ASSESSORATO DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 15.
Attività teatrali (legge regionale
5 marzo 1979, n. 16, artt. 5 e 6, lett. a). Procedure per la
richiesta e l'erogazione dei contributi per l'anno 2000 e seguenti.
L'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di seguito
definito "l'Amministrazione", eroga contributi alle
attività teatrali di prosa e di arte drammatica per favorire
la diffusione e la conoscenza della cultura teatrale e per consentire
ad un pubblico il più possibile ampio di accedere all'esperienza
teatrale.
Le attività sovvenzionate sono quelle
dirette alla produzione e distribuzione di spettacoli teatrali
relativi al dramma antico, al teatro contemporaneo e alla valorizzazione
dell'arte drammatica nonché al teatro dialettale di autori siciliani
del teatro d'arte, delle tradizioni popolari e dell'opera dei
pupi, ai sensi degli articoli 5 e 6, lett. a), della legge regionale
n. 16/79.
A tal fine l'azione dell'Amministrazione
si atterrà ai seguenti principi:
1.
Creazione e produzione:
a) sostegno
alla qualità, all'innovazione, alla sperimentazione di nuove
tecniche e nuovi stili, con particolare riguardo alle nuove
generazioni di drammaturghi;
b) sostegno
alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione del repertorio
contemporaneo con particolare riguardo a drammaturghi siciliani;
c) conservazione
e valorizzazione del repertorio classico e delle tradizioni
popolari con particolare riguardo al recupero del teatro dialettale
e del teatro dell'opera dei pupi.
2.
Distribuzione e diffusione:
a) incentivazione
all'ampliamento di pubblico, con particolare riguardo ai giovani
e alle categorie meno favorite sulla frequenza a manifestazioni
teatrali;
b) sostegno
al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative
teatrali e la circuitazione di compagnie nelle aree meno servite;
c) sostegno
alla proiezione internazionale in particolare in ambito europeo
di associazioni e cooperative teatrali operanti in Sicilia,
anche mediante scambio di ospitalità con qualificati organismi
esteri.
In applicazione della disposizione
recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91 sono di seguito
esplicitati le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Soggetti beneficiari
Ai fini dell'intervento finanziario
dell'Amministrazione, le attività considerate sono quelle realizzate
e promosse da organizzazioni siciliane soggetti teatrali di
produzione e/o distribuzione a carattere privato, collettivo,
autogestito, costituiti in forma di associazione senza scopo
di lucro e/o cooperativa.
Art. 2
Stagione teatrale
L'intervento finanziario dell'Amministrazione
si intende finalizzato alla stagione teatrale consistente nel
periodo di attività svolta, il cui inizio può ricadere anche
nell'anno solare precedente all'esercizio finanziario di riferimento.
Art. 3
Presupposti per l'ammissione
ai contributi
1.
Costituiscono presupposti per l'ammissione ai contributi:
§
1.1 costituzione in associazione nella forma dell'atto
pubblico;
§
1.2. iscrizione al registro prefettizio e omologazione
presso il competente tribunale per i soggetti costituiti in
forma cooperativa.
2.
Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione
le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque può accedere
con l'acquisto di biglietto d'ingresso o di tessera e/o a titolo
gratuito.
3.
Non possono essere assegnati contributi ad associazioni
e cooperative teatrali all'interno delle quali operino legali
rappresentanti, responsabili amministrativi, direttori artistici
che ricoprono, in altre associazioni e/o cooperative teatrali,
medesima carica ovvero funzioni direttive come sopra elencate.
Gli interessati attesteranno, sotto
la propria responsabilità, di non trovarsi nelle suddescritte
condizioni.
4.
Non possono essere sovvenzionati ai sensi dell'art. 5
della legge regionale n. 16/79 soggetti che beneficiano di interventi
finanziari previsti dalla presente circolare ai sensi dell'art.
6, lett. a), della legge regionale n. 16/79.
Capo II
CRITERI E MODALITÀ
Art. 4
Modalità per la presentazione
delle domande e dei consuntivi
1.
Le domande di ammissione ai contributi previsti per la
stagione 1999-2000 devono essere redatte in tre esemplari, dei
quali uno in regola con l'imposta di bollo, direttamente o a
mezzo del servizio postale all'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione
dei beni culturali ed ambientali ed E.P. - gruppo XI/BC - via
delle Croci n. 8 - 90139 Palermo. Termine perentorio per la
presentazione delle domande per l'anno 2000 è il 29 febbraio
2000. Per gli anni successivi il termine è fissato al 31 dicembre
di ogni anno.
2.
Esse devono essere corredate da:
§
2.1. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo
e dello statuto, aggiornati sulle variazioni statutarie e delle
cariche sociali qualora tali atti presentino variazioni rispetto
a quelli allegati all'ultima domanda presentata;
§
2.2. certificato di iscrizione al registro prefettizio
e certificato di omologazione presso il competente tribunale
rilasciato dalla Camera di commercio (solo per i soggetti costituiti
in cooperativa);
§
2.3. dettagliato programma dell'attività da svolgersi
comprensivo delle opere da rappresentare, delle presumibili
date e delle località di svolgimento;
§
2.4. scheda di rilevamento dati allegato A;
§
2.5. disciplinare allegato B;
§
2.6. dettagliato preventivo finanziario della
spesa comprendente gli eventuali altri interventi al finanziamento
dell'attività oggetto della richiesta di contributo;
§
2.7. attestazione della veridicità del preventivo
prodotto e della sua conformità a quello approvato dagli organi
statutari;
§
2.8. modalità di pagamento;
§
2.9. dichiarazione di apposizione dicitura: "realizzato
con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione" su ogni documentazione
pubblicitaria e promozionale.
3.
La documentazione richiesta deve essere improrogabilmente
perfezionata, ove incompleta, pena la ricusazione dell'istanza,
entro e non oltre il 15 marzo 2000.
4.
Il consuntivo dell'attività svolta deve essere presentato
entro il termine di 90 gg. dalla cessazione dell'attività di
cui al contributo.
5.
Esso deve essere corredato da:
§
5.1 consuntivo finanziario da cui risultino le
singole voci delle spese effettuate per l'attività di cui al
contributo e delle entrate a qualsiasi titolo;
§
5.2 dichiarazione in bollo attestante:
a) se
l'organismo abbia o meno ricevuto altri contributi per la medesima
attività con indicazione dell'entità e della provenienza;
b) di
avere assolto agli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale
e di collocamento;
c) che
le voci di bilancio per quanto non prodotto a questa Amministrazione
trovano riscontro nella documentazione agli atti, regolarizzata
a norma di legge e depositata presso la propria sede;
d) che
tutta la documentazione giustificativa di spesa presentata a
questa Amministrazione non verrà utilizzata per la concessione
di altri contributi;
e) che
il consuntivo prodotto è veritiero e conforme a quello approvato
dagli organi statutari;
f)
il regime di imposta I.V.A. ai sensi della normativa
vigente (eventuale detrazione);
§
5.3 certificato di agibilità E.N.P.A.L.S.;
§
5.4 borderò S.I.A.E. intestati all'organismo beneficiario,
vistati e timbrati dai competenti uffici S.I.A.E., unitamente
a distinta degli incassi.
§
In caso di manifestazioni gratuite saranno sufficienti
i permessi rilasciati dalla S.I.A.E. unitamente a mod. 107/C
S.I.A.E. o dichiarazione di pubblica autorità attestante l'effettuazione
gratuita delle manifestazioni;
§
5.5 documentazione giustificativa della spesa
in originale e due copie, debitamente quietanzata e conforme
alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero
contributo.
§
Eventuali esenzioni di imposta dovranno essere
evidenziate nella documentazione di spesa unitamente alla normativa
dalla quale discendono;
§
5.6 dettagliata relazione dell'attività svolta
con indicazione degli spettacoli, dei luoghi e delle date di
svolgimento;
§
5.7 per i soli soggetti costituiti in cooperativa:
certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale da cui
risulti che gli stessi non sono stati dichiarati falliti o si
trovino in amministrazione controllata (per i soli soggetti
costituiti in cooperativa).
6.
In presenza di difformità tra attività svolta e programma
preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari
o artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a
giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'Amministrazione
può rispettivamente, previo parere dei propri uffici, procedere
alla revoca del contributo, ovvero, ad una riduzione corrispondente
alla somma oggetto di documentazione inidonea.
Art. 5
Criteri per l'intervento
finanziario
L'Amministrazione interviene finanziariamente in base ai criteri
di seguito enunciati.
1.
Elabora il piano annuale delle attività teatrali che
dovrà prevedere la misura degli interventi, nonché l'elenco
delle associazioni teatrali suddividendole:
-
in associazioni di interesse regionale quando, operanti
in Sicilia da un quinquennio, abbiano organizzato almeno 15
manifestazioni teatrali annue di alto livello artistico;
-
in associazioni di interesse provinciale quando, operanti
in Sicilia da un triennio, abbiano organizzato almeno 10 manifestazioni
teatrali annue di alto livello artistico;
-
in associazioni di interesse locale quando abbiano operato
in Sicilia da un triennio ed abbiano organizzato almeno 5 manifestazioni
di carattere teatrale.
A tale finalità dovrà essere trasmessa in copia idonea documentazione
S.I.A.E.
Il piano nonché l'elenco delle associazioni teatrali saranno
approvati con decreto e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2.
Formula il programma di interventi finanziari tenendo
conto:
2.1 del livello artistico dei programmi presentati;
della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità
dei cicli di rappresentazioni, dell'offerta di produzioni finalizzate
alla promozione di operatori culturali locali, della continuità
del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'organismo;
dell'attività svolta in zone non adeguatamente servite; della
presenza e della professionalità di elementi artistici e tecnici,
riferita ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro della categoria.
L'eventuale possesso di tali requisiti deve essere attestato
dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo,
nelle forme di legge;
2.2 per quanto riguarda la qualificazione dei programmi,
saranno privilegiate:
-
la partecipazione di una o più compagnie di interpreti
di acclarata rilevanza almeno nazionale;
-
la presenza di un programma teatrale avente una coerente
impaginazione culturale;
2.3 la capacità organizzativa delle associazioni sarà
valutata in base alle seguenti caratteristiche:
-
disponibilità di adeguata struttura dove effettuare gli
spettacoli, sufficiente ad ospitare un pubblico proporzionato
all'evento, con caratteristiche di buona acustica, ubicata in
zona dell'abitato facilmente raggiungibile, corredata di servizi
di biglietteria - botteghino ed assistenza in sala;
-
ottenimento di un adeguato riscontro da parte del pubblico
documentabile attraverso la vendita di abbonamenti e di biglietti;
-
effettuazione di pubblicità sugli eventi teatrali da
operarsi a mezzo stampa, affissione, strumenti di radiotelediffusione,
ecc.;
-
fornitura di attrezzature e servizi da mettere a disposizione
degli artisti;
-
redazione di programmi di sala corredati di note illustrative
che forniscano utile e qualificata guida alla fruizione delle
rappresentazioni;
-
uso di una sede funzionale al buon andamento dell'associazione
e in grado di consentire rapidi contatti con gli enti pubblici,
le segreterie artistiche e con il pubblico;
-
presenza di una direzione artistica affidata a persona
di riconosciuta cultura e di comprovata esperienza nel settore
dell'organizzazione teatrale;
2.4 posto che per ciclo di spettacoli deve intendersi
un insieme di manifestazioni che abbia coerenza artistica e
culturale, l'organicità dei cicli di spettacoli sarà valutata
sulla base di alcuni fattori essenziali quali:
-
l'arco di tempo in cui vengono svolte le iniziative,
connaturato alle caratteristiche dei luoghi di svolgi mento;
-
la scansione preferibilmente regolare delle manifestazioni
all'interno del l'arco temporale prescelto;
-
la scelta, da parte della direzione artistica, di una
programmazione che, all'interno di una coerenza culturale, privilegi
la varietà dei programmi sia per quanto attiene le scelte teatrali,
sia per quanto attiene le compagnie;
-
i programmi di attività anche in zone non adeguatamente
servite del territorio della Regione. Tali zone sono da intendersi
tra quelle in cui non viene svolta stabilmente ed organicamente
alcuna attività teatrale;
-
i cicli di spettacoli che prevedano la partecipazione
di operatori siciliani di comprovato buon livello artistico;
2.5 nel caso in cui le iniziative prevedano la circuitazione
anche fuori dall'ambito regionale, saranno privilegiate quelle
che prevedono scambi di spettacoli con compagnie e produzioni
di altre regioni;
2.6 le proposte di gruppi folkloristici che si risolvono
in spettacoli di mero intrattenimento saranno escluse, trovando
peraltro accoglimento in altro capitolo del bilancio della Regione
siciliana;
2.7 saranno altresì escluse tutte quelle iniziative
ai fini prevalentemente turistici e/o che presentino finalità
culturali solo in via incidentale in quanto possono trovare
fonti di finanziamento più pertinenti su capitoli gestiti da
altri Assessorati regionali e/o E.E.LL..
3.
L'intervento finanziario dell'Amministrazione ha carattere
integrativo di altri apporti finanziari. Esso non può eccedere
l'80% delle uscite rappresentate nel bilancio consuntivo dell'attività
svolta.
4.
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, l'Amministrazione
si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento
finanziario in relazione alla disponibilità di fondi sui pertinenti
capitoli del bilancio regionale.
Art. 6
Costi presi in considerazione
1.
Per le attività di produzione di rassegne e festivals
i costi dell'iniziativa finanziata che vengono presi a riferimento
riguardano:
-
gli oneri fiscali e assistenziali versati;
-
gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S.;
-
costi di allestimento (tranne che per riproposizioni
di spettacoli già finanziati);
-
affitto attrezzature e noleggio costumi;
-
affitto e gestione locali sede delle manifestazioni;
-
promozione e pubblicità;
-
costi di ospitalità di formazioni teatrali (vitto e/o
alloggio), compensi e rimborsi spese viaggio corrisposti alle
formazioni teatrali ospiti.
2.
Per le spese relative all'organizzazione ed alla gestione
dello stesso soggetto istante i costi presi in considerazione,
per un ammontare non superiore al 30% del contributo, riguardano:
-
affitto e gestione locale sede dell'associazione;
-
compensi per consulenze fiscali, assistenziali e previdenziali;
-
spese postali per attività promozionale, con esclusione
di raccomandate, posta celere ecc.;
-
spese di segreteria.
3.
L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo
- contabili, anche a campione, mediante il proprio ufficio XI/BC,
al fine di accertare la regolarità di quanto dichiarato nei
bilanci e negli altri atti relativi all'attività teatrale, a
tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso
il beneficiario, in base alle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione ha, altresì, facoltà
di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che
accerti l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.
4.
L'Amministrazione esclude dai finanziamenti, per un periodo
di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato
documentazioni non veritiere.
Nei casi di particolare gravità,
la sanzione dell'esclusione può essere aumentata fino a tre
anni.
Art. 7
Acconti
1.
L'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, allo
scopo di equilibrare i flussi reali di cassa, ha introdotto,
in allegato al bilancio di competenza della Regione siciliana,
il quadro delle previsioni di cassa relative alla spesa che
ha posto come limite per le autorizzazioni di pagamento. Al
fine di dare esecuzione alla normativa sopra citata, di carattere
generale e modificativa della precedente, e dal fine di non
provocare un rapido esaurimento della dotazione di cassa penalizzando
i pagamenti da disporre in epoca cronologicamente successiva,
a partire dall'esercizio finanziario 2000 gli acconti verranno
versati fino ad un massimo del 50%, in favore dei soggetti che
ne abbiano fatto richiesta.
2.
In mancanza o in caso di inadeguatezza e/o incompletezza
della documentazione relativa al consuntivo, decorso infruttuosamente
un anno dalla richiesta di integrazione è disposta la revoca
o la riduzione del contributo e, conseguentemente, il recupero
dell'eventuale acconto.
In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un
periodo di tre anni e, comunque, fino a restituzione delle somme
percepite.
Art. 8
Disposizioni finali
1.
Il legale rappresentante in carica del soggetto beneficiario
dell'intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene
la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta
dalla presente circolare con particolare riferimento ai bilanci
preventivi, ai bilanci consuntivi e ai programmi di attività.
Ai fini della presentazione della
documentazione richiesta, si applicano la legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
2.
La liquidazione dei contributi è disposta al termine
dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.
Non saranno liquidate somme relative
a contributi concessi qualora non sia stata definita la documentazione
relativa a contributi di anni precedenti.
3.
L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari
ai soggetti costituiti in forma cooperativa sono comunque subordinate
al nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale della cooperazione
ai sensi della legge regionale n. 36/91, art. 4.
4.
L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari
sono, comunque, subordinate alle disponibilità dei pertinenti
capitoli del bilancio regionale.
5.
La presente circolare ha validità per l'anno 2000 e resta
in vigore per le successive, salvo espressa modifica, abrogazione
o sostituzione.
L'Assessore Morinello
Allegato A
SCHEDA RILEVAMENTO DATI
ATTIVITA' ASSOCIAZIONI TEATRALI
Allegato alla richiesta di contributo per l'anno ___________
legge regionale n. 16/79, art. _____________
1)
Denominazione organismo
2)
Natura giuridica e sede
3)
Codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico
e conto corrente bancario e/o postale
4)
Presidente e/o legale rappresentante in carica
5)
Data fondazione/scadenza e giorno, mese, anno inizio
attività
6)
Direttore artistico e direttore amministrativo
7)
Elementi amministrativi artistici e tecnici utilizzati
in via continuativa e loro professionalità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
8) Sede
attività teatrali, specificando se di proprietà, in locazione
annuale, in affitto occasionale e indicando capienza posti e
caratteristiche delle attrezzature stabili utilizzate
9) Spettacoli
quinquennio precedente: __________ - __________ - __________
- __________ - __________
10) Manifestazioni
di maggior rilievo realizzate nel quinquennio:
11) Periodo attività
stagione: dal mese di _________________________ al mese di _________________________
12) Manifestazioni
triennio precedente: totale n. _________, gratuite n. __________,
a pagamento n. ___________, presenze paganti (dati S.I.A.E.)
n. ______________, totale presenze n. ___________________
13) Contributo statale
richiesto (eventuale) Lit.
14) Contributo regionale
richiesto (eventuale) Lit.
15) Contributo comunale
richiesto (eventuale) Lit.
16) Contributo provinciale
richiesto (eventuale) Lit.
17) Agevolazioni offerte
ai giovani studenti, lavoratori al fine di favorire la loro
partecipazione alle iniziative promosse e da promuovere:
a)
costo normale abbonamento: Lit.
b)
prezzo abbonati agevolati: Lit.
c)
- altre eventuali agevolazioni: __________________ -
(spettacoli gratuiti ecc.)
18)
Attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione
19)
Documentazione utile per la valutazione (da allegare):
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Allegato B
All'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE GRUPPO XI/BC
Via delle Croci, n. 8 - 90141 Palermo
(in duplice copia, di cui una in
bollo)
_______ sottoscritto nato a ____________________________ il
_________________________________________
quale rappresentante legale del _________________________ dell'Associazione
sita in _______________________
partita IVA o codice fiscale ____________________________
in relazione all'istanza presentata
all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo
previsto dalla legge regionale n. 16/79
DICHIARA
1) di
accettare il contributo concesso sul cap. _________________
2) di
essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella
legge regionale n. 16/79, nonché di quelle contenute nella circolare
assessoriale n. __________________ del
3) che
la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà
carico dell'ente dichiarante;
4) che
la responsabilità della gestione dell'attività è affidata esclusivamente
all'ente dichiarante;
5) che
resta a carico dell'ente, l'assolvimento degli obblighi di legge
in materia fiscale assistenziale e di collocamento;
6) che
le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta amministrazione,
trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata
a norma di legge e depositata presso la propria sede;
7) che
tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata
a codesta amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi;
8) di
accettare la modalità di concessione ed erogazione del contributo
regionale secondo quanto stabilito dalla circolare assessoriale
n. ________________ del ______________________ e la clausola
che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i
tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potrà revocare,
in tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero
delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi
legali maturati;
9)
che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri
funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
10) che dagli atti
ufficiali dell'iniziativa (manifesti, pubblicità, programmi,
etc.) dovrà risultare il patrocinio dell'Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
FIRMA AUTENTICATA