LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 26-03-1984 REGIONE TOSCANA
LR 28/ 1/ 1980, n. 11. Norme per
la promozione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche
ed audiovisive. Modifiche art. 12.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 17 del
4 aprile 1984
ARTICOLO UNICO
La lettera a) del terzo comma dell'art.
12 della LR 28/ 1/ 1980 n. 11 «Norme per la promozione delle
attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive»
è così sostituita:
«a) l'acquisto di beni mobili e
immobili, nonché la realizzazione di lavori di restauro e di
ristrutturazione, con finalità di adeguamento e qualificazione
delle strutture teatrali, nonché di attuazione delle disposizioni
legislative per la sicurezza e la agibilità dei locali al pubblico
spettacolo ai sensi del DPR n. 577/ 1982 e del DMI in data 6/
7/ 1983».
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.