Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 22-03-1982 REGIONE TOSCANA

Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore bandistico o corale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 18 del 30 marzo 1982

ARTICOLO 1

Finalità

La Regione Toscana, con riferimento all'art. 49 del DPR 24- 7- 77 n. 616, e fino all'intervento di una disciplina organica in materia di formazione musicale, finanzia le attività corsuali di formazione musicale di tipo bandistico o corale realizzate dagli enti locali territoriali e dalle associazioni musicali bandistiche o corali regolarmente costituite.

ARTICOLO 2

Contributi regionali

Il finanziamento regionale di cui al successivo articolo 8 è ripartito tra gli enti e le associazioni di cui al precedente articolo 1 secondo i seguenti criteri:

a)       il 60% per il complesso delle attività corsuali effettuate nell'anno solare di riferimento risultanti dai programmi di cui al successivo art. 3;

b)       il 40% in misura direttamente proporzionale al numero dei corsi compresi nei programmi stessi.

Il contributo regionale dovrà essere utilizzato per le spese inerenti l'attività didattica, ivi compreso l'acquisto di strumenti musicali.

ARTICOLO 3

Programmi delle attività

Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 2 gli enti e le associazioni interessati presentano alla Giunta regionale, entro il termine del 30 novembre di ogni anno, i programmi delle attività corsuali da realizzare nell'anno successivo. Copia dei programmi delle attività corsuali proposte dalle associazioni musicali sono inviate, entro la stessa data al Comune nel quale ha sede l'associazione.

Per ciascun corso dovranno essere indicati il tipo, il numero di ore di insegnamento previsto, il docente prescelto, i nominativi degli iscritti ai corsi e la sede delle attività didattiche.

La durata di ciascun corso non potrà essere inferiore a sei mesi. Le attività corsuali comprese nei programmi per i quali il contributo regionale è accordato sono sottoposte alla vigilanza del comune.

I Comuni segnalano alla Giunta regionale, entro la fine di ogni anno, le attività corsuali che, comprese nei programmi finanziati dalla Regione, non siano state effettuate.

ARTICOLO 4

Personale docente

Il personale docente da utilizzare nelle attività corsuali dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascun corso. Tale personale è utilizzato con rapporto di prestazioni d'opera intellettuale di cui al Libro V, Titolo III del Lavoro autonomo del Codice Civile.

ARTICOLO 5

Erogazione contributi

La Giunta, visti i programmi presentati ai sensi del precedente articolo 3, sentita la competente commissione consiliare, eroga entro il 31 marzo di ogni anno i contributi previsti dall'articolo 2.

Nella erogazione dei contributi la Giunta regionale detrarrà dalle competenze degli enti e delle associazioni interessati quanto si riferisce alle attività non effettuate negli anni precedenti.

Dei contributi erogati alle associazioni musicali è data comunicazione ai comuni ove hanno sede le Associazioni musicali interessate.

ARTICOLO 6

Non cumulabilità dei contributi

I contributi regionali di cui alla presente legge sono vincolati all'attuazione delle attività corsuali per le quali sono stati accordati e non possono essere utilizzati per altre finalità , né possono essere cumulati con altri finanziamenti regionali tesi a sostenere scopi identici o similari.

ARTICOLO 7

Norme transitorie

Nella prima attuazione della presente legge i programmi delle attività corsuali di cui al precedente articolo 3 sono presentati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale eroga i contributi previsti.

ARTICOLO 8

Finanziamento

Per il finanziamento della presente legge è disposto, per l'anno 1982, la spesa di L. 300.000.000 che fa carico al Cap. 16140 del bilancio di previsione 1982 che viene istituito con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 9. Per gli anni successivi si provvederà con le singole leggi di bilancio.

ARTICOLO 9

Variazione al bilancio

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione 1982 sono apportate per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 60000:

«Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali» L. 200.000.000

Cap. 12140:

«Contributi reg.li per l'attività di educazione permanente ( LR 28- 6- 79 n. 29)» L. 100.000.000

Totale in diminuzione L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

Ca. 16140:

«Finanziamento dei corsi di orientamento musicale ( LR 10/ 82 Atti del Consiglio)» L. 300.000.000

Totale di nuova istituzione L. 300.000.000

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

 




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