LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 29-10-1958 PROVINCIA DI BOLZANO
Consulte culturali e
fondo provinciale per le attività culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 49 del 2 dicembre 1958
ARTICOLO 1
Allo scopo di contribuire a sensi
dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria
e dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
5 in relazione all'art. 6 della Costituzione alla salvaguardia
del carattere etnico ed allo sviluppo culturale dei gruppi etnici
tedesco, italiano e ladino nella provincia, sono istituite consulte
culturali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento
e la concessione di contributi e sussidi a norma delle disposizioni
seguenti.
ARTICOLO 2
Formano oggetto delle finalità di
cui all'art. 1 le attività , i rapporti e gli istituti riferibili
alle materie di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 11 della
legge costituzionale 26.2.1948, n. 5 ed in particolare, per
i gruppi etnici tedesco e ladino, l'integrazione con il mondo
culturale di lingua tedesca e ladina.
Nelle finalità di cui all'art. 1
rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione fisica
e lo sport popolare, nonché le attività ed i rapporti aventi
il medesimo oggetto in quanto riferibili alla istruzione pubblica
dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione.
ARTICOLO 3
I contributi e sussidi di cui all'articolo
1 possono essere concessi dalla Giunta provinciale, sentito
il parere delle consulte di cui all'articolo 4 o del Comitato
di coordinamento di cui all'articolo 6 secondo le rispettive
competenze, ad enti, associazioni e comitati aventi la loro
sede nella provincia, che per Statuto svolgano esclusivamente
o prevalentemente attività culturali e che operino entro il
territorio della provincia.
I contributi e sussidi di cui all'art.
1 possono essere concessi inoltre ad iniziative di singoli,
di particolare valore ed importanza, non aventi scopo di lucro
e sempreché abbiano carattere locale.
ARTICOLO 4
Le consulte culturali per i gruppi
etnici tedesco ed italiano sono composte ciascuna:
a) da
un membro della Giunta provinciale appartenente al rispettivo
gruppo etnico, quale presidente;
b) da
sei rappresentanti di enti od associazioni di cui all'art. 3
che svolgano attività nei seguenti rami: cultura popolare, spettacolo,
canto e musica, arti figurative e letteratura, usi e costumi,
istituzioni culturali;
c) da
4 esperti scelti dalla Giunta provinciale.
La consulta culturale per il gruppo
etnico ladino è composta:
a) da
un membro della Giunta provinciale o un consigliere provinciale
appartenente al gruppo linguistico ladino, quale presidente;
b) da
due rappresentanti di enti od associazioni di cui all'art. 3,
svolgenti la loro attività in uno dei rami elencati al punto
b) del comma precedente;
c) da
due esperti scelti dalla Giunta provinciale.
In mancanza del consigliere provinciale
di cui alla lettera a) del presente comma, il presidente della
consulta è scelto dalla Giunta provinciale tra i componenti
del gruppo ladino.
Le consulte culturali sono nominate
con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione
della Giunta provinciale per la durata in carica del Consiglio
provinciale. Esse si riuniscono almeno due volte all'anno e
quando siano convocate dal Presidente di sua iniziativa o su
richiesta di almeno 4 rispettivamente 2 membri.
ARTICOLO 5
Le consulte culturali hanno la più
ampia facoltà di iniziativa e di proposta per le finalità della
presente legge ed in particolare hanno il compito:
a) di
promuovere le attività culturali e tutelare il patrimonio culturale;
b) di
esprimere pareri sul finanziamento diretto e sulla concessione
di contributi e sussidi dal fondo di cui all'art. 1.
Al fine di coordinare le attività
culturali le consulte possono elaborare direttive o piani i
quali, se approvati dalla Giunta provinciale, vincolano le erogazioni
dal fondo culturale.
ARTICOLO 6
Per il coordinamento delle attività
culturali di interesse comune è costituito un comitato composto:
a) dell'Assessore
preposto alle attività culturali, quale presidente;
b) di
due membri designati da ciascuna consulta dei gruppi etnici
tedesco e italiano;
c) di
un membro designato dalla consulta del gruppo etnico ladino.
ARTICOLO 7
Le consulte culturali di cui all'art.
4 ed il Comitato di coordinamento di cui all'art. 6 possono
deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in
caso di parità di voti decide il voto del presidente.
ARTICOLO 8
Le domande per la concessione di
contributi o sussidi devono essere presentate all'Assessorato
per le attività culturali entro il 30 aprile, corredate dai
seguenti documenti:
a) relazione
sull'attività e conto consuntivo relativi all'annata precedente;
b) programma
dell'attività per l'annata in corso con preventivo di spesa
ed indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza.
Le domande concernenti attività
non periodiche non sono legate al termine di cui al primo comma.
Esse devono però essere corredate
da un dettagliato preventivo, con l'indicazione degli altri
mezzi disponibili per il finanziamento dell'iniziativa e della
loro provenienza.
ARTICOLO 9
Il fondo per le attività culturali
di cui all'art. 1 della presente legge fa capo all'art. 34 del
bilancio provinciale approvato per il 1958 ed agli articoli
corrispondenti dei bilanci successivi.
La deliberazione della Giunta provinciale
può limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti
del fondo, dei programmi di attività predisposti dalle consulte
culturali e rispettivamente dal Comitato di coordinamento e
proposti dall'Assessore preposto alle attività culturali con
l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, con
facoltà all'Assessore di determinare in via definitiva le spese
medesime.
ARTICOLO 10
Per quanto concerne le attività
di cui al secondo comma dell'articolo 2 sarà provveduto con
apposita legge.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.