Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 18-11-1994 REGIONE TOSCANA

Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 77 del 28 novembre 1994

ARTICOLO 1

Oggetto

1.        La Regione Toscana, nell'ambito degli interventi di promozione culturale di cui all'art. 49 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, sostiene, mediante l'erogazione di contributi, iniziative di formazione di base per la musica strumentale e per il canto corale.

2.        Sono esclusi i corsi di perfezionamento musicale e le attività concertistiche e di produzione musicale.

ARTICOLO 2

Destinatari

1.        Sono destinatari dei contributi regionali gli enti locali territoriali, nonché gli enti e le associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano attività corsuali di formazione musicale nei settori della musica colta, extra - colta, di tipo bandistico, del canto corale.

ARTICOLO 3

Requisiti dei beneficiari

1.        I destinatari di cui all'art. 2, per accedere ai contributi regionali, devono possedere i seguenti requisiti:

a)       aver svolto continuativamente attività corsuali negli ultimi tre anni;

b)       impiegare personale docente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale o di lavoro subordinato, che sia in possesso dei seguenti titoli:

-         b. 1 la laurea in disciplina musicale ovvero il diploma di conservatorio o titolo equipollente;

-         b. 2. nei corsi di musica extra - colta, aver svolto attività professionale in formazioni orchestrali per almeno un quinquennio consecutivo;

-         b. 3. nei corsi di tipo bandistico o corale, essere in possesso del diploma di conservatorio o titolo equipollente compatibile con l'insegnamento da svolgere o, se sprovvisti, essere in possesso di diploma di specializzazione nelle materie di insegnamento o aver svolto attività di direttore o maestro di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo;

c)       definire la programmazione didattica di ogni corso, in particolare, nel rispetto delle disposizioni, dei moduli e del numero minimo e massimo di iscritti ad ogni corso a tal fine stabiliti dal piano di indirizzo di cui al successivo art. 6, gli obiettivi per il raggiungimento delle abilità, i contenuti o materie, i metodi, gli strumenti e la durata.

ARTICOLO 4

Contributi

1.        Il contributo finanziario della Regione, diretto a sostenere le spese per le iniziative corsuali di formazione musicale, ivi comprese quelle per l'acquisto di strumenti musicali, sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 2, è commisurato, nell'ambito della ripartizione degli stanziamenti regionali operata dal Piano di Indirizzo tra i diversi settori formativi o tipologie corsuali, in base al numero dei corsi organizzati da ciascun soggetto beneficiario.

ARTICOLO 5

Interventi regionali

1.        La Regione concorre alla qualificazione e allo sviluppo della formazione musicale di base, promuovendo o sostenendo attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all'aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica.

ARTICOLO 6

Piano regionale di indirizzo

1.        La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni rappresentative dei soggetti destinatari di cui all'art. 2, predispone la proposta di pdi e la trasmette entro il 30 settembre al Consiglio regionale per l'approvazione.

2.        Il pdi contiene:

a)       i contenuti e i moduli della programmazione didattica, nonché il numero minimo e massimo di iscritti per ciascun settore formativo o per ciascuna tipologia di corso;

b)       la ripartizione dei finanziamenti tra i diversi settori formativi e la loro ulteriore ripartizione tra le Province, avuto presente il numero dei corsi esistenti nell'anno precedente;

c)       le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti che hanno beneficiato di contributi regionali;

d)       gli obiettivi e i contenuti progettuali degli interventi di cui al precedente art. 5 che la Giunta regionale intende svolgere direttamente o tramite convenzione con soggetti pubblici o privati, nonché gli strumenti, le procedure e le modalità , e l'entità dei finanziamenti.

3.        Il pdi ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente.

4.        Il riparto dei finanziamenti tra le Province è operato annualmente con delibera della Giunta regionale che viene trasmessa al Consiglio regionale.

ARTICOLO 7

Procedure per l'assegnazione dei contributi

1.        I soggetti che intendono beneficiare dei contributi regionali devono presentare domanda al Comune nel cui territorio vengono svolti i corsi entro il 31 marzo di ogni anno.

2.        La domanda deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonché il rendiconto relativo all'utilizzo di eventuali contributi regionali erogati nel precedente anno secondo le forme e le modalità indicate dal pdi.

3.        Il Comune, accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, l'eventuale rendicontazione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. c), nonché il numero dei corsi e quello degli iscritti rispetto agli standard numerici minimi e massimi disposti dal piano di indirizzo e valutata l'ammissibilità della domanda, trasmette, entro il 30 aprile, le domande alla Provincia.

4.        La Provincia, in base alle disponibilità finanziarie assegnatele dalla Regione e di quelle eventualmente da essa disposte, nonché in base al numero delle domande di contributo e al numero dei corsi, delibera entro il 30 giugno il piano di assegnazione dei contributi, determinandone per ciascuna domanda l'entità .

ARTICOLO 8

Norma finanziaria

1.        Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1996, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con legge di bilancio.

ARTICOLO 9

Norma transitoria

1.        In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di indirizzo di cui al precedente art. 6 viene trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 settembre 1995.

2.        Per il 1995 i contributi previsti dalla normativa previgente per gli interventi nella materia della presente legge verranno erogati in attuazione degli indirizzi della delibera del Consiglio regionale n. 376 del 25 luglio 1994.

ARTICOLO 10

Norma finale

1.        E' abrogata, a decorrere dal 1- 1- 1995 la LR 22 marzo 1982, n. 24 «Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore musicale bandistico o corale» e l'art. 9 della LR 28 gennaio 1980, n. 11 «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive».

2.        Sono fatte salve le obbligazioni di spesa derivanti da provvedimenti resi esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno assunto i relativi impegni finanziari ai sensi degli articoli 14 e 110 della LR 6- 5- 1977, n. 28.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

 




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