Legislazione - Regione Sicilia

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 5-03-1979 REGIONE SICILIA

Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 10 del 6 marzo 1979

ARTICOLO 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il Comitato tecnico - consultivo per la programmazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 23, 16 agosto 1975, n. 66, e 7 maggio 1977, n. 33, per la promozione culturale e l'educazione permanente.

Esso è composto:

a)       dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

b)       dal Direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente;

c)       da cinque docenti universitari esperti in materia di sociologia, scienze dell'educazione, psicologia, statistica sociale e di altre discipline umanistiche;

d)       da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e)       da due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche( USAC) di cui uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche operanti in centri urbani con popolazione inferiore a 200 mila abitanti, e da un rappresentante designato dall'Associazione italiana attività concertistiche( AIAC);

f)        da tre rappresentanti delle attività teatrali, di cui uno per il Teatro Stabile di Catania, uno per la Fondazione Biondo di Palermo, uno per l'Istituto Nazionale del Dramma Antico;

g)       da due rappresentanti dei teatri sperimentali che abbiano svolto da almeno tre anni, documentata attività teatrale in Sicilia ed in altre regioni d'Italia;

h)       da tre rappresentanti scelti tra il personale docente e direttivo di ruolo della scuola di Stato esperti in materia di istruzione degli adulti, istruzione ricorrente e di sperimentazione didattica, per titoli posseduti, incarichi ed attività svolti.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in sua assenza, dal Direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 2

Il Comitato è convocato dal presidente almeno una volta ogni quadrimestre e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in sezioni e possono essere invitati esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore scientifico, nonché sentiti rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

Le funzioni di componente del Comitato sono gratuite.

Ai componenti del Comitato non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale.

Agli esperti, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico - culturali, possono essere corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente della Regione.

ARTICOLO 3

Il Comitato tecnico - consultivo:

-         fornisce indicazioni sugli indirizzi generali per la promozione culturale e l'educazione permanente;

-         formula proposte sui criteri per la ripartizione della spesa e per l'assegnazione dei contributi agli enti, associazioni, comuni, sulla base dei programmi proposti;

-         esprime pareri sulle iniziative promosse direttamente dall'Assessorato, nonché sugli argomenti posti al suo esame dall'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 4

L'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Nelle more di una legge organica sulle attività musicali, per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni concertistiche, corali, polifoniche o ad enti culturali musicali, non aventi fini di lucro, regolarmente costituiti, con sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni, per iniziative e manifestazioni, nonché per concerti di musica sinfonica, concertistica, corale, polifonica, jazzistica».

Il limite massimo di spesa è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, a lire 500 milioni.

OMISSIS

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, sono abrogati.

ARTICOLO 5

L'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Nelle more di una legge organica sul teatro, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per iniziative artistico - culturali, promosse da enti e organizzazioni siciliani, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione».

OMISSIS

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, sono abrogati.

ARTICOLO 6

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi:

a)       fino a lire 120 milioni in favore di comuni, enti ed organizzazioni siciliani per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori del territorio della Regione, del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi;

b)       fino a lire 70 milioni in favore di comuni per l'acquisto di strumenti musicali da assegnare ai propri complessi bandistici che assicurino concerti bandistici gratuiti in favore della comunità;

c)       fino a lire 100 milioni per contributi in favore di comuni, di enti morali e di culto per le riparazioni ed i restauri necessari per il funzionamento di organi ritenuti di particolare pregio ed interesse musicale.

La lett. f dell'art. 1 e l'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono abrogati.

ARTICOLO 7

Alla lett. a dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, dopo le parole «e centri di servizio culturale» sono aggiunte le parole: «teatri e auditori».

ARTICOLO 8

Gli interventi di cui alla lett. d dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono disposti per un ammontare pari al 50 per cento dello stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici sulla base dei programmi e delle proposte formulate dagli stessi sentito il parere dell'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione.

ARTICOLO 9

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'assegnazione dei contributi per le attività di cui alla lett. c dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, per gli interventi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, e per quelli di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, anticipazioni nella misura dell'80 per cento del contributo assegnato.

L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

I beneficiari dei contributi assumono la diretta responsabilità della gestione delle iniziative culturali.

L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario debitamente autenticata.

Detta dichiarazione ha valore certificatorio e liberatorio per la liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi sopracitate.

ARTICOLO 10

Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Per l'attuazione di dette iniziative l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si avvale di enti teatrali, musicali, di cooperative operanti in Sicilia ed in altre regioni d'Italia da almeno tre anni e che abbiano svolto attività teatrale e musicale anche all'estero, nonché di istituti universitari specializzati nei settori.

ARTICOLO 11

Per le attività direttamente promosse dall'Assessorato sono utilizzati idonei locali appartenenti anche al patrimonio dei comuni che, su richiesta dell'Assessorato, abbiano espresso la loro adesione.

A tal fine i comuni interessati provvedono ad assicurare l'agibilità, nonché la manutenzione ordinaria dei locali.

I teatri greco - romani, i musei, le biblioteche e gli altri monumenti appartenenti al demanio regionale possono essere concessi di volta in volta per attività culturali ed enti, organizzazioni, associazioni, con apposita autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentita la Soprintendenza competente.

ARTICOLO 12

Per lo svolgimento delle attività di istruzione ricorrente, di educazione permanente e di sperimentazione, direttamente promosse dall'Assessorato, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si avvale di istituti di formazione e di ricerca operanti presso Università siciliane e che abbiano almeno da due anni svolto attività documentata in materia.

ARTICOLO 13

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per pubblica istruzione, per i compiti di vigilanza, studio e ricerca, può, d'intesa con i Ministeri interessati dei beni culturali e della pubblica istruzione, utilizzare, in numero non superiore a venti unità , di cui dieci per i beni culturali e dieci per l'educazione permanente, personale statale distaccato o in posizione di comando, tenuto conto dei titoli posseduti e degli incarichi svolti in materia.

ARTICOLO 14

L'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è abrogato.

La Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è presieduta dal Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

ARTICOLO 15

I programmi degli interventi previsti dalla lett. c dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, e dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della presente legge, che dovranno essere predisposti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

ARTICOLO 16

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 900 milioni così destinati:

-         articoli 1 e 2, lire 10 milioni;

-         art. 4, lire 500 milioni;

-         art. 6, lire 290 milioni;

-         art. 10, lire 100 milioni; cui si provvede:

-         quanto a lire 340 milioni utilizzando le disponibilità del cap. 38056 del bilancio per l'esercizio 1979;

-         quanto a lire 130 milioni con le disponibilità del cap. 38071 del bilancio per l'esercizio medesimo;

-         quanto a lire 430 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

ARTICOLO 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
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