LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 30-07-1987 PROVINCIA DI TRENTO
Programmazione e sviluppo
delle attività culturali nel Trentino.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 35 del 4 agosto 1987
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1.
Con la presente legge la Provincia autonoma di Trento
si prefigge i seguenti scopi:
a) lo
sviluppo e il coordinamento degli istituti e dei servizi bibliotecari;
b) lo
sviluppo delle istituzioni museali;
c) l'attuazione
e la promozione di manifestazioni, iniziative ed attività culturali,
artistiche, educative e ricreative;
d) la
conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi locali,
nonché delle tradizioni, della parlata e di quanto concorre
a costituire la civiltà delle isole etnico - linguistiche;
e) il
sostegno e la valorizzazione dell'associazionismo al fine di
perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura;
f)
la promozione dell'educazione permanente di tutti i cittadini;
g) la
ricerca e il potenziamento delle connessioni tra le attività
e i beni culturali e lo sviluppo economico;
h) lo
sviluppo delle strutture, degli arredi e delle attrezzature
necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente
legge.
2.
Nel perseguimento dei predetti scopi, la Provincia favorisce
l'adozione del metodo della programmazione e la realizzazione
coordinata delle attività culturali di cui alla presente legge.
secondo le disposizioni della legge medesima.
ARTICOLO 2
Interventi della Provincia
1.
Per conseguire gli scopi di cui al precedente articolo
1, la Giunta provinciale:
a) promuove
lo sviluppo delle biblioteche, con particolare riguardo a quelle
dei comuni e loro consorzi e tutela gli archivi storici ad essi
affidati;
b) promuove
lo sviluppo delle istituzioni museali di cui al successivo articolo
27;
c) provvede
direttamente al potenziamento della biblioteca provinciale specializzata
nelle materie di cui alla presente legge, della biblioteca provinciale
di letteratura giovanile, all'istituzione e al potenziamento
di una biblioteca pedagogica e di altre biblioteche speciali
considerate necessarie per la realizzazione dei fini di cui
alla presente legge nonché alla gestione del catalogo bibliografico
trentino di cui alla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16;
d) provvede
allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche in materia
di inventariazione e catalogazione relativamente alle biblioteche,
ai musei e agli archivi;
e) formula
i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche bibliografiche
e biblioteconomiche;
f)
promuove e realizza iniziative e manifestazioni culturali
di interesse provinciale anche tramite i soggetti di cui al
successivo articolo 8;
g) interviene
a sostegno delle iniziative e delle manifestazioni culturali
previste dai piani comunali e comprensoriali;
h) interviene
per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione
e l'ampliamento di strutture destinate alle finalità della presente
legge e per l'acquisto e riparazione di arredi e attrezzature;
i)
provvede a documentare e diffondere la conoscenza della
cultura, dell'ambiente, della storia, della letteratura e delle
tradizioni del Trentino nonché della realtà contemporanea attraverso
la pubblicazione, anche mediante contratti da stipulare con
editori, e l'acquisto di opere a stampa e di altro materiale
informativo e documentario e la sottoscrizione di abbonamenti
a riviste di particolare valore scientifico, storico e letterario
da distribuire gratuitamente o per finalità di scambio.
2.
Gli interventi implicanti connessioni con l'attività
di conservazione e valorizzazione dei beni librari e documentari
verranno programmati d'intesa fra il Servizio Attività Culturali
ed il Servizio Beni Culturali.
3.
La Giunta provinciale realizza servizi destinati ai giovani
per favorire una formazione culturale che promuova la partecipazione
attiva al patrimonio e alla vita culturale della società e che
stimoli la ricerca di forme e mezzi di espressione personale
nonché l'educazione civica.
4.
la Giunta provinciale, assicurando il necessario coordinamento
con gli interventi di cui alla legge provinciale 28 aprile 1986,
n. 13, promuove altresì iniziative, anche per il tramite di
enti o associazioni, atte a mantenere e ad accrescere i legami
storici e culturali con i trentini trasferiti in altre regioni
o emigrati all'estero e provvede alla realizzazione dei programmi
culturali previsti nell'ambito delle attività delle comunità
di lavoro delle regioni alpine.
5.
la Provincia informa la propria attività alla più ampia
collaborazione tra tutti i soggetti di cui alla presente legge,
ivi comprese le istituzioni scolastiche.
ARTICOLO 3
Interventi di supporto
realizzati dalla Provincia
1.
Per i fini di cui alla presente legge, anche in relazione
alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti di
cui al successivo articolo 8, la Giunta provinciale:
a) effettua
studi e ricerche;
b) realizza
un sistema informativo idoneo a garantire la conoscenza dei
soggetti, delle attività , delle iniziative, del patrimonio
e delle strutture culturali;
c) provvede
alla qualificazione di tutti gli operatori di cui alla presente
legge, attraverso corsi di formazione, di specializzazione nonché
attraverso borse di studio e l'organizzazione di tirocini;
d) pubblicizza
e promuove l'immagine coordinata dei beni, delle attività e
delle iniziative culturali di cui alla presente legge avvalendosi
di giornali, emittenti radiofoniche e televisive, riviste e
in genere di ogni altro mezzo di comunicazione di massa nonché
di audiovisivi, materiali informativi pubblicitari e di altri
mezzi ritenuti idonei allo scopo;
e) istituisce
un centro audiovisivi;
f)
presta servizi di assistenza tecnica, di consulenza e
in genere di supporto alle attività di cui alla presente legge.
2.
Per la realizzazione di quanto disposto dal presente
articolo la Provincia può avvalersi di qualificati esperti o
organismi specializzati nonché dei soggetti di cui all'articolo
8.
3.
Per i fini di cui al presente articolo è istituito un
comitato tecnico - scientifico nominato dalla Giunta provinciale
e composto da:
a) l'Assessore
provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali,
con funzioni di presidente;
b) il
dirigente del Servizio provinciale competente in materia di
attività culturali;
c) da
cinque a sette esperti designati dalla Giunta provinciale.
4.
In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato,
le sue funzioni sono svolte dal dirigente del Servizio provinciale
competente in materia di attività culturali. Funge da segretario
un funzionario del medesimo Servizio provinciale.
5.
Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi
stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive
modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge
provinciale 1 settembre 1986, n. 27.
TITOLO II
Programmazione e
realizzazione degli interventi
ARTICOLO 4
Piano provinciale di
promozione della cultura
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale
approva un piano pluriennale, che può essere aggiornato annualmente,
di promozione delle attività di sviluppo delle strutture culturali,
di durata corrispondente a quella del programma di sviluppo
provinciale.
2.
Il piano è formulato in armonia con gli indirizzi del
programma di sviluppo provinciale, sentito il comitato di cui
all'articolo 5 della presente legge.
3.
Il piano costituisce lo strumento di programmazione degli
interventi ed è articolato nelle seguenti sezioni:
a) biblioteche
e archivi;
b) musei
e mostre permanenti;
c) attività
culturali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a)
e b) realizzate o promosse dai comuni o loro consorzi e dai
comprensori;
d) attività
culturali delle associazioni o istituzioni culturali a carattere
provinciale e delle federazioni di associazioni culturali nonché
iniziative culturali di interesse provinciale presentate dai
soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 8;
e) iniziative
ed attività svolte dalla Provincia;
f)
attività culturali a carattere ricreativo nei diversi
campi della culturali e della vita sociale, con particolare
riguardo a quelle aventi carattere aggregativo e continuativo;
g) le
attività didattiche delle scuole musicali iscritte al registro
di cui al successivo articolo 13;
h) interventi
per le attrezzature;
i)
strutture ed arredi necessari per la realizzazione di
quanto previsto dalla presente legge.
4.
Costituiscono elementi essenziali del piano:
a) gli
obiettivi che si intendono perseguire;
b) le
linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati nonché le relative priorità;
c) le
iniziative di carattere pluriennale specificate nelle linee
essenziali, nei dati di spesa e nei relativi finanziamenti e
le modalità di intervento della Provincia fino all'adozione
delle deliberazioni di attuazione di cui al successivo articolo
6;
d) i
criteri e le modalità per l'attuazione del piano;
e) i
criteri per il riparto delle risorse disponibili tra le varie
sezioni in cui è articolato il piano nonché la misura dei fondi
di riserva da destinare agli scopi di cui al primo comma dell'articolo
14;
f)
i criteri e le modalità per la definizione delle spese
ammissibili alle agevolazioni provinciali, tenuto conto delle
quote e contribuzioni a carico degli utenti dei servizi;
g) i
criteri e le modalità per la determinazione dei contributi relativi
agli interventi previsti nella presente legge da definire, tenuto
conto, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente,
anche della natura e dell'incidenza delle risorse destinate
dai soggetti beneficiari dei contributi al finanziamento della
spesa complessiva programmata.
5.
La determinazione dei finanziamenti relativi alle attività
di cui al precedente terzo comma, lettera f), viene effettuata
sulla base di parametri oggettivi stabiliti dalla Giunta provinciale
secondo criteri che tengano conto della popolazione, delle caratteristiche
territoriali e delle specifiche vocazioni culturali.
6.
Con specifico riferimento agli interventi di cui al precedente
terzo comma, lettera i), il piano determina le priorità negli
investimenti da realizzare, le modalità di determinazione della
spesa ammissibile, dei tempi di presentazione della documentazione
e di esecuzione degli interventi inseriti nel piano.
7.
Il piano contiene inoltre:
a) la
definizione delle modalità per la verifica della compatibilità
delle manifestazioni e delle iniziative contemplate al primo
comma dell'articolo 14;
b) l'indicazione
dei criteri e dei parametri per l'organizzazione e lo sviluppo
del servizio bibliotecario e in particolare l'individuazione
delle soglie minime dei bacini d'utenza nonché delle caratteristiche
territoriali di frazionamento o densità demografica previste,
rispettivamente, al quarto e quinto comma del successivo articolo
25;
c) l'individuazione
delle soglie minime dei bacini d'utenza delle scuole musicali
di cui al successivo articolo 13.
8.
Il piano individua altresì le sezioni per le quali è
necessaria l'adozione delle deliberazioni di attuazione di cui
al successivo articolo 6.
ARTICOLO 5
Comitato provinciale
per la promozione culturale
1.
Nell'intento di garantire il pluralismo degli orientamenti
e l'autonomia delle proposte culturali, è istituito il comitato
provinciale per la promozione culturale quale organo di consultazione
della Giunta provinciale nelle materie di cui alla presente
legge.
2.
Il comitato individua indirizzi e criteri per la formazione
del piano provinciale di promozione della cultura ed esprime
parere sul piano stesso che viene approvato dalla Giunta provinciale.
3.
Il comitato è composto da:
a) l'Assessore
provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali,
con funzione di presidente;
b) il
dirigente del Servizio provinciale competente in materia di
attività culturali;
c) il
Provveditore agli studi della provincia di Trento o suo delegato;
d) il
Rettore dell'Università degli studi di Trento o suo delegato;
e) dieci esperti dei settori culturali di cui alla presente
legge.
4.
Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale con propria
deliberazione e rimane in carica per la durata della legislatura
provinciale. Funge da segretario un funzionario del Servizio
provinciale competente in materia di attività culturali.
5.
Il comitato per lo svolgimento delle proprie funzioni
si articola in sottocomitati di settore. Per ciascuno di essi
il comitato delimita gli ambiti di intervento.
6.
Ogni comitato di settore è presieduto dal presidente
del comitato; funge da segretario il segretario del comitato.
7.
Le adunanze del comitato e dei comitati di settore sono
valide con la presenza della maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto di chi presiede.
8.
In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato
le sue funzioni sono svolte dal dirigente del Servizio provinciale
competente in materia di attività culturali.
9.
Il comitato e i comitati di settore possono di volta
in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza
diritto di voto, altri esperti o rappresentanti dei soggetti
di cui all'articolo 8 particolarmente interessati.
10. Ai componenti
del comitato, nonché agli esperti di cui al comma precedente,
vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale
20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto
delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre
19876, n. 27.
ARTICOLO 6
Attuazione del piano
provinciale di promozione della cultura
1.
Le deliberazioni di attuazione del piano di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4 hanno carattere annuale e unico per ciascuna
sezione e sono elaborate sulla base dei piani, delle proposte
e delle domande presentate dai soggetti di cui al successivo
articolo 8 nonché delle iniziative promosse direttamente dalla
Provincia.
2.
Le deliberazioni di attuazione del piano individuano
in particolare:
a) le
attività e le iniziative che saranno realizzate nell'anno;
b) l'entità
complessiva della spesa per l'attuazione delle attività e delle
iniziative di cui alla precedente lettera a),
c) l'entità
dei finanziamenti e dei contributi da assegnare ai soggetti
di cui all'articolo 8, distinti per tipo di attività e di iniziativa;
d) le
eventuali modalità di attuazione delle attività e iniziative
di interesse provinciale.
3.
Le iniziative e le attività inserite nel piano pluriennale
e nelle deliberazioni di attuazione di cui al presente articolo
possono essere organizzate in progetti.
4.
Le deliberazioni di attuazione del piano sono approvate
dalla Giunta provinciale e possono essere aggiornate in dipendenza
di esigenze sopravvenute e in ogni caso in correlazione con
il provvedimento di assestamento del bilancio.
ARTICOLO 7
Particolari determinazioni
demandate alla Giunta provinciale
1.
La Giunta provinciale stabilisce con proprie deliberazioni:
a) i
criteri di identificazione dei soggetti di cui all'articolo
8, lettera c); si considerano a carattere provinciale le associazioni
private a cui partecipano anche uno o più comuni;
b) le
caratteristiche delle iniziative di cui all'articolo 8, lettera
d);
c) gli
elementi per l'individuazione delle iniziative di carattere
pluriennale di cui agli articoli 4 e 9;
d) le
modalità per l'elaborazione dei progetti previsti nei piani
di cui all'articolo 9 o contenuti nelle proposte e nelle domande
presentate dai soggetti di cui all'articolo 8;
e) le
modalità e i termini per la rendicontazione delle spese ammesse
ai contributi ed alle agevolazioni previste dalla presente legge
da definirsi, per i comuni, i comprensori e gli altri soggetti
pubblici, sulla base di una relazione concernente l'attuazione
delle iniziative ed attività realizzate con indicazione delle
relative entità finanziarie e per gli altri soggetti, secondo
i criteri di semplificazione delle procedure;
f)
i termini per la presentazione dei piani, delle proposte
e delle domande da parte dei soggetti di cui all'articolo 8,
nonché la documentazione da produrre, ivi compresa quella che
i soggetti di cui all'articolo 9 devono presentare ai comuni
e loro consorzi;
g) le
caratteristiche essenziali dei piani comunali e comprensoriali
di cui all'articolo 9 nonché delle proposte e delle domande
presentate dai soggetti di cui all'articolo 8.
ARTICOLO 8
Soggetti legittimati
ad ottenere le agevolazioni
1.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla
presente legge:
a) i
comuni o loro forme associative e i comprensori;
b) le
federazioni di cui all'articolo 11 della presente legge;
c) le
associazioni e istituzioni culturali a carattere provinciale;
d) i
singoli privati nonché associazioni, istituzioni, enti, comitati,
cooperative e imprese interessati a promuovere iniziative culturali
di interesse provinciale;
e) i
proprietari delle istituzioni museali di cui all'articolo 27
della presente legge;
f)
i proprietari delle biblioteche speciali, di conservazione
e degli archivi;
g) i
proprietari di strutture culturali.
ARTICOLO 9
Piano comunale di promozione
della cultura
1.
I comuni e loro consorzi che intendono accedere alle
agevolazioni previste dalla presente legge adottano ogni anno,
sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo
10, un piano comunale di promozione della cultura. Tale piano
è articolato in sezioni relative alle biblioteche e agli archivi,
ai musei, alle attività culturali, artistiche ed educative,
alle attrezzature, alle strutture e arredi necessari nonché
alle iniziative dirette del comune e alle attività culturali
a carattere ricreativo.
2.
Le attività culturali previste nelle diverse sezioni
del piano possono essere organizzate in progetti tenuto conto
delle modalità stabilite dalla Giunta provinciale, secondo quanto
previsto dal precedente articolo 7.
3.
Il piano comunale, relativamente alle iniziative di carattere
pluriennale e agli interventi per le strutture e gli arredi,
specifica gli elementi previsionali su base pluriennale di durata
corrispondente a quella del piano di cui al precedente articolo
4, che possono essere aggiornati annualmente in sede di presentazione
del piano comunale.
4.
Il piano comunale deve indicare la spesa complessiva
e le risorse messe a disposizione dai comuni per la realizzazione
delle attività e delle iniziative previste dal piano.
5.
I comuni e loro consorzi elaborano i piani comunali sulla
base:
a) delle
esigenze di sviluppo delle biblioteche, degli archivi, dei musei
e di altre strutture permanenti di proprietà dei comuni medesimi;
b) delle
iniziative che i comuni intendono gestire direttamente;
c) delle
proposte articolate e motivate in ordine alle attività culturali,
artistiche ed educative nonché delle domande relative alle attività
culturali a carattere ricreativo presentate da associazioni
aventi sede nel rispettivo territorio comunale ed operanti in
provincia senza fini di lucro nelle predette attività e che
depositino presso il comune di appartenenza il proprio statuto
dal quale risultino le specifiche finalità culturali, l'assenza
di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari
e patrimoniali a disposizione;
d) delle
proposte articolate di cooperative e imprese che intendano realizzare
iniziative culturali di interesse locale.
6.
Le proposte e le domande di cui al comma precedente dovranno
essere presentate ai comuni singoli o associati interessati
alla realizzazione delle iniziative entro il termine stabilito
dai comuni medesimi.
7.
Su richiesta dei comuni e loro consorzi, gli istituti
culturali ed i musei istituiti con legge provinciale sono autorizzati
a prestare, per la materia di rispettiva competenza e con eventuale
regolazione dei relativi rapporti, la loro collaborazione e
la loro assistenza tecnica e organizzativa per l'attuazione
dei piani comunali di promozione della cultura.
8.
I comuni possono rivolgersi al comprensorio di appartenenza
per la realizzazione da parte dello stesso di iniziative culturali,
artistiche, educative e ricreative di propria competenza non
comprese nell'eventuale piano comunale di promozione della cultura.
9.
I comuni, qualora non intendano presentare un proprio
piano, trasmettono al comprensorio le proposte e le domande
ad essi presentate dalle associazioni di cui al quinto comma
del presente articolo.
10. Nei casi
di cui ai due commi precedenti, i comprensori adottano propri
piani sentito il parere della commissione comprensoriale prevista
dall'ultimo comma del successivo articolo 10.
ARTICOLO 10
Commissioni comunali
1.
I comuni e loro consorzi che adottano il piano comunale
di promozione della cultura costituiscono una commissione per
le attività culturali composta da esperti, espressione dei diversi
settori culturali di cui alla presente legge.
2.
Nei comuni dotati di biblioteca o museo la commissione
è integrata da:
a) un
bibliotecario e un rappresentante designato dal consiglio o
dai consigli di biblioteca;
b) un
direttore di museo e un rappresentante designato dal consiglio
o dai consigli di museo.
3.
La commissione esprime il parere sul piano comunale di
promozione della cultura e propone ai comuni e loro consorzi
gli indirizzi generali di coordinamento tra le varie sezioni
del piano.
4.
I comprensori che adottano i piani di cui all'ultimo
comma dell'articolo 9 costituiscono una commissione composta
secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
ARTICOLO 11
Partecipazione delle
federazioni di associazioni culturali
1.
Le federazioni, intese ai fini della presente legge come
forme associative di associazioni operanti senza scopi di lucro
in provincia nelle materie di cui alla legge stessa, presentano,
nei termini e con le modalità fissati ai sensi dell'articolo
7 della presente legge, proposte in ordine alle attività ed
iniziative culturali che intendono realizzare.
2.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal piano
provinciale di promozione della cultura e dalle deliberazioni
annuali di attuazione, le federazioni che abbiano depositato
presso il Servizio provinciale competente in materia di attività
culturali copia autentica del proprio statuto del quale risultino
le specifiche finalità associative, l'assenza di scopi di lucro,
gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a
disposizione, nonché l'elenco delle associazioni aderenti da
cui risulti che più della metà delle stesse abbia sede in almeno
la metà dei comprensori della provincia. Le federazioni devono
altresì presentare al Servizio medesimo copia dei bilanci e
dei conti consultivi approvati dai competenti organi statutari
e la consistenza dei soci delle associazioni affiliate.
ARTICOLO 12
Rappresentanza della
Provincia in organismi culturali
1.
La Giunta provinciale al fine di garantire un miglior
raccordo tra gli obiettivi del piano provinciale di promozione
della cultura e la realizzazione di attività di particolare
interesse culturale, può nominare un proprio rappresentante
negli organi di gestione delle federazioni di associazioni,
delle associazioni dei comuni, nonché delle istituzioni ed associazioni
di interesse provinciale i cui statuti lo prevedano.
ARTICOLO 13
Registro delle scuole
musicali
1.
I soggetti di cui all'articolo 8, lettere a), b), c)
e d) nonché i soggetti di cui all'articolo 9, quinto comma,
lettere c) e d), che gestiscono scuole musicali, per poter beneficiare
dei contributi previsti dal piano provinciale di promozione
della cultura e dalle deliberazioni annuali di attuazione, devono
ottenere dal Servizio provinciale competente in materia di attività
culturali, l'iscrizione al registro provinciale delle scuole
musicali tenuto a cura del Servizio medesimo.
2.
Per l'iscrizione al registro le scuole musicali devono:
a) disciplinare
la propria attività ed i programmi didattici con un apposito
regolamento approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere
del comitato di cui all'art. 5;
b) assicurare
un bacino d'utenza non inferiore alle soglie minime previste
dal piano provinciale di promozione della cultura;
c) essere
dotate di personale professionalmente qualificato;
d) assicurare
la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative
di formazione predisposte dalla Provincia.
3.
Qualora vengano a cessare i requisiti per l'iscrizione
al registro, è disposta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.
ARTICOLO 14
Interventi straordinari
1.
La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese
e ad assegnare contributi per l'effettuazione di manifestazioni
e iniziative di particolare importanza per l'incremento della
cultura non comprese nelle deliberazioni di attuazione del piano
provinciale di promozione della cultura in relazione al loro
carattere di straordinarietà e imprevedibilità , nei limiti
della riserva di fondi stabilita allo scopo nel piano medesimo.
2.
Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti
previa verifica della compatibilità delle manifestazioni e iniziative
con quelle previste dal piano, secondo le modalità fissate nel
piano medesimo.
3.
Per i fini di cui al primo comma, i soggetti legittimati
dovranno presentare al Servizio provinciale competente in materia
di attività culturali tempestiva e motivata domanda corredata
da una dettagliata relazione illustrativa e dal piano di finanziamento.
ARTICOLO 15
Requisiti delle biblioteche
e delle istituzioni museali
1.
Le biblioteche di pubblica lettura, le biblioteche speciali
e di conservazione, pubbliche e private, le biblioteche scolastiche
nonché le istituzioni museali che intendono beneficiare dei
contributi di cui alla presente legge, devono:
a) garantire
la fruizione da parte di tutti i cittadini di un servizio continuativo;
b) essere
dotate di personale professionalmente qualificato;
c) disciplinare
la propria attività con apposito regolamento che dovrà essere
adeguato alle direttive impartite dalla Giunta provinciale,
sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5 della presente
legge ed essere approvato dalla Giunta medesima;
d) assicurare
la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative
di formazione predisposte dalla Provincia;
e) fornire
alla Provincia le informazioni richieste in ordine alle attività
attuate.
2.
La gestione culturale delle biblioteche e delle istituzioni
museali di cui al comma precedente è affidata rispettivamente
al consiglio di biblioteca e al consiglio di museo nominati
dai comuni o da loro forme associative o dall'ente proprietario
della biblioteca o del museo.
ARTICOLO 16
Archivi degli enti locali
1.
Gli enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento
e all'inventariazione dei documenti degli archivi storici ad
essi affidati ai fini della loro migliore conservazione, della
loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.
2.
Gli enti locali provvedono a trasferire negli archivi
di cui sopra i documenti posseduti scaduti i termini per la
loro conservazione negli uffici.
3.
Le sezioni di archivi ordinate e inventariate possono
trovare collocazione nei locali della biblioteca pubblica, qualora
ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione
e assicurarne la conservazione.
4.
Gli inventari degli archivi degli enti locali sono depositati
nelle biblioteche degli enti stessi e nella biblioteca centro
del sistema, ove esistano.
ARTICOLO 17
Misura degli interventi
a favore dei comuni
1.
Per i fini di cui alla presente legge, la Giunta provinciale
interviene a favore dei comuni e loro consorzi con la concessione
di:
a) contributi
in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista
e ritenuta ammissibile per le attività e le iniziative culturali
nonché per l'acquisto e la riparazione di arredi e di attrezzature,
previsti nel piano comunale ed inseriti nel piano provinciale
di promozione della cultura e nelle relative deliberazioni annuali
di attuazione;
b) contributi
in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50
per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile relativamente
a quanto previsto nel piano provinciale di promozione della
cultura per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione,
la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture. La misura
dei contributi è determinata in base a criteri fissati con deliberazione
della Giunta provinciale, tenuto conto degli elementi di valutazione
stabiliti per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 10
della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.
2.
I contributi di cui alla precedente lettera b) possono
essere concessi anche per gli immobili dei quali i comuni e
loro consorzi abbiano il godimento o l'uso. In ogni caso l'entità
del contributo concesso sarà commisurata in relazione alla durata
del rapporto d'uso e al valore dell'immobile.
3.
Limitatamente alle istituzioni museali, la Giunta provinciale,
qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità , è autorizzata
ad assumere direttamente determinate spese. A tal fine la Giunta
medesima stipula apposite convenzioni per la regolazione dei
rapporti patrimoniali con le istituzioni museali di proprietà
dei comuni e loro consorzi.
ARTICOLO 18
Misura degli interventi
per lo sviluppo delle biblioteche
1.
Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto
previsto dall'articolo precedente, la Giunta provinciale interviene
a favore dei proprietari di biblioteche speciali e di conservazione
diversi dai comuni e loro forme associative con la concessione
di contributi in misura non superiore all'80 per cento della
spesa prevista e ritenuta ammissibile nelle deliberazioni annuali
di cui al precedente articolo 6, per la gestione e lo sviluppo
delle predette biblioteche.
ARTICOLO 19
Misura degli interventi
per lo sviluppo delle istituzioni museali
1.
Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto
previsto dall'articolo 17, la Giunta provinciale interviene
a favore dei proprietari di istituzioni museali diversi dai
comuni e loro forme associative con la concessione di contributi
in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista
e ritenuta ammissibile nelle deliberazioni annuali di cui al
precedente articolo 6, per la gestione e lo sviluppo delle predette
istituzioni museali.
2.
La Giunta provinciale, qualora ne ravvisi la necessità
e l'opportunità , è autorizzata ad assumere direttamente le
spese di cui al presente articolo. A tal fine la Giunta provinciale
stipula apposite convenzioni per la regolazione dei rapporti
patrimoniali con le istituzioni museali di proprietà dei soggetti
di cui al precedente comma.
ARTICOLO 20
Misura degli interventi
per le strutture
1.
Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto
previsto dall'articolo 17, la Giunta provinciale è autorizzata,
sentito il comune interessato, a concedere contributi in misura
non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta
ammissibile nel piano provinciale di promozione della cultura
e nelle deliberazioni annuali di attuazione a favore dei soggetti
di cui all'articolo 8 diversi dai comuni e loro consorzi per
l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione
e l'ampliamento delle sedi di biblioteche e di istituzioni museali
e di strutture destinate allo svolgimento di attività e manifestazioni
culturali. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere
contributi nella stessa misura e per i soggetti medesimi, per
l'acquisto e la riparazione di arredi e di attrezzature.
2.
La destinazione d'uso delle strutture assistite dalle
agevolazioni di cui al precedente comma è vincolata agli scopi
previsti dalla presente legge per un periodo che sarà determinato
dalla Giunta provinciale, commisurato all'entità del contributo
concesso e in rapporto al valore dell'immobile.
ARTICOLO 21
Erogazione delle agevolazioni
1.
L'erogazione dei finanziamenti e dei contributi per le
attività e le iniziative culturali previste nel piano provinciale
di cui al precedente articolo 4, con esclusione di quelle indicate
al terzo comma, lettera i) del medesimo articolo, è disposta
dalla Giunta provinciale, per i comuni, loro forme associative
e comprensori, sulla base di fabbisogni di cassa secondo le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale
10 marzo 1986, n. 7; per gli altri soggetti previsti dall'articolo
8, anche in via frazionata, secondo gli importi previsti nelle
deliberazioni di attuazione di cui al precedente articolo 6,
da determinarsi in relazione ai fabbisogni finanziari e alle
modalità di attuazione degli interventi.
2.
L'erogazione delle agevolazioni per gli interventi previsti
dal terzo comma, lettera i), del precedente articolo 4, è disposta,
per i comuni e loro forme associative, secondo quanto previsto
dall'articolo 11, secondo comma, della legge provinciale 1 settembre
1986, n. 26; per gli altri soggetti, anche in via anticipata,
in una o più soluzioni fino alla misura massima dell'80 per
cento in relazione all'attuazione degli interventi e ai tempi
di sostenimento della spesa, secondo le modalità stabilite dalla
Giunta provinciale.
3.
L'erogazione del saldo sarà comunque subordinata all'avvenuta
osservanza degli obblighi di rendicontazione di cui al precedente
articolo 7.
4.
Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto
alla spesa ammessa sarà operata la riduzione proporzionale delle
agevolazioni concesse.
TITOLO III
Biblioteche
ARTICOLO 22
Biblioteche di pubblica
lettura, speciali e di conservazione
1.
La Provincia promuove lo sviluppo, il coordinamento delle
biblioteche e in particolare:
a) delle
biblioteche di pubblica lettura di cui al successivo articolo
26;
b) delle
biblioteche speciali, cioè di quelle comunque adibite alla raccolta,
conservazione e utilizzo di materiali specializzati e destinati
precipuamente a particolari gruppi di utenti;
c) delle
biblioteche di conservazione, cioè di quelle che comunque svolgono
un ruolo principalmente di raccolta, coordinamento, catalogazione,
conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio librario
antico, di materiali rari e di pregio.
ARTICOLO 23
Sistema bibliotecario
provinciale
1.
La Giunta provinciale promuove sul proprio territorio
la cooperazione bibliotecaria come metodo e come strumento per
la realizzazione del sistema bibliotecario provinciale ed esercita
funzioni di coordinamento nella materia.
2.
Il sistema bibliotecario provinciale è formato dalle
biblioteche gestite direttamente dalla Provincia, dalle biblioteche
di pubblica lettura, dalle biblioteche speciali e di conservazione
gestite dai comuni o da altri soggetti pubblici e privati che
intendono cooperare per garantire la conoscenza e la più ampia
circolazione delle informazioni bibliografiche nonché il potenziamento
delle possibilità di accesso ai documenti.
3.
In particolare il sistema bibliotecario provinciale si
propone i seguenti obiettivi:
a) l'integrazione
e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie
esistenti sul territorio provinciale al fine di una loro più
diffusa fruizione pubblica;
b) la
predisposizione di sistemi informativi, anche attraverso l'impiego
delle moderne tecnologie;
c) l'organizzazione
del prestito interbibliotecario;
d) la
promozione e la gestione di servizi centralizzati di informazione
bibliografica;
e) il
collegamento con eventuali reti bibliografiche nazionali che
possano contribuire utilmente ad ampliare gli ambiti territoriali
dell'interscambio di informazioni e di documenti;
f)
la collaborazione con altri servizi sociali e culturali,
con particolare riguardo alla scuola;
g) il
coordinamento su scala provinciale di attività culturali e promozionali
che siano conformi alla natura e agli scopi dei servizi bibliotecari,
con particolare riguardo a iniziative intese a favorire la valorizzazione
del patrimonio librario, la diffusione della lettura, l'informazione
e l'aggiornamento dei cittadini, la migliore conoscenza dei
diversi aspetti e processi della comunicazione.
4.
Le funzioni necessarie al conseguimento degli obiettivi
di cui al comma precedente sono svolte dal Servizio provinciale
competente in materia di attività culturali, anche tramite l'Osservatorio
provinciale sulle attività culturali.
ARTICOLO 24
Sistema bibliotecario
locale
1.
I comuni possono deliberare l'adesione delle loro biblioteche
a sistemi locali di valle o di area omogenea che favoriscano
il coordinamento e la collaborazione fra le biblioteche aderenti,
al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse
e l'interscambio di informazioni, di documenti e di attività
culturali.
2.
Ogni sistema bibliotecario locale fa capo ad una biblioteca
che assume le funzioni di centro del sistema. Detta biblioteca
realizza, coordina e cura i servizi concordati con le biblioteche
collegate.
3.
Al sistema bibliotecario locale possono aderire anche
biblioteche e centri di documentazione appartenenti ad altri
enti o istituzioni pubbliche e private della stessa zona.
ARTICOLO 25
Istituzione delle biblioteche
dei comuni e loro forme associative
1.
I comuni e loro forme associative che intendono realizzare
un servizio di pubblica lettura, vi provvedono mediante l'istituzione
di una biblioteca pubblica o di un punto di prestito aderente
ad una biblioteca pubblica.
2.
La biblioteca pubblica deve garantire un'attività complessiva
di almeno 18 ore settimanali.
3.
Il servizio delle biblioteche è diretto da personale
tecnico ad esse specificatamente addetto ed in possesso del
diploma di scuola media superiore; è richiesto il diploma di
laurea nel caso in cui la biblioteca assolva a funzioni di centro
di sistema locale o sia dotata di un patrimonio librario di
particolare rilievo.
4.
Qualora i bacini di utenza siano inferiori alla soglia
minima stabilita dal piano provinciale di promozione della cultura
e le condizioni sociali e geografiche lo consentano, l'istituzione
di una nuova biblioteca potrà avvenire solo in forma consortile
o con altri forme gestionali, che comunque assicurino il servizio
in più comuni e per un'utenza complessiva superiore alla soglia
minima stabilita dal piano.
5.
I comuni e in particolare quelli con evidenti caratteristiche
territoriali di frazionamento o densità demografica, da individuarsi
nel piano di cui al precedente articolo 4, possono istituire
nel proprio territorio biblioteche succursali con l'osservanza
dei criteri e dei parametri fissati nel piano medesimo.
ARTICOLO 26
Finalità dei servizi
attuati dalle biblioteche comunali
1.
Le biblioteche dei comuni e loro forme associative sono
servizi culturali pubblici che, con criteri di imparzialità
e pluralismo nei confronti delle varie opinioni e nel rispetto
delle esigenze particolari degli utenti in età minore, concorrono
all'educazione permanente e a soddisfare ogni altra esigenza
di informazione, aggiornamento e studio del cittadino mediante:
a) la
raccolta, l'ordinamento, la catalogazione, la conservazione,
la tutela e la messa a disposizione del pubblico di libri e
documenti di ogni tipo, ivi compresi quelli audiovisivi e su
supporto elettronico;
b) la
diffusione dell'informazione con ogni mezzo di comunicazione;
c) il
reperimento, l'ordinamento e la più ampia fruizione da parte
del pubblico della documentazione locale e, più in generale,
di quella utile a favorire la conoscenza della storia, delle
tradizioni e della realtà contemporanea del Trentino;
d) le
attività culturali e promozionali che abbiano attinenza con
gli scopi e i programmi delle biblioteche, con particolare riguardo
a interventi per la diffusione della lettura e a iniziative
che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
delle biblioteche.
TITOLO IV
Istituzioni museali
ARTICOLO 27
Istituzioni museali
1.
La Provincia promuove lo sviluppo, il coordinamento delle
istituzioni museali e in particolare:
a) dei
musei dei comuni e loro forme associative o a carattere locale;
b) delle
raccolte omogenee appartenenti ad istituti, fondazioni o altri
enti.
ARTICOLO 28
Finalità delle istituzioni
museali
1.
Le istituzioni museali devono realizzare servizi culturali
volti a:
a) promuovere
la raccolta, conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
e naturalistici;
b) contribuire
nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica
ed artistica;
c) adottare
iniziative culturali che contribuiscano all'attuazione dell'educazione
permanente dei cittadini;
d) reperire
e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza
della storia e delle tradizioni locali.
2.
In particolare le predette istituzioni curano l'attività
didattica anche in collaborazione con la scuola, provvedono
all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza
di beni culturali con specifico riferimento all'ambiente locale
e ne promuovono la difesa.
ARTICOLO 29
Coordinamento dell'attività
dei musei
1.
Al fine di garantire il coordinamento dell'attività delle
istituzioni museali di cui all'articolo 27 e dei musei istituiti
con legge provinciali, ivi compreso il museo provinciale d'arte,
l'Assessore competente in materia di attività culturali convoca
almeno una volta all'anno in apposite riunioni, plenarie o di
settore, da lui presiedute, i presidenti dei consigli di amministrazione
e di direttori dei musei istituiti con legge provinciale, i
sindaci o loro delegati e i direttori dei musei dei comuni nel
cui ambito è istituito un museo di cui all'articolo 27 e i rappresentanti
degli altri musei che beneficiano dei contributi di cui alla
presente legge.
TITOLO V
Disposizioni organizzative,
transitorie e finali
ARTICOLO 30
Osservatorio provinciale
sulle attività culturali
1.
Allo scopo di favorire la programmazione nonché la realizzazione
coordinata delle attività culturali di cui alla presente legge,
il Servizio competente in materia di attività culturali cura
l'Osservatorio provinciale sulle attività culturali, al quale
sono devolute le seguenti funzioni:
a) raccogliere
e ordinare ogni informazione riguardante la natura, le attività
e le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 8 della presente
legge, ivi compresi i flussi finanziari;
b) catalogare
le risorse bibliografiche e documentarie in supporto cartaceo,
audiovisivo, elettronico utilizzando appositi sistemi di classificazione;
c) individuare
e rilevare i bisogni potenziali ed espressi di tutti gli utenti
in ordine alle attività , alle iniziative e ai servizi di cui
alla presente legge;
d) assicurare
un adeguato servizio di consulenza e di assistenza tecnica in
ordine alla raccolta, all'ordinamento e alla diffusione delle
informazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 8;
e) curare
lo scambio di informazioni anche con soggetti operanti fuori
del territorio provinciale;
f)
diffondere e pubblicizzare i dati e le informazioni con
ogni mezzo ritenuto idoneo, anche avvalendosi delle biblioteche
o di altri soggetti ritenuti idonei.
2.
L'Osservatorio provvede a realizzare quanto previsto
dalla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16.
3.
I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui
alla presente legge sono tenuti a fornire all'Osservatorio medesimo
le informazioni dallo stesso richieste.
4.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, la Giunta provinciale può individuare in materia di
attività culturali un ufficio denominato Osservatorio provinciale
sulle attività culturali, anche in aggiunta al numero massimo
stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile
1983, n. 12.
ARTICOLO 31
Utilizzazione dei beni
e delle attrezzature della Provincia
1.
La Giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso
anche gratuito ai soggetti di cui all'articolo 8 beni immobili
ed attrezzature di sua proprietà da utilizzare per le attività
ed iniziative culturali di cui alla presente legge.
2.
I criteri di concessione degli immobili e delle attrezzature
saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale,
sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5.
3.
La concessione sarà regolata da apposito disciplinare,
di durata non superiore a cinque anni salvo rinnovo.
ARTICOLO 32
Modificazioni degli
statuti delle istituzioni culturali e dei musei istituiti con
legge provinciale
1.
Gli statuti delle istituzioni culturali e dei musei istituiti
con legge provinciale possono essere modificati con deliberazione
assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli di
amministrazione dei medesimi e approvata dalla Giunta provinciale.
Le relative deliberazioni sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 33
Modificazioni alla legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12
1.
Alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante
«Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia
autonoma di Trento» e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti ulteriori modificazioni: allegato C: - al numero
22 - Servizio Attività Culturali, primo capoverso, dopo la parola
«provinciale», sono aggiunte le parole «di formazione del catalogo
unico delle biblioteche,»; - al numero 23 - Servizio Beni Culturali,
terzo capoverso, sono soppresse le parole «nonché la formazione
del catalogo unico delle biblioteche».
ARTICOLO 34
Modificazioni alla legge
provinciale 18 agosto 1981, n. 16
1.
Alla presente legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16,
recante «Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio
bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico
trentino» sono apportate le seguenti modificazioni:
articolo 2: - è abrogata la parola
«scritta»;
articolo 4:
- l'ultimo periodo della lettera
a) è sostituito dal seguente: «La catalogazione sarà effettuata
secondo i criteri di cui all'articolo 2, lettera e), del provvedimento
legislativo concernente" Programmazione e sviluppo delle
attività culturali nel Trentino";»;
- alla lettera c) le parole «secondo
le modalità indicate nel piano annuale di cui all'articolo 20
della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, come modificato
dall'articolo 9 della presente legge» sono sostituite dalle
parole «secondo le modalità indicate nel piano di cui all'articolo
4 del provvedimento legislativo concernente " Programmazione
e sviluppo delle attività culturali nel Trentino" e nelle
deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6 del medesimo
provvedimento legislativo.»;
articolo 5:
- l'articolo è sostituito dal seguente:
«Art. 5
Alla realizzazione e all'aggiornamento
del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche
di cui all'articolo 23 del provvedimento legislativo concernente
«Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino»
e, secondo apposite convenzioni, le altre biblioteche anche
non comprese nel piano di cui all'articolo 4 e nelle deliberazioni
di attuazione di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento
legislativo. A tal fine per l'attività di inventariazione e
catalogazione effettuata dalle biblioteche, la Giunta provinciale
è autorizzata ad assegnare somme di importo pari all'ammontare
della spesa ammessa, a carico delle autorizzazioni di spesa
relative al provvedimento legislativo stesso.»;
articolo 6:
- l'ultimo periodo dell'articolo
è abrogato.
ARTICOLO 35
Modificazioni alla legge
provinciale 27 giugno 1983, n. 22
1.
Alla legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, recante
«Interventi per le zone svantaggiate», è apportata la seguente
modificazione:
articolo 11:
- l'articolo è sostituito dal seguente:
«Art. 11 Interventi nel settore
della cultura Al fine di realizzare concrete azioni di promozione
culturale e di sostegno sociale nelle zone individuate ai sensi
dell'articolo 3, possono essere istituiti sale di lettura o
punti di prestito collegati al sistema provinciale delle biblioteche,
nell'ambito del piano provinciale di promozione della cultura
e delle deliberazioni di attuazione di cui agli articoli 4 e
6 del provvedimento legislativo concernente «Programmazione
e sviluppo delle attività culturali nel Trentino», anche in
deroga ai parametri socio - economici, demografici e tecnici
eventualmente adottati per l'ampliamento del sistema provinciale
delle biblioteche.».
ARTICOLO 36
Modificazioni alla legge
provinciale 28 ottobre 1985, n. 17
1.
Alla legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17, recante
«Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa
e ricreative delle popolazioni ladine» sono apportate le seguenti
modificazioni:
articolo 3:
- al primo comma le parole: «E'
adottato secondo le procedure previste dalla legge provinciale
12 settembre 1983, n. 31,» sono sostituite dalle parole: «E'
adottato secondo le procedure previste dal provvedimento legislativo
concernente " Programmazione e sviluppo delle attività
culturali nel Trentino",»;
articolo 4:
- le parole: «secondo le modalità
previste dagli articoli 14 e 16 della citata legge provinciale
12 settembre 1983, n. 31.» sono sostituite dalle parole: «secondo
le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale.
Le relative domande dovranno essere trasmesse alla Giunta provinciale
contestualmente al piano di promozione della cultura ladina.».
ARTICOLO 37
Norme transitorie e
finali
1.
Il primo piano provinciale di promozione della cultura
si riferisce al triennio 1988- 1990.
2.
Le attività e le iniziative da realizzare nell'anno 1987
sulla base della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 e dell'articolo
11 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, nonché sulla
base delle leggi provinciali 18 agosto 1981, n. 16 e 12 settembre
1983, n. 31, rimangono soggette alle norme medesime, salvo che
i pareri previsti dalle predette leggi provinciali saranno espressi
dal comitato di cui all'articolo 5 della presente legge. A tale
fine gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro
il 31 dicembre 1987 saranno definiti con le modalità e secondo
le procedure vigenti fino alla stessa data.
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente in
ordine ai pareri, la legge provinciale 12 settembre 1983, n.
31, continua ad applicarsi nella realizzazione degli interventi
per le strutture culturali inseriti nel piano pluriennale di
cui all'articolo 14 della legge provinciale medesima, così come
continua ad applicarsi la legge provinciale 26 agosto 1977,
n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto
concerne il programma di interventi, riguardante le strutture
bibliotecarie e museali, di cui agli articoli 13 e 18, previsti
nel piano annuale 1987.
4.
Per le iniziative formative e ricreative non previste
dalla presente legge continua ad applicarsi la legge provinciale
21 maggio 1979, n. 3.
ARTICOLO 38
Abrogazioni
1.
Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono abrogate
le seguenti leggi:
- legge provinciale 26 agosto 1977,
n. 17 e successive modificazioni; 1. Salvo il disposto dell'articolo
precedente, sono abrogate le seguenti leggi:
OMISSIS
- legge provinciale 12 settembre
1983, n. 31, ad eccezione degli articoli 15, 20, 21 e 22.
ARTICOLO 39
Riferimento delle spese
1.
Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni
di spesa per i fini di cui alla presente legge, diversi da quelli
di cui al successivo articolo 40.
ARTICOLO 40
Copertura degli oneri
1.
Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo
di Lire 1.500.000, derivante dall'applicazione dell'articolo
30, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio
finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo,
del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione
della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario,
in relazione alla voce indicata per il «Personale in attività
di servizio ed in quiescenza» nell'allegato n. 4 di cui all'art.
9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, concernente
«Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per
l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987- 1989».
2.
Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo
di Lire 15.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli
5, ultimo comma, e 3, ultimo comma, della presente legge, a
carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede mediante
riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170
dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo
esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i
«Servizi generali», nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9
della legge provinciale richiamata nel primo comma del presente
articolo.
3.
Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 2.000.000,
derivante dall'applicazione dell'articolo 30, ultimo comma,
della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1988,
si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una
quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa
iscritte nel settore funzionale «Organizzazione», programma
«amministrazione generale», area di attività «personale in attività
di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1987-
1989 di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata
nel primo comma del presente articolo.
4.
Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 20.000.000,
derivante dall'applicazione degli articoli 5, ultimo comma,
e 3, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio
finanziario 1988, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari
importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni
di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma
«amministrazione generale», area di attività «servizi generali»
del bilancio pluriennale 1987- 1989 di cui all'articolo 15 della
legge provinciale richiamata nel primo comma del presente articolo.
5.
Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
ARTICOLO 41
Variazioni di bilancio
1.
Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per
l'esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 84170 - Fondo destinato a far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
-
Spese correnti (legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24)
competenza L. 16.500.000, cassa
L. 16.500.000
in aumento:
Cap. 12200 - Spese per il personale
addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli
competenza L. 1.500.000, cassa L.
1.500.000
Cap. 12300 - Competenze a membri
di consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio
1958, n. 4 e successive modificazioni)
competenza L. 15.000.000, cassa
L. 15.000.000 OMISSIS
Totale variazioni in aumento competenza
L. 16.500.000, cassa L. 16.500.000
2.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale
1987- 1989, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 20
gennaio 1987, n. 4, concernente «Bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1987
e bilancio pluriennale 1987- 1989», le somme di cui all'articolo
40 della presente legge sono portate in diminuzione delle «spese
per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi
operanti» nel settore funzionale, programma ed aree di attività
indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo 40.
3.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.