LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 15-10-1997 REGIONE SARDEGNA
Interventi a favore
della istituzione di scuole civiche di musica.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 32 del
24 ottobre 1997
ARTICOLO 1
Oggetto
1.
Al fine di concorrere alla diffusione sull'intero territorio
regionale dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale
per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani,
l'Amministrazione regionale provvede alla istituzione di un
fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni, singoli o associati,
che:
a) intendono
costituire scuole civiche di musica;
b) hanno
già provveduto a costituire scuole civiche di musica o abbiano
in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole
stesse;
c) presentano
un progetto, da attuarsi nell'ambito delle scuole civiche di
musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente
almeno cinque discipline strumentali.
ARTICOLO 2
Modalità d'assegnazione
dei finanziamenti
1.
I finanziamenti sono concessi nella misura del 90 per
cento per il primo anno scolastico e dell'80 per cento per gli
anni scolastici successivi, delle spese effettivamente sostenute
dai Comuni, singoli o associati, per le iniziative di cui all'articolo
1.
2.
Sul finanziamento concesso è assegnata un'anticipazione
dell'80 per cento; il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione
all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dalla
conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di
riferimento, del consuntivo finanziario comprovante l'avvenuto
sostenimento delle spese.
3.
I finanziamenti sono erogati con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
ARTICOLO 3
Destinazione dei finanziamenti
1.
I finanziamenti sono destinati a sostenere le seguenti
spese:
a) acquisto
dell'arredamento dell'attrezzatura tecnico - didattica, fino
ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per
il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 per cento
per gli anni scolastici successivi;
b) funzionamento
e gestione dei corsi;
c) manifestazioni
collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento
del contributo assegnato;
d) altri
oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo
del 10 per cento del contributo assegnato.
ARTICOLO 4
Procedure per l'assegnazione
dei finanziamenti
1.
I Comuni, singoli o associati, che intendono beneficiare
dei finanziamenti di cui alla presente legge devono presentare
all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, entro il mese di marzo precedente
all'anno scolastico di riferimento, apposita domanda di contributo
a sostegno delle attività che intendono realizzare, corredata
dalla documentazione dimostrativa delle spese programmate e,
ove costituite o in via di costituzione, dallo statuto e dal
regolamento attuativo della civica scuola di musica.
2.
Alla domanda deve essere altresì allegata la delibera
della Giunta comunale attestante l'assunzione dell'impegno di
spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del
10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento
per gli anni scolastici successivi.
3.
In sede di prima applicazione, la domanda e la documentazione
di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere presentate entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
Criteri di valutazione
per l'assegnazione dei finanziamenti
1.
I criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti
di cui alla presente legge sono i seguenti:
a) numero
degli allievi frequentanti le scuole civiche di musica o le
attività didattiche musicali;
b) numero
delle classi;
c) numero
delle licenze, dei componimenti e dei diplomi conseguiti presso
i Conservatori.
2.
I finanziamenti sono assegnati ai Comuni, singoli o associati,
che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche
musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l'insegnamento
di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione
non inferiore a 15.000 abitanti.
ARTICOLO 6
1.
E' istituito un fondo speciale di lire 10.000.000, destinato
a ciascun Comune o associazione di Comuni ospitante una scuola
civica di musica, finalizzato alla concessione di borse di studio
a favore degli allievi meritevoli.
2.
Le borse di studio sono assegnate dal Comune o dalla
associazione di Comuni a seguito di graduatoria elaborata, previa
audizione, da una commissione di tre membri nominata e presieduta
dal direttore della scuola civica di musica, secondo le seguenti
priorità :
a) provenienza
da corsi sperimentali di musica del triennio di scuola media
inferiore;
b) fascia
di reddito;
c) sede
disagiata.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1.
Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate
in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997; alla determinazione delle
stesse spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.
2.
Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997
sono apportate le seguenti variazioni:
03 - Assessorato della Programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio
In diminuzione:
Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare
spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
(artº 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 LR 8 marzo 1997, n.
8 e art. 34, comma 2, LR 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire 1.000.000.000 mediante
riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
11 - Assessorato della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
In aumento
Cap. 11104/ 01 - (NI) 1.1.1.5.2.2.06.06
(05.04) Contributo ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione
e il funzionamento delle scuole civiche di musica (artt. 1,
2, 3 e 4 della presente legge)
1997 lire 950.000.000
Cap. 11104/ 02 - (NI) 1.1.1.5.2.06.06
(05.02) Fondo speciale per la concessione di borse di studio
a favore degli allievi meritevoli delle scuole civiche di musica
(art. 6 della presente legge)
1997 lire 50.000.000
3.
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione
per gli anni 1997 - 1998 - 1999 e sui capitoli corrispondenti
dei bilanci per gli anni successivi.
ARTICOLO 8
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale
per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.