LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21-04-1955 REGIONE SARDEGNA
Provvedimenti per manifestazioni,
propaganda e opere turistiche.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 11 del
1 giugno 1955
ARTICOLO 1
Allo scopo di incrementare lo sviluppo
del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione
regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi per:
a) turismo
scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni
meritevoli e facilitazioni a carovane provenienti da altre regioni
d'Italia o dall'estero;
b) turismo
sociale per l'istituzione di gite turistiche di gruppi di lavoratori,
con facilitazioni anche a carovane provenienti da altre regioni
d'Italia o dall'estero;
c) manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare
afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha
luogo.
L'ammontare della concessione può
estendersi all'intera spesa.
ARTICOLO 2
L'Amministrazione regionale è autorizzata
ad effettuare le spese necessarie per promuovere con pubblicazioni,
documentari cinematografici e radiofonici, riproduzioni fotografiche,
manifesti, indicatori stradali, o con altri mezzi di propaganda,
la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche della Sardegna.
ARTICOLO 3
L'Amministrazione regionale è autorizzata
ad eseguire opere anche non permanenti atte a valorizzare le
località di particolare interesse turistico della Sardegna,
promuovendo, incrementando ed attuando tutte le iniziative che
a tale scopo possano concorrere, come strade di accesso e panoramiche,
scavi, sistemazioni speleologiche, alberature e rimboschimenti,
servizi igienici, impianti elettrici di trasporto e di distribuzione,
autostazioni, impianti sportivi e per pubblici spettacoli, piazzali
belvedere, posti ristoro, rifugi, ostelli per la gioventù ,
campeggi, villaggi turistici ed altri stabilimenti ricettivi,
compresi quelli occorrenti per il razionale sfruttamento delle
risorse idrotermali e idrominerali esistenti nell'Isola.
Tali opere sono dichiarate urgenti
e indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità.
Per gli atti conseguenti, sino a
che non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme
stabilite dalle leggi dello Stato in materia.
ARTICOLO 4
Le domande per ottenere i contributi
o sussidi di cui all'articolo 1, corredate dei relativi programmi
e del preventivo delle spese devono essere presentate all'Assessorato
regionale al turismo.
I contributi o sussidi vengono concessi,
su proposta dell'Assessore regionale al turismo, con decreto
del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della
Giunta medesima.
ARTICOLO 5
L'Assessore regionale al turismo
controlla l'impiego dei contributi e sussidi di cui all'art.
1 a mezzo dei propri organi tecnici.
I beneficiari dei contributi o sussidi
sono in ogni caso tenuti a presentare il rendiconto relativo
all'impiego delle somme concesse.
ARTICOLO 6
Le spese di cui alla presente legge
fanno capo al capitolo 51 del bilancio 1955 ed ai capitoli corrispondenti
degli esercizi successivi.
La presente legge verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.