LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 14-04-1999 REGIONE TOSCANA
Interventi in favore
delle strutture dello spettacolo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 12 del
23 aprile 1999
ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)
1.
La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità relative
alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali di
cui all'art. 4 dello Statuto, attua in sostegno delle strutture
dello spettacolo localizzate in Toscana interventi finanziari
concernenti:
a) il
rilascio di garanzie sussidiarie per la trasformazione di debiti
a breve termine verso le banche in passivita' a protratta scadenza;
b) il
rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie
concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli
per la parte non coperta da contributi pubblici.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando
le disponibilità dei fondi speciali rischi costituiti per le
stesse finalità ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995
n. 12 "Interventi straordinari in favore delle imprese
toscane per l'anno 1995" risultanti presso Fidi Toscana
SPA.
3.
Gli interventi di cui al comma 1 sono disciplinati esclusivamente
a norma degli articoli seguenti.
ARTICOLO 2
(Beneficiari degli interventi)
1.
Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente
legge enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati,
società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali,
enti locali e loro associazioni che svolgono, senza fini di
lucro, attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
ARTICOLO 3
(Operazioni di credito
a protratta scadenza)
1.
Fidi Toscana SPA rilascia in favore dei soggetti indicati
all'art. 2 garanzia sussidiaria a fronte di operazioni di credito
a protratta scadenza concesse dalle banche a titolo di trasformazione
di debiti a breve termine contratti nei loro confronti, avvalendosi
delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rischi di cui
all'art. 34, comma 1, della LR 12/1995.
2.
Le operazioni hanno una durata massima di sette anni,
incluso un periodo di preammortamento fino a due anni.
3.
La garanzia sussidiaria e' concessa nella misura del
35% dell'importo dell'operazione garantita, fino ad un massimo
di lire 400 milioni (Euro 206.582,75).
4.
Con le disponibilità del fondo, Fidi Toscana SPA attiva
operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità
del fondo stesso. 5. La liquidazione delle eventuali perdite
e' effettuata dopo la scadenza naturale delle operazioni poste
in essere in ciascun anno solare.
ARTICOLO 4
(Anticipazioni bancarie
per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli)
1.
Fidi Toscana SPA rilascia in favore dei soggetti indicati
all'art. 2 garanzia sussidiaria a fronte di anticipazioni bancarie
concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli,
per la parte non coperta da contributi pubblici, avvalendosi
delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rischi di cui
all'art. 34, comma 3, della LR 12/1995.
2.
L'importo massimo dell'anticipazione garantita non può
essere superiore al 50% delle spese previste e comunque non
superiore all'importo di lire 200 milioni (Euro 103.291,37)
per ciascun soggetto richiedente. La durata massima delle operazioni
e' di diciotto mesi.
3.
La garanzia sussidiaria a fronte delle anticipazioni
e' concessa nella misura del 50% garantito.
4.
Con le disponibilità del fondo Fidi Toscana SPA attiva
operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità
del fondo stesso.
5.
La liquidazione delle eventuali perdite e' effettuata
dopo la scadenza naturale delle operazioni poste in essere in
ciascun anno solare.
ARTICOLO 5
(Procedure per la concessione
delle garanzie)
1.
Le domande per la concessione delle garanzie sussidiarie
per le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono presentate
a Fidi Toscana SPA, la quale ne cura l'istruttoria.
2.
I contributi e le spese di istruttoria relativi al rilascio
delle garanzie sono stabiliti ai sensi dello Statuto di Fidi
Toscana SPA.
3.
Fidi Toscana SPA stipula apposita convenzione con le
banche al fine di determinare le condizioni, le modalità e le
procedure per la attivazione delle operazioni di credito.
La presente legge e' pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.