Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 9-02-1981 REGIONE TOSCANA

Modifica alla LR n. 11/ 80 recante norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 8 del 13 febbraio 1981

ARTICOLO 1

Il terzo e quarto comma dell'art. 14 (Piano annuale di ripartizione dei contributi) della LR 28 gennaio 1980, n. 11 sono sostituiti con i seguenti:

“Le domande di contributo relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al Titolo II, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al Titolo III, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate al comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa, entro il 15 giugno di ogni anno”.

ARTICOLO 2

E' introdotto il seguente art. 16 bis (Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1º ottobre 1980 - 31 dicembre 1981):

“Le domande di contributo per le iniziative relative al periodo 1 ottobre 1980 - 31 dicembre 1981 devono essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge”.

Per tali domande non si applicano gli art. 13 e 14 tranne che per il primo e il secondo comma di quest'ultimo.

Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'art. 13 relativo al triennio 1981/ 83 entro tre mesi dall'approvazione del programma regionale di sviluppo”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.




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