LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 21-06-1950 REGIONE SARDEGNA
Erogazione di contributi
per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche
e sportive.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 10 del
16 luglio 1950
ARTICOLO 1
La Regione può erogare contributi
a favore del pubblico spettacolo e, in genere, per manifestazioni
culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a
quelle che abbiano preminente fine di educazione e divulgazione
popolare e che, comunque, non si propongano essenzialmente scopi
di lucro.
Quando la Regione intervenga con
contributi a singole manifestazioni, la determinazione dei prezzi
di accesso alle manifestazioni stesse deve riportare l'approvazione
della Presidenza della Giunta.
ARTICOLO 2
I contributi di cui all'art. 1 sono
assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina
la misura, in relazione al carattere, valore artistico, importanza
delle manifestazioni e alla capacità tecnico - organizzativa
dei promotori, tenendo conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente
concessi dallo Stato e da altri Enti.
ARTICOLO 3
La spesa farà carico al Cap. 78
del Bilancio Regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei
Bilanci successivi.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.