Legislazione - Provincia autonoma di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 29-10-1958 PROVINCIA DI BOLZANO

Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 49 del 2 dicembre 1958

ARTICOLO 1

Allo scopo di contribuire a sensi dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 in relazione all'art. 6 della Costituzione alla salvaguardia del carattere etnico ed allo sviluppo culturale dei gruppi etnici tedesco, italiano e ladino nella provincia, sono istituite consulte culturali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi e sussidi a norma delle disposizioni seguenti.

ARTICOLO 2

Formano oggetto delle finalità di cui all'art. 1 le attività , i rapporti e gli istituti riferibili alle materie di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 11 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 5 ed in particolare, per i gruppi etnici tedesco e ladino, l'integrazione con il mondo culturale di lingua tedesca e ladina.

Nelle finalità di cui all'art. 1 rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione fisica e lo sport popolare, nonché le attività ed i rapporti aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili alla istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione.

ARTICOLO 3

I contributi e sussidi di cui all'articolo 1 possono essere concessi dalla Giunta provinciale, sentito il parere delle consulte di cui all'articolo 4 o del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 secondo le rispettive competenze, ad enti, associazioni e comitati aventi la loro sede nella provincia, che per Statuto svolgano esclusivamente o prevalentemente attività culturali e che operino entro il territorio della provincia.

I contributi e sussidi di cui all'art. 1 possono essere concessi inoltre ad iniziative di singoli, di particolare valore ed importanza, non aventi scopo di lucro e sempreché abbiano carattere locale.

ARTICOLO 4

Le consulte culturali per i gruppi etnici tedesco ed italiano sono composte ciascuna:

a)       da un membro della Giunta provinciale appartenente al rispettivo gruppo etnico, quale presidente;

b)       da sei rappresentanti di enti od associazioni di cui all'art. 3 che svolgano attività nei seguenti rami: cultura popolare, spettacolo, canto e musica, arti figurative e letteratura, usi e costumi, istituzioni culturali;

c)       da 4 esperti scelti dalla Giunta provinciale.

La consulta culturale per il gruppo etnico ladino è composta:

a)       da un membro della Giunta provinciale o un consigliere provinciale appartenente al gruppo linguistico ladino, quale presidente;

b)       da due rappresentanti di enti od associazioni di cui all'art. 3, svolgenti la loro attività in uno dei rami elencati al punto b) del comma precedente;

c)       da due esperti scelti dalla Giunta provinciale.

In mancanza del consigliere provinciale di cui alla lettera a) del presente comma, il presidente della consulta è scelto dalla Giunta provinciale tra i componenti del gruppo ladino.

Le consulte culturali sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta provinciale per la durata in carica del Consiglio provinciale. Esse si riuniscono almeno due volte all'anno e quando siano convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 4 rispettivamente 2 membri.

ARTICOLO 5

Le consulte culturali hanno la più ampia facoltà di iniziativa e di proposta per le finalità della presente legge ed in particolare hanno il compito:

a)       di promuovere le attività culturali e tutelare il patrimonio culturale;

b)       di esprimere pareri sul finanziamento diretto e sulla concessione di contributi e sussidi dal fondo di cui all'art. 1.

Al fine di coordinare le attività culturali le consulte possono elaborare direttive o piani i quali, se approvati dalla Giunta provinciale, vincolano le erogazioni dal fondo culturale.

ARTICOLO 6

Per il coordinamento delle attività culturali di interesse comune è costituito un comitato composto:

a)       dell'Assessore preposto alle attività culturali, quale presidente;

b)       di due membri designati da ciascuna consulta dei gruppi etnici tedesco e italiano;

c)       di un membro designato dalla consulta del gruppo etnico ladino.

ARTICOLO 7

Le consulte culturali di cui all'art. 4 ed il Comitato di coordinamento di cui all'art. 6 possono deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

ARTICOLO 8

Le domande per la concessione di contributi o sussidi devono essere presentate all'Assessorato per le attività culturali entro il 30 aprile, corredate dai seguenti documenti:

a)       relazione sull'attività e conto consuntivo relativi all'annata precedente;

b)       programma dell'attività per l'annata in corso con preventivo di spesa ed indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza.

Le domande concernenti attività non periodiche non sono legate al termine di cui al primo comma.

Esse devono però essere corredate da un dettagliato preventivo, con l'indicazione degli altri mezzi disponibili per il finanziamento dell'iniziativa e della loro provenienza.

ARTICOLO 9

Il fondo per le attività culturali di cui all'art. 1 della presente legge fa capo all'art. 34 del bilancio provinciale approvato per il 1958 ed agli articoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La deliberazione della Giunta provinciale può limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti del fondo, dei programmi di attività predisposti dalle consulte culturali e rispettivamente dal Comitato di coordinamento e proposti dall'Assessore preposto alle attività culturali con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, con facoltà all'Assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.

ARTICOLO 10

Per quanto concerne le attività di cui al secondo comma dell'articolo 2 sarà provveduto con apposita legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 




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