristiche territoriali e delle specifiche vocazioni culturali.

6.        Con specifico riferimento agli interventi di cui al precedente terzo comma, lettera i), il piano determina le priorità negli investimenti da realizzare, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, dei tempi di presentazione della documentazione e di esecuzione degli interventi inseriti nel piano.

7.        Il piano contiene inoltre:

a)       la definizione delle modalità per la verifica della compatibilità delle manifestazioni e delle iniziative contemplate al primo comma dell'articolo 14;

b)       l'indicazione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione e lo sviluppo del servizio bibliotecario e in particolare l'individuazione delle soglie minime dei bacini d'utenza nonché delle caratteristiche territoriali di frazionamento o densità demografica previste, rispettivamente, al quarto e quinto comma del successivo articolo 25;

c)       l'individuazione delle soglie minime dei bacini d'utenza delle scuole musicali di cui al successivo articolo 13.

8.        Il piano individua altresì le sezioni per le quali è necessaria l'adozione delle deliberazioni di attuazione di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 5

Comitato provinciale per la promozione culturale

1.        Nell'intento di garantire il pluralismo degli orientamenti e l'autonomia delle proposte culturali, è istituito il comitato provinciale per la promozione culturale quale organo di consultazione della Giunta provinciale nelle materie di cui alla presente legge.

2.        Il comitato individua indirizzi e criteri per la formazione del piano provinciale di promozione della cultura ed esprime parere sul piano stesso che viene approvato dalla Giunta provinciale.

3.        Il comitato è composto da:

a)       l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali, con funzione di presidente;

b)       il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali;

c)       il Provveditore agli studi della provincia di Trento o suo delegato;

d)       il Rettore dell'Università degli studi di Trento o suo delegato; e) dieci esperti dei settori culturali di cui alla presente legge.

4.        Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Funge da segretario un funzionario del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

5.        Il comitato per lo svolgimento delle proprie funzioni si articola in sottocomitati di settore. Per ciascuno di essi il comitato delimita gli ambiti di intervento.

6.        Ogni comitato di settore è presieduto dal presidente del comitato; funge da segretario il segretario del comitato.

7.        Le adunanze del comitato e dei comitati di settore sono valide con la presenza della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8.        In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato le sue funzioni sono svolte dal dirigente del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

9.        Il comitato e i comitati di settore possono di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altri esperti o rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 8 particolarmente interessati.

10.     Ai componenti del comitato, nonché agli esperti di cui al comma precedente, vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 19876, n. 27.

ARTICOLO 6

Attuazione del piano provinciale di promozione della cultura

1.        Le deliberazioni di attuazione del piano di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 hanno carattere annuale e unico per ciascuna sezione e sono elaborate sulla base dei piani, delle proposte e delle domande presentate dai soggetti di cui al successivo articolo 8 nonché delle iniziative promosse direttamente dalla Provincia.

2.        Le deliberazioni di attuazione del piano individuano in particolare:

a)       le attività e le iniziative che saranno realizzate nell'anno;

b)       l'entità complessiva della spesa per l'attuazione delle attività e delle iniziative di cui alla precedente lettera a),

c)       l'entità dei finanziamenti e dei contributi da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 8, distinti per tipo di attività e di iniziativa;

d)       le eventuali modalità di attuazione delle attività e iniziative di interesse provinciale.

3.        Le iniziative e le attività inserite nel piano pluriennale e nelle deliberazioni di attuazione di cui al presente articolo possono essere organizzate in progetti.

4.        Le deliberazioni di attuazione del piano sono approvate dalla Giunta provinciale e possono essere aggiornate in dipendenza di esigenze sopravvenute e in ogni caso in correlazione con il provvedimento di assestamento del bilancio.

ARTICOLO 7

Particolari determinazioni demandate alla Giunta provinciale

1.        La Giunta provinciale stabilisce con proprie deliberazioni:

a)       i criteri di identificazione dei soggetti di cui all'articolo 8, lettera c); si considerano a carattere provinciale le associazioni private a cui partecipano anche uno o più comuni;

b)       le caratteristiche delle iniziative di cui all'articolo 8, lettera d);

c)       gli elementi per l'individuazione delle iniziative di carattere pluriennale di cui agli articoli 4 e 9;

d)       le modalità per l'elaborazione dei progetti previsti nei piani di cui all'articolo 9 o contenuti nelle proposte e nelle domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 8;

e)       le modalità e i termini per la rendicontazione delle spese ammesse ai contributi ed alle agevolazioni previste dalla presente legge da definirsi, per i comuni, i comprensori e gli altri soggetti pubblici, sulla base di una relazione concernente l'attuazione delle iniziative ed attività realizzate con indicazione delle relative entità finanziarie e per gli altri soggetti, secondo i criteri di semplificazione delle procedure;

f)        i termini per la presentazione dei piani, delle proposte e delle domande da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, nonché la documentazione da produrre, ivi compresa quella che i soggetti di cui all'articolo 9 devono presentare ai comuni e loro consorzi;

g)       le caratteristiche essenziali dei piani comunali e comprensoriali di cui all'articolo 9 nonché delle proposte e delle domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 8

Soggetti legittimati ad ottenere le agevolazioni

1.        Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a)       i comuni o loro forme associative e i comprensori;

b)       le federazioni di cui all'articolo 11 della presente legge;

c)       le associazioni e istituzioni culturali a carattere provinciale;

d)       i singoli privati nonché associazioni, istituzioni, enti, comitati, cooperative e imprese interessati a promuovere iniziative culturali di interesse provinciale;

e)       i proprietari delle istituzioni museali di cui all'articolo 27 della presente legge;

f)        i proprietari delle biblioteche speciali, di conservazione e degli archivi;

g)       i proprietari di strutture culturali.

ARTICOLO 9

Piano comunale di promozione della cultura

1.        I comuni e loro consorzi che intendono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge adottano ogni anno, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 10, un piano comunale di promozione della cultura. Tale piano è articolato in sezioni relative alle biblioteche e agli archivi, ai musei, alle attività culturali, artistiche ed educative, alle attrezzature, alle strutture e arredi necessari nonché alle iniziative dirette del comune e alle attività culturali a carattere ricreativo.

2.        Le attività culturali previste nelle diverse sezioni del piano possono essere organizzate in progetti tenuto conto delle modalità stabilite dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.

3.        Il piano comunale, relativamente alle iniziative di carattere pluriennale e agli interventi per le strutture e gli arredi, specifica gli elementi previsionali su base pluriennale di durata corrispondente a quella del piano di cui al precedente articolo 4, che possono essere aggiornati annualmente in sede di presentazione del piano comunale.

4.        Il piano comunale deve indicare la spesa complessiva e le risorse messe a disposizione dai comuni per la realizzazione delle attività e delle iniziative previste dal piano.

5.        I comuni e loro consorzi elaborano i piani comunali sulla base:

a)       delle esigenze di sviluppo delle biblioteche, degli archivi, dei musei e di altre strutture permanenti di proprietà dei comuni medesimi;

b)       delle iniziative che i comuni intendono gestire direttamente;

c)       delle proposte articolate e motivate in ordine alle attività culturali, artistiche ed educative nonché delle domande relative alle attività culturali a carattere ricreativo presentate da associazioni aventi sede nel rispettivo territorio comunale ed operanti in provincia senza fini di lucro nelle predette attività e che depositino presso il comune di appartenenza il proprio statuto dal quale risultino le specifiche finalità culturali, l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione;

d)       delle proposte articolate di cooperative e imprese che intendano realizzare iniziative culturali di interesse locale.

6.        Le proposte e le domande di cui al comma precedente dovranno essere presentate ai comuni singoli o associati interessati alla realizzazione delle iniziative entro il termine stabilito dai comuni medesimi.

7.        Su richiesta dei comuni e loro consorzi, gli istituti culturali ed i musei istituiti con legge provinciale sono autorizzati a prestare, per la materia di rispettiva competenza e con eventuale regolazione dei relativi rapporti, la loro collaborazione e la loro assistenza tecnica e organizzativa per l'attuazione dei piani comunali di promozione della cultura.

8.        I comuni possono rivolgersi al comprensorio di appartenenza per la realizzazione da parte dello stesso di iniziative culturali, artistiche, educative e ricreative di propria competenza non comprese nell'eventuale piano comunale di promozione della cultura.

9.        I comuni, qualora non intendano presentare un proprio piano, trasmettono al comprensorio le proposte e le domande ad essi presentate dalle associazioni di cui al quinto comma del presente articolo.

10.     Nei casi di cui ai due commi precedenti, i comprensori adottano propri piani sentito il parere della commissione comprensoriale prevista dall'ultimo comma del successivo articolo 10.

ARTICOLO 10

Commissioni comunali

1.        I comuni e loro consorzi che adottano il piano comunale di promozione della cultura costituiscono una commissione per le attività culturali composta da esperti, espressione dei diversi settori culturali di cui alla presente legge.

2.        Nei comuni dotati di biblioteca o museo la commissione è integrata da:

a)       un bibliotecario e un rappresentante designato dal consiglio o dai consigli di biblioteca;

b)       un direttore di museo e un rappresentante designato dal consiglio o dai consigli di museo.

3.        La commissione esprime il parere sul piano comunale di promozione della cultura e propone ai comuni e loro consorzi gli indirizzi generali di coordinamento tra le varie sezioni del piano.

4.        I comprensori che adottano i piani di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 costituiscono una commissione composta secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 11

Partecipazione delle federazioni di associazioni culturali

1.        Le federazioni, intese ai fini della presente legge come forme associative di associazioni operanti senza scopi di lucro in provincia nelle materie di cui alla legge stessa, presentano, nei termini e con le modalità fissati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, proposte in ordine alle attività ed iniziative culturali che intendono realizzare.

2.        Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal piano provinciale di promozione della cultura e dalle deliberazioni annuali di attuazione, le federazioni che abbiano depositato presso il Servizio provinciale competente in materia di attività culturali copia autentica del proprio statuto del quale risultino le specifiche finalità associative, l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione, nonché l'elenco delle associazioni aderenti da cui risulti che più della metà delle stesse abbia sede in almeno la metà dei comprensori della provincia. Le federazioni devono altresì presentare al Servizio medesimo copia dei bilanci e dei conti consultivi approvati dai competenti organi statutari e la consistenza dei soci delle associazioni affiliate.

ARTICOLO 12

Rappresentanza della Provincia in organismi culturali

1.        La Giunta provinciale al fine di garantire un miglior raccordo tra gli obiettivi del piano provinciale di promozione della cultura e la realizzazione di attività di particolare interesse culturale, può nominare un proprio rappresentante negli organi di gestione delle federazioni di associazioni, delle associazioni dei comuni, nonché delle istituzioni ed associazioni di interesse provinciale i cui statuti lo prevedano.

ARTICOLO 13

Registro delle scuole musicali

1.        I soggetti di cui all'articolo 8, lettere a), b), c) e d) nonché i soggetti di cui all'articolo 9, quinto comma, lettere c) e d), che gestiscono scuole musicali, per poter beneficiare dei contributi previsti dal piano provinciale di promozione della cultura e dalle deliberazioni annuali di attuazione, devono ottenere dal Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, l'iscrizione al registro provinciale delle scuole musicali tenuto a cura del Servizio medesimo.

2.        Per l'iscrizione al registro le scuole musicali devono:

a)       disciplinare la propria attività ed i programmi didattici con un apposito regolamento approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 5;

b)       assicurare un bacino d'utenza non inferiore alle soglie minime previste dal piano provinciale di promozione della cultura;

c)       essere dotate di personale professionalmente qualificato;

d)       assicurare la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative di formazione predisposte dalla Provincia.

3.        Qualora vengano a cessare i requisiti per l'iscrizione al registro, è disposta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

ARTICOLO 14

Interventi straordinari

1.        La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese e ad assegnare contributi per l'effettuazione di manifestazioni e iniziative di particolare importanza per l'incremento della cultura non comprese nelle deliberazioni di attuazione del piano provinciale di promozione della cultura in relazione al loro carattere di straordinarietà e imprevedibilità , nei limiti della riserva di fondi stabilita allo scopo nel piano medesimo.

2.        Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti previa verifica della compatibilità delle manifestazioni e iniziative con quelle previste dal piano, secondo le modalità fissate nel piano medesimo.

3.        Per i fini di cui al primo comma, i soggetti legittimati dovranno presentare al Servizio provinciale competente in materia di attività culturali tempestiva e motivata domanda corredata da una dettagliata relazione illustrativa e dal piano di finanziamento.

ARTICOLO 15

Requisiti delle biblioteche e delle istituzioni museali

1.        Le biblioteche di pubblica lettura, le biblioteche speciali e di conservazione, pubbliche e private, le biblioteche scolastiche nonché le istituzioni museali che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, devono:

a)       garantire la fruizione da parte di tutti i cittadini di un servizio continuativo;

b)       essere dotate di personale professionalmente qualificato;

c)       disciplinare la propria attività con apposito regolamento che dovrà essere adeguato alle direttive impartite dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5 della presente legge ed essere approvato dalla Giunta medesima;

d)       assicurare la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative di formazione predisposte dalla Provincia;

e)       fornire alla Provincia le informazioni richieste in ordine alle attività attuate.

2.        La gestione culturale delle biblioteche e delle istituzioni museali di cui al comma precedente è affidata rispettivamente al consiglio di biblioteca e al consiglio di museo nominati dai comuni o da loro forme associative o dall'ente proprietario della biblioteca o del museo.

ARTICOLO 16

Archivi degli enti locali

1.        Gli enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e all'inventariazione dei documenti degli archivi storici ad essi affidati ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

2.        Gli enti locali provvedono a trasferire negli archivi di cui sopra i documenti posseduti scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

3.        Le sezioni di archivi ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca pubblica, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

4.        Gli inventari degli archivi degli enti locali sono depositati nelle biblioteche degli enti stessi e nella biblioteca centro del sistema, ove esistano.

ARTICOLO 17

Misura degli interventi a favore dei comuni

1.        Per i fini di cui alla presente legge, la Giunta provinciale interviene a favore dei comuni e loro consorzi con la concessione di:

a)       contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile per le attività e le iniziative culturali nonché per l'acquisto e la riparazione di arredi e di attrezzature, previsti nel piano comunale ed inseriti nel piano provinciale di promozione della cultura e nelle relative deliberazioni annuali di attuazione;

b)       contributi in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile relativamente a quanto previsto nel piano provinciale di promozione della cultura per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture. La misura dei contributi è determinata in base a criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto degli elementi di valutazione stabiliti per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

2.        I contributi di cui alla precedente lettera b) possono essere concessi anche per gli immobili dei quali i comuni e loro consorzi abbiano il godimento o l'uso. In ogni caso l'entità del contributo concesso sarà commisurata in relazione alla durata del rapporto d'uso e al valore dell'immobile.

3.        Limitatamente alle istituzioni museali, la Giunta provinciale, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità , è autorizzata ad assumere direttamente determinate spese. A tal fine la Giunta medesima stipula apposite convenzioni per la regolazione dei rapporti patrimoniali con le istituzioni museali di proprietà dei comuni e loro consorzi.

ARTICOLO 18

Misura degli interventi per lo sviluppo delle biblioteche

1.        Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, la Giunta provinciale interviene a favore dei proprietari di biblioteche speciali e di conservazione diversi dai comuni e loro forme associative con la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nelle deliberazioni annuali di cui al precedente articolo 6, per la gestione e lo sviluppo delle predette biblioteche.

ARTICOLO 19

Misura degli interventi per lo sviluppo delle istituzioni museali

1.        Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 17, la Giunta provinciale interviene a favore dei proprietari di istituzioni museali diversi dai comuni e loro forme associative con la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nelle deliberazioni annuali di cui al precedente articolo 6, per la gestione e lo sviluppo delle predette istituzioni museali.

2.        La Giunta provinciale, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità , è autorizzata ad assumere direttamente le spese di cui al presente articolo. A tal fine la Giunta provinciale stipula apposite convenzioni per la regolazione dei rapporti patrimoniali con le istituzioni museali di proprietà dei soggetti di cui al precedente comma.

ARTICOLO 20

Misura degli interventi per le strutture

1.        Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 17, la Giunta provinciale è autorizzata, sentito il comune interessato, a concedere contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nel piano provinciale di promozione della cultura e nelle deliberazioni annuali di attuazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 8 diversi dai comuni e loro consorzi per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle sedi di biblioteche e di istituzioni museali e di strutture destinate allo svolgimento di attività e manifestazioni culturali. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi nella stessa misura e per i soggetti medesimi, per l'acquisto e la riparazione di arredi e di attrezzature.

2.        La destinazione d'uso delle strutture assistite dalle agevolazioni di cui al precedente comma è vincolata agli scopi previsti dalla presente legge per un periodo che sarà determinato dalla Giunta provinciale, commisurato all'entità del contributo concesso e in rapporto al valore dell'immobile.

ARTICOLO 21

Erogazione delle agevolazioni

1.        L'erogazione dei finanziamenti e dei contributi per le attività e le iniziative culturali previste nel piano provinciale di cui al precedente articolo 4, con esclusione di quelle indicate al terzo comma, lettera i) del medesimo articolo, è disposta dalla Giunta provinciale, per i comuni, loro forme associative e comprensori, sulla base di fabbisogni di cassa secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7; per gli altri soggetti previsti dall'articolo 8, anche in via frazionata, secondo gli importi previsti nelle deliberazioni di attuazione di cui al precedente articolo 6, da determinarsi in relazione ai fabbisogni finanziari e alle modalità di attuazione degli interventi.

2.        L'erogazione delle agevolazioni per gli interventi previsti dal terzo comma, lettera i), del precedente articolo 4, è disposta, per i comuni e loro forme associative, secondo quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26; per gli altri soggetti, anche in via anticipata, in una o più soluzioni fino alla misura massima dell'80 per cento in relazione all'attuazione degli interventi e ai tempi di sostenimento della spesa, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3.        L'erogazione del saldo sarà comunque subordinata all'avvenuta osservanza degli obblighi di rendicontazione di cui al precedente articolo 7.

4.        Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa sarà operata la riduzione proporzionale delle agevolazioni concesse.

TITOLO III

Biblioteche

ARTICOLO 22

Biblioteche di pubblica lettura, speciali e di conservazione

1.        La Provincia promuove lo sviluppo, il coordinamento delle biblioteche e in particolare:

a)       delle biblioteche di pubblica lettura di cui al successivo articolo 26;

b)       delle biblioteche speciali, cioè di quelle comunque adibite alla raccolta, conservazione e utilizzo di materiali specializzati e destinati precipuamente a particolari gruppi di utenti;

c)       delle biblioteche di conservazione, cioè di quelle che comunque svolgono un ruolo principalmente di raccolta, coordinamento, catalogazione, conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio librario antico, di materiali rari e di pregio.

ARTICOLO 23

Sistema bibliotecario provinciale

1.        La Giunta provinciale promuove sul proprio territorio la cooperazione bibliotecaria come metodo e come strumento per la realizzazione del sistema bibliotecario provinciale ed esercita funzioni di coordinamento nella materia.

2.        Il sistema bibliotecario provinciale è formato dalle biblioteche gestite direttamente dalla Provincia, dalle biblioteche di pubblica lettura, dalle biblioteche speciali e di conservazione gestite dai comuni o da altri soggetti pubblici e privati che intendono cooperare per garantire la conoscenza e la più ampia circolazione delle informazioni bibliografiche nonché il potenziamento delle possibilità di accesso ai documenti.

3.        In particolare il sistema bibliotecario provinciale si propone i seguenti obiettivi:

a)       l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio provinciale al fine di una loro più diffusa fruizione pubblica;

b)       la predisposizione di sistemi informativi, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie;

c)       l'organizzazione del prestito interbibliotecario;

d)       la promozione e la gestione di servizi centralizzati di informazione bibliografica;

e)       il collegamento con eventuali reti bibliografiche nazionali che possano contribuire utilmente ad ampliare gli ambiti territoriali dell'interscambio di informazioni e di documenti;

f)        la collaborazione con altri servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alla scuola;

g)       il coordinamento su scala provinciale di attività culturali e promozionali che siano conformi alla natura e agli scopi dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo a iniziative intese a favorire la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, l'informazione e l'aggiornamento dei cittadini, la migliore conoscenza dei diversi aspetti e processi della comunicazione.

4.        Le funzioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente sono svolte dal Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, anche tramite l'Osservatorio provinciale sulle attività culturali.

ARTICOLO 24

Sistema bibliotecario locale

1.        I comuni possono deliberare l'adesione delle loro biblioteche a sistemi locali di valle o di area omogenea che favoriscano il coordinamento e la collaborazione fra le biblioteche aderenti, al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse e l'interscambio di informazioni, di documenti e di attività culturali.

2.        Ogni sistema bibliotecario locale fa capo ad una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema. Detta biblioteca realizza, coordina e cura i servizi concordati con le biblioteche collegate.

3.        Al sistema bibliotecario locale possono aderire anche biblioteche e centri di documentazione appartenenti ad altri enti o istituzioni pubbliche e private della stessa zona.

ARTICOLO 25

Istituzione delle biblioteche dei comuni e loro forme associative

1.        I comuni e loro forme associative che intendono realizzare un servizio di pubblica lettura, vi provvedono mediante l'istituzione di una biblioteca pubblica o di un punto di prestito aderente ad una biblioteca pubblica.

2.        La biblioteca pubblica deve garantire un'attività complessiva di almeno 18 ore settimanali.

3.        Il servizio delle biblioteche è diretto da personale tecnico ad esse specificatamente addetto ed in possesso del diploma di scuola media superiore; è richiesto il diploma di laurea nel caso in cui la biblioteca assolva a funzioni di centro di sistema locale o sia dotata di un patrimonio librario di particolare rilievo.

4.        Qualora i bacini di utenza siano inferiori alla soglia minima stabilita dal piano provinciale di promozione della cultura e le condizioni sociali e geografiche lo consentano, l'istituzione di una nuova biblioteca potrà avvenire solo in forma consortile o con altri forme gestionali, che comunque assicurino il servizio in più comuni e per un'utenza complessiva superiore alla soglia minima stabilita dal piano.

5.        I comuni e in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento o densità demografica, da individuarsi nel piano di cui al precedente articolo 4, possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali con l'osservanza dei criteri e dei parametri fissati nel piano medesimo.

ARTICOLO 26

Finalità dei servizi attuati dalle biblioteche comunali

1.        Le biblioteche dei comuni e loro forme associative sono servizi culturali pubblici che, con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opinioni e nel rispetto delle esigenze particolari degli utenti in età minore, concorrono all'educazione permanente e a soddisfare ogni altra esigenza di informazione, aggiornamento e studio del cittadino mediante:

a)       la raccolta, l'ordinamento, la catalogazione, la conservazione, la tutela e la messa a disposizione del pubblico di libri e documenti di ogni tipo, ivi compresi quelli audiovisivi e su supporto elettronico;

b)       la diffusione dell'informazione con ogni mezzo di comunicazione;

c)       il reperimento, l'ordinamento e la più ampia fruizione da parte del pubblico della documentazione locale e, più in generale, di quella utile a favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea del Trentino;

d)       le attività culturali e promozionali che abbiano attinenza con gli scopi e i programmi delle biblioteche, con particolare riguardo a interventi per la diffusione della lettura e a iniziative che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio delle biblioteche.

TITOLO IV

Istituzioni museali

ARTICOLO 27

Istituzioni museali

1.        La Provincia promuove lo sviluppo, il coordinamento delle istituzioni museali e in particolare:

a)       dei musei dei comuni e loro forme associative o a carattere locale;

b)       delle raccolte omogenee appartenenti ad istituti, fondazioni o altri enti.

ARTICOLO 28

Finalità delle istituzioni museali

1.        Le istituzioni museali devono realizzare servizi culturali volti a:

a)       promuovere la raccolta, conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

b)       contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica ed artistica;

c)       adottare iniziative culturali che contribuiscano all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;

d)       reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

2.        In particolare le predette istituzioni curano l'attività didattica anche in collaborazione con la scuola, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza di beni culturali con specifico riferimento all'ambiente locale e ne promuovono la difesa.

ARTICOLO 29

Coordinamento dell'attività dei musei

1.        Al fine di garantire il coordinamento dell'attività delle istituzioni museali di cui all'articolo 27 e dei musei istituiti con legge provinciali, ivi compreso il museo provinciale d'arte, l'Assessore competente in materia di attività culturali convoca almeno una volta all'anno in apposite riunioni, plenarie o di settore, da lui presiedute, i presidenti dei consigli di amministrazione e di direttori dei musei istituiti con legge provinciale, i sindaci o loro delegati e i direttori dei musei dei comuni nel cui ambito è istituito un museo di cui all'articolo 27 e i rappresentanti degli altri musei che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge.

TITOLO V

Disposizioni organizzative, transitorie e finali

ARTICOLO 30

Osservatorio provinciale sulle attività culturali

1.        Allo scopo di favorire la programmazione nonché la realizzazione coordinata delle attività culturali di cui alla presente legge, il Servizio competente in materia di attività culturali cura l'Osservatorio provinciale sulle attività culturali, al quale sono devolute le seguenti funzioni:

a)       raccogliere e ordinare ogni informazione riguardante la natura, le attività e le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 8 della presente legge, ivi compresi i flussi finanziari;

b)       catalogare le risorse bibliografiche e documentarie in supporto cartaceo, audiovisivo, elettronico utilizzando appositi sistemi di classificazione;

c)       individuare e rilevare i bisogni potenziali ed espressi di tutti gli utenti in ordine alle attività , alle iniziative e ai servizi di cui alla presente legge;

d)       assicurare un adeguato servizio di consulenza e di assistenza tecnica in ordine alla raccolta, all'ordinamento e alla diffusione delle informazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 8;

e)       curare lo scambio di informazioni anche con soggetti operanti fuori del territorio provinciale;

f)        diffondere e pubblicizzare i dati e le informazioni con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche avvalendosi delle biblioteche o di altri soggetti ritenuti idonei.

2.        L'Osservatorio provvede a realizzare quanto previsto dalla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16.

3.        I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti a fornire all'Osservatorio medesimo le informazioni dallo stesso richieste.

4.        Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la Giunta provinciale può individuare in materia di attività culturali un ufficio denominato Osservatorio provinciale sulle attività culturali, anche in aggiunta al numero massimo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

ARTICOLO 31

Utilizzazione dei beni e delle attrezzature della Provincia

1.        La Giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso anche gratuito ai soggetti di cui all'articolo 8 beni immobili ed attrezzature di sua proprietà da utilizzare per le attività ed iniziative culturali di cui alla presente legge.

2.        I criteri di concessione degli immobili e delle attrezzature saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5.

3.        La concessione sarà regolata da apposito disciplinare, di durata non superiore a cinque anni salvo rinnovo.

ARTICOLO 32

Modificazioni degli statuti delle istituzioni culturali e dei musei istituiti con legge provinciale

1.        Gli statuti delle istituzioni culturali e dei musei istituiti con legge provinciale possono essere modificati con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi e approvata dalla Giunta provinciale.

Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 33

Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

1.        Alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento» e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: allegato C: - al numero 22 - Servizio Attività Culturali, primo capoverso, dopo la parola «provinciale», sono aggiunte le parole «di formazione del catalogo unico delle biblioteche,»; - al numero 23 - Servizio Beni Culturali, terzo capoverso, sono soppresse le parole «nonché la formazione del catalogo unico delle biblioteche».

ARTICOLO 34

Modificazioni alla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16

1.        Alla presente legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16, recante «Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino» sono apportate le seguenti modificazioni:

articolo 2: - è abrogata la parola «scritta»;

articolo 4:

- l'ultimo periodo della lettera a) è sostituito dal seguente: «La catalogazione sarà effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, lettera e), del provvedimento legislativo concernente" Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino";»;

- alla lettera c) le parole «secondo le modalità indicate nel piano annuale di cui all'articolo 20 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, come modificato dall'articolo 9 della presente legge» sono sostituite dalle parole «secondo le modalità indicate nel piano di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo concernente " Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino" e nelle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento legislativo.»;

articolo 5:

- l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Alla realizzazione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche di cui all'articolo 23 del provvedimento legislativo concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino» e, secondo apposite convenzioni, le altre biblioteche anche non comprese nel piano di cui all'articolo 4 e nelle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento legislativo. A tal fine per l'attività di inventariazione e catalogazione effettuata dalle biblioteche, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme di importo pari all'ammontare della spesa ammessa, a carico delle autorizzazioni di spesa relative al provvedimento legislativo stesso.»;

articolo 6:

- l'ultimo periodo dell'articolo è abrogato.

ARTICOLO 35

Modificazioni alla legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22

1.        Alla legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, recante «Interventi per le zone svantaggiate», è apportata la seguente modificazione:

articolo 11:

- l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 11 Interventi nel settore della cultura Al fine di realizzare concrete azioni di promozione culturale e di sostegno sociale nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3, possono essere istituiti sale di lettura o punti di prestito collegati al sistema provinciale delle biblioteche, nell'ambito del piano provinciale di promozione della cultura e delle deliberazioni di attuazione di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento legislativo concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino», anche in deroga ai parametri socio - economici, demografici e tecnici eventualmente adottati per l'ampliamento del sistema provinciale delle biblioteche.».

ARTICOLO 36

Modificazioni alla legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17

1.        Alla legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17, recante «Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine» sono apportate le seguenti modificazioni:

articolo 3:

- al primo comma le parole: «E' adottato secondo le procedure previste dalla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31,» sono sostituite dalle parole: «E' adottato secondo le procedure previste dal provvedimento legislativo concernente " Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino",»;

articolo 4:

- le parole: «secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 16 della citata legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31.» sono sostituite dalle parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale. Le relative domande dovranno essere trasmesse alla Giunta provinciale contestualmente al piano di promozione della cultura ladina.».

ARTICOLO 37

Norme transitorie e finali

1.        Il primo piano provinciale di promozione della cultura si riferisce al triennio 1988- 1990.

2.        Le attività e le iniziative da realizzare nell'anno 1987 sulla base della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 e dell'articolo 11 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, nonché sulla base delle leggi provinciali 18 agosto 1981, n. 16 e 12 settembre 1983, n. 31, rimangono soggette alle norme medesime, salvo che i pareri previsti dalle predette leggi provinciali saranno espressi dal comitato di cui all'articolo 5 della presente legge. A tale fine gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il 31 dicembre 1987 saranno definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

3.        Fermo restando quanto previsto dal comma precedente in ordine ai pareri, la legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, continua ad applicarsi nella realizzazione degli interventi per le strutture culturali inseriti nel piano pluriennale di cui all'articolo 14 della legge provinciale medesima, così come continua ad applicarsi la legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne il programma di interventi, riguardante le strutture bibliotecarie e museali, di cui agli articoli 13 e 18, previsti nel piano annuale 1987.

4.        Per le iniziative formative e ricreative non previste dalla presente legge continua ad applicarsi la legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3.

ARTICOLO 38

Abrogazioni

1.        Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono abrogate le seguenti leggi:

- legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 e successive modificazioni; 1. Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono abrogate le seguenti leggi:

OMISSIS

- legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, ad eccezione degli articoli 15, 20, 21 e 22.

ARTICOLO 39

Riferimento delle spese

1.        Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui al successivo articolo 40.

ARTICOLO 40

Copertura degli oneri

1.        Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 1.500.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 30, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987- 1989».

2.        Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di Lire 15.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 5, ultimo comma, e 3, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «Servizi generali», nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.

3.        Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 2.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 30, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.

4.        Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 20.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 5, ultimo comma, e 3, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.

5.        Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

ARTICOLO 41

Variazioni di bilancio

1.        Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso -

Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24)

competenza L. 16.500.000, cassa L. 16.500.000

in aumento:

Cap. 12200 - Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli

competenza L. 1.500.000, cassa L. 1.500.000

Cap. 12300 - Competenze a membri di consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni)

competenza L. 15.000.000, cassa L. 15.000.000 OMISSIS

Totale variazioni in aumento competenza L. 16.500.000, cassa L. 16.500.000

2.        Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987- 1989, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987- 1989», le somme di cui all'articolo 40 della presente legge sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed aree di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 40.

3.        La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.