LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21-03-1957 REGIONE SARDEGNA
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi
alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 16 del
7 maggio 1957
ARTICOLO 1
Le provvidenze previste dalla legge
regionale 21 aprile 1955, n. 7, possono estendersi anche alla
concessione di contributi alle province, ai comuni, agli enti
provinciali per il turismo, ed alle stazioni ed aziende autonome
di cura, soggiorno e turismo per l'esecuzione di opere di natura
e finalità analoghe a quelle previste dall'art. 3 della legge
citata.
ARTICOLO 2
Allo scopo di incoraggiare e sostenere
le iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico
ed il miglioramento dell'attrezzatura relativa, con particolare
riferimento a località d'interesse idrotermale, l'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere contributi alle stazioni
e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ed agli altri
enti di cui all'art. 1, operanti nel territorio della Regione.
Quando si tratti di contributi riguardanti
stazioni idrotermali o di cura, le iniziative devono essere
approvate anche dall'Assessorato all'igiene e sanità.
ARTICOLO 3
Per la concessione dei contributi
di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 aprile 1955, n.
7.
ARTICOLO 4
Il regolamento per la esecuzione
della presente legge è emanato nelle forme di cui all'art. 4
del DPR 19 maggio 1950, n. 327.
ARTICOLO 5
Le spese di cui alla presente legge
fanno carico al cap. 125 dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei
bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.