Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 92 DEL 14-12-1981 REGIONE TOSCANA

Modifiche alla LR n. 11/ 1980 recante “Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 67 del 22 dicembre 1981

ARTICOLO UNICO

E' introdotto nella LR 28- 1- 1980, n. 11, il seguente art. 16 ter (Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1982):

«Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II, e le proposte di piano di finanziamento predisposte dalle Associazioni intercomunali, ai sensi del sesto comma dell'art. 14, concernenti le attività relative al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1982, devono essere presentate alla Giunta regionale entro 75 giorni dalla pubblicazione dal programma di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive per il triennio 1982- 84 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro un mese da tale pubblicazione devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa le domande di contributo per le iniziative di cui al titolo III. Entro i successivi 15 giorni il Comune trasmette le domande all'Associazione intercomunale di cui fa parte, ai sensi della LR 17 aprile 1979, n. 37, con proprio parere di conformità al programma regionale di promozione di cui al primo comma.

Nel caso di Associazioni intercomunali che non abbiano iniziato l'esercizio delle proprie funzioni, spetta ai Comuni delle aree corrispondenti trasmettere alla Giunta regionale entro la scadenza indicata nel primo comma le domande di contributo secondo le modalità di cui al sesto comma dell'art. 14.

Per il programma regionale di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive nel triennio 1982- 84, mentre non è richiesto il parere della Consulta di cui all'art. 15, saranno consultati, da parte del Consiglio Regionale, gli enti e organismi ivi indicati a partecipare o designare i membri della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

Entro un mese dalla scadenza indicata nel primo comma la Giunta regionale predispone il piano annuale di ripartizione dei contributi che propone al Consiglio per l'approvazione.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
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