LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 19-07-1982 REGIONE TOSCANA
Modifiche alla legge regionale n.
11 del 1980: «Norme per la promozione delle attività teatrali,
musicali, cinematografiche e audiovisive».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 42 del
27 luglio 1982
ARTICOLO UNICO
E' introdotto il seguente art. 16
quater (Norma transitoria per i contributi relativi al periodo
1º gennaio - 31 dicembre 1983):
§
Le domande di contributo per le iniziative di
particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II devono
essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 ottobre
1982.
§
Le domande di contributo relative alle iniziative
di cui al titolo III devono essere presentate entro il 31 luglio
1982 al Comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.
Il Comune trasmette entro il 30
settembre 1982 le domande all'associazione intercomunale di
cui fa parte ai sensi della LR 17 aprile 1979 n. 37, con proprio
parere di conformità alle finalità ed al programma regionale
di cui agli artt. 1 e 13.
L'associazione intercomunale predispone
una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle
priorità relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla
Regione per l'approvazione entro il 31 ottobre 1982.
La Giunta regionale predispone il
piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio
regionale che l'approva entro il 31 dicembre 1982.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.