LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 18-11-1994 REGIONE TOSCANA
Norme per il sostegno
delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto
corale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 77 del
28 novembre 1994
ARTICOLO 1
Oggetto
1.
La Regione Toscana, nell'ambito degli interventi di promozione
culturale di cui all'art. 49 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, sostiene,
mediante l'erogazione di contributi, iniziative di formazione
di base per la musica strumentale e per il canto corale.
2.
Sono esclusi i corsi di perfezionamento musicale e le
attività concertistiche e di produzione musicale.
ARTICOLO 2
Destinatari
1.
Sono destinatari dei contributi regionali gli enti locali
territoriali, nonché gli enti e le associazioni, privi di scopo
di lucro, che svolgano attività corsuali di formazione musicale
nei settori della musica colta, extra - colta, di tipo bandistico,
del canto corale.
ARTICOLO 3
Requisiti dei beneficiari
1.
I destinatari di cui all'art. 2, per accedere ai contributi
regionali, devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver
svolto continuativamente attività corsuali negli ultimi tre
anni;
b) impiegare
personale docente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale
o di lavoro subordinato, che sia in possesso dei seguenti titoli:
-
b. 1 la laurea in disciplina musicale ovvero il
diploma di conservatorio o titolo equipollente;
-
b. 2. nei corsi di musica extra - colta, aver
svolto attività professionale in formazioni orchestrali per
almeno un quinquennio consecutivo;
-
b. 3. nei corsi di tipo bandistico o corale, essere
in possesso del diploma di conservatorio o titolo equipollente
compatibile con l'insegnamento da svolgere o, se sprovvisti,
essere in possesso di diploma di specializzazione nelle materie
di insegnamento o aver svolto attività di direttore o maestro
di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo;
c) definire
la programmazione didattica di ogni corso, in particolare, nel
rispetto delle disposizioni, dei moduli e del numero minimo
e massimo di iscritti ad ogni corso a tal fine stabiliti dal
piano di indirizzo di cui al successivo art. 6, gli obiettivi
per il raggiungimento delle abilità, i contenuti o materie,
i metodi, gli strumenti e la durata.
ARTICOLO 4
Contributi
1.
Il contributo finanziario della Regione, diretto a sostenere
le spese per le iniziative corsuali di formazione musicale,
ivi comprese quelle per l'acquisto di strumenti musicali, sostenute
dai soggetti di cui al precedente art. 2, è commisurato, nell'ambito
della ripartizione degli stanziamenti regionali operata dal
Piano di Indirizzo tra i diversi settori formativi o tipologie
corsuali, in base al numero dei corsi organizzati da ciascun
soggetto beneficiario.
ARTICOLO 5
Interventi regionali
1.
La Regione concorre alla qualificazione e allo sviluppo
della formazione musicale di base, promuovendo o sostenendo
attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata
anche all'aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti
di riconosciuta competenza specifica.
ARTICOLO 6
Piano regionale di indirizzo
1.
La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali
e le Associazioni rappresentative dei soggetti destinatari di
cui all'art. 2, predispone la proposta di pdi e la trasmette
entro il 30 settembre al Consiglio regionale per l'approvazione.
2.
Il pdi contiene:
a) i
contenuti e i moduli della programmazione didattica, nonché
il numero minimo e massimo di iscritti per ciascun settore formativo
o per ciascuna tipologia di corso;
b) la
ripartizione dei finanziamenti tra i diversi settori formativi
e la loro ulteriore ripartizione tra le Province, avuto presente
il numero dei corsi esistenti nell'anno precedente;
c) le
forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti
che hanno beneficiato di contributi regionali;
d) gli
obiettivi e i contenuti progettuali degli interventi di cui
al precedente art. 5 che la Giunta regionale intende svolgere
direttamente o tramite convenzione con soggetti pubblici o privati,
nonché gli strumenti, le procedure e le modalità , e l'entità
dei finanziamenti.
3.
Il pdi ha validità triennale e può essere aggiornato
annualmente.
4.
Il riparto dei finanziamenti tra le Province è operato
annualmente con delibera della Giunta regionale che viene trasmessa
al Consiglio regionale.
ARTICOLO 7
Procedure per l'assegnazione
dei contributi
1.
I soggetti che intendono beneficiare dei contributi regionali
devono presentare domanda al Comune nel cui territorio vengono
svolti i corsi entro il 31 marzo di ogni anno.
2.
La domanda deve contenere l'attestazione del possesso
dei requisiti di cui all'art. 3, nonché il rendiconto relativo
all'utilizzo di eventuali contributi regionali erogati nel precedente
anno secondo le forme e le modalità indicate dal pdi.
3.
Il Comune, accertato il possesso dei requisiti di cui
al precedente art. 3, l'eventuale rendicontazione ai sensi dell'art.
6, secondo comma, lett. c), nonché il numero dei corsi e quello
degli iscritti rispetto agli standard numerici minimi e massimi
disposti dal piano di indirizzo e valutata l'ammissibilità della
domanda, trasmette, entro il 30 aprile, le domande alla Provincia.
4.
La Provincia, in base alle disponibilità finanziarie
assegnatele dalla Regione e di quelle eventualmente da essa
disposte, nonché in base al numero delle domande di contributo
e al numero dei corsi, delibera entro il 30 giugno il piano
di assegnazione dei contributi, determinandone per ciascuna
domanda l'entità .
ARTICOLO 8
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, decorrenti dall'anno 1996, si fa fronte da tale anno
e per gli anni successivi con legge di bilancio.
ARTICOLO 9
Norma transitoria
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
piano di indirizzo di cui al precedente art. 6 viene trasmesso
al Consiglio regionale entro il 30 settembre 1995.
2.
Per il 1995 i contributi previsti dalla normativa previgente
per gli interventi nella materia della presente legge verranno
erogati in attuazione degli indirizzi della delibera del Consiglio
regionale n. 376 del 25 luglio 1994.
ARTICOLO 10
Norma finale
1.
E' abrogata, a decorrere dal 1- 1- 1995 la LR 22 marzo
1982, n. 24 «Norme per il sostegno delle attività di formazione
musicale nel settore musicale bandistico o corale» e l'art.
9 della LR 28 gennaio 1980, n. 11 «Norme per la promozione delle
attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive».
2.
Sono fatte salve le obbligazioni di spesa derivanti da
provvedimenti resi esecutivi alla data di entrata in vigore
della presente legge che hanno assunto i relativi impegni finanziari
ai sensi degli articoli 14 e 110 della LR 6- 5- 1977, n. 28.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.