LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 12-05-1975 REGIONE SICILIA
Interventi per la diffusione
della cultura musicale nella Regione siciliana.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 21 del
17 maggio 1975
ARTICOLO 1
L'art. 12 della legge regionale
1 luglio 1972, n. 32, è sostituito dal seguente:
«Per una maggiore diffusione della
cultura musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato
a concedere, fino all'ammontare massimo annuo di lire 130 milioni,
contributi, nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute,
a favore delle associazioni concertistiche non aventi fini di
lucro, regolarmente costituite e che svolgono attività musicale
strutturata in organici cicli annuali di concerti di musica
sinfonica, cameristica e corale di alto livello artistico.
Al momento della ripartizione dei
contributi di cui al comma precedente si dovranno tenere in
particolare considerazione quelle associazioni i cui programmi
e la cui attività siano diretti alla diffusione della cultura
musicale presso i giovani, anche attraverso l'organizzazione
di attività propedeutiche e la concessione a loro favore di
condizioni di accesso ai concerti particolarmente vantaggiose.
Dovrà, essere, altresì, tenuta in
particolare considerazione l'attività svolta nei centri con
popolazione inferiore ai duecentomila abitanti.
I contributi di cui al primo comma
del presente articolo possono essere concessi anche per l'attività
svolta al di fuori della località in cui abbia sede l'associazione
beneficiaria, purché tale attività si svolga in centri dove
non esista alcuna associazione locale e la cui programmazione
artistica abbia i requisiti di organicità a livello artistico,
richiesti dal primo comma del presente articolo».
ARTICOLO 2
I contributi di cui all'art. 1 sono
assegnati sentito il parere di una Commissione di esperti, che
dovrà proporre l'ammontare dei contributi dopo essersi espressa
sull'interesse culturale della programmazione artistica, tenendo
presente il suo livello, l'organicità dei cicli, il numero delle
manifestazioni oggetto delle singole istanze di contributo e
l'impegno organizzativo a favore delle attività propedeutiche
per una maggiore diffusione della cultura musicale presso i
giovani.
Tale Commissione di esperti di durata
quadriennale dovrà essere costituita entro il termine massimo
di giorni 45 dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La Commissione è presieduta dall'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o,
in sua assenza, dal direttore regionale dell'Assessorato, ed
è composta:
a) dal
direttore regionale dell'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti;
b) dal
direttore del conservatorio di musica di Palermo;
c) dal
direttore artistico dell'Orchestra sinfonica siciliana;
d) da
un rappresentante designato dall'Associazione italiana attività
concertistiche (AIAC) aderente all'AGIS;
e) da
due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche
(USAC) di cui uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche
operanti in centri con popolazione inferiore ai duecentomila
abitanti.
Le funzioni di segretario della
Commissione sono svolte dal dirigente regionale dell'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti preposto
al gruppo di lavoro competente in materia di attività musicali.
ARTICOLO 3
Alle associazioni concertistiche
di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi, non superiori
a lire 20 milioni per ciascuna di esse, per l'acquisto di strumenti
musicali e di attrezzature atte a migliorare e a rendere agibile
la sala ove si svolgono o si intendono svolgere le manifestazioni
musicali.
L'associazione richiedente dovrà
impegnarsi a destinare l'uso degli strumenti e delle attrezzature
per i suoi fini istituzionali per un periodo non inferiore ad
anni dieci.
In caso di cessazione di attività
l'associazione ha l'obbligo di darne comunicazione all'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che
potrà destinare tali strumenti e attrezzature di sala ad altre
associazioni che ne facciano richiesta.
ARTICOLO 4
I contributi di cui agli articoli
1 e 3 della presente legge sono corrisposti ai beneficiari nella
seguente misura:
-
il 60 per cento al momento dell'assegnazione del
contributo stesso;
-
il 40 per cento a presentazione di regolari titoli
giustificativi di spesa.
ARTICOLO 5
Per le finalità previste dall'art.
1 è autorizzata la maggiore spesa di lire 70 milioni a decorrere
dall'anno finanziario 1975.
Per le finalità di cui all'art.
3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da ripartire nei
due esercizi finanziari 1975 e 1976.
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975
si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del
bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.
All'onere ricadente negli esercizi
successivi si provvede con parte del maggiore gettito delle
entrate tributarie.
Il Presidente della Regione è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ARTICOLO 6
La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.