LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 8-07-1993 REGIONE SARDEGNA
Disposizioni varie in
materia di attività culturali e sociali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 27 del
15 luglio 1993
ARTICOLO 1
Musei di interesse locale
1. Per la concessione dei contributi
di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958,
n. 1 ed all'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992,
n. 6, è autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire
1.000.000.000 (cap. 11106).
ARTICOLO 2
Istituzione dei concerti
GP da Palestrina
1. Dopo il primo comma dell'articolo
3 della legge regionale 5 dicembre 1974, n. 38 sono aggiunti
i seguenti:
"La Commissione è nominata
con decreto dell'Assessore competente in materia di spettacolo
e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data di
insediamento della commissione medesima.
Ai componenti della commissione
è corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge
regionale 22 giugno 1987, n. 27".
ARTICOLO 3
Attività sportiva
1.
A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 11124/
13 del bilancio della Regione per l'anno 1993 una quota pari
a lire 400.000.000 è destinata alla concessione di un contributo
alla Federazione Italiana Gioco Calcio( FIGC) per lo svolgimento,
nel territorio regionale, nel mese di giugno 1993, dei tornei
fra le rappresentative delle regioni italiane e delle finali
nazionali di calcio dilettanti.
2.
Su detta somma sono consentite anticipazioni nella misura
e secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo
16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
ARTICOLO 4
Organismi operanti nel
settore dello spettacolo
1.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere
ad organismi pubblici che intendono allestire, o abbiano allestito
nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge,
strutture per l'esercizio teatrale, un contributo in conto capitale
sino alla misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili,
per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture medesime,
anche mobili.
2.
Detto contributo è concesso agli organismi di cui al
precedente comma che abbiano presentato apposita domanda entro
il 30 novembre dell'anno precedente e, in prima applicazione,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
purché abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali.
3.
La domanda deve essere corredata di una dettagliata
relazione, di un preventivo finanziario e del progetto esecutivo
per la realizzazione delle strutture.
4.
La concessione del contributo è subordinata a che il
progetto esecutivo preveda una struttura:
a)
pienamente rispondente alla normativa vigente in materia di
esercizio teatrale;
b)
con una capienza minima di 150 posti a sedere;
c)
destinata all'uso teatrale per almeno cinque anni.
Nel caso di acquisto di immobili,
il vincolo di destinazione all'uso teatrale deve sussistere
per almeno quindici anni.
5.
I contributi sono liquidati per stati di avanzamento
o in unica soluzione, a presentazione della documentazione comprovante
la spesa sostenuta.
6.
La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata
in lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995
(cap. 11115/ 03).
ARTICOLO 5
Finanziamenti per progetti
speciali di animazione culturale
1.
La Regione finanza iniziative di animazione culturale
a carattere sperimentale proposte, singolarmente o in forma
associata, da enti ed associazioni che ne abbiano titolo, che
siano rivolte alla realizzazione di momenti di diffusione culturale
di rilevante importanza dal punto di vista dell'aggregazione
giovanile.
2.
Saranno privilegiati progetti mirati a:
a)
realizzazione di centri di animazione culturale con finalità
di aggregazione e formazione dei giovani che intendono avvicinarsi
alla produzione e alla ricerca nella musica, nel teatro e nelle
arti visive;
b)
realizzazione di attività , anche interdisciplinari, di diffusione
della cultura sul territorio, soprattutto attraverso il coinvolgimento
delle realtà associative di base già operanti.
3.
I finanziamenti a valere sul capitolo 11099 del bilancio
regionale possono coprire l'intero costo del progetto.
4.
L'affinità dovrà effettuarsi entro i dodici mesi successivi
alla data di approvazione del progetto.
5.
La Regione potrà concedere, dietro presentazione di
garanzia fidejussoria, un'anticipazione pari all'80% per cento
dell'importo del finanziamento.
6.
La liquidazione dei contributi avverrà dietro presentazione
di rendiconto analitico di spesa indicante le entrate e le spese
sostenute. Il contributo non potrà eccedere il pareggio di bilancio.
7.
Saranno ammesse le seguenti voci di spesa:
a)
affitto locali per l'attività;
b)
retribuzione e rimborsi per spese per il personale (docenti,
animatori, tecnici e operatori);
c)
spese pubblicitarie, tipografiche e di realizzazione di materiale
didattico e informativo;
d)
noleggio attrezzature;
e)
SIAE e diritti vari;
8.
Le spese generali dell'organismo beneficiario, la progettazione
e il coordinamento culturale del progetto sono riconosciute
forfettariamente nella misura del 10 per cento del costo complessivo
dell'attività.
9.
L'assegnazione dei fondi disponibili avverrà mediante
la selezione dei progetti più significativi e rilevanti sotto
i seguenti profili:
a)
dimensione dell'intervento;
b)
capacità tecniche e culturali;
c)
rilevanza e presenza sul territorio dell'organismo proponente.
ARTICOLO 6
Contributo alla Facoltà
di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari
1.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere
nell'anno 1993 un contributi straordinario di lire 500.000.000
alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi
di Sassari in ragione di lire 100.000.000 per consentire il
finanziamento di contratti per insegnamenti universitari non
ricoperti dal Ministero competente e lire 400.000.000 per consentire
l'avvio del corso di diploma in beni culturali ed ambientali
(capº 11076).
ARTICOLO 7
Contributo all'Istituto
nazionale biostrutture e biosistemi
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere
all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi un contributo
straordinario per il 1993 di 200.000.000 per concorrere all'istituzione,
all'impianto e all'avvio di un laboratorio in Sardegna (capº
11089/ 05).
ARTICOLO 8
Contributo regionale
agli ERSU
1.
Il contributo della Regione agli enti regionali per
il diritto allo studio universitario( ERSU) è determinato per
l'anno 1993 in lire 25.978.000.000, per l'anno 1994 in lire
27.325.000.000 e per l'anno 1995 in lire 27.412.000.000 (cap.
11078/ 01).
ARTICOLO 9
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge quantificati
in lire 7.969.000.000 per l'anno
finanziario 1993,
in lire 6.553.000.000 per l'anno
1994,
in lire 6.592.000.000 per l'anno
1995.
2.
Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993
e per il triennio 1993- 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione 03 - Assessorato
programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio
Capitolo 03016 - Fondo speciale
per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni
legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e artº 3 della
legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 7.969.000.000
1994 lire 6.553.000.000
1995 lire 6.592.000.000
mediante riduzione delle seguenti
riserve della tabella A, allegata alla legge regionale 20 aprile
1993, n. 17: voce 5
1993 lire 5.469.000.000
1994 lire 5.753.000.000
1995 lire 5.792.000.000
voce 13
1993 lire 2.500.000.000
1994 lire 800.000.000
1995 lire 800.000.000
In aumento 11- Assessorato pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Capitolo 11076 (NI) - (1.1.1.5.8.2.06.04)
(05.04) Contributo straordinario alla Facoltà di lettere e filosofia
dell'Università degli studi di Sassari per il finanziamento
di contratti per insegnamenti universitari e per l'avvio del
corso di diploma in beni culturali e ambientali (art. 6 della
presente legge)
1993 lire 500.000.000
1994 lire 0
1995 lire 0
Capitolo 11078/ 01 - Contributi
annui della Regione per il finanziamento degli Enti regionali
per il diritto allo studio universitario (ERSU) (artt. 1, 2,
3, 5, 8 e 13, LR 14 settembre 1987, n. 37, art, 59, LR 22 gennaio
1990, n. 1, art. 8 della presente legge)
1993 lire 5.469.000.000
1994 lire 5.753.000.000
1995 lire 5.792.000.000
Capitolo 11089/ 05 (NI) - (1.1.1.6.2.2.06.06)
(05.04) - Contributo straordinario all'Istituto nazionale biostrutture
e biosistemi per l'istituzione di un laboratorio in Sardegna
(art. 7 della presente legge)
1993 lire 200.000.000
1994 0
1995 0
Capitolo 11106 - Spese per la costruzione
di musei regionali (art. 3, LR 7 febbraio 1958, n. 1); spese
per l'esecuzione di lavori di ricerca e di sistemazione intesi
a sviluppare e a valorizzare il patrimonio storico, archeologico,
etnografico e speleologico della Sardegna e spese di liquidazione
di diritti di terzi su cose mobili ritrovate (art. 4. LR 7 febbraio
1958, n. 1 e LR 20 giugno 1979, n. 49;
spese per l'esecuzione di opere
urgenti intese ad assicurare la conservazione di monumenti e
di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico
e storico, etnografico, numismatico e speleologico (art. 5,
LR 7 febbraio 1958, n. 1, LR 20 giugno 1978, n. 49, art. 113,
LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 81, LR 30 maggio 1989, n. 18);
contributi a favore di musei di interesse locale, ad esclusione
della costruzione (art. 86, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 1
della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire 0
1995 lire 0
Capitolo 11115/ 03( NI) 2.1.2.6.3.3.06.09
(05.04) - Contributi in conto capitale ad organismi pubblici,
nelle spese per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture
per l'esercizio teatrale (art. 4 della presente legge)
1993 lire 800.000.000
1994 lire 800.000.000
1995 lire 800.000.000
3. Le spese derivanti dall'applicazione
della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e sui capitoli
corrispondenti ai capitoli 11078/ 01 e 11115/ 03 dei bilanci
per gli anni 1994 e 1995.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.