Legislazione - Regione Sicilia

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 12-05-1975 REGIONE SICILIA

Interventi per la diffusione della cultura musicale nella Regione siciliana.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 21 del 17 maggio 1975

ARTICOLO 1

L'art. 12 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, fino all'ammontare massimo annuo di lire 130 milioni, contributi, nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute, a favore delle associazioni concertistiche non aventi fini di lucro, regolarmente costituite e che svolgono attività musicale strutturata in organici cicli annuali di concerti di musica sinfonica, cameristica e corale di alto livello artistico.

Al momento della ripartizione dei contributi di cui al comma precedente si dovranno tenere in particolare considerazione quelle associazioni i cui programmi e la cui attività siano diretti alla diffusione della cultura musicale presso i giovani, anche attraverso l'organizzazione di attività propedeutiche e la concessione a loro favore di condizioni di accesso ai concerti particolarmente vantaggiose.

Dovrà, essere, altresì, tenuta in particolare considerazione l'attività svolta nei centri con popolazione inferiore ai duecentomila abitanti.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche per l'attività svolta al di fuori della località in cui abbia sede l'associazione beneficiaria, purché tale attività si svolga in centri dove non esista alcuna associazione locale e la cui programmazione artistica abbia i requisiti di organicità a livello artistico, richiesti dal primo comma del presente articolo».

ARTICOLO 2

I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati sentito il parere di una Commissione di esperti, che dovrà proporre l'ammontare dei contributi dopo essersi espressa sull'interesse culturale della programmazione artistica, tenendo presente il suo livello, l'organicità dei cicli, il numero delle manifestazioni oggetto delle singole istanze di contributo e l'impegno organizzativo a favore delle attività propedeutiche per una maggiore diffusione della cultura musicale presso i giovani.

Tale Commissione di esperti di durata quadriennale dovrà essere costituita entro il termine massimo di giorni 45 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o, in sua assenza, dal direttore regionale dell'Assessorato, ed è composta:

a)       dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

b)       dal direttore del conservatorio di musica di Palermo;

c)       dal direttore artistico dell'Orchestra sinfonica siciliana;

d)       da un rappresentante designato dall'Associazione italiana attività concertistiche (AIAC) aderente all'AGIS;

e)       da due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche (USAC) di cui uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche operanti in centri con popolazione inferiore ai duecentomila abitanti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dirigente regionale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti preposto al gruppo di lavoro competente in materia di attività musicali.

ARTICOLO 3

Alle associazioni concertistiche di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi, non superiori a lire 20 milioni per ciascuna di esse, per l'acquisto di strumenti musicali e di attrezzature atte a migliorare e a rendere agibile la sala ove si svolgono o si intendono svolgere le manifestazioni musicali.

L'associazione richiedente dovrà impegnarsi a destinare l'uso degli strumenti e delle attrezzature per i suoi fini istituzionali per un periodo non inferiore ad anni dieci.

In caso di cessazione di attività l'associazione ha l'obbligo di darne comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che potrà destinare tali strumenti e attrezzature di sala ad altre associazioni che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 4

I contributi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono corrisposti ai beneficiari nella seguente misura:

-         il 60 per cento al momento dell'assegnazione del contributo stesso;

-         il 40 per cento a presentazione di regolari titoli giustificativi di spesa.

ARTICOLO 5

Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la maggiore spesa di lire 70 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Per le finalità di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da ripartire nei due esercizi finanziari 1975 e 1976.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi successivi si provvede con parte del maggiore gettito delle entrate tributarie.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.




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