LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 15-10-1997 REGIONE SARDEGNA
Promozione e valorizzazione
della cultura e della lingua della Sardegna
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 32 del
24 ottobre 1997
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità
culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare
e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita
il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare
il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico
e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata
sulla diversità nelle culture regionali.
2.
A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e
multiforme espressione delle identità , dei bisogni, dei linguaggi
e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi
ispiratori dello Statuto speciale.
ARTICOLO 2
Oggetto
1.
Ai sensi della presente legge la Regione assume come
beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole
pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni
di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale,
l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica,
il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità
e originalità , nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2.
La Regione considera tale impegno parte integrante della
sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità
e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a
quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia,
e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali
e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro
europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1 febbraio
1995.
3.
Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna,
la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni
e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio
delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali
- quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici
spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica,
nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che
attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.
4.
La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua
sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato,
alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino
delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.
ARTICOLO 3
Compiti della Regione
1.
Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi
enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna
predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni
pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate
strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini
singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi
e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi
di origine.
2.
In particolare, la Regione:
a) garantisce
- regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più
ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali,
della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati,
alla programmazione culturale regionale;
b) predispone
e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi
ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce
la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione
e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;
d) promuove,
valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle
finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi
formata, efficienza, economicità e tempestività;
e) programma
gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni
tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti
dalla vigente legislazione regionale.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
ARTICOLO 4
Servizi di ricognizione,
catalogazione e conservazione del patrimonio culturale
1.
La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle
norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione,
sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari,
emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche
con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale,
una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione,
tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.
2.
Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere
e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine
alle modalità di selezione del personale agli stessi preposto:
a) il
sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:
1) dall'insieme
delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione,
pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connaturati,
garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale
sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione
e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
2) dalla
raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive
o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna,
custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane
e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea;
3) dalla
raccolta catalogazione e conservazione della documentazione
audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass - mediali
sulla Sardegna;
4) dalla
libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la
diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse
dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa
ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di programmazione,
nonché le problematiche di generale interesse per la Sardegna,
comprese quelle formanti oggetto della presente legge;
b) il
sistema museale e monumentale della Sardegna che:
1) cura
la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate,
dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici,
antropologici, artistici architettonici, paesaggistici ed ambientali,
meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna,
anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;
2) promuove
studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro
valorizzazione e tutela;
c) il
sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale
dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), cui vengono
affidate specifiche funzioni.
ARTICOLO 5
Osservatorio regionale
per la cultura e la lingua sarda
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente
legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
l'Osservatorio regionale per la cultura e le lingua sarda, di
seguito denominato Osservatorio.
2.
L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1.
3.
Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto
dall'articolo 12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni
sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
4.
L'osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport ed è composto da:
a) cinque
studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto
e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a tre;
b) un
rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna,
designati dai rispettivi Senati accademici;
c) il
Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero
per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti
archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la
Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi dell'articolo 32 del DPR
3 dicembre 1975, n. 805;
d) il
Soprintendente scolastico per la Sardegna;
e) uno
studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto
e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da
ciascun Consiglio provinciale;
f)
un rappresentante della Pontificia facoltà teologica
della Sardegna, designato dal collegio dei docenti;
g) il
Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione
e Aggiornamento Educativo (IRRSAE);
h) il
Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico
(ISRE).
5.
Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte
da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
di qualifica non inferiore alla ottava.
ARTICOLO 6
Nomina e durata dell'Osservatorio
1.
L'Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2.
La carica di consigliere regionale o di componente del
Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di
membro dell'Osservatorio.
3.
I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati
una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla
carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta
incompatibilità, l'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli
atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per
la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.
4.
I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora
non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute
consecutive.
5.
Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo
5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta,
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina
dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.
6.
Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle
sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22
giugno 1987, n. 27.
7.
In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
ARTICOLO 7
Coordinamento con organi
statali
1.
L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la
coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle
svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi
ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite
conferenze miste.
ARTICOLO 8
Consulte locali per
la cultura e la lingua dei Sardi
1.
I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte
locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone
competenti in materia, con il compito di assumere iniziative
tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura
e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché
di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport e presentare appositi programmi di attività.
2.
L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite
l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte
locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
ARTICOLO 9
Catalogo generale del
patrimonio culturale della Sardegna
1.
L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire
il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna,
che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico
- culturale della regione, organizzato secondo modalità che
ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.
2.
A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi
dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento
dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli
organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti
comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento
della presente legge.
ARTICOLO 10
Censimento del repertorio
linguistico dei Sardi
1.
L'Amministrazione regionale realizza il censimento del
repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà
prevedere:
a) la
ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico
ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di
cui all'articolo 8;
b) l'informatizzazione;
c) la
pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare attenzione
alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda,
nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.
ARTICOLO 11
Conferenze annuali
1.
L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze
annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano
gli enti locali, le Università , le istituzioni scolastiche,
le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
2.
Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo
tra la regione e i soggetti operanti nel settore culturale,
sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in
sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere osservazioni
e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da
parte dell'Osservatorio.
ARTICOLO 12
Programmazione
1.
Per il perseguimento delle finalità della presente legge
la Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un piano triennale
di interventi.
2.
Il piano triennale è approvato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la
Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno
che precede la sua decorrenza.
3.
Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente,
secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per
far fronte a nuove, eventuali esigenze.
4.
Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione
nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura
e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione
di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli
obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione degli
interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.
5.
Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola
in progetti - obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto
disposto dall'articolo 3 della presente legge.
Esso contiene:
a) gli
indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e
i progetti - obiettivo in cui queste si articolano;
b) la
tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica
di ogni progetto - obiettivo;
c) l'entità
del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti
- obiettivo e per anno di finanziamento;
d) i
criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati
con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali,
beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché
con altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali
che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;
e) i
criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività
per le quali si richiede il finanziamento regionale;
f)
le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti
e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
g) i
criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di
organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi
dell'Amministrazione regionale.
6.
Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale
e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere
della competente Commissione consiliare, approva il piano di
riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.
ARTICOLO 13
Interventi finanziari
1.
L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti
nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi,
contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:
a) per
le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste,
ammesse e documentate;
b) per
gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento
delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per
gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Università
fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste,
ammesse e documentate;
d) per
i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme
di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60
per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
e) per
i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l'Amministrazione
regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari
per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività
secondo le misure e le modalità stabilite con il piano triennale
di cui all'articolo 12.
2.
Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti
annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 1, il sostegno finanziario può
essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie
dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima
diffusione territoriale delle attività anche in considerazione
delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3.
Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte
a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione
attiva, le seguenti finalità:
a) la
raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà
culturale della Sardegna;
b) il
reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare
e di tradizione orale della Sardegna;
c) la
conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti
la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali:
reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti
d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti inerenti alle
tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare
dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita
la pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l'organizzazione
di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti
in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica
in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento
dei valori culturali del popolo sardo;
e) l'organizzazione
di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della
conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue
espressioni materiali e spirituali;
f)
la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda,
o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla
integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi
libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;
g) l'attuazione
di progetti di interventi socio - educativi coerenti con le
finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari
di deprivazione sociale e culturale;
h) l'attuazione
di esperienze educative scolastiche ed extra - scolastiche coerenti
con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola
- territorio;
i)
l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di
sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle
arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura
sarda e altre culture;
l)
la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della
documentazione storica relativa alla Sardegna;
m) la
ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali
documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento
alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività
che più estesamente interessino diverse zone storico - geografiche
della Sardegna.
4.
Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente
concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può
superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le
diverse categorie di intervento, al comma 1.
5.
I contributi sono concessi su domanda da presentarsi
all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti
annuali. Alla domanda devono essere allegati:
a) atto
costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali
nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) indicazione
dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile
e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato
di vigenza, per le società;
d) relazione
illustrativa dei programmi di attività;
e) piano
economico e bilancio di previsione.
6.
A partire dal secondo anno di attività , la liquidazione
dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di
regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità
precedente.
7.
Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento
alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività
concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino
delle isole di Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese
ARTICOLO 14
Progetti culturali attraverso
i mezzi di comunicazione di massa
1.
La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore,
contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni
e partecipazioni societarie, alla produzione e alla diffusione
di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni
su testate giornalistiche in lingua sarda.
2.
Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione
operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti
pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati
dal Piano triennale di cui all'articolo 12.
3.
La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro
un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare,
oltre al merito delle attività , la misura e le modalità delle
relative sovvenzioni.
4.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma
1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio
e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà
finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati
al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.
ARTICOLO 15
Borse di studio
1.
In relazione alle finalità previste dall'articolo 1,
l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della
presente legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle
borse di studio sono proposte dall'Osservatorio.
ARTICOLO 16
Convenzioni con strutture
esterne
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità
della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie,
con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata
competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni
aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico
- scientifica.
2.
In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano
triennale di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito
allegato, delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e
di quelle previste per gli anni successivi.
TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI
NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA DIDATTICA DELLE SCUOLE
ARTICOLO 17
Interventi finanziari
per l'attivazione di progetti formativi
1.
L'Amministrazione regionale interviene con risorse proprie
per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento
del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine
e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato,
a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica
di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo
1997, nº 59, svolgano attività volte a perseguire le finalità
previste dall'articolo 1 della presente legge.
2.
In modo specifico vengono finanziate le iniziative che
abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio
del diritto allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità
scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche
e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed in relazione
ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di
flessibilità curriculare, attraverso progetti formativi finalizzati
alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna
nelle seguenti aree disciplinari:
a) lingua
e letteratura sarde;
b) storia
della Sardegna;
c) storia
dell'arte della Sardegna;
d) tradizioni
popolari della Sardegna;
e) geografia
ed ecologia della Sardegna;
f)
diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie
locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
ARTICOLO 18
Indirizzi generali per
l'attivazione di progetti formativi
1.
L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento
dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata
dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a
valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della
lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati
con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente.
3.
Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi
sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste
dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti
sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.
ARTICOLO 19
Finanziamento dei corsi
universitari
1.
L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare,
presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie
e corsi integrativi, destinati alla formazione del personale
docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato,
volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative
alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2
dell'articolo 17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo
le modalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 28.
ARTICOLO 20
Sussidi all'attività
di sperimentazione
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare
le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che,
attraverso i progetti formativi di cui all'articolo 17, attuino
fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:
a) studio
della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione,
a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) studio
sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico,
scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante
l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
c) formulazione
di programmi educativi bilingui.
2.
In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, l'Amministrazione
regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti
alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri
strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della
lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di
uso individuale e collettivo.
ARTICOLO 21
Verifica della sperimentazione
1.
A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo
20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da
ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio,
che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze
maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.
2.
I risultati delle citate attività di sperimentazione
vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più
significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono
resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni
ordine e grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione
prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività
.
ARTICOLO 22
Centri di servizi culturali
1.
L'Amministrazione regionale, nel perseguimento della
finalità della presente legge ed in particolare per favorire
l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione
e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento
alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale
prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri
di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978,
n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio
1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA
SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 23
Collegi e rapporti con
le Amministrazioni
1.
Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione
culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della
Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita
alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale
23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi
deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi
regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella
fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni
garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.
2.
Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli
interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione.
Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa
e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda
purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal
corrispondente testo in lingua italiana.
3.
Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei
cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali
è possibile usare la lingua sarda.
4.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle
suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal
fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale
regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà
entro tre mesi dalla stessa data.
5.
Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico
sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente
al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente
al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno
1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
ARTICOLO 24
Interventi per il ripristino
dei toponimi in lingua sarda
1.
L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi
agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e
il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di
cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località
, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo
nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni
andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.
ARTICOLO 25
Interventi a favore
della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero
1.
Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità
culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione
regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti
dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti
fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2.
In particolare, nel programma di cui all'articolo 12,
dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:
a) attività
informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse
culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione,
a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socio -
culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza di
emigrati sardi;
c) istituzione
di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire
nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche
della Sardegna.
3.
Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie
intese con il Ministro degli affari esteri, borse di studio
a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza
di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità
ARTICOLO 26
Copertura finanziaria
1.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge
sono valutate in lire 6.430.000.000 annue.
2.
Nel bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1998- 1999
sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11024 - Spese per l'effettuazione
di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt 1, 14
e 16, LR 25 giugno 1984, n. 31, e artt 3, comma 3, e 33, comma
2, LR 8 marzo 1997, n. 8)
1997 0
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 11090/ 01 Spese per la partecipazione
della Regione alle fiere annuali del libro e per iniziative
di informazione sull'attività regionale (LR 7 maggio 1953, n.
11, art. 78, comma 1, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, LR
22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, LR 30 aprile 1991, n. 13 e artº
3, comma 3, LR 8 marzo 1997, n. 8)
1997 0
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11099 Finanziamento per l'attività
istituzionale di Enti ed organismi con finalità didattiche e
socio - culturali (art. 60, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81,
LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, LR 28 aprile 1992,
n. 6 art. 5, LR 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3, LR 7
aprile 1995, n. 6, art. 40, LR 10 novembre 1995, n. 28 e art.
3, comma 3, art. 32, comma 7 e art. 35, LR 8 marzo 1997, n.
8)
1997 0
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11115 - Contributi a favore
del pubblico spettacolo (LR 21 giugno 1950, n. 17, art., LR
28 maggio 1985, nº 12, art. 16, LR 26 gennaio 1989, n. 5, art
77, LR 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, LR 8 marzo 1997, n.
8)
1997 0
1998 lire 1.430.000.000
1999 lire 1.430.000.000
In aumento:
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap 02093 - Spese per la qualificazione,
l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale
del personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire
la partecipazione ai corsi di qualificazione di aggiornamento,
di specializzazione e di formazione professionale da parte del
personale degli enti locali, anche non territoriali e degli
enti pararegionali (art. 39, LR 17 agosto 1978, n. 51); nonché
da parte del personale del ruolo speciale provvisorio di cui
alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986,
n. 12 (art. 123, LR 27 giugno 1986, n. 44)
1997 0
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza,
indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità
per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e
ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti
dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt 7 e 17 bis,
LR 11 giugno 1974, n. 15, LR 19 maggio 1983, n. 14, LR 27 aprile
1984, n. 13 e LR 22 giugno 1987, n. 27)
1997 0
1998 lire 30.000.000
1999 lire 30.000.000
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11061 - (NI) 2.1.1.5.2.2.06.06
(05.04) Finanziamento ai comuni per l'istituzione delle Consulte
locali per la cultura e la lingua dei Sardi e per la qualificazione
e aggiornamento del personale e contributi per le ricerche e
il ripristino dei toponimi (artt 8, 23, comma 4, e art. 24 della
presente legge)
1997 0
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 11061/ 01 - (NI) 1.1.1.4.1.1.06.06
(05.04) Spese per l'istituzione del Catalogo generale della
cultura sarda e per l'effettuazione del censimento del repertorio
linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati alla valorizzazione
e alla diffusione della cultura e lingua sarda nell'ambito della
formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del
personale docente e direttivo e per la realizzazione nella scuola
di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi
statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della
cultura e della lingua sarda (artt 9, 10, 17 e 18 della presente
legge)
1997 0
1998 lire 2.600.000.000
1999 lire 2.600.000.000
Cap. 11061/ 02 - (NI) 2.1.1.4.2.2.06.06
(05.04) Spese per l'effettuazione delle Conferenze annuali sulla
cultura e lingua sarda e per la stipula di convenzioni con istituzioni
universitarie, enti e associazioni pubbliche e private e con
esterni, operanti nell'ambito della cultura e lingua sarda (artt
11 e 16 della presente legge)
1997 0
1998 lire 230.000.000
1999 lire 230.000.000
Cap. 11061/ 03 - (NI) 2.1.1.5.8.2.06.06
(05.04) Contributi a Università , istituzioni scolastiche, enti
locali, imprese, società e soggetti privati operanti nel settore
culturale per l'attuazione di interventi a tutela della cultura
e della lingua sarde; contributi nel settore dei mass - media
che trattino argomenti in lingua sarda (artt 13 e 14 della presente
legge)
1997 0
1998 lire 1.900.000.000
1999 lire 1.900.000.000
Cap. 11061/ 04 - (NI) 2.1.1.6.3.2.06.06
(05.04) Borse di studio sulla lingua e cultura sarde (art. 15
della presente legge)
1997 0
1998 lire 150.000.000
1999 lire 150.000.000
Cap. 11061/ 05 - (NI) 2.1.1.5.8.2.06.06.(
05.04) Finanziamenti per corsi universitari integrativi tesi
all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla
cultura e alla lingua sarde (artº 19 della presente legge)
1997 0
1998 lire 450.000.000
1999 lire 450.000.000
Cap. 11061/ 06 - (NI) 2.1.1.6.2.2.06.06
(05.04)
Finanziamenti per la sperimentazione
nel sistema scolastico regionale di programmi scolastici a tutela
della cultura e della lingua della Sardegna e per la produzione
e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti per
l'insegnamento della cultura e della lingua sarde, nonché per
l'acquisto di materiale didattico (art. 20 della presente legge)
1997 0
1998 lire 670.000.000
1999 lire 670.000.000
Cap. 11061/ 07 - (NI) 2.1.1.4.1.2.06.06
(05.04) Interventi per la tutela e la valorizzazione dell'identità
culturale del popolo sardo, anche all'estero, e conferimento
di borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi
con maggiore presenza di emigrati sardi (art. 25 della presente
legge)
1997 0
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.000
3.
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno
carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione
per il 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli
anni successivi.
ARTICOLO 27
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1998.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.