LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 28-03-2000 REGIONE TOSCANA
Norme in materia di
promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 16 del
7 aprile 2000
TITOLO I
PRINCIPI, FUNZIONI
REGIONALI, PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 1
(Finalità)
1.
La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità
statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa
statale, con la presente legge:
a) dispone
misure di sostegno e promozione delle attività di produzione
di prosa, musicali, di danza, e misure di promozione delle attività
cinematografiche, audiovisive e multimediali;
b) tutela
le diverse tradizioni dello spettacolo, ne favorisce i processi
innovativi e ne assicura lo sviluppo;
c) favorisce
la formazione dei pubblico e l'ampliamento della presenza del
pubblico, anche tramite l'organizzazione territoriale di reti
teatrali di ampie dimensioni;
d) favorisce
l'integrazione dei linguaggi e delle culture, valorizzandole
differenze con particolare attenzione a quella di genere.
2.
La Regione favorisce l'insediamento nei teatri della
Toscana, attraverso la concertazione con lo Stato, gli Enti
locali ed i privati, dei complessi delle arti dello spettacolo,
in particolare delle compagnie teatrali di prosa e di danza.
ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni per
il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove
l'attività dello spettacolo; sostiene, in particolare:
a) la
produzione dei teatro di prosa di alto livello qualitativo;
b) la
produzione e la promozione musicale di alto livello qualitativo
e le iniziative di musica popolare contemporanea di alto livello
qualitativo;
c) la
produzione della danza di alto livello qualitativo;
d) la
diffusione e la promozione della cinematografia e delle attività
audiovisive e multimediali;
e) i
festival regionali di alto livello qualitativo;
f)
la presenza organizzata sul territorio dei teatro di
strada;
g) la
ricerca e la sperimentazione teatrale.
2.
La Regione, inoltre, in base alle specifiche normative
di settore:
a) promuove
ed indirizza la formazione del personale artistico e tecnico
del settore dello spettacolo;
b) favorisce
l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini
dello sviluppo dell'occupazione.
3.
La Regione sostiene la distribuzione dello spettacolo,
con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Toscana
e affida tale funzione a "Fondazione Toscana Spettacolo";
questa attività può essere svolta anche attraverso la creazione
di circuiti distributivi interregionali.
4.
La Regione incentiva, attraverso le azioni di cui ai
precedenti commi, l'organizzazione di reti teatrali territoriali
per ampliare la fruizione dello spettacolo, ed attiva la formazione
del pubblico.
5.
La Regione incentiva, inoltre, attraverso le azioni di
cui ai commi 1, 2 e 3, l'attività dei centri per lo spettacolo.
Sono centri per lo spettacolo i soggetti aventi personalità
giuridica di diritto privato e senza fini di lucro, che hanno:
a) un
rapporto stabile tra una comunità di artisti e tecnici operanti
nei settori dello spettacolo ed uno o più spazi utilizzabili
a livello teatrale;
b) una
produzione artistica propria che tenga conto della tradizione
nazionale musicale, di prosa, di danza, cinematografica, audiovisiva
e multimediale e consideri come prevalente la ricerca e la sperimentazione;
c) sedi
ed attività che costituiscano occasione di scambio fra artisti
e pubblico con particolare riferimento alle scuole ed alle Università.
6.
E' esclusa dal sostegno regionale l'attività di gestione
teatrale.
ARTICOLO 3
(Programmazione e forme
di sostegno)
1.
La Regione esercita le proprie funzioni in materia di
spettacolo, con riferimento agli atti di programmazione di cui
alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia
di programmazione regionale", tramite programmi di iniziativa
regionale, triennali ed aggiornabili, da realizzare anche mediante
la concertazione, approvati dal Consiglio regionale.
2.
Il sostegno finanziario della Regione agli interventi
previsti dalla presente legge si attua mediante:
a) assegnazione
di contributi ordinari;
b) assegnazione
di contributi straordinari;
c) prestazioni
di garanzie sussidiarie, anche per la trasformazione dei debiti
a breve termine in passività a protratta scadenza ed anticipazioni
bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi
spettacoli, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1999, n.
21, "Interventi in favore delle strutture dello spettacolo";
d) conferimento,
o costituzione di diritti reali, a titolo temporaneo o definitivo,
di beni immobili o di beni strumentali per la realizzazione
di attività del settore;
e) assegnazione
di contributi a progetti di studio e ricerca.
3.
La Regione, oltre alle forme di sostegno finanziario
di cui al comma 2, può offrire supporto tramite servizi e consulenze.
TITOLO II
INIZIATIVE ED ATTIVITA'
REALIZZATE CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE
ARTICOLO 4
(Destinatari dei contributi
regionali)
1.
Possono accedere ai contributi regionali:
a) le
compagnie teatrali di prosa e di danza;
b) i
teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni teatrali
e musicali, i centri per lo spettacolo;
c) i
festival;
d) gli
enti costituiti dalla Regione, individuati dagli atti di programmazione
regionale;
e) altri
soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, individuati
dagli atti di programmazione regionale.
ARTICOLO 5
(Criteri di ammissione
ai contributi)
1.
I contributi sono erogati sulla base della qualità e
validità culturale delle iniziative, della natura professionale
delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi
nazionali di lavoro della categoria.
2.
Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi regionali
se non abbia svolto almeno tre anni di attività nel settore
dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione.
3.
Le compagnie teatrali di prosa e di danza devono avere
residenza stabile presso un teatro avente sede nel territorio
regionale con il quale svolgono attività di collaborazione;
la certificazione in proposito deve essere sottoscritta dal
teatro ospitante.
ARTICOLO 6
(Enti di rilevanza nazionale
e regionale)
1.
La Regione all'interno dell'esercizio delle proprie funzioni
in materia di spettacolo di cui all'articolo 3, comma 1, sostiene,
inoltre, soggetti che svolgono attività di rilevanza nazionale
e regionale nel settore; in particolare, la Regione:
a) eroga
contributi annuali o pluriennali alla Fondazione "Teatro
di Firenze Maggio Musicale Fiorentino", di cui è socia
ai sensi del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367, "Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato", e successive modificazioni;
b) eroga
contributi annuali o pluriennali alla Fondazione "Teatro
Metastasio" alla quale la Regione partecipa ai sensi della
legge regionale 2 luglio 1996, n. 51 "Partecipazione della
Regione Toscana alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato",
in qualità di teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica,
riconosciuto ai sensi del Regolamento approvato con Decreto
del Ministero per i beni e le attività culturali 4 novembre
1999, n. 470;
c) eroga
contributi annuali o pluriennali ai teatri di tradizione (Comitato
Estate Livornese CEL, Azienda Teatro del Giglio di Lucca, Associazione
Teatro di Pisa) ed alla Fondazione "Festival Pucciniano"
di Viareggio, nell'ambito del programma specifico di sostegno
alla produzione nel settore della lirica;
d) eroga
contributi annuali o pluriennali al Centro regionale per la
danza, gestito dall'Associazione Teatrale Pistoiese, nell'ambito
del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore
della danza;
e) sostiene,
nell'ambito di un'azione concordata con lo Stato e gli Enti
locali per valorizzare l'attività di spettacolo, i soggetti
individuati dallo Stato come teatri stabili ad iniziativa privata
e teatri stabili di innovazione, mediante contributi annuali
o pluriennali.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
ARTICOLO 7
(Commissione artistica
consultiva per lo spettacolo)
1.
Per l'esercizio delle proprie funzioni in attuazione
delle finalità della presente legge, la Giunta regionale si
avvale, con funzioni di consulenza, di una Commissione artistica
composta da esperti in ogni settore dello spettacolo. La Commissione
è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in
carica per la durata della legislatura regionale.
2.
La composizione ed il funzionamento della Commissione
di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
3.
Non possono essere nominati membri della Commissione
artistica di cui al comma 1, i legali rappresentanti, gli amministratori
delegati e i direttori di attività impresariali pubbliche o
private nel settore dello spettacolo; non possono essere nominati,
altresì , coloro che svolgono in Toscana attività di spettacolo,
in qualità di direttore artistico od interprete; non possono
essere nominati, inoltre, tutti coloro che per la loro attività
possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti degli
atti di programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma
1.
4.
Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso
spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta
regionale in analogia a quanto previsto per organismi simili
operanti nella regione.
ARTICOLO 8
(Norma transitoria)
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge e le relative
agevolazioni finanziarie hanno efficacia a decorrere dall'anno
2001, sulla base degli atti di programmazione di cui all'art.
3, comma 1.
2.
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate con il
successivo articolo 10, continuano ad applicarsi per quanto
riguarda gli atti di programmazione di cui alla LR 1 febbraio
1995, n. 14, e successive modificazioni, e, comunque, al fine
della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente
legge, decorrenti dall'anno 2001, si fa fronte con legge ordinaria
di bilancio.
ARTICOLO 10
(Abrogazioni e disposizioni
transitorie)
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) LR
28 gennaio 1980, n. 11, "Norme per la promozione delle
attività teatrali, musicali cinematografiche ed audiovisive",
modificata dalle leggi regionali 9 febbraio 1981, n. 16, 14
dicembre 1981, n. 92, 19 luglio 1982, n. 58, 26 marzo 1984,
n. 18, 1 settembre 1988, n. 68;
b) LR
25 giugno 1981, n. 55 "Concorso della Regione Toscana all'incremento
del fondo di dotazione della Fondazione Orchestra Regionale
Toscana";
c) LR
10 gennaio 1983, n. 2 "Contributo straordinario della regione
alle spese di liquidazione dell'AIDEM di Firenze";
d) LR
21 aprile 1993, n. 25, "Intervento finanziario della Regione
Toscana a favore dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze";
e) LR
9 marzo 1988, n. 16, "Adesione della Regione Toscana ed
erogazione di un contributo finanziario all'Associazione - Centro
di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale";
f)
LR 2 dicembre 1993, n. 91, "Modificazioni alla LR
9.3.1988, n. 16 concernente - Adesione della Regione Toscana
ed erogazione di un contributo all'associazione Centro di Ricerca,
Produzione didattica Tempo Reale".
g) LR
13 giugno 1983, n. 41 "Partecipazione della Regione Toscana
alla Fondazione "Guido D'Arezzo".
2.
Le disposizioni di cui alle lettere a), d), e), f) del
comma 1, continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei
relativi atti di programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma
1.
3.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della LR 14/1995
gli interventi normati dalla presente legge, a decorrere dall'1
gennaio 2001.
4.
All'articolo 1, comma 1, della LR 14/1995 è soppressa
la citazione della LR 11/1980.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.