LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 1-08-1990 REGIONE SICILIA
Provvedimenti urgenti
a sostegno delle attività culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 37 del
4 agosto 1990
ARTICOLO 1
1.
Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore
delle attività musicali indicate nell'articolo 2, primo alinea,
della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e per la salvaguardia
e il potenziamento tecnico - finanziario delle relative strutture,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione è autorizzato per l'esercizio finanziario
1990 a concedere contributi straordinari per l'importo complessivo
di lire 3.000 milioni a favore delle associazioni concertistiche
di interesse regionale e provinciale già destinatarie di contributi
ordinari da due esercizi.
ARTICOLO 2
1.
All'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1985,
n. 44, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Le spese
generali di gestione per una quota non superiore al 30 per cento
delle uscite nonché gli oneri per interessi passivi sostenuti
da associazioni concertistiche, centri e istituzioni musicali
senza fine di lucro, possono essere ammessi ai fini della liquidazione
dei contributi e dei finanziamenti regionali previsti dalla
presente legge».
ARTICOLO 3
1.
I contributi straordinari di cui all'articolo 1 sono
erogati su istanza delle associazioni interessate, da presentare
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, nella misura del 30 per cento dei contributi regionali
assegnati a favore delle medesime associazioni nel triennio
1987 - 1989.
ARTICOLO 4
1.
All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale
10 dicembre 1985, n. 44, dopo le parole: «- dall'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;»,
sono aggiunte le seguenti: «- dal direttore regionale della
pubblica istruzione;».
2.
Il decimo comma dell'articolo 3 della legge regionale
10 dicembre 1985, n. 44, è sostituito dal seguente: «Ai componenti
e al segretario della Commissione regionale per le attività
musicali è corrisposto il compenso previsto per i componenti
del Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale
5 marzo 1979, n. 16, ai sensi del decreto del Presidente della
Regione 24 febbraio 1988, n. 2/ SG».
ARTICOLO 5
1.
Nelle more dell'emanazione di una legge organica sulle
attività teatrali, per l'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti
previsti ai capitoli 38076, 38083 e 38103 del bilancio della
Regione sono incrementati rispettivamente di 850, 2.000 e 150
milioni.
2.
Gli oneri relativi agli anni successivi al 1990 saranno
determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
ARTICOLO 6
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'esercizio
in corso, contributi straordinari da destinare al riequilibrio
della gestione economica di associazioni e cooperative teatrali
che svolgono attività per la promozione o la diffusione del
repertorio teatrale moderno e contemporaneo in Sicilia.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
è autorizzato a concedere, per l'anno 1990, contributi straordinari
a sostegno di associazioni la cui attività, al fine di garantire
le conservazione e la diffusione del teatro delle marionette
siciliane, si sia svolta in Italia e all'estero.
3.
Possono usufruire dei benefici del presente articolo
le associazioni e cooperative istituite ed operanti da almeno
un decennio con particolare riguardo a quelle che hanno svolto
attività anche a livello nazionale o attraverso la realizzazione
di manifestazioni internazionali.
4.
I contributi straordinari di cui al presente articolo
saranno erogati nella misura massima del 30 per cento dei costi
di esercizio dei bilanci relativi all'ultimo triennio, su istanza
delle associazioni e cooperative interessate da presentare entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5.
Per le finalità dei commi 1 e 2 sono rispettivamente
autorizzate, per l'esercizio finanziario 1990, le spese di lire
3.000 milioni e di lire 300 milioni.
ARTICOLO 7
1.
Per le finalità delle lettere a e b dell'articolo 1 della
legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa rispettivamente
di lire 750 milioni e di lire 750 milioni.
ARTICOLO 8
1.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice
07 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.
2.
All'onere di lire 10.800 milioni, ricadenti nello esercizio
finanziario 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità
del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
medesimo.
ARTICOLO 9
1.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.