LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 28-01-1980 REGIONE TOSCANA
Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali,
cinematografiche ed audiovisive
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 12 del
7 febbraio 1980
TITOLO I
Oggetto e finalità
della legge
Attività ammesse
a contributo
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità
della legge)
La Regione Toscana, in attuazione
delle finalità previste negli artt. 3 e 4 del proprio statuto,
in base all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità
al programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e
sostiene, anche mediante la erogazione di contributi, le attività
teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, svolte,
senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni,
comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di
enti locali, nonché da enti locali e loro associazioni.
Le funzioni regionali in ordine
alle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive,
saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi
settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 24 luglio
1977, n. 616.
ARTICOLO 2
(Le attività ammesse
a contributo finanziario della Regione)
La Regione Toscana, per la realizzazione
delle finalità indicate all'art. 1, anche in concorso con lo
Stato e con gli enti locali, eroga contributi ordinari della
durata massima triennale:
a) per
iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello
culturale, artistico e professionale, concernenti:
1) la
produzione e la distribuzione di attività teatrali, musicali,
cinematografiche e audiovisive;
2) le
attività di sperimentazione, lo studio, la ricerca e la documentazione;
3) la
formazione e l'educazione musicale;
b) per
altre iniziative culturali concernenti:
1) la
produzione, la distribuzione e l'esercizio di attività teatrali
e musicali; la distribuzione e l'esercizio cinematografico,
la distribuzione audiovisiva;
2) la
realizzazione di impianti, di attrezzature e di servizi culturali.
TITOLO II
Iniziative di particolare
rilevanza regionale
ARTICOLO 3
(Produzione teatrale)
I contributi previsti dall'art.
2, I comma, lett. a) sono erogati per iniziative di produzione
teatrale, realizzate da istituti teatrali aventi sede nel territorio
toscano e che abbiano tra le finalità statutarie o nell'atto
costitutivo quella della produzione teatrale, nonché un'adeguata
organizzazione e strutture permanenti, ai cui organi di amministrazione
partecipino enti locali territoriali, o alle cui spese questi
ultimi contribuiscano.
Le predette iniziative di produzione
usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite
in più province della Toscana entro un anno dalla prima rappresentazione.
Le disposizioni di cui al comma
precedente possono eccezionalmente non essere applicate a quelle
iniziative di produzione che, per la singolarità del luogo scenico,
per le caratteristiche dell'apparato scenografico e per i connotati
culturali ed organizzativi della produzione, non consentono
in via ordinaria repliche in luoghi diversi. In tal caso, le
produzioni realizzate con il contributo regionale dovranno essere
rappresentate per almeno un mese.
La Regione eroga contributi, alle
condizioni determinate dal programma, anche per le attività
di produzione realizzate dai soggetti di cui all'art. 1 mediante
convenzione con compagnie teatrali
ARTICOLO 4
(Distribuzione teatrale)
La Regione eroga contributi:
a) per
la distribuzione di produzioni teatrali realizzate con il concorso
dei contributi regionali di cui al precedente art. 3;
b) per
le rassegne ed i festival rilevanti per il livello culturale
dei programmi, realizzati da organismi dotati di adeguate strutture
organizzative;
c) per
le attività di distribuzione programmate dal Teatro Regionale
Toscano, anche al fine del coordinamento con quelle di cui all'art.
3 e da altri organismi associativi.
ARTICOLO 5
(Attività di produzione
e di distribuzione musicale)
I contributi previsti dall'art.
2, a favore delle attività musicali, nei diversi generi sono
erogati:
a) per
la produzione e per la relativa distribuzione di attività concertistiche,
sinfoniche, da camera, corali, realizzate; - dall'Ente Teatro
Comunale di Firenze; - da istituzioni concertistico - orchestrali
di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800; - da
enti, società , istituzioni, fondazioni ed associazioni non
aventi scopo di lucro, di cui all'art. 32 della legge n. 800/
67 che producono attività di carattere professionale o didattico
mediante propri strumenti di produzione; - da enti, istituzioni,
ed associazioni non aventi scopo di lucro, di cui agli artt.
36 e 37 della legge 14 agosto 1967 n. 800, che producono festival,
corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali;
b) per
la produzione e la relativa distribuzione di attività teatrali
musicali (lirica, balletto ecc.) concordate con le Amministrazioni
locali e col Ministero competente, realizzate da enti dotati
di autonoma capacità di progettazione e di realizzazione tecnico
- artistica a livello professionale di programmi dal rilevante
livello culturale, artistico e professionale.
Tali contributi concernono la sola
produzione quando la singolarità del luogo scenico, le caratteristiche
dell'apparato scenografico, i connotati culturali e organizzativi
non consentono in via ordinaria repliche in luoghi diversi;
c) per
la sola produzione di attività di particolare interesse culturale
e turistico realizzate da enti, istituzioni ed associazioni,
non aventi scopo di lucro, che organizzano festival, corsi di
avviamento e perfezionamento e rassegne musicali avvalendosi
di propri apparati artistici.
ARTICOLO 6
(Premi alla produzione
cinematografica)
I contributi previsti dall'art.
2 a favore di nuove produzioni cinematografiche ed audiovisive
rilevanti per il livello culturale e artistico, volte ad indagare
e documentare la realtà generale, la sua storia e le sue tradizioni,
sono erogati sotto forma di premi alla produzione secondo i
parametri stabiliti dal programma regionale di cui all'art.
13.
I destinatari dei premi regionali
devono depositare una copia della produzione, ovvero un controtipo
del negativo, presso il servizio regionale di documentazione
audiovisiva, entro sei mesi dall'assegnazione del contributo.
La Regione si riserva il diritto
di utilizzarla, al di fuori di finalità commerciali, per scopi
culturali ed educativi secondo le modalità che saranno determinate
d'intesa con le imprese di produzione.
ARTICOLO 7
(Cineteche, rassegne
e sale d'essai)
La Regione, per favorire la più
ampia conoscenza di opere di rilevante interesse culturale,
in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili
nel circuito commerciale, e per sostenere attività stabili e
continuative volte alla loro diffusione, eroga contributi:
a) alle
cineteche pubbliche e private che operano per l'acquisizione,
la conservazione e la diffusione di materiali audiovisivi;
b) alle
rassegne cinematografiche e televisive realizzate in Toscana
da organismi privi di scopo di lucro, dotati di adeguate strutture
organizzative, qualificati per il livello culturale dei programmi;
c) alle
sale cinematografiche d'essai che svolgono esclusivamente una
programmazione culturale con adeguate iniziative collaterali.
ARTICOLO 8
(Attività di sperimentazione
e iniziative di ricerca, di studio e di documentazione)
La Regione eroga contributi a favore
dei soggetti di cui agli artt. 3, 5 e 7 per:
a) le
attività di sperimentazione nel campo teatrale e musicale di
particolare rilievo per il loro apporto al rinnovamento delle
forme espressive e dei modi di comunicazione;
b) le
iniziative di ricerca, di studio e di documentazione realizzate
a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.
ARTICOLO 9
(Formazione ed educazione
musicale)
La Regione eroga contributi agli
organismi di formazione e di educazione musicale qualificati
per i programmi e le attività didattiche, per il livello professionale
del corpo docente e per l'organizzazione.
ARTICOLO 10
(Servizio regionale
di documentazione audiovisiva)
Per l'attuazione delle finalità
indicate all'art. 7, I comma, nell'ambito del Dipartimento istruzione
e cultura è istituito il Servizio regionale di documentazione
audiovisiva che, anche avvalendosi della Cineteca nazionale
ed in concorso con essa, esercita i seguenti compiti:
a) acquisizione,
conservazione e distribuzione del patrimonio cinematografico
ed audiovisivo di rilevante interesse culturale, con particolare
riferimento a quello della Toscana;
b) consulenza
e assistenza tecnica alle cineteche di cui all'art. 7, lett.
a);
c) redazione
di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche conservative
e di classificazione dei materiali;
d) formazione
e incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle
materie di cui alla presente legge;
e) formazione
e aggiornamento del catalogo unico regionale toscano dei materiali
audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati aventi
sede in Toscana;
f)
contributo alla diffusione di studi specializzati in
materia di acquisizione, conservazione e distribuzione del patrimonio
cinematografico ed audiovisivo anche mediante pubblicazioni
curate direttamente;
g) promozione
di rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali
nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art.
4, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
La Giunta regionale, sentita la
Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali,
disciplina, con apposito regolamento, le condizioni d'uso dei
materiali audiovisivi e delle attrezzature del servizio regionale.
TITOLO III
Iniziative culturali
di cui all'art. 2 lettera b)
ARTICOLO 11
(Produzione, distribuzione
ed esercizio di attività teatrali, musicali e cinematografiche)
La Regione eroga contributi ai soggetti
di cui all'art. 1 per le attività di produzione, di distribuzione
e di esercizio di cui all'art. 2, lett. b) n. 1.
La Regione, per favorire in modo
stabile e continuativo la più ampia conoscenza di opere di rilevante
interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente
reperibili nel circuito commerciale, eroga contributi ai soggetti
di cui all'art. 1 per l'attività delle sale cinematografiche
che svolgono una programmazione culturale qualificata con particolare
riferimento a quelle che organizzano iniziative collaterali
di documentazione.
ARTICOLO 12
(Servizi culturali)
La Regione eroga contributi per
l'istituzione e il funzionamento di servizi culturali di pubblica
utilità che favoriscono la formazione e lo sviluppo di autonome
attività di produzione e che garantiscono la distribuzione delle
attività teatrali, musicali e cinematografiche.
I contributi regionali sono volti
prioritariamente al sostegno di quei servizi atti a favorire
il riequilibrio territoriale fra le diverse aree culturali e
al coordinamento con le iniziative di particolare rilevanza
regionale di cui agli artt. 3, 4 e 5. I contributi regionali,
di cui al I comma sono erogati ai Comuni, singoli o associati
per:
a) l'acquisizione
di locali, con esclusione dell'acquisto e dell'edificazione
e di attrezzature;
b) la
fornitura di assistenza tecnica ad attività culturali svolte
direttamente o mediante convenzione con soggetti terzi, singoli
o associati;
c) il
sostegno all'istituzione ed al funzionamento dei servizi culturali
realizzati dalle associazioni a larga base rappresentativa.
TITOLO IV
Programmazione regionale
ARTICOLO 13
(Programma regionale)
Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo,
approva, previo parere della Consulta dei beni e delle attività
culturali e previa consultazione degli enti locali, il programma
di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche
e audiovisive.
Il programma regionale dispone,
per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale
della Regione, e assume come riferimento finanziario le disponibilità
recate da tale bilancio.
Il programma è approvato entro il
31 dicembre di ogni anno.
L'approvazione del programma è in
funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della
Regione ai sensi dell'art. 49, I comma, della legge regionale
6 maggio 1977, n. 28. In sede di approvazione annuale è data
peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate
con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti
rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al precedente comma.
Il programma è pubblicato a cura
del Consiglio regionale sul «Bollettino Ufficiale» della Regione
Toscana.
Il programma regionale di promozione
in particolare contiene:
-
l'esame degli esiti conseguiti dall'attuazione
del programma precedente;
-
l'indicazione delle priorità in ordine agli interventi
da finanziare in ciascun settore di attività o di servizio,
e alle zone territoriali;
-
le indicazioni relative ai progetti di produzione
e/ o di distribuzione volti allo sviluppo degli scambi con organismi
culturali stranieri o di altre regioni, promossi e coordinati
dalla Regione, nell'ambito della legislazione statale;
-
i progetti di attività anche di iniziativa regionale
che per il rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo,
per il costo, la dimensione o la qualità delle strutture di
produzione, di ricerca e di studio, richiedono la stipulazione
di convenzioni con organismi singoli od associati previsti nella
presente legge, che svolgono attività di produzione a livello
professionale e/ o scientifico;
-
la ripartizione di massima delle risorse finanziarie:
a) tra
attività e servizi;
b) tra
iniziativa di produzione, di distribuzione, di studio e ricerca
e quelle di formazione e di educazione musicale;
-
la definizione della durata, dei limiti minimi
e massimi dei contributi con l'indicazione dei criteri per la
loro determinazione amministrativa in relazione a:
a) l'impegno
artistico e culturale della produzione;
b) i
costi complessivi della produzione e/ o della distribuzione;
c) la
consistenza dell'organismo artistico e tecnico;
d) il
prevedibile rapporto tra costi e benefici, tenendo anche conto
dell'ubicazione e dei prezzi dei biglietti;
-
l'indicazione del limite massimo delle iniziative
di distribuzione teatrale, musicale e cinematografica ammissibili
a contributo;
-
le direttive cui devono attenersi i rappresentanti
regionali in seno agli organismi operanti nei settori di attività
previsti nella presente legge, ai sensi della legge regionale
8 marzo 1979, n. 11, art. 9 1º comma;
-
le indicazioni necessarie a favorire il coordinamento
con le iniziative connesse alla promozione delle attività teatrali,
musicali e cinematografiche previste dalle altre leggi regionali;
-
le indicazioni atte a favorire il coordinamento
per lo svolgimento delle attività musicali di produzione e di
distribuzione a carattere continuativo da parte degli organismi
di formazione e di educazione musicale.
ARTICOLO 14
(Piano annuale di ripartizione
dei contributi)
Per ottenere i contributi previsti
dalla presente legge i soggetti devono presentare domanda.
Le domande devono contenere:
1) una
relazione illustrativa dettagliata del progetto di attività
, dei suoi scopi e delle caratteristiche artistiche e culturali;
2) un
prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle
risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone,
comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti
pubblici o privati;
3) l'indicazione
delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario
per la realizzazione del progetto di attività, nonché le modalità
di realizzazione della produzione;
4) l'indicazione
dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali
iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale
collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti
di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;
5) l'indicazione
del periodo di svolgimento della iniziativa ed il calendario
delle attività previste;
6) l'indicazione
delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura
giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte,
la composizione degli organi, il bilancio annuale delle attività
per le quali si richiede il contributo;
7) un
rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali
e il relativo consuntivo finanziario.
Le domande di contributo per le
iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo
II devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 15
settembre di ogni anno.
Le domande di contributo relative
alle iniziative di cui al titolo III devono essere presentate
entro il 15 giugno di ogni anno al Comune nel cui territorio
si intende realizzare l'iniziativa. Il Comune trasmette entro
il 15 luglio di ogni anno le domande all'Associazione intercomunale
di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979,
n. 37, con proprio parere di conformità alle finalità ed al
programma regionale di cui agli artt. 1 e 13.
L'Associazione intercomunale predispone
una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle
priorità relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla
Regione per l'approvazione entro il 15 settembre.
La Giunta regionale, esaminati contestualmente
e globalmente le iniziative ed i progetti ammissibili al finanziamento,
accertatane la rispondenza con il programma regionale di cui
all'art. 13, formula una proposta di piano di ripartizione dei
contributi con cui si specifica l'entità del contributo per
ciascuna iniziativa.
La Giunta regionale predispone il
piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio
regionale che l'approva entro il 31 ottobre di ogni anno.
Con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, possono essere concessi
contributi straordinari per attività culturali di particolare
rilievo, le cui richieste siano state presentate per eccezionali
motivi, adeguatamente documentati, oltre i termini, fermo restando
i requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma
regionale. I contributi di cui alla presente legge non sono
cumulabili, per le stesse attività , con quelli previsti a carico
della Regione da altre leggi regionali.
TITOLO V
Consulta regionale
toscana dei beni e delle attività culturali
ARTICOLO 15
(Consulta regionale
toscana dei beni e delle attività culturali)
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale
31 maggio 1975, n. 61 «Istituzione della Consulta regionale
toscana dei beni culturali» vengono così modificati:
§
«art. 1 E' costituita la Consulta regionale toscana
dei beni e delle attività culturali. La Consulta regionale dei
beni e delle attività culturali è l'organo consultivo del Consiglio
e della Giunta regionale toscana per l'esercizio delle funzioni
legislative ed amministrative di competenza regionale, nonché
di quelle delegate relative al patrimonio e agli istituti culturali
della Regione».
§
«art. 2 La Consulta è composta da:
a) un
membro della Giunta regionale che la presiede;
b) i
presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali
della Toscana;
c) 18
sindaci o loro delegati, di cui sei dei Comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti, sei tra quelli con popolazione compresa
fra i 10.000 e i 30.000 abitanti e sei tra quelli con popolazione
superiore a 30.000 abitanti designati dall'ANCI regionale;
d) 11
esperti scelti tra il personale scientifico e tecnico degli
istituti culturali degli Enti locali e d'interesse locale della
Toscana e tra i docenti di discipline attinenti ai fini istituzionali
della presente legge, designati dal Consiglio regionale, con
voto limitato a 6;
e) 3
studiosi in rappresentanza della vita culturale, designati dal
Consiglio regionale, con voto limitato a 2;
f)
il Soprintendente o un delegato delle seguenti Amministrazioni
statali di tutela:
-
Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per
la Provincia di Arezzo;
-
Soprintendenza alle gallerie per le Provincie
di Firenze e Pistoia;
-
Soprintendenza ai monumenti delle Provincie di
Firenze e Pistoia;
-
Soprintendenza alle antichità dell'Etruria;
-
Soprintendenza archivistica per la Toscana;
-
Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per
le Province di Pisa - Livorno - Lucca - Massa Carrara;
-
Soprintendenza alle gallerie per le Province di
Siena e Grosseto;
-
Soprintendenza ai monumenti delle Province di
Siena e Grosseto;
g) 1
rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa
e Siena, designato dai relativi consigli di amministrazione;
h) 3
rappresentanti della Conferenza episcopale toscana;
i)
3 rappresentanti, uno per ciascuna, delle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi
comitati direttivi regionali;
m) 1 rappresentante
della Biblioteca nazionale di Firenze;
n) 1
rappresentante degli Archivi di Stato della Toscana;
o) 10
rappresentanti degli istituti, teatrali, musicali e cinematografici,
maggiormente rappresentativi;
p) 3
rappresentanti dell'AGIS;
q) 3
rappresentanti della cooperazione culturale;
r)
3 rappresentanti dei conservatori musicali e istituti
parificati;
s) 1
rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale;
t)
10 rappresentanti degli istituti culturali maggiormente
rappresentativi;
v) 1
rappresentante della sede regionale della RAI;
z)
5 rappresentanti dei consigli scolastici distrettuali
designati dagli stessi»;
TITOLO VI
Normativa transitoria,
finale e finanziaria
ARTICOLO 16
(Norma transitoria)
Per l'erogazione dei contributi
relativi agli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre
1980 non si applicano gli articoli 13 e 14, tranne che per il
secondo comma di questo ultimo.
Le domande di contributo devono
essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata
in vigore della presente legge.
Il Consiglio regionale approva il
piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente
legge relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre
1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma regionale di cui all'articolo
13 sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Fino a che le Associazioni intercomunali
non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni trasmettono
alla Giunta regionale entro il 15 luglio le domande di contributo
secondo le modalità di cui all'art. 14, 5 comma.
ARTICOLO 17
(Norma finale)
Sono abrogate la LR 5 giugno 1974,
n. 30 «Contributi ad enti ed associazioni per attività culturali,
sportive e di promozione sociale», la LR 12 agosto 1976, n.
46 «Modifica alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 30» e la
LR 10 novembre 1976, n. 70 «Contributi all'istituzione concertistico
- orchestrale AIDEM per il decentramento musicale in Toscana».
ARTICOLO 18
(Finanziamento)
Al finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge è provveduto con le risorse che
si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo
da istituirsi con la denominazione «Contributi per la promozione
delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive(
LR 28- 1- 80 n. 11)», con la soppressione, a seguito dell'abrogazione
delle LLRR 5- 6- 1974, n. 30 e 10- 11- 1976, n. 70, dei corrispondenti
capitoli n. 21100 e 22000 del bilancio 1979. Al finanziamento
per gli anni successivi al 1980 è provveduto con le singole
leggi di bilancio.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.