Legislazione - Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 9-06-1994 REGIONE SARDEGNA

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64, concernente: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 19 del 10 giugno 1994

ARTICOLO 1

1.        Al Primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, la percentuale «50 per cento» è sostituita da «70 per cento».

2.        Alla lettera f) del medesimo articolo, dopo le parole «delle associazioni» è aggiunta la frase «ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 417, sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali».

ARTICOLO 2

1.        Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 64 del 1986, è inserito il seguente: «

Art. 2 bis

Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza

1.        Alle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali previsti nel secondo comma dell'articolo 1, che ne facciano richiesta, è concesso - nei limiti dello stanziamento determinato con le leggi finanziarie annuali - un contributo per l'attività ordinaria non superiore al 70 per cento delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute. L'avvenuta spesa delle somme erogate a titolo di contributo dovrà essere rendicontata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della presente legge.».

ARTICOLO 3

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 64 del 1986 è sostituito dal seguente: «

Art. 6

Modalità di utilizzazione dei contributi

1.        La concessione del contributo regionale obbliga il beneficiario a realizzare le iniziative proposte nella domanda sulla base di un programma di spesa il cui importo complessivo sia coperto finanziariamente per il 70 per cento dal contributo regionale e per il restante 30 per cento da risorse proprie.

2.        In caso di inadempimento totale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l'Assessore regionale competente, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo assegnato.

3.        Se l'inadempimento è invece parziale, l'Assessore riduce l'ammontare del contributo in proporzione al programma non svolto.».

ARTICOLO 4

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/ 03 e 11083/ 05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 




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