LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 28-01-1980 REGIONE TOSCANA
Norme per la promozione delle attività
culturali e educative, relative a manifestazioni espositive,
convegni ed istituzioni culturali
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 12 del
7 febbraio 1980
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità
della legge)
La Regione Toscana, in attuazione
delle finalità previste negli artt. 3 e 4 del proprio statuto,
in base all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 ed in conformità
col programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e
sostiene anche mediante l'erogazione di contributi le attività
e le iniziative di promozione educativa e culturale svolte,
senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni,
comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di
enti locali nonché da enti locali o loro associazioni.
ARTICOLO 2
(Contributi regionali)
La Regione Toscana, per la realizzazione
delle finalità di cui all'articolo 1, eroga contributi ordinari,
della durata massima triennale, anche in concorso con lo Stato
e con gli Enti locali, a favore di attività espositive, convegnistiche
e di istituzioni culturali, nel campo della produzione, della
documentazione e della diffusione nelle discipline umanistiche,
tecniche, scientifiche e artistiche.
ARTICOLO 3
(Programma regionale)
Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo,
approva, previo parere della Consulta regionale toscana dei
beni e delle attività culturali, di cui alla LR n. 74 del 18-
12- 1979( AC): «Norme per la promozione delle attività teatrali,
musicali, cinematografiche ed audiovisive», e previa consultazione
degli enti locali, il programma di promozione delle attività
culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed
istituzioni culturali.
Il programma regionale dispone per
un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della
Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità
recate da tale bilancio.
Il programma è approvato entro il
31 dicembre di ogni anno con deliberazione del consiglio regionale,
su proposta della Giunta. L'approvazione annuale del programma
è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della
Regione, ai sensi dell' art. 49, primo comma, della LR 6- 5-
1977 n. 28. In sede di approvazione annuale è data peraltro
facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con
il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti
rinnovate con la efficacia pluriennale di cui al precedente
comma.
Il programma è pubblicato a cura
della Giunta sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Toscana.
Il programma contiene: l'analisi
degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente;
gli obiettivi e le priorità relative alle manifestazioni espositive,
ai convegni ed alle attività delle istituzioni culturali; l'entità
delle disponibilità utilizzabili per i settori considerati e
l'entità delle disponibilità stesse per le iniziative di particolare
rilevanza regionale; l'entità delle disponibilità finanziarie
relative alle spese di funzionamento delle istituzioni alle
quali la Regione partecipa.
Il programma favorirà il coordinamento
fra proposte di iniziative omogenee e concorrenti avanzate dai
soggetti previsti dall'art. 1, nonché i progetti di iniziativa
assunti a livello territoriale sovra comunale.
Il programma in attuazione a livello
territoriale sovra comunale.
Il programma in attuazione degli
artt. 3 e 4 dello Statuto, comprende l'indicazione degli obiettivi
e dei criteri relativi alle iniziative di:
a) produzione
culturale;
b) documentazione,
con finalità divulgative o educative destinate alle comunità
locali intese a favorire il riequilibrio territoriale.
Il programma stabilisce altresì:
-
per le iniziative di produzione e di documentazione
le misura minime e massime del contributo, tenendo conto anche
del prevedibile rapporto tra costi e benefici;
-
quei progetti di iniziativa regionale che per
il loro rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo,
per il loro costo, e per la dimensione e la qualità delle strutture
di ricerca necessarie, richiedono la stipulazione di convenzioni
con le istituzioni culturali, singole o associate, che svolgono
attività di produzione a livello scientifico, ovvero che richiedono
la partecipazione della Regione negli organi o nella costituzione
del proprio patrimonio.
Per le manifestazioni espositive
e i convegni di particolare rilevanza regionale il programma
indica:
-
le sedi in rapporto: alle caratteristiche storiche
delle diverse aree socio - culturali del territorio toscano;
all'esistenza di istituzioni scientifiche e di competenze intellettuali
qualificate che intervengono nel progetto; alla esistenza di
strutture idonee a garantire il buon esito delle iniziative;
-
i progetti e le iniziative ai quali la Regione
intende aderire;
-
i settori e le iniziative convegnistiche che,
per la loro particolare importanza, richiedono una adeguata
partecipazione di apporti specialistici e la pubblicazione dei
risultati conseguiti.
ARTICOLO 4
(Piano annuale di ripartizione
dei contributi)
Per ottenere i contributi previsti
dalla presente legge i soggetti di cui all'art. 1 devono presentare
domanda.
Le domande di contributo devono
contenere:
1) una
relazione illustrativa del progetto di attività , dei suoi scopi
e della sua rilevanza;
2) un
prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle
risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone,
comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti
pubblici o privati;
3) l'indicazione
delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario
per la realizzazione del progetto di attività;
4) l'indicazione
dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali
nei confronti del pubblico, nonché dell'eventuale collaborazione
di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;
5) l'indicazione
del periodo di svolgimento dell'iniziativa e il calendario delle
attività previste;
6) l'indicazione
delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura
giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte,
la composizione degli organi, il bilancio annuale per la parte
che si riferisce ai contributi richiesti;
7) un
rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali
e il relativo consuntivo finanziario.
Le domande di contributo per le
iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel
programma regionale di cui all'art. 3, devono essere presentate
alla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.
Le domande di contributo per le
iniziative diverse da quelle di cui al comma precedente devono
essere presentate al comune in cui ha sede l'istituzione o nel
cui territorio deve svolgersi la iniziativa entro il 31 marzo.
Il comune trasmette entro il 30 aprile con proprio parere motivato
di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui
agli artt. 1 e 3 le domande di contributo all'associazione intercomunale
di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979
n. 37.
L'associazione intercomunale predispone
una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione dell'ordine
di priorità relativo ai soggetti beneficiari che trasmette entro
il 31 maggio di ogni anno alla Regione per l'approvazione.
La Giunta regionale, esaminati contestualmente
e globalmente i progetti e le iniziative ammissibili al finanziamento,
accertatane la corrispondenza con il programma regionale di
cui all'art. 3, formula una si specifica l'entità e la durata
del contributo per ciascuna iniziativa.
Il consiglio regionale approva il
piano di ripartizione dei contributi entro il 30 settembre di
ogni anno.
Il consiglio regionale, su proposta
della Giunta, può concedere con propria deliberazione contributi
straordinari per attività culturali di particolare rilievo,
le cui richieste siano state presentate per eccezionali motivi,
adeguatamente documentati, oltre i termini, fermi restando i
requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma
regionale.
ARTICOLO 5
(Norma transitoria)
Per l'erogazione dei contributi
relativi agli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre
1980 non si applica l'art. 3 e l'art 4, tranne che per il secondo
comma di questo ultimo. Le domande di contributo devono essere
presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata
in vigore della presente legge.
Il consiglio regionale approva il
piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente
legge, relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre
1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma regionale relativo
agli interventi di cui all'art. 3 sarà approvato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino a che le Associazioni intercomunali
non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i comuni trasmettono
alla Giunta regionale entro il 30 aprile le domande di contributo
secondo le modalità di cui all'art. 4, 4º comma.
Fino all'entrata in vigore della
LR n. 74 del 18- 12- 1979( AC) «Norme per la promozione delle
attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive»,
il parere di cui al primo comma dell'articolo 3 viene espresso
dalla Consulta dei beni culturali.
ARTICOLO 6
(Finanziamento)
Al finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge è provveduto con le risorse che
si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo
da istituirsi con la denominazione «contributi per la promozione
delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni
sportive, convegni ed istituzioni culturali( LR n. 77 del 19-
12- 1979)( AC)» con la soppressione del corrispondente capitolo
21200 del bilancio 1979.
Al finanziamento per gli anni successivi
al 1980 è provveduto con le singole leggi di bilancio.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.