LEGGE REGIONALE N. 92 DEL 14-12-1981 REGIONE TOSCANA
Modifiche alla LR n. 11/ 1980 recante
“Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali,
cinematografiche ed audiovisive
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 67 del
22 dicembre 1981
ARTICOLO UNICO
E' introdotto nella LR 28- 1- 1980,
n. 11, il seguente art. 16 ter (Norma transitoria per i contributi
relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1982):
«Le domande di contributo per le
iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo
II, e le proposte di piano di finanziamento predisposte dalle
Associazioni intercomunali, ai sensi del sesto comma dell'art.
14, concernenti le attività relative al periodo 1 gennaio -
31 dicembre 1982, devono essere presentate alla Giunta regionale
entro 75 giorni dalla pubblicazione dal programma di promozione
delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive
per il triennio 1982- 84 sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro un mese da tale pubblicazione
devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende
svolgere l'iniziativa le domande di contributo per le iniziative
di cui al titolo III. Entro i successivi 15 giorni il Comune
trasmette le domande all'Associazione intercomunale di cui fa
parte, ai sensi della LR 17 aprile 1979, n. 37, con proprio
parere di conformità al programma regionale di promozione di
cui al primo comma.
Nel caso di Associazioni intercomunali
che non abbiano iniziato l'esercizio delle proprie funzioni,
spetta ai Comuni delle aree corrispondenti trasmettere alla
Giunta regionale entro la scadenza indicata nel primo comma
le domande di contributo secondo le modalità di cui al sesto
comma dell'art. 14.
Per il programma regionale di promozione
delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive
nel triennio 1982- 84, mentre non è richiesto il parere della
Consulta di cui all'art. 15, saranno consultati, da parte del
Consiglio Regionale, gli enti e organismi ivi indicati a partecipare
o designare i membri della Consulta regionale toscana dei beni
e delle attività culturali.
Entro un mese dalla scadenza indicata
nel primo comma la Giunta regionale predispone il piano annuale
di ripartizione dei contributi che propone al Consiglio per
l'approvazione.».
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.