LEGGE PROVINCIALE N. 22 DEL 8-07-1983 PROVINCIA DI BOLZANO
Interventi provinciali
per lo sviluppo delle attività del tempo libero
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 36 del 19 luglio 1983
ARTICOLO 1
Princìpi
1) La
Provincia autonoma di Bolzano considera tempo libero, ai fini
della presente legge, il complesso delle attività ricreative
rivolte a rafforzare e ampliare i rapporti sociali ed a sviluppare
le capacità morali, intellettuali e fisiche della persona nelle
ore libere dal lavoro.
2) Il
tempo libero ai sensi della presente legge si caratterizza per
la volontarietà della partecipazione alle iniziative promosse,
per il pluralismo delle organizzazioni e istituzioni, per la
flessibilità dei metodi e dei moduli organizzativi, per il loro
adeguamento agli interessi, alle esigenze, alle condizioni e
situazioni ambientali e sociali.
3) Un
aspetto fondamentale del tempo libero è l'impiego prevalente
di collaboratori volontari.
ARTICOLO 2
Obiettivi
1) La
Provincia concorre alla promozione delle attività del tempo
libero, favorendo, nel rispetto del pluralismo delle iniziative
e del principio di sussidiarietà lo sviluppo civile della persona
e contribuendo al miglioramento della qualità della vita della
popolazione dopo il lavoro.
2) La
presente legge regolare gli interventi della Provincia a favore
delle attività ricreative del tempo libero. La promozione delle
attività specificatamente culturali, sportive e del servizio
giovani è disciplinata da apposite leggi.
ARTICOLO 3
Competenze e organizzazioni
1) La
Provincia esercita funzioni di promozione delle attività del
tempo libero. Essa svolge la propria attività ai sensi e nei
limiti di cui all'art. 16 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, nonché
ai sensi del DPR 28 marzo 1975, n. 475
2) Altre
istituzioni promotrici e/ o organizzatrici sono i comuni, singoli
o associati, gli enti, le associazioni e organizzazioni ed i
rispettivi consorzi operanti nell'ambito provinciale o comprensoriale,
nonché le associazioni operanti a livello comunale o rionale
che abbiano come rilevante fine statuario le attività del tempo
libero.
3) Gli
enti, le associazioni o organizzazioni di cui al precedente
comma svolgono e sviluppano la loro attività con piena autonomia
e responsabilità .
ARTICOLO 4
Strutture per le attività
ricreative
1) La
realizzazione, il completamento e la manutenzione di impianti
e strutture per le attività del tempo libero sono promossi qualora:
a) ad
opera del promotore se ne possa dimostrare l'effettivo fabbisogno
nel relativo ambito territoriale;
b) sia
stata creata un'istituzione o un'organizzazione stabile per
la relativa gestione;
c) vengano
adottate apposite norme per la gestione e l'uso degli impianti
e delle strutture.
d) l'istituzione
o organizzazione titolare si obblighi a non mutare volontariamente
la destinazione dell'opera realizzata per almeno nove anni.
2) Le
provvidenze sono concesse solo per gli impianti e le strutture
destinati esclusivamente o prevalentemente alle attività del
tempo libero. Rientrano fra le opere di cui al comma precedente
anche gli impianti e le strutture polivalenti per la parte utilizzabile
esclusivamente o prevalentemente per le attività ricreative
o idonee ad essere gestite autonomamente.
3) Nel
caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di
edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere
previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali
e attrezzature per le attività del tempo libero.
ARTICOLO 5
Interventi diretti della
Provincia
1) Agli
adempimenti di cui alla presente legge provvede l'ufficio sport,
attività alpinistiche e ricreative.
2) L'ufficio
di cui al comma precedente effettua e promuove, inoltre, consulenze,
studi, ricerche, indagini e rilevamenti concernenti la materia
delle attività del tempo libero, del relativo associazionismo
e coordina e promuove nel complesso le iniziative atte allo
sviluppo del settore.
ARTICOLO 6
Provvidenze per la costruzione,
l'ampliamento, il miglioramento e l'acquisizione di strutture
e impianti per le attività ricreative
1) L'Amministrazione
provinciale è autorizzata a concedere a favore di associazioni
e istituzioni ricreative contributi per l'acquisto, la costruzione,
l'ampliamento, il miglioramento di locali, impianti e attrezzature
del tempo libero destinati alle attività ricreative della rispettiva
organizzazione.
2) Resta
salva la competenza dei comuni nelle materie di cui al comma
precedente.
ARTICOLO 7
Sovvenzioni e sussidi
1) La
Provincia è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a
favore di istituzioni, associazioni, gruppi ricreativi aziendali,
comitati nonché organizzazioni, per lo svolgimento di attività
ricreative e del tempo libero a carattere dilettantistico.
Ai predetti benefici sono ammesse
le spese inerenti all'attività sociale annuale all'acquisto
di equipaggiamento, attrezzature e materiale d'uso all'organizzazione
di manifestazioni o convegni e di corsi per la formazione e
l'aggiornamento dei dirigenti, nonché di altre iniziative ritenute
idonee ai sensi della presente legge.
2) Per
il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente
legge la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore alle
attività ricreative, è autorizzata ad assumere anche spese per
iniziative da realizzare in proprio.
ARTICOLO 8
Presentazione delle
domande e documentazione
1) Le
domande rivolte ad ottenere la concessione delle provvidenze
previste dagli artt. 6 e 7 devono essere presentate annualmente
entro il termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale.
2) Le
domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all'art. 6,
primo comma, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
relazione tecnica, progetto di massima, preventivo di spesa,
programma di costruzione, piano di finanziamento, rendiconto
dell'attività svolta, dichiarazione relativa alla destinazione
dell'opera ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. d), e, in
caso di nuova costruzione o di ampliamento, dichiarazione del
sindaco che l'opera corrisponde al piano urbanistico.
3) Le
domande di cui all'art. 7, primo comma, devono essere corredate
della seguente documentazione: rendiconto dell'attività svolta,
programma dettagliato dell'attività da svolgere nel corso dell'anno,
rispettivamente programmi dettagliati delle manifestazioni,
dei convegni o dei corsi oppure di una relazione sul fabbisogno
delle attrezzature, nonché l'elenco delle medesime, del preventivo
di spesa, del piano di finanziamento.
4) L'ufficio
è autorizzato a chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria
per l'istruzione delle domande.
5) Divenuti
esecutivi i provvedimenti di contributo, di sovvenzione rispettivamente
di sussidio ai beneficiari, su loro richiesta, può essere corrisposto
un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato.
La liquidazione delle somme residue avviene successivamente
alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici della
presente legge.
6) L'ufficio
dispone il pagamento previo presentazione di una domanda di
liquidazione corredata dalla seguente documentazione:
a) per
le domande di cui all' art. 6: relazione esecutiva, stato finale
dei lavori o documentazione di spesa;
b) per
le domande di cui all'art. 7: relazione sull'attività rispettivamente
sulle manifestazioni svolte, conto consuntivo.
7) L'ufficio
è autorizzato a chiedere in visione la corrispondente documentazione
contabile e ad effettuare gli opportuni accertamenti e sopralluoghi.
8) In
caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, la
Provincia dispone il recupero totale o parziale delle somme
versare in relazione alle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 9
Norme abrogative e transitorie
1) E'
abrogato l'art. 5 della legge provinciale 20 giugno 1978, n.
29. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge cessano di avere applicazione tutte le altre norme ad
essa contrarie o con essa incompatibili.
2) Sono
fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso ai sensi
della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, e non ancora
esauriti.
ARTICOLO 10
Norma finanziaria
1) Per
l'attuazione della presente legge saranno utilizzati nell'esercizio
finanziario 1983 gli stanziamenti iscritti al cap. 33320 dello
stato di previsione della spesa del bilancio provinciale.
2) Per
gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa sarà
determinata dalla legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.