LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 29-12-1976 REGIONE SICILIA
Integrazioni e modifiche alla legge
regionale 12 maggio 1975, n. 23, concernente interventi per
la diffusione della cultura musicale nella Regione siciliana.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 68 del
31 dicembre 1976
ARTICOLO 1
Il primo comma dell'art. 1 della
legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, č sostituito dal seguente:
«Per una maggiore diffusione della
cultura musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni e i trasporti č autorizzato
a concedere, fino all'ammontare massimo annuo di lire 130 milioni,
contributi nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute
a favore delle associazioni concertistiche non aventi fini di
lucro, regolarmente costituite e che svolgono attivitą musicale
strutturata in organici cicli annuali di concerti di musica
sinfonica, cameristica, corale e jazzistica e di alto livello
artistico».
ARTICOLO 2
Al terzo comma dell'art. 2 della
legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, č aggiunta la seguente
lettera:
f) dal direttore dell'Istituto di
storia della musica della Facoltą di lettere presso l'Universitą
di Palermo.
ARTICOLO 3
La presente legge sarą pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerą
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.