LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 9-02-1981 REGIONE TOSCANA
Modifica alla LR n. 11/ 80 recante
norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche
e audiovisive
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 8 del
13 febbraio 1981
ARTICOLO 1
Il terzo e quarto comma dell'art.
14 (Piano annuale di ripartizione dei contributi) della LR 28
gennaio 1980, n. 11 sono sostituiti con i seguenti:
Le domande di contributo relative
alle iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al
Titolo II, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo,
devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 15 settembre
di ogni anno.
Le domande di contributo relative
alle iniziative di cui al Titolo III, il cui svolgimento è previsto
nell'anno successivo, devono essere presentate al comune nel
cui territorio si intende svolgere l'iniziativa, entro il 15
giugno di ogni anno.
ARTICOLO 2
E' introdotto il seguente art. 16
bis (Norma transitoria per i contributi relativi al periodo
1º ottobre 1980 - 31 dicembre 1981):
Le domande di contributo per
le iniziative relative al periodo 1 ottobre 1980 - 31 dicembre
1981 devono essere presentate alla Giunta regionale entro un
mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Per tali domande non si applicano
gli art. 13 e 14 tranne che per il primo e il secondo comma
di quest'ultimo.
Il Consiglio regionale approva il
programma regionale di cui all'art. 13 relativo al triennio
1981/ 83 entro tre mesi dall'approvazione del programma regionale
di sviluppo.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.