Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 28-01-1980 REGIONE TOSCANA

Norme per la promozione delle attività culturali e educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 12 del 7 febbraio 1980

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità della legge)

La Regione Toscana, in attuazione delle finalità previste negli artt. 3 e 4 del proprio statuto, in base all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 ed in conformità col programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e sostiene anche mediante l'erogazione di contributi le attività e le iniziative di promozione educativa e culturale svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali nonché da enti locali o loro associazioni.

ARTICOLO 2

(Contributi regionali)

La Regione Toscana, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, eroga contributi ordinari, della durata massima triennale, anche in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, a favore di attività espositive, convegnistiche e di istituzioni culturali, nel campo della produzione, della documentazione e della diffusione nelle discipline umanistiche, tecniche, scientifiche e artistiche.

ARTICOLO 3

(Programma regionale)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo, approva, previo parere della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali, di cui alla LR n. 74 del 18- 12- 1979( AC): «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive», e previa consultazione degli enti locali, il programma di promozione delle attività culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali.

Il programma regionale dispone per un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

Il programma è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della Giunta. L'approvazione annuale del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione, ai sensi dell' art. 49, primo comma, della LR 6- 5- 1977 n. 28. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con la efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

Il programma è pubblicato a cura della Giunta sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Toscana.

Il programma contiene: l'analisi degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente; gli obiettivi e le priorità relative alle manifestazioni espositive, ai convegni ed alle attività delle istituzioni culturali; l'entità delle disponibilità utilizzabili per i settori considerati e l'entità delle disponibilità stesse per le iniziative di particolare rilevanza regionale; l'entità delle disponibilità finanziarie relative alle spese di funzionamento delle istituzioni alle quali la Regione partecipa.

Il programma favorirà il coordinamento fra proposte di iniziative omogenee e concorrenti avanzate dai soggetti previsti dall'art. 1, nonché i progetti di iniziativa assunti a livello territoriale sovra comunale.

Il programma in attuazione a livello territoriale sovra comunale.

Il programma in attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto, comprende l'indicazione degli obiettivi e dei criteri relativi alle iniziative di:

a)       produzione culturale;

b)       documentazione, con finalità divulgative o educative destinate alle comunità locali intese a favorire il riequilibrio territoriale.

Il programma stabilisce altresì:

-         per le iniziative di produzione e di documentazione le misura minime e massime del contributo, tenendo conto anche del prevedibile rapporto tra costi e benefici;

-         quei progetti di iniziativa regionale che per il loro rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo, per il loro costo, e per la dimensione e la qualità delle strutture di ricerca necessarie, richiedono la stipulazione di convenzioni con le istituzioni culturali, singole o associate, che svolgono attività di produzione a livello scientifico, ovvero che richiedono la partecipazione della Regione negli organi o nella costituzione del proprio patrimonio.

Per le manifestazioni espositive e i convegni di particolare rilevanza regionale il programma indica:

-         le sedi in rapporto: alle caratteristiche storiche delle diverse aree socio - culturali del territorio toscano; all'esistenza di istituzioni scientifiche e di competenze intellettuali qualificate che intervengono nel progetto; alla esistenza di strutture idonee a garantire il buon esito delle iniziative;

-         i progetti e le iniziative ai quali la Regione intende aderire;

-         i settori e le iniziative convegnistiche che, per la loro particolare importanza, richiedono una adeguata partecipazione di apporti specialistici e la pubblicazione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 4

(Piano annuale di ripartizione dei contributi)

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge i soggetti di cui all'art. 1 devono presentare domanda.

Le domande di contributo devono contenere:

1)       una relazione illustrativa del progetto di attività , dei suoi scopi e della sua rilevanza;

2)       un prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici o privati;

3)       l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività;

4)       l'indicazione dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, nonché dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;

5)       l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa e il calendario delle attività previste;

6)       l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale per la parte che si riferisce ai contributi richiesti;

7)       un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali e il relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel programma regionale di cui all'art. 3, devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

Le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di cui al comma precedente devono essere presentate al comune in cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio deve svolgersi la iniziativa entro il 31 marzo. Il comune trasmette entro il 30 aprile con proprio parere motivato di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 3 le domande di contributo all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979 n. 37.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione dell'ordine di priorità relativo ai soggetti beneficiari che trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Regione per l'approvazione.

La Giunta regionale, esaminati contestualmente e globalmente i progetti e le iniziative ammissibili al finanziamento, accertatane la corrispondenza con il programma regionale di cui all'art. 3, formula una si specifica l'entità e la durata del contributo per ciascuna iniziativa.

Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi entro il 30 settembre di ogni anno.

Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, può concedere con propria deliberazione contributi straordinari per attività culturali di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre i termini, fermi restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma regionale.

ARTICOLO 5

(Norma transitoria)

Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre 1980 non si applica l'art. 3 e l'art 4, tranne che per il secondo comma di questo ultimo. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge, relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre 1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma regionale relativo agli interventi di cui all'art. 3 sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a che le Associazioni intercomunali non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 aprile le domande di contributo secondo le modalità di cui all'art. 4, 4º comma.

Fino all'entrata in vigore della LR n. 74 del 18- 12- 1979( AC) «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive», il parere di cui al primo comma dell'articolo 3 viene espresso dalla Consulta dei beni culturali.

ARTICOLO 6

(Finanziamento)

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è provveduto con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo da istituirsi con la denominazione «contributi per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni sportive, convegni ed istituzioni culturali( LR n. 77 del 19- 12- 1979)( AC)» con la soppressione del corrispondente capitolo 21200 del bilancio 1979.

Al finanziamento per gli anni successivi al 1980 è provveduto con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.




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