Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 26-03-1984 REGIONE TOSCANA

LR 28/ 1/ 1980, n. 11. Norme per la promozione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive. Modifiche art. 12.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 17 del 4 aprile 1984

ARTICOLO UNICO

La lettera a) del terzo comma dell'art. 12 della LR 28/ 1/ 1980 n. 11 «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive» è così sostituita:

«a) l'acquisto di beni mobili e immobili, nonché la realizzazione di lavori di restauro e di ristrutturazione, con finalità di adeguamento e qualificazione delle strutture teatrali, nonché di attuazione delle disposizioni legislative per la sicurezza e la agibilità dei locali al pubblico spettacolo ai sensi del DPR n. 577/ 1982 e del DMI in data 6/ 7/ 1983».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
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