Legislazione - Regione Toscana

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 28-01-1980 REGIONE TOSCANA

Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 12 del 7 febbraio 1980

TITOLO I

Oggetto e finalità della legge

Attività ammesse a contributo

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità della legge)

La Regione Toscana, in attuazione delle finalità previste negli artt. 3 e 4 del proprio statuto, in base all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità al programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e sostiene, anche mediante la erogazione di contributi, le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali, nonché da enti locali e loro associazioni.

Le funzioni regionali in ordine alle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO 2

(Le attività ammesse a contributo finanziario della Regione)

La Regione Toscana, per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1, anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, eroga contributi ordinari della durata massima triennale:

a)       per iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale, concernenti:

1)       la produzione e la distribuzione di attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive;

2)       le attività di sperimentazione, lo studio, la ricerca e la documentazione;

3)       la formazione e l'educazione musicale;

b)       per altre iniziative culturali concernenti:

1)       la produzione, la distribuzione e l'esercizio di attività teatrali e musicali; la distribuzione e l'esercizio cinematografico, la distribuzione audiovisiva;

2)       la realizzazione di impianti, di attrezzature e di servizi culturali.

TITOLO II

Iniziative di particolare rilevanza regionale

ARTICOLO 3

(Produzione teatrale)

I contributi previsti dall'art. 2, I comma, lett. a) sono erogati per iniziative di produzione teatrale, realizzate da istituti teatrali aventi sede nel territorio toscano e che abbiano tra le finalità statutarie o nell'atto costitutivo quella della produzione teatrale, nonché un'adeguata organizzazione e strutture permanenti, ai cui organi di amministrazione partecipino enti locali territoriali, o alle cui spese questi ultimi contribuiscano.

Le predette iniziative di produzione usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite in più province della Toscana entro un anno dalla prima rappresentazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono eccezionalmente non essere applicate a quelle iniziative di produzione che, per la singolarità del luogo scenico, per le caratteristiche dell'apparato scenografico e per i connotati culturali ed organizzativi della produzione, non consentono in via ordinaria repliche in luoghi diversi. In tal caso, le produzioni realizzate con il contributo regionale dovranno essere rappresentate per almeno un mese.

La Regione eroga contributi, alle condizioni determinate dal programma, anche per le attività di produzione realizzate dai soggetti di cui all'art. 1 mediante convenzione con compagnie teatrali

ARTICOLO 4

(Distribuzione teatrale)

La Regione eroga contributi:

a)       per la distribuzione di produzioni teatrali realizzate con il concorso dei contributi regionali di cui al precedente art. 3;

b)       per le rassegne ed i festival rilevanti per il livello culturale dei programmi, realizzati da organismi dotati di adeguate strutture organizzative;

c)       per le attività di distribuzione programmate dal Teatro Regionale Toscano, anche al fine del coordinamento con quelle di cui all'art. 3 e da altri organismi associativi.

ARTICOLO 5

(Attività di produzione e di distribuzione musicale)

I contributi previsti dall'art. 2, a favore delle attività musicali, nei diversi generi sono erogati:

a)       per la produzione e per la relativa distribuzione di attività concertistiche, sinfoniche, da camera, corali, realizzate; - dall'Ente Teatro Comunale di Firenze; - da istituzioni concertistico - orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800; - da enti, società , istituzioni, fondazioni ed associazioni non aventi scopo di lucro, di cui all'art. 32 della legge n. 800/ 67 che producono attività di carattere professionale o didattico mediante propri strumenti di produzione; - da enti, istituzioni, ed associazioni non aventi scopo di lucro, di cui agli artt. 36 e 37 della legge 14 agosto 1967 n. 800, che producono festival, corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali;

b)       per la produzione e la relativa distribuzione di attività teatrali musicali (lirica, balletto ecc.) concordate con le Amministrazioni locali e col Ministero competente, realizzate da enti dotati di autonoma capacità di progettazione e di realizzazione tecnico - artistica a livello professionale di programmi dal rilevante livello culturale, artistico e professionale.

Tali contributi concernono la sola produzione quando la singolarità del luogo scenico, le caratteristiche dell'apparato scenografico, i connotati culturali e organizzativi non consentono in via ordinaria repliche in luoghi diversi;

c)       per la sola produzione di attività di particolare interesse culturale e turistico realizzate da enti, istituzioni ed associazioni, non aventi scopo di lucro, che organizzano festival, corsi di avviamento e perfezionamento e rassegne musicali avvalendosi di propri apparati artistici.

ARTICOLO 6

(Premi alla produzione cinematografica)

I contributi previsti dall'art. 2 a favore di nuove produzioni cinematografiche ed audiovisive rilevanti per il livello culturale e artistico, volte ad indagare e documentare la realtà generale, la sua storia e le sue tradizioni, sono erogati sotto forma di premi alla produzione secondo i parametri stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 13.

I destinatari dei premi regionali devono depositare una copia della produzione, ovvero un controtipo del negativo, presso il servizio regionale di documentazione audiovisiva, entro sei mesi dall'assegnazione del contributo.

La Regione si riserva il diritto di utilizzarla, al di fuori di finalità commerciali, per scopi culturali ed educativi secondo le modalità che saranno determinate d'intesa con le imprese di produzione.

ARTICOLO 7

(Cineteche, rassegne e sale d'essai)

La Regione, per favorire la più ampia conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale, e per sostenere attività stabili e continuative volte alla loro diffusione, eroga contributi:

a)       alle cineteche pubbliche e private che operano per l'acquisizione, la conservazione e la diffusione di materiali audiovisivi;

b)       alle rassegne cinematografiche e televisive realizzate in Toscana da organismi privi di scopo di lucro, dotati di adeguate strutture organizzative, qualificati per il livello culturale dei programmi;

c)       alle sale cinematografiche d'essai che svolgono esclusivamente una programmazione culturale con adeguate iniziative collaterali.

ARTICOLO 8

(Attività di sperimentazione e iniziative di ricerca, di studio e di documentazione)

La Regione eroga contributi a favore dei soggetti di cui agli artt. 3, 5 e 7 per:

a)       le attività di sperimentazione nel campo teatrale e musicale di particolare rilievo per il loro apporto al rinnovamento delle forme espressive e dei modi di comunicazione;

b)       le iniziative di ricerca, di studio e di documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

ARTICOLO 9

(Formazione ed educazione musicale)

La Regione eroga contributi agli organismi di formazione e di educazione musicale qualificati per i programmi e le attività didattiche, per il livello professionale del corpo docente e per l'organizzazione.

ARTICOLO 10

(Servizio regionale di documentazione audiovisiva)

Per l'attuazione delle finalità indicate all'art. 7, I comma, nell'ambito del Dipartimento istruzione e cultura è istituito il Servizio regionale di documentazione audiovisiva che, anche avvalendosi della Cineteca nazionale ed in concorso con essa, esercita i seguenti compiti:

a)       acquisizione, conservazione e distribuzione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo di rilevante interesse culturale, con particolare riferimento a quello della Toscana;

b)       consulenza e assistenza tecnica alle cineteche di cui all'art. 7, lett. a);

c)       redazione di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche conservative e di classificazione dei materiali;

d)       formazione e incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di cui alla presente legge;

e)       formazione e aggiornamento del catalogo unico regionale toscano dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati aventi sede in Toscana;

f)        contributo alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo anche mediante pubblicazioni curate direttamente;

g)       promozione di rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali, disciplina, con apposito regolamento, le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del servizio regionale.

TITOLO III

Iniziative culturali di cui all'art. 2 lettera b)

ARTICOLO 11

(Produzione, distribuzione ed esercizio di attività teatrali, musicali e cinematografiche)

La Regione eroga contributi ai soggetti di cui all'art. 1 per le attività di produzione, di distribuzione e di esercizio di cui all'art. 2, lett. b) n. 1.

La Regione, per favorire in modo stabile e continuativo la più ampia conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale, eroga contributi ai soggetti di cui all'art. 1 per l'attività delle sale cinematografiche che svolgono una programmazione culturale qualificata con particolare riferimento a quelle che organizzano iniziative collaterali di documentazione.

ARTICOLO 12

(Servizi culturali)

La Regione eroga contributi per l'istituzione e il funzionamento di servizi culturali di pubblica utilità che favoriscono la formazione e lo sviluppo di autonome attività di produzione e che garantiscono la distribuzione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

I contributi regionali sono volti prioritariamente al sostegno di quei servizi atti a favorire il riequilibrio territoriale fra le diverse aree culturali e al coordinamento con le iniziative di particolare rilevanza regionale di cui agli artt. 3, 4 e 5. I contributi regionali, di cui al I comma sono erogati ai Comuni, singoli o associati per:

a)       l'acquisizione di locali, con esclusione dell'acquisto e dell'edificazione e di attrezzature;

b)       la fornitura di assistenza tecnica ad attività culturali svolte direttamente o mediante convenzione con soggetti terzi, singoli o associati;

c)       il sostegno all'istituzione ed al funzionamento dei servizi culturali realizzati dalle associazioni a larga base rappresentativa.

TITOLO IV

Programmazione regionale

ARTICOLO 13

(Programma regionale)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo, approva, previo parere della Consulta dei beni e delle attività culturali e previa consultazione degli enti locali, il programma di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.

Il programma regionale dispone, per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

Il programma è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 49, I comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

Il programma è pubblicato a cura del Consiglio regionale sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Toscana.

Il programma regionale di promozione in particolare contiene:

-         l'esame degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente;

-         l'indicazione delle priorità in ordine agli interventi da finanziare in ciascun settore di attività o di servizio, e alle zone territoriali;

-         le indicazioni relative ai progetti di produzione e/ o di distribuzione volti allo sviluppo degli scambi con organismi culturali stranieri o di altre regioni, promossi e coordinati dalla Regione, nell'ambito della legislazione statale;

-         i progetti di attività anche di iniziativa regionale che per il rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo, per il costo, la dimensione o la qualità delle strutture di produzione, di ricerca e di studio, richiedono la stipulazione di convenzioni con organismi singoli od associati previsti nella presente legge, che svolgono attività di produzione a livello professionale e/ o scientifico;

-         la ripartizione di massima delle risorse finanziarie:

a)       tra attività e servizi;

b)       tra iniziativa di produzione, di distribuzione, di studio e ricerca e quelle di formazione e di educazione musicale;

-         la definizione della durata, dei limiti minimi e massimi dei contributi con l'indicazione dei criteri per la loro determinazione amministrativa in relazione a:

a)       l'impegno artistico e culturale della produzione;

b)       i costi complessivi della produzione e/ o della distribuzione;

c)       la consistenza dell'organismo artistico e tecnico;

d)       il prevedibile rapporto tra costi e benefici, tenendo anche conto dell'ubicazione e dei prezzi dei biglietti;

-         l'indicazione del limite massimo delle iniziative di distribuzione teatrale, musicale e cinematografica ammissibili a contributo;

-         le direttive cui devono attenersi i rappresentanti regionali in seno agli organismi operanti nei settori di attività previsti nella presente legge, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, art. 9 1º comma;

-         le indicazioni necessarie a favorire il coordinamento con le iniziative connesse alla promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche previste dalle altre leggi regionali;

-         le indicazioni atte a favorire il coordinamento per lo svolgimento delle attività musicali di produzione e di distribuzione a carattere continuativo da parte degli organismi di formazione e di educazione musicale.

ARTICOLO 14

(Piano annuale di ripartizione dei contributi)

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge i soggetti devono presentare domanda.

Le domande devono contenere:

1)       una relazione illustrativa dettagliata del progetto di attività , dei suoi scopi e delle caratteristiche artistiche e culturali;

2)       un prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;

3)       l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività, nonché le modalità di realizzazione della produzione;

4)       l'indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

5)       l'indicazione del periodo di svolgimento della iniziativa ed il calendario delle attività previste;

6)       l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale delle attività per le quali si richiede il contributo;

7)       un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali e il relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al titolo III devono essere presentate entro il 15 giugno di ogni anno al Comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa. Il Comune trasmette entro il 15 luglio di ogni anno le domande all'Associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37, con proprio parere di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 13.

L'Associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle priorità relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla Regione per l'approvazione entro il 15 settembre.

La Giunta regionale, esaminati contestualmente e globalmente le iniziative ed i progetti ammissibili al finanziamento, accertatane la rispondenza con il programma regionale di cui all'art. 13, formula una proposta di piano di ripartizione dei contributi con cui si specifica l'entità del contributo per ciascuna iniziativa.

La Giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva entro il 31 ottobre di ogni anno.

Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, possono essere concessi contributi straordinari per attività culturali di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre i termini, fermo restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma regionale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le stesse attività , con quelli previsti a carico della Regione da altre leggi regionali.

TITOLO V

Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali

ARTICOLO 15

(Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali)

Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 «Istituzione della Consulta regionale toscana dei beni culturali» vengono così modificati:

§         «art. 1 E' costituita la Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali. La Consulta regionale dei beni e delle attività culturali è l'organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale toscana per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di competenza regionale, nonché di quelle delegate relative al patrimonio e agli istituti culturali della Regione».

§         «art. 2 La Consulta è composta da:

a)       un membro della Giunta regionale che la presiede;

b)       i presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali della Toscana;

c)       18 sindaci o loro delegati, di cui sei dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, sei tra quelli con popolazione compresa fra i 10.000 e i 30.000 abitanti e sei tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti designati dall'ANCI regionale;

d)       11 esperti scelti tra il personale scientifico e tecnico degli istituti culturali degli Enti locali e d'interesse locale della Toscana e tra i docenti di discipline attinenti ai fini istituzionali della presente legge, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 6;

e)       3 studiosi in rappresentanza della vita culturale, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 2;

f)        il Soprintendente o un delegato delle seguenti Amministrazioni statali di tutela:

-         Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per la Provincia di Arezzo;

-         Soprintendenza alle gallerie per le Provincie di Firenze e Pistoia;

-         Soprintendenza ai monumenti delle Provincie di Firenze e Pistoia;

-         Soprintendenza alle antichità dell'Etruria;

-         Soprintendenza archivistica per la Toscana;

-         Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le Province di Pisa - Livorno - Lucca - Massa Carrara;

-         Soprintendenza alle gallerie per le Province di Siena e Grosseto;

-         Soprintendenza ai monumenti delle Province di Siena e Grosseto;

g)       1 rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa e Siena, designato dai relativi consigli di amministrazione;

h)       3 rappresentanti della Conferenza episcopale toscana;

i)         3 rappresentanti, uno per ciascuna, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi comitati direttivi regionali;

m)      1 rappresentante della Biblioteca nazionale di Firenze;

n)       1 rappresentante degli Archivi di Stato della Toscana;

o)       10 rappresentanti degli istituti, teatrali, musicali e cinematografici, maggiormente rappresentativi;

p)       3 rappresentanti dell'AGIS;

q)       3 rappresentanti della cooperazione culturale;

r)        3 rappresentanti dei conservatori musicali e istituti parificati;

s)       1 rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale;

t)        10 rappresentanti degli istituti culturali maggiormente rappresentativi;

v)       1 rappresentante della sede regionale della RAI;

z)        5 rappresentanti dei consigli scolastici distrettuali designati dagli stessi»;

TITOLO VI

Normativa transitoria, finale e finanziaria

ARTICOLO 16

(Norma transitoria)

Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre 1980 non si applicano gli articoli 13 e 14, tranne che per il secondo comma di questo ultimo.

Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre 1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma regionale di cui all'articolo 13 sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a che le Associazioni intercomunali non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 15 luglio le domande di contributo secondo le modalità di cui all'art. 14, 5 comma.

ARTICOLO 17

(Norma finale)

Sono abrogate la LR 5 giugno 1974, n. 30 «Contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale», la LR 12 agosto 1976, n. 46 «Modifica alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 30» e la LR 10 novembre 1976, n. 70 «Contributi all'istituzione concertistico - orchestrale AIDEM per il decentramento musicale in Toscana».

ARTICOLO 18

(Finanziamento)

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è provveduto con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo da istituirsi con la denominazione «Contributi per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive( LR 28- 1- 80 n. 11)», con la soppressione, a seguito dell'abrogazione delle LLRR 5- 6- 1974, n. 30 e 10- 11- 1976, n. 70, dei corrispondenti capitoli n. 21100 e 22000 del bilancio 1979. Al finanziamento per gli anni successivi al 1980 è provveduto con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.