Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 19-07-1982 REGIONE TOSCANA

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1980: «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 42 del 27 luglio 1982

ARTICOLO UNICO

E' introdotto il seguente art. 16 quater (Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1º gennaio - 31 dicembre 1983):

§         Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 ottobre 1982.

§         Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al titolo III devono essere presentate entro il 31 luglio 1982 al Comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

Il Comune trasmette entro il 30 settembre 1982 le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della LR 17 aprile 1979 n. 37, con proprio parere di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 13.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle priorità relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla Regione per l'approvazione entro il 31 ottobre 1982.

La Giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva entro il 31 dicembre 1982.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.