LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 5-03-1979 REGIONE SICILIA
Norme per la promozione
culturale e l'educazione permanente.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 10 del
6 marzo 1979
ARTICOLO 1
E' istituito presso l'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione il Comitato tecnico - consultivo per la programmazione
degli interventi previsti dalle leggi regionali 12 maggio 1975,
n. 23, 16 agosto 1975, n. 66, e 7 maggio 1977, n. 33, per la
promozione culturale e l'educazione permanente.
Esso è composto:
a) dall'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione;
b) dal
Direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione
permanente;
c) da
cinque docenti universitari esperti in materia di sociologia,
scienze dell'educazione, psicologia, statistica sociale e di
altre discipline umanistiche;
d) da
tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali
nazionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
e) da
due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche(
USAC) di cui uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche
operanti in centri urbani con popolazione inferiore a 200 mila
abitanti, e da un rappresentante designato dall'Associazione
italiana attività concertistiche( AIAC);
f)
da tre rappresentanti delle attività teatrali, di cui
uno per il Teatro Stabile di Catania, uno per la Fondazione
Biondo di Palermo, uno per l'Istituto Nazionale del Dramma Antico;
g) da
due rappresentanti dei teatri sperimentali che abbiano svolto
da almeno tre anni, documentata attività teatrale in Sicilia
ed in altre regioni d'Italia;
h) da
tre rappresentanti scelti tra il personale docente e direttivo
di ruolo della scuola di Stato esperti in materia di istruzione
degli adulti, istruzione ricorrente e di sperimentazione didattica,
per titoli posseduti, incarichi ed attività svolti.
Il Comitato è presieduto dall'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione o, in sua assenza, dal Direttore regionale per i
beni culturali e per l'educazione permanente.
Le funzioni di segretario sono svolte
da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Il Comitato è nominato con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali, sentita la competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,
dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati.
ARTICOLO 2
Il Comitato è convocato dal presidente
almeno una volta ogni quadrimestre e comunque tutte le volte
che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei componenti.
Il Comitato, per i singoli programmi
da esso stabiliti, si articola in sezioni e possono essere invitati
esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore scientifico,
nonché sentiti rappresentanti di enti locali e di pubbliche
amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.
Le funzioni di componente del Comitato
sono gratuite.
Ai componenti del Comitato non residenti
a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio
e un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per
i direttori dell'Amministrazione regionale.
Agli esperti, in relazione alla
peculiarità degli apporti scientifico - culturali, possono essere
corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale
2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente
della Regione.
ARTICOLO 3
Il Comitato tecnico - consultivo:
-
fornisce indicazioni sugli indirizzi generali
per la promozione culturale e l'educazione permanente;
-
formula proposte sui criteri per la ripartizione
della spesa e per l'assegnazione dei contributi agli enti, associazioni,
comuni, sulla base dei programmi proposti;
-
esprime pareri sulle iniziative promosse direttamente
dall'Assessorato, nonché sugli argomenti posti al suo esame
dall'Amministrazione regionale.
ARTICOLO 4
L'art. 1 della legge regionale 12
maggio 1975, n. 23, è sostituito dal seguente:
«Nelle more di una legge organica
sulle attività musicali, per una maggiore diffusione della cultura
musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale per
i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere contributi ad associazioni concertistiche,
corali, polifoniche o ad enti culturali musicali, non aventi
fini di lucro, regolarmente costituiti, con sede ed operanti
in Sicilia da almeno cinque anni, per iniziative e manifestazioni,
nonché per concerti di musica sinfonica, concertistica, corale,
polifonica, jazzistica».
Il limite massimo di spesa è elevato,
a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, a lire 500 milioni.
OMISSIS
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge
regionale 12 maggio 1975, n. 23, sono abrogati.
ARTICOLO 5
L'art. 1 della legge regionale 7
maggio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:
«Nelle more di una legge organica
sul teatro, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi
per iniziative artistico - culturali, promosse da enti e organizzazioni
siciliani, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma
antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte
drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione».
OMISSIS
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge
regionale 7 maggio 1977, n. 33, sono abrogati.
ARTICOLO 6
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere contributi:
a) fino
a lire 120 milioni in favore di comuni, enti ed organizzazioni
siciliani per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori
del territorio della Regione, del teatro dialettale siciliano
e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari
e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi;
b) fino
a lire 70 milioni in favore di comuni per l'acquisto di strumenti
musicali da assegnare ai propri complessi bandistici che assicurino
concerti bandistici gratuiti in favore della comunità;
c) fino
a lire 100 milioni per contributi in favore di comuni, di enti
morali e di culto per le riparazioni ed i restauri necessari
per il funzionamento di organi ritenuti di particolare pregio
ed interesse musicale.
La lett. f dell'art. 1 e l'art.
6 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono abrogati.
ARTICOLO 7
Alla lett. a dell'art. 1 della legge
regionale 16 agosto 1975, n. 66, dopo le parole «e centri di
servizio culturale» sono aggiunte le parole: «teatri e auditori».
ARTICOLO 8
Gli interventi di cui alla lett.
d dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono
disposti per un ammontare pari al 50 per cento dello stanziamento
annuo in favore dei distretti scolastici sulla base dei programmi
e delle proposte formulate dagli stessi sentito il parere dell'Istituto
regionale di ricerca e sperimentazione.
ARTICOLO 9
L'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato
a concedere, all'atto dell'assegnazione dei contributi per le
attività di cui alla lett. c dell'art. 1 della legge regionale
16 agosto 1975, n. 66, per gli interventi previsti dalla legge
regionale 12 maggio 1975, n. 23, e per quelli di cui alla legge
regionale 7 maggio 1977, n. 33, anticipazioni nella misura dell'80
per cento del contributo assegnato.
L'erogazione del saldo del contributo
è effettuata a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione
della documentazione giustificativa della spesa.
I beneficiari dei contributi assumono
la diretta responsabilità della gestione delle iniziative culturali.
L'assolvimento degli obblighi di
legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è
comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante
dell'organismo beneficiario debitamente autenticata.
Detta dichiarazione ha valore certificatorio
e liberatorio per la liquidazione dei finanziamenti concessi
ai sensi delle leggi sopracitate.
ARTICOLO 10
Per iniziative di carattere culturale,
artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente
promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire
100 milioni.
Per l'attuazione di dette iniziative
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione si avvale di enti teatrali, musicali,
di cooperative operanti in Sicilia ed in altre regioni d'Italia
da almeno tre anni e che abbiano svolto attività teatrale e
musicale anche all'estero, nonché di istituti universitari specializzati
nei settori.
ARTICOLO 11
Per le attività direttamente promosse
dall'Assessorato sono utilizzati idonei locali appartenenti
anche al patrimonio dei comuni che, su richiesta dell'Assessorato,
abbiano espresso la loro adesione.
A tal fine i comuni interessati
provvedono ad assicurare l'agibilità, nonché la manutenzione
ordinaria dei locali.
I teatri greco - romani, i musei,
le biblioteche e gli altri monumenti appartenenti al demanio
regionale possono essere concessi di volta in volta per attività
culturali ed enti, organizzazioni, associazioni, con apposita
autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione, sentita la Soprintendenza
competente.
ARTICOLO 12
Per lo svolgimento delle attività
di istruzione ricorrente, di educazione permanente e di sperimentazione,
direttamente promosse dall'Assessorato, l'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
si avvale di istituti di formazione e di ricerca operanti presso
Università siciliane e che abbiano almeno da due anni svolto
attività documentata in materia.
ARTICOLO 13
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per pubblica istruzione, per i compiti
di vigilanza, studio e ricerca, può, d'intesa con i Ministeri
interessati dei beni culturali e della pubblica istruzione,
utilizzare, in numero non superiore a venti unità , di cui dieci
per i beni culturali e dieci per l'educazione permanente, personale
statale distaccato o in posizione di comando, tenuto conto dei
titoli posseduti e degli incarichi svolti in materia.
ARTICOLO 14
L'art. 7 della legge regionale 16
agosto 1975, n. 66, è abrogato.
La Commissione di cui all'art. 7
della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è presieduta dal
Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione
permanente.
ARTICOLO 15
I programmi degli interventi previsti
dalla lett. c dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975,
n. 66, e dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della presente legge, che
dovranno essere predisposti dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il
mese di marzo di ogni anno, sono sottoposti al preventivo parere
della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana.
ARTICOLO 16
Per le finalità della presente legge
è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 900 milioni
così destinati:
-
articoli 1 e 2, lire 10 milioni;
-
art. 4, lire 500 milioni;
-
art. 6, lire 290 milioni;
-
art. 10, lire 100 milioni; cui si provvede:
-
quanto a lire 340 milioni utilizzando le disponibilità
del cap. 38056 del bilancio per l'esercizio 1979;
-
quanto a lire 130 milioni con le disponibilità
del cap. 38071 del bilancio per l'esercizio medesimo;
-
quanto a lire 430 milioni utilizzando parte delle
disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 1979.
ARTICOLO 17
La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.