LEGGE PROVINCIALE N. 11 DEL 1-07-1993 PROVINCIA DI BOLZANO
Disciplina del volontariato
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 32 del 13 luglio 1993
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene
e valorizza la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato
liberamente costituite, come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dalla presente legge.
2.
L'attività di volontariato, al di là delle motivazioni
etiche e morali che la ispirano, coopera con l'ente pubblico,
contribuendo all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto
nel settore socio - sanitario, assistenziale, educativo e culturale,
nonché alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni
sociali, alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive,
ricreative e del tempo libero, alla conservazione e valorizzazione
delle tradizioni. Tale attività costituisce espressione di genuina
solidarietà umana, di altruismo, di disponibilità disinteressata
in favore del singolo o della collettività , anche ai sensi
della cooperazione allo sviluppo secondo la legge provinciale
19 marzo 1991, n. 5, o come momento aggregante di socializzazione
soprattutto nelle comunità marginali.
ARTICOLO 2
Attività di volontariato
1.
Ai fini della presente legge, per attività di volontariato
si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà umana e di promozione sociale.
2.
L'attività del volontario non può esser retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.
3.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione
di cui esso fa parte.
4.
A persone che si sono rese benemerite nel settore del
volontariato, così come definito dall'articolo 1, possono essere
concesse onorificenze dalla Giunta provinciale le cui forme
e modalità saranno determinate con successivo regolamento alla
presente legge.
ARTICOLO 3
Organizzazione di volontariato
1.
E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
2.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o
nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per
le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle
cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro diritti ed obblighi. Devono altresì essere stabiliti
l'obbligo di formazione del bilancio o i lasciti ricevuti, nonché
le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti.
4.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti
a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione
dell'organizzazione di volontariato ed indipendentemente dalla
sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento
della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni
operanti in identico o similare settore, secondo le indicazioni
contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in
mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.
ARTICOLO 4
Risorse economiche ed
agevolazioni fiscali
1.
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
a) contributi
degli aderenti;
b) contributi
privati;
c) contributi
o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) contributi
o sovvenzioni di organismi internazionali;
e) donazioni
e lasciti testamentari;
f)
rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque
strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche
indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività
di volontariato organizzate.
2.
In favore delle organizzazioni di volontariato prive
di personalità giuridica che siano iscritte nel registro provinciale,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2
e 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per quanto concerne
l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché
per l'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari con
beneficio d'inventario.
3.
In favore delle organizzazioni di volontariato si applicano,
in quanto compatibili con le loro finalità , le disposizioni
degli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
ARTICOLO 5
Registro provinciale
delle organizzazioni di volontariato
1.
E' istituito il registro provinciale delle organizzazioni
di volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) assistenza
sociale e sanitaria;
b) attività
culturali, educative e di formazione;
c) attività
sportive, ricreative e di tempo libero;
d) protezione
civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2.
Il registro provinciale è tenuto dalla ripartizione provinciale
Presidenza e l'iscrizione in esso è disposta dal Presidente
della Giunta provinciale.
3.
L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale
è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici,
per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle apposite
agevolazioni fiscali.
4.
Hanno diritto all'iscrizione nel registro provinciale
le organizzazioni di volontariato che perseguono in territorio
provinciale le finalità di cui all'articolo 1, che abbiano i
requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla domanda
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti.
5.
Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono
tenute a presentare una relazione annuale sulle attività svolte
ed a conservare la documentazione relativa alle entrate di cui
all'articolo 4, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, e limitatamente
alle offerte di privati.
6.
Il Presidente della Giunta provinciale dispone d'ufficio,
avvalendosi degli uffici provinciali e delle strutture di altre
istituzioni pubbliche periferiche competenti in materia, la
revisione periodica delle sezioni del registro provinciale al
fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte sulla base di criteri che saranno precisati con regolamento
di esecuzione della presente legge.
7.
Il Presidente della Giunta provinciale, in caso di gravi
irregolarità nella gestione delle attività di volontariato o
del venir meno dei requisiti prescritti, sentito l'Osservatorio
provinciale di cui al successivo articolo 8, dispone con provvedimento
motivato la cancellazione dell'organizzazione di volontariato
dalla corrispondente sezione del registro provinciale in cui
è iscritta.
8.
Con il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di
cancellazione dal registro provinciale è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla sua comunicazione, alla Giunta provinciale,
la quale si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione
dello stesso. Avverso la decisione della Giunta provinciale,
l'organizzazione di volontariato può adire l'autorità giudiziaria
competente entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle
modalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto
1991, nº 266.
9.
La Presidenza della Giunta provinciale è tenuta ad inviare
annualmente all'Osservatorio nazionale per il volontariato,
ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
copia aggiornata del registro di cui al presente articolo.
ARTICOLO 6
Convenzioni
1.
L'amministrazione provinciale, gli enti locali e gli
altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nel
territorio provinciale nei settori di cui all'articolo 5, comma
1, della presente legge, possono stipulare convenzioni con organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel registro provinciale
che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative.
2.
La convenzione individua:
a) l'oggetto
e la durata del rapporto convenzionale;
b) la
dotazione e la qualificazione del personale volontario ed eventualmente
di quello dipendente o autonomo utilizzato dall'organizzazione
di volontariato stessa;
c) le
modalità per la messa a disposizione da parte dell'ente responsabile
dei servizi del proprio personale, per l'accesso alle strutture
ed il loro utilizzo, per l'informazione necessario a sostegno
del servizio prestato dai volontari;
d) le
modalità per l'espletamento delle attività di volontariato nei
servizi ovvero a favore dei singoli o della comunità locale,
con carattere di continuità e nel pieno rispetto dei diritti
e della dignità degli utenti;
e) la
disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'organizzazione
di volontariato, i quali devono prevedere tra l'altro:
1) l'eventuale
rimborso, parziale o totale, delle spese di allestimento e di
gestione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi necessari
all'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
2) il
rimborso degli oneri per le prestazioni di lavoro dipendente
o autonomo impiegato nell'attività di volontariato, esclusivamente
nei limiti riconosciuti necessari a sostenere e garantire il
regolare funzionamento dell'attività stessa od occorrenti per
qualificarla o per specializzarla;
3) il
rimborso, d'intesa con l'ente convenzionante, delle spese effettivamente
sostenute dai volontari per l'addestramento e l'aggiornamento,
nei limiti riconosciuti dall'organizzazione di appartenenza,
fatta esclusione per la corresponsione di compensi sotto qualsiasi
forma;
4) le
modalità di erogazione dei finanziamenti, anche in via anticipata;
f)
l'obbligo di frequenza, da parte dei volontari e del
personale impiegato nell'attività di volontariato, a corsi di
formazione organizzati dalla Provincia o da altri enti o associazioni
che siano riconosciuti strumentali al regolare funzionamento
dell'attività oggetto della convenzione;
g) la
periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta dall'organizzazione
di volontariato;
h) le
modalità dei controlli dell'ente o istituzione pubblica sul
regolare svolgimento e sulla qualità dell'attività di volontariato
oggetto della convenzione.
ARTICOLO 7
Criteri prioritari per
la stipulazione di convenzioni
1.
L'amministrazione provinciale e gli enti pubblici dipendenti
dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza
legislativa propria o delegata, e le relative aziende, anche
ad ordinamento autonomo, nonché gli enti sottoposto a vigilanza
e tutela della Provincia, sono autorizzati a stipulare convenzioni
prioritariamente con organizzazioni di volontariato che svolgono
la propria attività principalmente in provincia di Bolzano e
siano quindi inserite nel contesto socio - economico della stessa,
che siano dotate di strutture organizzative e tecniche, nonché
di risorse umane particolarmente specializzate, da definire
con regolamento di esecuzione della presente legge, al fine
di assumersi compiti nei settori elencati all'articolo 5, lettere
a), b), c) e d).
2.
Le convenzioni sono stipulare prioritariamente con le
organizzazioni di volontariato che operano sul territorio direttamente
interessato dalle attività oggetto della convenzione, che dispongono
di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare
la continuità delle prestazioni.
3.
La Giunta provinciale, sentito l'Osservatorio provinciale
del volontariato di cui al successivo articolo 8, emana le direttive
per assicurare nel regime di convenzione il pluralismo delle
organizzazioni di volontariato, il rispetto della dignità e
delle convinzioni etiche, religiose e culturali degli utenti
e l'osservanza del segreto professionale.
4.
Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in
regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà della Giunta
provinciale di fissare una quota di rimborso spese, gratuite
per tutti i cittadini italiani, gli apolidi e per gli stranieri
residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio
provinciale.
5.
Le organizzazioni di volontariato che erogano interventi
assistenziali, sanitaria, formativi, educativi o culturali,
devono, ove possibile, assicurare l'impiego di personale volontario
che sia in grado di comunicare nella lingua dell'utente.
ARTICOLO 8
Osservatorio provinciale
del volontariato
1.
E' istituito presso la Presidenza della Giunta provinciale
l'Osservatorio provinciale del volontariato, cui compete:
a) fissare
criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni
di volontariato;
b) fornire
ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
c) esprimere
parere su progetti sperimentali elaborati in collaborazione
con gli enti pubblici, da organizzazioni iscritte nel registro
provinciale per favorire l'applicazione di metodologie di interventi
particolarmente avanzate;
d) individuare
forme di sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
di banche dati nei settori di cui all'articolo 6, comma 1;
e) proporre
iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari per
la prestazioni dei servizi, ivi compresa la formazione linguistica;
f)
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno
del volontariato nell'ambito della provincia di Bolzano, avendo
particolare riguardo allo stato di attuazione della normativa
vigente in materia;
g) promuovere
un'informazione adeguata, anche attraverso i mass media e nell'ambito
di manifestazioni pubbliche anche di ampio respiro dell'attività
di volontariato;
h) collaborare
con l'Osservatorio nazionale del volontariato.
2.
Le funzioni amministrative di supporto all'Osservatorio
provinciale del volontariato sono assunte dalla Presidenza della
Giunta provinciale, che può avvalersi anche del personale, dei
mezzi e del servizi messi a disposizione degli assessori provinciali
competenti per materia.
3.
L'Osservatorio provinciale del volontariato è composto
da:
a) il
Presidente della Giunta provinciale o un assessore delegato,
che la presiede;
b) il
direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni
di vicepresidente;
c) sette
esperti nel settore del volontariato, designati dagli assessori
provinciali competenti nelle materie di cui all'articolo 5,
lettere a), b), c) e d);
d) otto
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti
nel territorio provinciale, scelti dalla Giunta provinciale
tra quelli designati dalle organizzazioni iscritte nel registro
provinciale, assicurando un'adeguata rappresentatività dei settori
di intervento di cui all'articolo 5, comma 1.
4.
L'Osservatorio provinciale del volontariato è nominato
dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della
legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.
La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione. E' assicurata in ogni
caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
5.
L'Osservatorio provinciale del volontariato è validamente
costituito a maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera
a maggioranza assoluta dei presenti. Le funzioni di segretario
dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario provinciale
della Presidenza della Giunta provinciale di qualifica funzionale
non inferiori alla settima.
6.
AI componenti dell'Osservatorio provinciale del volontariato
è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e
di missione secondo la vigente normativa provinciale.
ARTICOLO 9
Flessibilità nell'orario
di lavoro
1.
Al personale della Provincia e degli enti pubblici da
essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza
legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad
ordinamento autonomo, che faccia parte di organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro provinciale, possono essere
concesse delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e
delle turnazioni previste nella contrattazione collettiva di
comparto, compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente
ai servizi di emergenza o di altro valore sociale.
ARTICOLO 10
Fondo speciale per il
volontariato
1.
E' istituito presso la Provincia il Fondo speciale di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel quale sono contabilizzati
gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle
casse di risparmio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.
2.
Il Fondo è finalizzato alla costituzione e gestione di
Centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
le attività , secondi i criteri e le modalità stabiliti nel
decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991.
3.
Il Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato,
presiede il comitato di gestione del Fondo speciale. La Giunta
provinciale nomina a far parte del comitato stesso quattro rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro
provinciale, maggiormente presenti nel territorio provinciale.
4.
La composizione del comitato deve adeguarsi a quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
del Tesoro del 21 novembre 1991 ed alla consistenza dei gruppi
linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione.
ARTICOLO 11
Disposizioni finanziarie
1.
Per le attività dell'Osservatorio di cui all'articolo
8 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la
spesa di lire cento milioni, da iscriversi su un apposito capitolo
di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.
2.
Alla copertura dell'onere indicato nel comma 1 si provvede
mediante riduzione, per pari importo, del fondo globale iscritto
al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per
l'anno 1993 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).
3.
Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi
finanziari successivi sono stabiliti dalla legge finanziaria
annuale.
4.
Alla copertura della spesa per compensi ed indennità
a favore dei componenti l'Osservatorio provinciale di cui all'articolo
8, valutata in lire 2 milioni all'anno, si provvede con lo stanziamento
iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa
per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità rispettivamente
con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.
5.
La concessione di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze
di carattere economico, compresa la messa a disposizione gratuita
di immobili per l'espletamento di attività di volontariato,
è disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli
settori, assicurandosi comunque il finanziamento delle attività
ed iniziative oggetto delle convenzioni con le organizzazioni
di volontariato, ai sensi dell'articolo 7.
ARTICOLO 12
Variazioni al bilancio
1993
1.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1993 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini
di competenza che di cassa:
§
capitolo di nuova istituzione 51491 - Spese per
progetti e iniziative dell'Osservatorio provinciale del volontariato
(articolo 8 della legge) COD/ 0.5.1.4./ 1.1.242.3.08.07/ Lire
100.000.000
§
capitolo in diminuzione 102115 - Fondo globale
per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi
(spese correnti) Lire 100.000.000
ARTICOLO 13
Norme finalità
1.
Alle organizzazioni di volontariato che hanno ottenuto
il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'articolo 3 della
legge provinciale 1o marzo 1983, n. 6, è concesso il termine
di due anni, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per adeguare i rispettivi atti costitutivi i statuti
alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge, al fine di ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro
provinciale.
2.
Le convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato
e gli enti responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo
5 della legge provinciale 10 marzo 1983, n. 6, non possono essere
tacitamente rinnovate qualora le convenzioni stesse non rispettino
i contenuti di cui all'articolo 3 della presente legge, e le
organizzazioni di volontariato degli statuti ai sensi del comma
1 del presente articolo.
3.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito
registro non necessitano delle autorizzazioni di cui all'articolo
20, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
4.
Fatto salvo quanto disposto nei commi 1 e 2, è abrogata
la legge provinciale 1o marzo 1983, n. 6.
5.
In sede di prima applicazione della presente legge e
limitatamente alla durata della legislatura in corso, i rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato nell'Osservatorio provinciale,
di cui all'articolo 8, comma 3, rispettivamente nel comitato
di gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 10, comma
3, sono designati dalle organizzazioni di volontariato operanti
in provincia, prescindendosi dalla loro iscrizione nel registro
provinciale.
6.
Sono abrogati l'articolo 35 della legge provinciale 13
dicembre 1985, n. 17, sostituito dall'articolo 9, della legge
provinciale 11 luglio 1991, n. 19, e l'articolo 11 della legge
provinciale 18 agosto 1988, n. 33.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.