LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 18-11-1986 REGIONE SARDEGNA
Interventi regionali
per lo sviluppo delle attività musicali popolari.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 57 del
24 novembre 1986
ARTICOLO 1
Finalità
La Regione riconosce la funzione
di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale
sarda e contribuisce alla sua diffusione nel territorio regionale.
La Regione sostiene le attività
delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei
gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici,
regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in
modo continuativo da almeno un anno.
ARTICOLO 2
Contributi
Al fine di promuovere e coordinare
l'attività di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale
è autorizzata a concedere contributi annui non superiori al
50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei
gruppi e delle associazioni indicati all'articolo precedente:
a) per
l'acquisto di strumenti musicali;
b) per
il miglioramento ed il completamento di attrezzature funzionali
all'esercizio dell'attività;
c) per
lo svolgimento di attività musicali mediante la realizzazione
di spettacoli, concerti bandistici e corali, o di altre analoghe
manifestazioni a carattere locale che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1950, n.
17;
d) per
l'organizzazione di manifestazioni anche competitive e di raduni
a carattere provinciale e regionale;
e) per
la partecipazione a manifestazioni anche competitive a livello
nazionale ed internazionale riservate a complessi particolarmente
qualificati;
f)
per l'organizzazione di convegni e per lo svolgimento
della normale attività delle associazioni.
ARTICOLO 3
Piani annuali
Entro sessanta giorni dall'approvazione
del bilancio regionale annuale di previsione, la Giunta regionale
- su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione - approva
il piano annuale d'intervento, sentita la Commissione consiliare
competente.
Il piano annuale deve contenere
l'indicazione specifica delle somme stanziate per ciascun tipo
di attività, nonché i criteri seguiti nella ripartizione.
ARTICOLO 4
Domande di contribuzione
I contributi di cui all'articolo
2 sono concessi dietro presentazione di una domanda all'Assessorato
della pubblica istruzione entro e non oltre il mese di ottobre
di ciascun anno.
Le domande devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
-
relazione illustrativa delle attività da svolgersi
nell'anno riferimento;
-
prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti;
-
indicazione dei tempi di realizzazione;
-
relazione illustrativa delle attività pregresse
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1.
ARTICOLO 5
Modalità di erogazione
dei contributi
I contributi sono erogati nella
misura del 75 per cento entro 30 giorni dall'approvazione del
piano annuale di cui all'articolo 3. La somma residua è liquidata
ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo
è stato concesso, secondo le modalità previste dall'articolo
7.
ARTICOLO 6
Modalità di utilizzazione
dei contributi
La concessione di contributi obbliga
il beneficiario a realizzare le iniziative indicate nella domanda
secondo le modalità ed i tempi previsti, coerentemente con le
indicazioni fornite in allegato.
In caso di inadempimento totale
o parziale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l'Assessore
della pubblica istruzione, con proprio provvedimento, revoca
la concessione del contributo.
ARTICOLO 7
Rendiconto
Realizzata l'iniziativa il beneficiario
ha l'obbligo di inviare tempestivamente all'Assessore della
pubblica istruzione una memoria illustrativa dell'attività svolta,
corredata della documentazione relativa.
La mancata presentazione della memoria
comporta la sospensione dell'erogazione del contributo.
ARTICOLO 8
Convenzioni
Al fine di promuovere la diffusione
della musica popolare la Regione - mediante convenzioni - concede
ai gruppi ed alle associazioni di cui all'articolo 1 della presente
legge contributi a destinazione vincolata per lo studio e la
preparazione musicale dei propri affiliati, nella misura del
75 per cento del costo effettivo di tali attività.
Dei benefici di cui al comma precedente
possono usufruire esclusivamente le associazioni ed i gruppi
che svolgono la propria attività in modo continuativo a livello
regionale o provinciale da almeno due anni e che dispongono,
altresì, della capacità tecnico - organizzativa necessaria per
lo svolgimento delle iniziative sovvenzionate.
ARTICOLO 9
Per l'attuazione della presente
legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, del bilancio della Regione per l'anno 1986 è istituito
il capitolo 11083, con lo stanziamento di lire 800.000.000,
con la seguente denominazione: «Concessione di contributi a
favore delle associazioni e dei complessi musicali bandistici,
dei gruppi strumentali di musica sarda e dei gruppi corali polifonici»
(art. 2 della presente legge).
A favore del suddetto capitolo è
stornata la corrispondente somma di lire 800.000.000 dal capitolo
03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato
della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del
bilancio della Regione per l'anno 1986 ed è corrispondentemente
ridotta di pari importo la riserva prevista al n. 2 della tabella
A allegata alla legge finanziaria per il 1986.
Le spese per l'attuazione della
presente legge faranno carico per l'anno 1986 al capitolo 11083
ed ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione per
gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.