LEGGE PROVINCIALE N. 21 DEL 2-06-1988 PROVINCIA DI BOLZANO
Modifiche alla legge provinciale
29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni,
concernenti: consulte culturali e fondo provinciale per le attività
culturali
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 26 del 14 giugno 1988
ARTICOLO 1
1) L'articolo
1 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito
dal seguente:
«(1) Allo scopo di contribuire,
ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia
ed Austria e dell'articolo 2 del DPR 31 agosto 1972, n. 670,
in relazione all'art. 6 della Costituzione, alla salvaguardia
delle caratteristiche etniche ed allo sviluppo culturale dei
gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nella provincia,
sono istituite consulte culturali provinciali per ciascun gruppo
ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi
a sussidi secondo le disposizioni seguenti.»
ARTICOLO 2
1) L'articolo
2 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, come integrato
dall'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1973,
n. 4, è sostituito dal seguente:
«(1) Formano oggetto delle finalità
di cui all'articolo 1 le attività , le manifestazioni, i rapporti
e gli istituti riferibili alle materie di cui all'articolo 8,
comma 1, cifre 3 e 4 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare,
per i gruppi linguistici tedesco e ladino, l'integrazione con
l'area culturale tedesca e ladina.
(2) Nelle finalità di cui all'articolo
1 rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione
fisica e lo sport popolare, nonché le attività ed i rapporti
aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili all'istruzione
pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione.
(3) Rientrano nelle predette finalità
le spese ed i contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento,
la ristrutturazione, la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento
di biblioteche storiche, sale da esposizione, sale da teatro
ed altri locali destinati ad attività culturali o artistiche.»
ARTICOLO 3
1) L'articolo
3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito
dal seguente:
«(1) Al fine di promuovere e sostenere
attività iniziative e manifestazioni culturali o artistiche
ai sensi degli articoli 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata
a concedere contributi e sussidi a favore di enti, associazioni
e comitati aventi la loro sede in provincia di Bolzano che statutariamente
svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali
o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Possono inoltre
essere concessi contributi e sussidi a privati residenti in
provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche
che non perseguano fini di lucro.
(2) In particolare, la Provincia
può promuovere e/ o realizzare direttamente i seguenti interventi
di carattere culturale o artistico:
a) manifestazioni ed attività culturali
o artistiche di interesse provinciale, da svolgersi sul territorio
provinciale, nazionale o all'estero;
b) l'acquisto, la costruzione, la
sistemazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura,
l'arredamento di biblioteche storiche, di sale da esposizione,
di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati
allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché
l'acquisto ed il restauro di costumi tradizionali e di strumenti
musicali;
c) l'acquisto di oggetti d'arte.
(3) La Giunta provinciale nomina
annualmente per ciascun gruppo linguistico una commissione composta
dall'Assessore competente o da un suo delegato che la presiede
e da due esperti designati dalla rispettiva consulta culturale
con il compito di elaborare proposte per l'acquisto di oggetti
d'arte da sottoporre all'approvazione della Giunta stessa.
(4) La Giunta provinciale è altresì
autorizzata a concedere contributi e sussidi ad artisti che
operano nei vari settori della cultura residenti in provincia
di Bolzano da almeno un anno. La Giunta provinciale ha inoltre
la facoltà di concedere sussidi di qualificazione a giovani
artisti al fine di favorirne la formazione. Le modalità vengono
fissate con deliberazione della Giunta stessa.
(5) Per ricerche o studi specifici
ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei
settori della cultura, dell'arte, dell'educazione e della scienza,
la Giunta provinciale può inoltre assegnare dei premi a singole
persone o enti. Con la deliberazione che determina l'ammontare
e la denominazione dei premi, la Giunta provinciale può insediare
delle commissioni o giurie al fine di individuare i vincitori
dei vari premi. L'aggiudicazione dei premi è disposta con decreto
dell'assessore provinciale competente per le attività culturali.
(6) La Giunta provinciale ha altresì
la facoltà di indire dei concorsi per il conferimento di premi
in tutti i settori della cultura e dell'arte.
(7) Per la concessione dei sussidi
di qualificazione agli artisti di cui al quarto comma del presente
articolo le rispettive consulte culturali possono ricorrere
al parere di esperti nei settori della cultura e dell'arte.»
ARTICOLO 4
1) Il
terzo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 ottobre
1958, n. 7, è sostituito dal seguente:
«(3) Nella prima seduta della consulta,
il presidente designa il membro che lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento. Fungo da segretario della consulta un
dipendente dell'Amministrazione provinciale.»
(2) Nell'articolo 4 della legge
provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, le parole «gruppo etnico»
sono sostituite dalla parole «gruppo linguistico».
ARTICOLO 5
1) L'articolo
5 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito
dal seguente:
«(1) Le consulte culturali hanno
facoltà di prendere iniziative e di formulare proposte per il
raggiungimento delle finalità perseguite dalla presente legge.
In particolare spetta ad esse di:
a) favorire la promozione e diffusione
di attività , manifestazioni e iniziative culturali o artistiche,
nonché la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale;
b) esprimere pareri sulle attività
, manifestazioni ed iniziative promosse o realizzate direttamente
dalla Provincia, nonché sull'assegnazione dei contributi, sussidi
e sovvenzioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a)
e b), e commi 4, 5 e 6.»
ARTICOLO 6
1) L'art.
6 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito
dal seguente:
«(1) Al fine di coordinare le attività
, le manifestazioni culturali o artistiche e le iniziative che
interessano più gruppi linguistici è istituito un comitato di
coordinamento composto dai seguenti membri:
a) gli assessori provinciali competenti
in materia di attività culturali per tutti i tre gruppi linguistici;
b) due membri designati dalla consulta
culturale per il gruppo linguistico tedesco;
c) un membro designato dalla consulta
culturale per il gruppo linguistico italiano;
d) un membro designato dalla consulta
culturale ladina, nel caso in cui nessun assessore appartenente
al gruppo linguistico ladino faccia parte della Giunta provinciale.
(2) La presidenza del comitato è
assunta, nei primi 30 mesi del suo funzionamento, dall'Assessore
provinciale alle attività culturali in lingua tedesca e per
il successivo periodo dall'Assessore provinciale alle attività
culturali in lingua italiana. Qualora vi sia anche un Assessore
provinciale per il gruppo linguistico ladino, la presidenza
sarà assunta, in alternanza, dai tre Assessori per un periodo
di tempo di 20 mesi ciascuno. L'Assessore provinciale per il
gruppo linguistico ladino assumerà la presidenza nell'ultimo
periodo di 20 mesi di funzionamento del comitato.
(3) Fungono da segretari del comitato
due impiegati delle Ripartizioni competenti.»
ARTICOLO 7
1) L'articolo
7 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito
dal seguente:
«(1) Le consulte culturali di cui
all'articolo 4 ed il comitato di coordinamento di cui all'articolo
6 possono deliberare quando sia presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti
ed in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.
(2) Ai membri ed ai segretari delle
consulte e del comitato sono corrisposti, in quanto spettino,
i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione
secondo la vigente normativa provinciale.»
ARTICOLO 8
1) Il
primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 29 ottobre
1958, n. 7, già modificato con l'articolo unico della legge
provinciale 19 gennaio 1978, n. 5, è sostituito dal seguente:
«(1) Le domande per la concessione
delle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 1, 2, lettere
a) e b), e 4 devono pervenire al competente Assessorato provinciale
alle attività culturali entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero
entro il diverso termine stabilito con deliberazione della Giunta
provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione,
corredate della seguente documentazione:
a) relazione sull'attività relativa
all'anno precedente;
b) programma dell'attività per l'anno
in corso con preventivo di spesa ed indicazione dei mezzi disponibili
e della loro provenienza.»
ARTICOLO 9
1) Nell'articolo
1 della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, le parole
«articolo 10» sono sostituite dalle parole «articolo 2».
ARTICOLO 10
1)
Nell'articolo 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978,
n. 8, sono soppresse le parole «di carattere ordinario».
OMISSIS
2)
(2) All'articolo 7, terzo comma della legge provinciale
23 gennaio 1978, n. 8, è aggiunta la seguente frase:
«In presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale
su istanza dell'ente o associazione beneficiari dell'anticipazione
può autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo
di anno».
ARTICOLO 11
1) La
Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente contributi
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di
guerra siti in Alto Adige a carico del fondo di cui all'art.
1.
ARTICOLO 12
1) Entro
3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
provinciale è autorizzata a redigere un testo coordinato delle
leggi vigenti in materia di cultura di cui alla legge provinciale
29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
Il testo coordinato è da pubblicare
sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige
in lingua italiana, tedesca e ladina.
ARTICOLO 13
1) Per
far fronte alle esigenze derivanti dalla presente legge la dotazione
organica del ruolo amministrativo è aumentata di un posto nella
VI qualifica funzionale per la Ripartizione III e di un posto
nella IV qualifica funzionale per la Ripartizione X.
ARTICOLO 14
Disposizioni finanziarie
1) Per
l'attuazione della presente legge sono utilizzati per l'anno
1988 gli stanziamenti di spesa autorizzati dalla legge finanziaria
1988 iscritti nel bilancio di previsione per la stesse finalità.
2) Per
l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico
dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:
a) lire
100.000.000 per la concessione di provvidenze ai sensi dell'art.
3;
b) lire
30.000.000 per l'aumento dell'organico del personale ai sensi
dell'art. 13.
3) Alla
copertura dei maggiori oneri per complessive Lire 130.000.000,
di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo
del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (le partite
n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 del bilancio sono ridotte rispettivamente
di Lire 30 milioni e di Lire 100 milioni).
4) Alla
copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari
1989 e 1990, derivanti dall'art. 13 e valutati in Lire 120.000.000
per il biennio, si provvede mediante utilizzo di una quota di
pari importo dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Settore
1.2), lettera b. 1) del bilancio pluriennale 1988- 1990 della
Provincia.
5) A
decorrere dall'esercizio finanziario 1989 le spese per l'attuazione
della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive
modifiche, della legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51,
e della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, saranno stabilite
dalla legge finanziaria annuale. Gli stanziamenti per l'applicazione
delle citate leggi provinciali 18 dicembre 1976, n. 51, e 3
agosto 1977, n. 25, nonché dell'articolo 11 della presente legge,
saranno iscritti su appositi capitoli di spesa.
ARTICOLO 15
1) Nello
stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988
sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza
che di cassa:
in aumento:
§
Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie
al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali
Lire 30.000.000
§
Cap. 33111 - Contributi e sussidi ad enti, associazioni
e comitati per attività e manifestazioni culturali Lire 100.000.000
§
Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)
Lire 130.000.000
ARTICOLO 16
Clausola d'urgenza
1) La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello
Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.