LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 6-04-1996 REGIONE SICILIA
Interventi a favore degli Orti botanici
universitari. Acquisizione dell'archivio Salvatore Quasimodo.
Contributi straordinari per l'attività musicale. Finanziamenti
ad enti, associazioni e fondazioni culturali, al Centro mediterraneo
per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea
per il turismo. Contributi alle scuole di servizio sociale.
Interventi per il 50 anniversario dell'Unicef. Provvedimenti
per la custodia dei beni culturali e per le Opere universitarie.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 17 del
11 aprile 1996
Titolo I
ARTICOLO 1
Sostegno alle attività
degli Orti botanici
1.
La Regione siciliana riconosce l'elevato valore delle
funzioni didattiche, scientifiche e culturali esercitate dagli
Orto botanici universitari di Palermo, Catania, Messina e con
la presente legge disciplina un intervento finanziario di sostegno
alle attività istituzionali da essi svolte.
ARTICOLO 2
Contributo annuale alla
gestione
1.
Allo scopo di favorire una maggiore diversificazione
funzionale degli Orti botanici delle Università siciliane, con
riferimento particolare alla loro funzione pubblica e in rapporto
al potenziamento del ruolo che essi possono assolvere nel campo
della didattica, nei settori della istruzione extrauniversitaria
e della educazione ambientale dei cittadini, l'Assessore regionale
per u beni culturali a ambientali e per la pubblica istruzione
è autorizzato ad erogare alle Università cui afferiscono gli
Orti botanici un contributo annuo per le spese di gestione nelle
seguenti misure:
a) 500
milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di
Palermo;
b) 200
milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di
Catania;
c) 200
milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di
Messina.
ARTICOLO 3
Modalità di erogazione
1.
Il contributo annuo di cui all'art. 2 sarà erogato rispettivamente
alle Università degli studi di Palermo, di Catania e di Messina
all'inizio dell'esercizio finanziario in anticipazione nella
misura del 90 per cento, dietro presentazione di una relazione
programmatica. L'erogazione del saldo sarà effettuata a seguito
di presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio
finanziario precedente approvato dagli organi collegiali delle
istituzioni universitarie cui afferiscono gli Orti botanici.
2.
Rientrano fra le spese di gestione di cui al comma 1
anche gli oneri relativi alla organizzazione ed alla gestione
dei servizi funzionali alla fruizione pubblica degli Orti botanici
nonché gli oneri relativi alla pulizia dei locali e dei percorsi
didattici e scientifici.
3.
Le università di Palermo, Catania e Messina assicurano
la fruizione pubblica dei rispettivi Orti botanici compatibilmente
con la loro natura di istituzioni scientifiche e di beni culturali.
Titolo II
ARTICOLO 4
Contributo straordinario
per opere strutturali
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzata ad erogare all'Università
degli studi di Palermo un contributo straordinario di lire 3.800
milioni da destinare alle opere di restauro degli edifici monumentali
e del giardino, nonché alla realizzazione, al rifacimento, alla
organizzazione di percorsi, serre e impianti tecnologici funzionali
anche all'ammodernamento delle strutture didattico - scientifiche,
degli arredi e degli impianti esistenti.
2.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Università
degli studi di Catania e di Messina un contributo straordinario
di lire 200 milioni da destinare alle opere di rifacimento,
di riorganizzazione di percorsi, serre e impianti tecnologici
funzionali anche all'ammodernamento delle strutture didattico
- scientifiche, degli arredi e degli impianti esistenti nei
rispettivi Orti Botanici.
ARTICOLO 5
Acquisizione di immobili
1.
L'assessore regionale per i beni culturali e ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato a completare le acquisizioni
degli immobili necessari alla realizzazione dell'Herbarium Mediterraneum,
struttura museale e di ricerca complementare all'orto botanico
di Palermo.
2.
Gli immobili già acquisiti e quelli che saranno acquisiti
ai sensi del presente articolo sono concessi in comodato alla
Università degli studi di Palermo che potrà utilizzarli per
tutte le esigenze dell'Orto botanico, ivi compresa la prima
accoglienza dei materiali scientifici e museografici relativi
alla realizzazione dell'Herbarium Mediterraneum.
ARTICOLO 6
Abrogazione di norme
e riduzioni di contributi
1.
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale
4 dicembre 1978, n. 50.
2.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1977 il contributo
di cui all'articolo 101 della legge regionale 1 settembre 1993,
n. 25 è ridotto a L. 300 milioni.
Titolo III
ARTICOLO 7
Istituzione Archivio
«Salvatore Quasimodo»
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare contratto
di acquisto degli arredi di Salvatore Quasimodo del suo archivio
storico - culturale.
2.
A tal fine l'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina un perito
per la valutazione del valore scientifico e per la quantificazione
del valore economico dell'archivio che dovrà essere fatta entro
e non oltre 90 giorni dall'avvenuta nomina.
3.
Per la raccolta e la conservazione, anche in originale,
della documentazione archivistica e bibliografica, dei cimeli,
carteggi e memorie, sarà istituito un archivio - biblioteca
diretto alla divulgazione ed alla valorizzazione dell'opera
di Salvatore Quasimodo.
4.
La Regione siciliana destina, successivamente, l'archivio
acquisito alla città di Modica, perché venga reso di pubblica
fruizione, impegnando il Comune a sistemarlo in locali idonei
e stipulando apposita convenzione con il comune stesso.
ARTICOLO 8
Contributi straordinari
per le attività musicali
1.
Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore
delle attività musicali indicate nell'articolo 2 della legge
regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e in particolare al fine
di consentire la salvaguardia e l'assetto patrimoniale delle
istituzioni musicali siciliane, l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato ad erogare, per gli esercizi finanziari dal 1996
al 1998, contributi straordinari per l'importo complessivo nel
triennio di lire 4.000 milioni - di cui lire 500 milioni per
l'anno 1996 e lire 1.750 milioni per i successivi anni 1997
e 1998 - a favore:
a) delle
associazioni concertistiche che nel programma 1994 sono state
classificate di interesse regionale o provinciale ai sensi dell'articolo
4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
b) delle
istituzioni specializzate costituite come centri di servizi
musicali operanti da almeno un quinquennio cui partecipano enti
musicali pubblici e/ o istituzioni musicali private, già beneficiari
di contributi ai sensi dell'articolo 5, lettera b) della legge
regionale 10 dicembre 1985, n. 44, ovvero che abbiano svolto
una o più delle attività indicate all'articolo 8 della legge
regionale sopra citata.
2.
I contributi straordinari di cui al precedente comma,
da iscrivere in conto capitale dai beneficiari sono concessi
annualmente, nel triennio 1996/ 1998: - alle associazioni concertistiche
aventi titolo, con esclusione di quelle di cui al successivo
alinea, nella misura del 6,90 per cento per l'esercizio finanziario
1996, e del 24,31 per cento per gli esercizi finanziari 1997
e 1998 dei contributi regionali a ciascuna assegnati nell'anno
1994 ai sensi delle legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
- alle associazioni concertistiche di interesse regionale ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985,
n. 44, specializzate nella diffusione della musica jazz e contemporanea,
nella misura del 10 per cento per l'esercizio finanziario 1996
e del 35 per cento per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dei
contributi regionali a ciascuna assegnati nell'anno 1994 ai
sensi della medesima legge regionale; - ai centri di servizi
musicali aventi titolo, nella misura del 10 per cento per l'esercizio
finanziario 1996 e del 35 per cento per gli esercizi finanziari
1997 e 1998 del totale dei contributi regionali a ciascuno assegnati
nel quadriennio 1992/ 1995 ai sensi della legge regionale 10
dicembre 1985, n. 44.
3.
Le istanze per l'erogazione dei contributi di cui ai
commi precedenti dovranno essere presentate all'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
Le associazioni concertistiche riconosciute di interesse
regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 10 dicembre 1985, n. 44, i centri di servizi musicali
ed i soggetti beneficiari dei contributi annuali ai sensi della
legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, possono includere nei
rendiconti consuntivi finalizzati alla liquidazione dei contributi
regionali concessi per la realizzazione delle rispettive attività
istituzionali le quote annuali del programma di ripianamento,
almeno quinquennale, delle passività di bilancio determinatesi
negli esercizi precedenti, purché in misura non superiore al
trenta per cento delle uscite esposte nel bilancio nell'ultimo
esercizio finanziario.
5.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai Comuni
un contributo pari al 95 per cento della spesa necessaria per
l'acquisto di strumenti musicali e costumi tradizionali, finalizzato
alla formazione o al potenziamento di propri complessi folklorici
che assicurino concerti gratuiti in favore della comunità.
6.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a concedere
contributi a complessi folklorici, ivi compresi quelli costituiti
in cooperative che, anche mediante convenzione con i Comuni,
svolgono un'adeguata attività concertistica nel territorio della
Regione, con particolare recupero di opere scritte per gruppi
folklorici e di trascrizioni di alto livello.
ARTICOLO 9
Modifiche di norme
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 109
gennaio 1995, n. 4 sostituire le parole «nella misura del 60
per cento» con «nella misura del 90 per cento».
2.
All'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1985,
n. 44, alla fine del comma 2 aggiungere il seguente alinea:
- da un rappresentante della Federazione italiana tradizioni
popolari.
ARTICOLO 10
Contributo Fondazione
«Leonardo Sciascia»
1.
Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive
della Fondazione «Leonardo Sciascia» con sede in Racalmuto (AG),
riconosciuta con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre
1991, n. 6/ UL l'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere
annualmente alla fondazione predetta la somma di lire 250 milioni.
ARTICOLO 11
Contributo alla Fondazione
Pio La Torre
1.
Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere
alla fondazione Pio La Torre, avente sede in Palermo e costituita
con rogito notarile n. 72137 del 13 febbraio 1996, per il raggiungimento
delle sue finalità istituzionali un contributo annuo di lire
150 milioni, di cui 50 milioni da destinare alle spese di gestione.
Il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo
14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
ARTICOLO 12
Contributo museo «Nello
Cassata» di Barcellona
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente
all'Associazione OIKOS di Barcellona un contributo di lire 250
milioni per il funzionamento del Museo etnoantropologico «Nello
Cassata».
ARTICOLO 13
Contributo straordinario
alla Fabbriceria della Cattedrale di Palermo
1.
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere
un contributo di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario
1996 alla Fabbriceria della Cattedrale di Palermo.
ARTICOLO 14
Contributi al Centro
Mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia
mediterranea per il turismo
1.
L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a
corrispondere annualmente un contributo di lire 300 milioni
per il funzionamento e le attività del Centro mediterraneo per
la comunicazione audiovisiva (CMCA) per contribuire allo sviluppo
degli scambi internazionali nell'ambito del Mediterraneo.
2.
L'Assessore regionale alla Presidenza è , altresì , autorizzato
a sostenere annualmente la spesa di lire 100 milioni per il
funzionamento dell'Agenzia mediterranea per lo sviluppo del
turismo sostenibile con sede in Sicilia.
ARTICOLO 15
Contributi alle scuole
di servizio sociale
1.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a
concedere i contributi di cui all'art. 1 della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 11 per l'attività svolta durante gli anni
accademici 1993/ 1994 e 1994/ 1995 a favore degli enti ed organismi
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
già prodotto al medesimo Assessorato la documentazione o dichiarazione
attestante l'ammontare delle spese sostenute e/ o gli impegni
assunti, corredate della relazione sull'attività svolta nei
predetti anni accademici.
ARTICOLO 16
Interventi per il 50
anniversario UNICEF
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla
società di produzione DOFIN srl di Roma un contributo straordinario
di lire 750 milioni per il finanziamento dell'opera cinematografica
«Faccia di Pala» per conto dell'Unicef in occasione del suo
50 anniversario.
2.
La corresponsione del contributo di cui al primo comma
impegna la società DOFIN srl di Roma a cedere all'Assessorato
regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione
n. 10 copie del film realizzato, per la sua proiezione gratuita
nelle scuole siciliane e per ogni altro possibile impiego di
promozione culturale, una volta esauritosi il normale periodo
di distribuzione del film nelle sale cinematografiche.
3.
Il contributo è erogato in due soluzioni:
-
quanto a lire 375 milioni dopo la stipula dell'apposita
convenzione tra l'Assessore regionale per i beni culturali e
ambientali e per la pubblica istruzione e la società di produzione
DOFIN srl di Roma;
-
quanto a lire 375 milioni dopo la consegna all'amministrazione
regionale di n. 10 copie del film «Faccia di Pala» da utilizzare
per la diffusione dell'opera cinematografica nelle scuole siciliane.
4.
L'erogazione del contributo è subordinata al parere preventivo
e successivo del Comitato italiano Unicef, Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia.
ARTICOLO 17
Concorsi per agente
tecnico custode e guardia notturna
1.
Nelle more della definizione da parte degli Organi competenti
delle procedure per l'istituzione della qualifica di «agente
tecnico custode e guardia notturna» l'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
è autorizzato, al fine di assicurare la custodia del patrimonio
archeologico e dei beni culturali, a coprire i posti vacanti
nell'organico del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
con concorsi pubblici per titoli, che saranno valutati da apposita
Commissione, nominata secondo le disposizioni di cui all'articolo
9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
2.
I concorsi sono banditi su base provinciale e nel bando
deve essere prescritto l'obbligo della permanenza dei vincitori
per almeno cinque anni nella provincia per la quale il concorso
è stato bandito.
ARTICOLO 18
Opere universitarie
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato, limitatamente all'anno
accademico 1996- 1997, a derogare ai criteri di formazione delle
graduatorie per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui
all'articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 aprile 1994, nonché all'attribuzione dei predetti
benefici e servizi per corsi di laurea ed anni di corso previsti
dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.
2.
Le opere universitarie hanno facoltà di praticare tariffe
privilegiate per la fruizione dei servizi di mensa e alloggio
in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari
di borse di studio.
ARTICOLO 19
Norma finanziaria
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata
la spesa complessiva di L. 25.600 milioni, così ripartita:
Art. 2: 1996 900 1997 900 1998 900
Art. 4:
comma 1, 1996 3.800,
comma 2 1996 400
Art. 5: 1996 3.800
Art. 7: 1996 1.000
Art. 8
comma 1: 1996 500 1997 1.750 1998
1.750,
comma 5: 1996 100 1997 100 1998
100,
comma 6: 1996 100 1997 100 1998
100
Art. 10: 1996 250 1997 250 1998
250
Art. 11: 1996 150 1997 150 1998
150
Art. 12: 1996 250 1997 250 1998
250
Art. 13: 1996 100
Art. 14
comma 1: 1996 300 1997 300 1998
300,
comma 2: 1996 100 1997 100 1998
100
Art. 15: 1996 5.300
Art. 16: 1996 750
Totale 1996 17.800 1997 3.900 1998
3.900
2.
All'onere di lire 17.800 milioni per l'esercizio finanziario
1996 si provvede, quanto a lire 5.300 milioni con parte delle
disponibilità del cap. 34109 e quanto a lire 12.500 milioni
con parte delle disponibilità del capº 60751 (codice 2003) del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.
L'onere complessivo di lire 7.800 milioni, ricadente
negli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova riscontro:
-
per lire 7.400 milioni nel bilancio pluriennale
della Regione codice 2001;
-
per lire 400 milioni (lire 200 milioni nel 1997
e lire 200 milioni nel 1998) nella riduzione dello stanziamento
del capitolo 14701 del bilancio pluriennale della Regione -
codice 06.04.02.
ARTICOLO 20
1.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.