LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 10-12-1985 REGIONE SICILIA
Interventi per lo sviluppo
delle attività musicali nella Regione siciliana.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 55 del
10 dicembre 1985
ARTICOLO 1
Princìpi della legge
La Regione siciliana considera le
attività musicologiche e musicali, di genere sinfonico, lirico,
cameristico, jazz, popolare e corale, un servizio di rilevante
interesse culturale e sociale.
A tale scopo favorisce la ricerca,
la conoscenza e l'ampia divulgazione della cultura musicale
nel proprio territorio.
In conformità ai principi della
presente legge si provvederà con apposita legge regionale a
disciplinare il settore della musica lirica, nonché le competenze,
le funzioni e le attività delle istituzioni teatrali e musicali
pubbliche.
ARTICOLO 2
Finalità
Per il raggiungimento di quanto
indicato nell'articolo precedente, la Regione:
-
promuove le attività musicali svolte in Sicilia
da associazioni concertistiche pubbliche e private, non aventi
fini di lucro, e da istituzioni universitarie, accademiche e
culturali, nonché dagli enti locali;
-
incentiva le attività di ricerca musicologica
ed etno - musicologica svolte in Sicilia da associazioni pubbliche
e private, non aventi fini di lucro, e da istituzioni universitarie,
accademiche e culturali;
-
promuove le attività di documentazione, di sperimentazione,
di conservazione e di archivio nei diversi campi della musica;
-
sostiene iniziative di eccezionale rilievo nello
ambito cella cultura musicale da realizzarsi anche attraverso
seminari, convegni e congressi organizzati direttamente o tramite
le istituzioni e le associazioni di cui al primo alinea, nonché
mediante borse di studio;
-
incentiva le iniziative promosse dagli enti locali
e dalle scuole di ogni ordine e grado, nonché dagli istituti
o dipartimenti delle Università siciliane, per il recupero e
la valorizzazione della musica popolare siciliana;
-
favorisce la formazione ed il potenziamento di
associazioni e complessi bandistici;
-
promuove il restauro di strumenti musicali antichi
e/ o di valore storico, nonché l'acquisizione, il restauro conservativo
finalizzato e la utilizzazione di edifici di interesse storico
e valore artistico esistenti nel territorio della Regione siciliana,
ivi compresi i riattamenti di locali, di proprietà degli enti
locali, adibiti o da adibire ad attività musicali e teatrali;
-
promuove e favorisce, tramite l'Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
un organico rapporto produttivo con l'Ente radiotelevisivo di
Stato per iniziative ed attività musicali di eccezionale rilievo
artistico.
ARTICOLO 3
Commissione regionale
per le attività musicali
Per l'esame dei problemi concernenti
le attività musicali e per lo svolgimento dei compiti attribuiti
dalla presente legge è istituita, presso l'Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
la Commissione regionale per le attività musicali.
Essa è composta:
-
dall'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione;
-
dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali
e della educazione permanente;
-
da tre rappresentanti, uno per ciascuno dei conservatori
musicali di Palermo e di Messina ed uno del Liceo musicale di
Catania, designati, tra i docenti, dai rispettivi collegi dei
docenti;
-
da quattro docenti di ruolo di discipline musicologiche,
tre dei quali rispettivamente designanti dai consigli di facoltà
delle Facoltà di lettere delle Università siciliane ed uno dalla
Facoltà di magistero della Università di Palermo;
-
da un docente universitario, esperto di musica
popolare siciliana, designato dal consiglio di facoltà della
Facoltà di lettere dell'Università di Palermo;
-
da un esperto designato dal consiglio direttivo
dell'AIAC, Associazione italiana attività concertistiche;
-
da due esperti designati dall'USAC, Unione siciliana
associazioni concertistiche, di cui uno in rappresentanza delle
associazioni di musica jazz.
La Commissione ha carattere consultivo
ed è presieduta dall'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal direttore dei beni culturali ed ambientali
e dell'educazione permanente.
Le funzioni di segretario sono svolte
da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei
beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.
La Commissione è nominata dall'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere confermati.
La Commissione è convocata dal suo
presidente almeno una volta ogni quadrimestre, e comunque tutte
le volte che lo stesso lo ritenga necessario o gliene sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La Commissione può operare, in seconda
convocazione, quale che sia il numero dei suoi componenti presenti,
purché questo non sia inferiore ad un terzo dei componenti stessi.
La Commissione adotta le proprie
deliberazioni di regola a maggioranza.
La Commissione può suddividersi,
per l'esame di particolari problemi, in gruppi di lavoro e può
invitare esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore.
Le funzioni di componente della
Commissione sono gratuite.
Ai componenti la Commissione non
residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese
di viaggio e un'indennità di missione in conformità a quanto
previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale.
Agli esperti, in relazione alla
peculiarità degli apporti scientifico - culturali, possono essere
corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale
2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente
della Regione.
Le designazioni dei rappresentanti
e degli esperti di cui al secondo comma dovranno pervenire all'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, nel
caso di mancato invio delle suddette designazioni, provvederà
alle stesse l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione.
ARTICOLO 4
Compiti della Commissione
regionale per le attività musicali
La Commissione regionale per le
attività musicali:
-
elabora, con il concorso dell'Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
lo schema di piano triennale delle attività musicali che dovrà
prevedere la misura degli interventi destinati al raggiungimento,
nel triennio, di quanto indicato negli articoli 1 e 2, nonché
l'elenco delle associazioni concertistiche suddividendole: in
associazioni di interesse regionale quando, operanti in Sicilia
da un quinquennio, abbiano organizzato almeno 30 manifestazioni
concertistiche annue di alto livello artistico; associazioni
di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da un triennio,
abbiano organizzato cicli di almeno 10 manifestazioni concertistiche
annue di alto livello artistico; associazioni di interesse locale
quando abbiano operato in Sicilia da un triennio ed abbiano
organizzato almeno 5 manifestazioni di carattere musicale.
Lo schema di piano, nonché l'elenco
delle associazioni concertistiche, saranno approvati con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana:
-
esprime pareri sul programma degli interventi
finanziari e dei contributi previsti dalla presente legge.
La Commissione regionale per le
attività musicali è tenuta ad esprimere i pareri di cui al precedente
alinea entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Decorso infruttuosamente tale termine
i predetti pareri si intendono resi favorevolmente.
La Commissione regionale per le
attività musicali svolge inoltre ogni altra attività consultiva,
di studio e di verifica che possa esserle richiesta dall'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione.
Le funzioni attribuite al Comitato
tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 marzo 1979,
n. 16, limitatamente al settore delle attività musicali, saranno
svolte, secondo quanto previsto dalla presente legge, dalla
Commissione regionale per le attività musicali.
ARTICOLO 5
Programma annuale di
interventi
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla
base delle indicazioni dello schema di piano triennale delle
attività musicali e delle istanze presentate annualmente dagli
enti, organismi e associazioni concertistiche, formula un programma
di interventi finanziari che dovrà prevedere l'ammontare dei
contributi;
a) in
favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale,
provinciale e locale, tenendo conto del livello artistico dei
programmi presentati, della capacità organizzativa delle associazioni
e dell'organicità dei cicli che si intendono svolgere, nonché
della attività che si propongono di realizzare in zone non adeguatamente
servite e della programmazione di concerti nei quali sia prevista
la partecipazione di musicisti siciliani;
b) in
favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali
per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico
nel quadro della ricerca musicologica ed etnomusicologica;
c) in
favore dei comuni, delle province e delle istituzioni culturali
per l'organizzazione di iniziative e di attività, anche concertistiche,
volte alla più ampia diffusione della cultura musicale, con
particolare riferimento alla musica popolare e alla danza folkloristica;
d) in
favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione
di particolari iniziative volte alla più ampia diffusione della
cultura musicale.
ARTICOLO 6
Interventi per le associazioni
ed i complessi bandistici
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
ad erogare ai comuni un contributo, pari al 95 per cento della
spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali, finalizzato
alla formazione o al potenziamento di propri complessi bandistici
che assicurino concerti gratuiti in favore delle comunità.
Allo scopo di garantire il buon
livello artistico delle esecuzioni per banda ed assicurare un'attività
di animazione musicale, nell'ambito del proprio territorio,
i comuni sono autorizzati ad assumere nel proprio organico un
maestro in possesso del diploma di direzione d'orchestra, composizione,
strumentazione per banda o di altro titolo rilasciato da un
conservatorio o liceo musicale, ovvero a procedere alla stipula
di apposito contratto a termine.
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì
autorizzato a concedere contributi ad associazioni bandistiche,
ivi comprese quelle costituite in cooperativa, ed a complessi
bandistici che, anche mediante convenzione con i comuni, svolgano
un'adeguata attività concertistica nel territorio della Regione,
con particolare riguardo al recupero di opere scritte appositamente
per banda e di trascrizioni di alto livello musicale.
Le associazioni bandistiche dovranno
realizzare una adeguata attività didattico - formativa, sotto
la guida di un maestro in possesso di uno dei titoli di cui
al secondo comma, e svolgere almeno 20 concerti annui destinati
al pubblico.
E' soppressa la lettera b dell'art.
6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.
ARTICOLO 7
Modalità di erogazione
dei contributi
I contributi agli enti e organismi
di cui alla presente legge saranno erogati attraverso una anticipazione
dell'80 per cento della somma assegnata, previa presentazione
di apposita istanza del legale rappresentante, corredata di
un dettagliato programma dell'attività che si intende svolgere
nell'anno e di una copia del bilancio preventivo approvato dagli
organi statutari.
L'erogazione del saldo avverrà a
seguito della presentazione di:
-
una relazione sull'attività svolta nell'anno,
con relativa documentazione giustificativa della spesa;
-
una copia del bilancio consuntivo approvato dagli
organi statutari, con la dichiarazione che tutta la documentazione
relativa è conservata presso la propria sede;
-
una dichiarazione del legale rappresentante, debitamente
autenticata, comprovante l'assolvimento degli obblighi di legge
in materia fiscale, assistenziale e di collocamento;
-
una copia delle pubblicazioni e di ogni altro
materiale a stampa atto a comprovare l'attività che viene svolta.
Sono esclusi dall'assegnazione dei
contributi per l'anno successivo gli enti ed organismi di cui
alla presente legge che non abbiano fatto pervenire tutta la
documentazione prevista dal precedente comma, entro la data
fissata per la predisposizione del programma annuale di interventi
di cui all'art. 5.
I soggetti beneficiari che non abbiano,
nei termini e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione
delle iniziative finanziate sono obbligati alla restituzione
delle somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli
interessi legali maturati.
Sono soppressi il primo ed il secondo
comma dello art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.
ARTICOLO 8
Iniziative direttamente
promosse
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a provvedere direttamente, o mediante convenzione con istituzioni
specializzate aventi carattere regionale o nazionale, formate
da enti musicali pubblici o istituzioni musicali private, nonché
con università siciliane, alla:
a) organizzazione
di manifestazioni musicali di alto livello culturale, avvalendosi
di associazioni ed enti musicali;
b) conservazione
e raccolta di materiale di interesse musicale, attraverso la
istituzione, presso le biblioteche regionale, di una sezione
specializzata di informazione e documentazione musicologica;
c) promozione
di convegni e seminari su temi finalizzati anche ad una più
ampia diffusione della cultura musicale siciliana colta e popolare;
d) assegnazione
di borse di studio finalizzate alla formazione di accordatori,
organai, liutai, operatori e tecnici musicali, nonché di esecutori
di musica antica e contemporanea;
e) inventariazione,
catalogazione e restauro dei documenti musicali delle biblioteche
e archivi siciliani pubblici e privati;
f)
promozione di iniziative tese a favorire il coordinamento
e la collaborazione delle istituzioni musicali siciliane;
g) promozione
di manifestazioni concertistiche da svolgere in zone non adeguatamente
servite del territorio della Regione.
ARTICOLO 9
Interventi in favore degli enti
locali per il recupero di edifici di proprietà degli stessi
da utilizzare per attività musicali e teatrali.
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere agli enti locali, sulla base delle relative richieste
avanzate, contributi fino al 95 per cento della spesa ammessa
per il restauro e l'adattamento di edifici di interesse storico
e valore artistico o di immobili di proprietà degli stessi,
nonché per l'acquisto di attrezzature, strumenti musicali ed
arredamenti necessari allo svolgimento di attività musicali
e teatrali.
Nell'erogazione dei contributi di
cui al precedente comma e per le finalità dallo stesso previste
sarà data priorità alla realizzazione degli interventi relativi
agli edifici già acquisiti ai sensi dell'art. 21 della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80.
ARTICOLO 10
Interventi a favore
degli enti locali per l'acquisizione di immobili
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere agli enti locali, nel rispetto delle modalità previste
dal secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto
1977, n. 80, modificato dall'art. 2 della legge regionale 30
marzo 1981, n. 40, contributi pari al 95 per cento della spesa
per l'acquisizione di immobili adibiti da almeno trent'anni
a cinema o a teatri e da utilizzare per lo svolgimento di attività
teatrali e musicali connesse alle finalità della presente legge.
Gli enti locali, nell'adottare le
deliberazioni relative alla acquisizione degli immobili, dovranno
considerare prioritariamente gli edifici di interesse storico
e valore artistico sottoposti alle vigenti leggi di tutela nonché
quelli che rivestono particolare interesse per le tradizioni
locali.
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione concederà
i contributi previsti per l'acquisizione degli immobili di cui
al primo comma, previo parere della sovrintendenza per i beni
culturali ed ambientali competente per territorio, volto a valutare
la possibilità di una utilizzazione dei predetti immobili per
lo svolgimento di attività musicali, teatrali e culturali.
ARTICOLO 11
Restauro di strumenti
musicali
Al fine di consentire la riparazione
ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali
antichi e/ o di valore storico l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere, in favore di comuni, di enti morali ed ecclesiastici,
contributi sino al 95 per cento dell'importo relativo al preventivo
di spesa da sottoporre preliminarmente al parere della Commissione
regionale per le attività musicali di cui all'art. 3.
I contributi di cui al precedente
comma saranno erogati attraverso un'anticipazione dell'80 per
cento della somma assegnata, previa presentazione di apposita
istanza.
L'erogazione del saldo avverrà a
seguito della presentazione della documentazione giustificativa
della spesa sostenuta.
E' soppressa la lettera c dell'art.
6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.
ARTICOLO 12
Pareri
Lo schema del piano triennale per
le attività musicali ed i programmi di tutti gli interventi
previsti dalla presente legge, che dovranno essere predisposti
dallo Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni
anno, sono sottoposti al preventivo parere della competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
ARTICOLO 13
Norma transitoria riguardante
le associazioni concertistiche
Nella prima applicazione della presente
legge lo Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, determinerà
con decreto gli elenchi delle associazioni concertistiche di
interesse regionale e provinciale.
ARTICOLO 14
Norma transitoria relativa
alla misura degli interventi per le associazioni concertistiche
Nello schema di piano triennale
di cui all'art. 4, lo stanziamento previsto per le attività
concertistiche sarà , nella prima applicazione della presente
legge, così suddiviso:
-
almeno il 50 per cento in favore delle associazioni
concertistiche di interesse regionale;
-
almeno il 25 per cento in favore delle associazioni
concertistiche di interesse provinciale;
-
non più del 25 per cento in favore delle associazioni
concertistiche di interesse locale.
Le percentuali di cui al precedente
comma potranno variare in occasione della predisposizione dei
successivi schemi di piano triennale.
ARTICOLO 15
Abrogazioni
Le disposizioni in contrasto o incompatibili
con la presente legge sono abrogate.
ARTICOLO 16
Norme finanziarie
Per le finalità della presente legge
è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per l'anno
finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 17.500 milioni
così suddivisa:
Art. 5:
lett. a) (interventi in favore delle
associazioni concertistiche) lire 3.000 milioni;
lett. b (interventi in favore delle
istituzioni universitarie accademiche e culturali) lire 500
milioni;
lett. c (interventi in favore di
comuni, province e istituzioni culturali) lire 1.500 milioni;
lett.
d (interventi in favore delle scuole)
lire 500 milioni;
Art. 6 (interventi in favore di
associazioni e complessi bandistici) lire 1.000 milioni;
Art. 8 (interventi direttamente
promossi):
lett. a, lire 500 milioni;
lett. b, lire 210 milioni;
lett. c, lire 250 milioni;
lett. d, lire 300 milioni;
lett. e, lire 200 milioni;
lett. f, lire 300 milioni;
lett. g, lire 240 milioni;
Art. 9 (recupero edifici per attività
musicali e teatrali) lire 2.500 milioni;
Art. 10 (acquisizione di immobili)
lire 5.000 milioni;
Art. 11 (restauro strumenti musicali)
lire 1.500 milioni.
L'onere derivante dall'applicazione
della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, codice 06.72 - Fondi speciali (parte) destinati
al finanziamento del progetto prioritario:
Valorizzazione dei beni culturali
- Progetto cultura.
Gli oneri relativi agli anni successivi
al 1986 saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
ARTICOLO 17
La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.