LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 22-03-1982 REGIONE TOSCANA
Norme per il sostegno
delle attività di formazione musicale nel settore bandistico
o corale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 18 del
30 marzo 1982
ARTICOLO 1
Finalità
La Regione Toscana, con riferimento
all'art. 49 del DPR 24- 7- 77 n. 616, e fino all'intervento
di una disciplina organica in materia di formazione musicale,
finanzia le attività corsuali di formazione musicale di tipo
bandistico o corale realizzate dagli enti locali territoriali
e dalle associazioni musicali bandistiche o corali regolarmente
costituite.
ARTICOLO 2
Contributi regionali
Il finanziamento regionale di cui
al successivo articolo 8 è ripartito tra gli enti e le associazioni
di cui al precedente articolo 1 secondo i seguenti criteri:
a) il
60% per il complesso delle attività corsuali effettuate nell'anno
solare di riferimento risultanti dai programmi di cui al successivo
art. 3;
b) il
40% in misura direttamente proporzionale al numero dei corsi
compresi nei programmi stessi.
Il contributo regionale dovrà essere
utilizzato per le spese inerenti l'attività didattica, ivi compreso
l'acquisto di strumenti musicali.
ARTICOLO 3
Programmi delle attività
Per ottenere i contributi di cui
al precedente articolo 2 gli enti e le associazioni interessati
presentano alla Giunta regionale, entro il termine del 30 novembre
di ogni anno, i programmi delle attività corsuali da realizzare
nell'anno successivo. Copia dei programmi delle attività corsuali
proposte dalle associazioni musicali sono inviate, entro la
stessa data al Comune nel quale ha sede l'associazione.
Per ciascun corso dovranno essere
indicati il tipo, il numero di ore di insegnamento previsto,
il docente prescelto, i nominativi degli iscritti ai corsi e
la sede delle attività didattiche.
La durata di ciascun corso non potrà
essere inferiore a sei mesi. Le attività corsuali comprese nei
programmi per i quali il contributo regionale è accordato sono
sottoposte alla vigilanza del comune.
I Comuni segnalano alla Giunta regionale,
entro la fine di ogni anno, le attività corsuali che, comprese
nei programmi finanziati dalla Regione, non siano state effettuate.
ARTICOLO 4
Personale docente
Il personale docente da utilizzare
nelle attività corsuali dovrà essere in possesso dei requisiti
professionali richiesti per ciascun corso. Tale personale è
utilizzato con rapporto di prestazioni d'opera intellettuale
di cui al Libro V, Titolo III del Lavoro autonomo del Codice
Civile.
ARTICOLO 5
Erogazione contributi
La Giunta, visti i programmi presentati
ai sensi del precedente articolo 3, sentita la competente commissione
consiliare, eroga entro il 31 marzo di ogni anno i contributi
previsti dall'articolo 2.
Nella erogazione dei contributi
la Giunta regionale detrarrà dalle competenze degli enti e delle
associazioni interessati quanto si riferisce alle attività non
effettuate negli anni precedenti.
Dei contributi erogati alle associazioni
musicali è data comunicazione ai comuni ove hanno sede le Associazioni
musicali interessate.
ARTICOLO 6
Non cumulabilità dei
contributi
I contributi regionali di cui alla
presente legge sono vincolati all'attuazione delle attività
corsuali per le quali sono stati accordati e non possono essere
utilizzati per altre finalità , né possono essere cumulati con
altri finanziamenti regionali tesi a sostenere scopi identici
o similari.
ARTICOLO 7
Norme transitorie
Nella prima attuazione della presente
legge i programmi delle attività corsuali di cui al precedente
articolo 3 sono presentati entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa. Entro i successivi 60 giorni la
Giunta regionale eroga i contributi previsti.
ARTICOLO 8
Finanziamento
Per il finanziamento della presente
legge è disposto, per l'anno 1982, la spesa di L. 300.000.000
che fa carico al Cap. 16140 del bilancio di previsione 1982
che viene istituito con la variazione di bilancio di cui al
successivo art. 9. Per gli anni successivi si provvederà con
le singole leggi di bilancio.
ARTICOLO 9
Variazione al bilancio
Agli stati di previsione di competenza
e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione 1982
sono apportate per analogo importo, le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 60000:
«Fondo globale per il finanziamento
di spesa per l'adempimento di funzioni normali» L. 200.000.000
Cap. 12140:
«Contributi reg.li per l'attività
di educazione permanente ( LR 28- 6- 79 n. 29)» L. 100.000.000
Totale in diminuzione L. 300.000.000
Di nuova istituzione:
Ca. 16140:
«Finanziamento dei corsi di orientamento
musicale ( LR 10/ 82 Atti del Consiglio)» L. 300.000.000
Totale di nuova istituzione L. 300.000.000
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.