LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 9-06-1994 REGIONE SARDEGNA
Modifiche ed integrazioni alla Legge
Regionale 18 novembre 1986, n. 64, concernente: «Interventi
regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 19 del
10 giugno 1994
ARTICOLO 1
1.
Al Primo comma dell'articolo 2 della legge regionale
18 novembre 1986, n. 64, la percentuale «50 per cento» è sostituita
da «70 per cento».
2.
Alla lettera f) del medesimo articolo, dopo le parole
«delle associazioni» è aggiunta la frase «ivi compreso il rimborso
delle spese di viaggio, ai sensi della legge 26 luglio 1978,
n. 417, sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei
corsi musicali».
ARTICOLO 2
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 64 del 1986,
è inserito il seguente: «
Art. 2 bis
Contributi alle Associazioni
di tutela e rappresentanza
1.
Alle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi
musicali previsti nel secondo comma dell'articolo 1, che ne
facciano richiesta, è concesso - nei limiti dello stanziamento
determinato con le leggi finanziarie annuali - un contributo
per l'attività ordinaria non superiore al 70 per cento delle
spese riconosciute ed effettivamente sostenute. L'avvenuta spesa
delle somme erogate a titolo di contributo dovrà essere rendicontata
secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della presente
legge.».
ARTICOLO 3
1. L'articolo 6 della legge regionale
n. 64 del 1986 è sostituito dal seguente: «
Art. 6
Modalità di utilizzazione
dei contributi
1.
La concessione del contributo regionale obbliga il beneficiario
a realizzare le iniziative proposte nella domanda sulla base
di un programma di spesa il cui importo complessivo sia coperto
finanziariamente per il 70 per cento dal contributo regionale
e per il restante 30 per cento da risorse proprie.
2.
In caso di inadempimento totale, ovvero di mancato rispetto
dei termini, l'Assessore regionale competente, con proprio provvedimento,
revoca la concessione del contributo assegnato.
3.
Se l'inadempimento è invece parziale, l'Assessore riduce
l'ammontare del contributo in proporzione al programma non svolto.».
ARTICOLO 4
1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della
presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/ 03 e 11083/
05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.